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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 475/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARINO ANNA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU LA , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
-resistente
OGGETTO: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza 02.07.2025 ai sensi dell'art. 17 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Il ricorrente indicato in epigrafe ha evocato in giudizio l' deducendo di CP_1
essere, titolare della pensione n. 001-820010046943 Cat. VO ed anche dal 2021 dell'assegno sociale n. 078-820004031524;
-in data 20 novembre 2024 ha ricevuto dall' una richiesta di restituzione della CP_1 somma di € 8.333,24 relativa al periodo gennaio 2023 novembre 2024, in considerazione del fatto che dal 2 giugno 2022 la signora Persona_1
moglie del , aveva stipulato con la signora un contratto Parte_1 Parte_2
di lavoro a tempo determinato per 1 ora al giorno con la qualifica di operatore socio assistenziale, ricevendo l'ultima busta paga nel mese di dicembre 2022 il cui ammontare mensile era di circa € 600,00;
-di aver beneficiato per il periodo gennaio 2023/ novembre 2024 sull'assegno sociale di quote di integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge, evidenziando che nel periodo sopra indicato il reddito familiare era soltanto quello del ricorrente in quanto la signora Per_1
aveva cessato l'attività presso la signora nel mese di dicembre 2022. Pt_2
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
L' , nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, stante CP_1 che l'indebito contestato riguarda la rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale, corrisposto nel periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.12.2023, che veniva ricalcolato prima con nota del 20.11.2024 e poi con nota del 28.02.2025.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Nel caso di specie, non è in discussione la procedura seguita dall' , ma soltanto CP_1
il possesso dei redditi tali da giustificare il diritto alla prestazione per il suddetto periodo, infatti la documentazione prodotta dall' per gli anni 2023 e 2024 CP_1
non dimostra il superamento dei limiti reddituali, mentre lo supera per l'anno 2022, di talchè il ricorrente deve restituire solo la somma di € 2.829,30 in difetto di contestazioni specifiche.
L'operato dell' appare corretto, in quanto la parte ricorrente non ha comunque CP_1 dimostrato, come era suo onere, il possesso di redditi inferiori per fruire della prestazione chiesta (cfr. Cass. n.15550/19), quale presupposto della prestazione, oggetto di specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Invero, la nota dell' del 28.02.2025 ha ricalcolato l'assegno sociale n. 078- CP_1
820004031524 Cat. AS intestato al ricorrente, a decorrere dal 1 luglio 2021 fino al 31 marzo 2025, con un credito a suo favore di € 5.453,97.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso e dichiara ripetibili le somme richieste dall' come in CP_1
motivazione.
2. Compensa le spese di lite.
Trapani, 10/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 475/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARINO ANNA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' CALIO' MARINCOLA CP_1 P.IVA_1
CU LA , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
-resistente
OGGETTO: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza 02.07.2025 ai sensi dell'art. 17 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Il ricorrente indicato in epigrafe ha evocato in giudizio l' deducendo di CP_1
essere, titolare della pensione n. 001-820010046943 Cat. VO ed anche dal 2021 dell'assegno sociale n. 078-820004031524;
-in data 20 novembre 2024 ha ricevuto dall' una richiesta di restituzione della CP_1 somma di € 8.333,24 relativa al periodo gennaio 2023 novembre 2024, in considerazione del fatto che dal 2 giugno 2022 la signora Persona_1
moglie del , aveva stipulato con la signora un contratto Parte_1 Parte_2
di lavoro a tempo determinato per 1 ora al giorno con la qualifica di operatore socio assistenziale, ricevendo l'ultima busta paga nel mese di dicembre 2022 il cui ammontare mensile era di circa € 600,00;
-di aver beneficiato per il periodo gennaio 2023/ novembre 2024 sull'assegno sociale di quote di integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge, evidenziando che nel periodo sopra indicato il reddito familiare era soltanto quello del ricorrente in quanto la signora Per_1
aveva cessato l'attività presso la signora nel mese di dicembre 2022. Pt_2
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
L' , nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, stante CP_1 che l'indebito contestato riguarda la rideterminazione dell'importo dell'assegno sociale, corrisposto nel periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.12.2023, che veniva ricalcolato prima con nota del 20.11.2024 e poi con nota del 28.02.2025.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Nel caso di specie, non è in discussione la procedura seguita dall' , ma soltanto CP_1
il possesso dei redditi tali da giustificare il diritto alla prestazione per il suddetto periodo, infatti la documentazione prodotta dall' per gli anni 2023 e 2024 CP_1
non dimostra il superamento dei limiti reddituali, mentre lo supera per l'anno 2022, di talchè il ricorrente deve restituire solo la somma di € 2.829,30 in difetto di contestazioni specifiche.
L'operato dell' appare corretto, in quanto la parte ricorrente non ha comunque CP_1 dimostrato, come era suo onere, il possesso di redditi inferiori per fruire della prestazione chiesta (cfr. Cass. n.15550/19), quale presupposto della prestazione, oggetto di specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Invero, la nota dell' del 28.02.2025 ha ricalcolato l'assegno sociale n. 078- CP_1
820004031524 Cat. AS intestato al ricorrente, a decorrere dal 1 luglio 2021 fino al 31 marzo 2025, con un credito a suo favore di € 5.453,97.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso e dichiara ripetibili le somme richieste dall' come in CP_1
motivazione.
2. Compensa le spese di lite.
Trapani, 10/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco