TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
pagina 1 di 31 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2021
promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ATTI CARLA, dell'avv. RUFFINI
NINO GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO
CESARE, elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO
D'AZEGLIO N. 5 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv.
ATTI CARLA
ATTRICE
contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE (C.F. , con il patrocinio P.IVA_2
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI N. 6 40123
BOLOGNA, presso il difensore AVVOCATURA DELLO
STATO DI BOLOGNA
pagina 2 di 31 – nella persona del Controparte_1 [...]
pro tempore (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. ARGNANI STEFANO e dell'avv.
RIGHETTI ELISA, elettivamente domiciliata in VIALE
ALDO MORO N. 52 40127 BOLOGNA, presso il difensore avv.
ARGNANI STEFANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5
novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni possono dirsi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione
[...]
di seguito anche solo “ ”), Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la
(di seguito anche soltanto Controparte_1 pagina 3 di 31 “ ), in persona del Presidente e legale CP_3
rappresentante, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
La Cooperativa premetteva di svolgere l'attività di coltivazione di seminativi e di allevamento di bovini nel comune di Reggiolo
(RE), ove aveva sede.
In ordine alla ricostruzione dei fatti, l'attrice narrava che:
- il sisma, verificatosi il 20 e il 29 maggio 2012, colpiva il comune di Reggiolo e, dunque, anche gli edifici facenti parte dell'azienda riportavano danni, al punto che alcuni di essi venivano dichiarati inagibili;
- il crollo di un edificio provocava il danneggiamento di una falciatrice di sua proprietà;
- il 09.02.2016, la Cooperativa presentava la domanda per la concessione del contributo per la ristrutturazione post sisma,
come previsto dall'Ordinanza n. 57 del 21.10.2012 del
Presidente della Regione.
In particolare, richiedeva:
pagina 4 di 31 i) Euro 25.000,00 (oltre Iva) per il “riacquisto di beni strumentali” danneggiati dal sisma;
ii) Euro 27.483,90 (oltre Iva) per l'intervento di
“delocalizzazione temporanea”, consistente nell'acquisto e messa in opera di una struttura prefabbricata.
La parte attrice sosteneva di essere titolare dei necessari requisiti statuiti dal bando e di aver presentato tempestivamente e ritualmente la domanda alla CP_1
Nei mesi di marzo, aprile e giugno 2016, provvedeva ad integrare la domanda mediante la produzione di documenti a sostegno dell'ammissibilità della richiesta.
In data 19.09.2016, la trasmetteva la comunicazione di CP_1
preavviso di rigetto e, in data 26.09.2016, la Cooperativa
presentava le proprie controdeduzioni.
Ciononostante, l'istanza veniva rigettata con decreto n. 1186
del 26 aprile 2017.
Di conseguenza, la impugnava il provvedimento di Parte_2
rigetto dinanzi al TAR, al fine di ottenerne l'annullamento.
pagina 5 di 31 In ordine al rigetto dell'istanza di ammissione al contributo per
“l'acquisto di beni strumentali”, l'Amministrazione poneva a fondamento del diniego le seguenti ragioni:
i) la mancata soddisfazione dell'art. 5 dell'Ordinanza n.
57/2012, a fronte dell'omessa indicazione delle caratteristiche tecniche del bene strumentale;
ii) il difetto di “pari rendimento economico” tra la vecchia falciatrice danneggiata e la nuova acquistata.
Il rigetto della domanda di ammissione al contributo per la
“delocalizzazione temporanea” era fondato sulla mancata soddisfazione dei commi 1 e 2 dell'art. 6, di cui all'Ordinanza n.
57/2012. In particolare:
i) il primo comma dell'art. 6 prevedeva l'ammissione al contributo per le sole “attività produttive”;
ii) la non avrebbe dimostrato la propria titolarità Parte_2
per l'attività di delocalizzazione, come richiesto dal secondo comma dell'art. 6.
Tali le premesse in fatto esposte dall'attrice.
pagina 6 di 31 In diritto, la Cooperativa rilevava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 74/2012 e degli artt. 2, 5 e 6
dell'Ordinanza n. 57/2012 del Presidente della Regione CP_1
[...]
Innanzitutto, invocava l'erroneità del primo motivo di diniego,
posto alla base del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al contributo. Invero, affermava che l'Amministrazione fosse a conoscenza delle caratteristiche tecniche del bene acquistato, in quanto la Cooperativa aveva prodotto i preventivi e la fattura di acquisto. Aggiungeva che tale circostanza trovava conferma nel documento intitolato
“esito istruttorio di merito”.
In secondo luogo, riteneva che il provvedimento di diniego fosse viziato anche per difetto di istruttoria e per violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione. Nello
specifico, asseriva che la falciatrice acquistata dopo il sisma avesse “equivalente rendimento economico” della vecchia danneggiata.
pagina 7 di 31 In ordine alla richiesta di ammissione al contributo per la
“delocalizzazione temporanea”, anch'essa rigettata, la precisava che tutte le porzioni abitative del Parte_2
complesso immobiliare sito in Reggiolo erano state dichiarate inagibili. Di conseguenza, si rendeva necessaria l'installazione di una struttura provvisoria nella corte del complesso aziendale, al fine di soddisfare l'esigenza abitativa dei soci e di permettere loro di esercitare la vigilanza e la custodia sui beni aziendali.
L'attrice contestava la motivazione addotta dall'Amministrazione nel provvedimento di rigetto, ossia la mancata fornitura di un contratto di lavoro idoneo ad individuare i soggetti interessati dall'intervento di delocalizzazione. Invero, sosteneva che tali soggetti erano tutti i soci della Cooperativa e che tale dato emergeva dall'Ordinanza di inagibilità e dalla composizione sociale della
Cooperativa.
pagina 8 di 31 Concludeva affermando che il provvedimento di diniego fosse viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti, da difetto di istruttoria e da errore nei presupposti.
Per tali motivi, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 845/2020, il Tribunale Amministrativo
Regionale di Bologna dichiarava il difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario e assegnava il termine per la riassunzione.
Pertanto, la riassumeva il procedimento dinanzi al Parte_2
giudice ordinario e chiedeva di:
1) accertare e dichiarare la sussistenza del proprio titolo per il contributo per la ricostruzione post sisma;
2) condannare l'Amministrazione ad erogare in suo favore la somma di Euro 25.000,00 (oltre Iva) per l'intervento di
“riacquisto di beni strumentali” e la somma di Euro 27.483,90
(oltre Iva) per l'intervento di “delocalizzazione temporanea”;
3) condannare l'Amministrazione alla totale rifusione delle spese di lite.
pagina 9 di 31 All'udienza dell'1 luglio 2021, tenutasi con modalità cartolari, il
Giudice ordinava alla parte attrice di procedere ad una nuova notificazione alla e rinviava ad una nuova udienza. CP_1
All'udienza del 7 luglio 2021, la dichiarava di essere CP_1
estranea al rapporto e chiedeva di essere estromessa dal processo. A tale richiesta aderiva la parte attrice, che chiedeva la concessione dei termini di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.
Il Presidente della Regione chiedeva di trattenere la causa in decisione.
Il giudice riteneva la causa matura per la decisione, in relazione al rapporto giuridico processuale fra la parte attrice e la e, dunque, rinviava all'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni.
Con memoria depositata il 15 settembre 2021, si costituiva in giudizio il della - in qualità di Commissario CP_2 CP_1
delegato per la ricostruzione post sisma - che contestava le pretese avversarie.
pagina 10 di 31 In ordine alla domanda di ammissione al contributo per l'acquisto di beni strumentali, il convenuto sosteneva che il rigetto discendeva dalla violazione dell'art. 2, commi 3 e 4 e dell'art. 5 dell'Ordinanza, che richiedevano una “perizia giurata”. Diversamente, il tecnico incaricato dichiarava di non essere in grado di giurare le due integrazioni alla perizia giurata del 26.05.2015.
Aggiungeva che la concessione del contributo era subordinata alla valutazione, operata dall'Amministrazione, sul pari rendimento economico tra il bene andato distrutto e il nuovo bene acquistato. La Cooperativa non aveva dimostrato la ricorrenza di tale requisito, in quanto aveva allegato la scheda tecnica relativa al bene dismesso ma non aveva fornito informazioni relative al nuovo macchinario acquistato.
Di conseguenza, al fine di procedere alla comparazione, il
Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (nel prosieguo, anche solo
“SII”) aveva acquisito autonomamente la scheda tecnica del pagina 11 di 31 nuovo mezzo e aveva riscontrato una potenzialità di gran lunga superiore rispetto al mezzo dismesso.
In ordine alla delocalizzazione, il Presidente rappresentava che la porzione dell'immobile oggetto di delocalizzazione era di proprietà del Sig. Quest'ultimo non Controparte_4
risultava essere membro del Consiglio di Amministrazione della
, in quanto aveva cessato la carica di consigliere nel Parte_2
2002. Dunque, rilevava che la società richiedente non era la proprietaria né l'affittuaria dell'immobile oggetto di delocalizzazione. Pertanto, non sussistevano i requisiti richiesti dall'ordinanza commissariale ai fini della concessione del contributo per l'attività di delocalizzazione.
Infine, il Presidente deduceva che la domanda avanzata dalla
Cooperativa era stata rigettata a causa della mancata dimostrazione della stretta correlazione tra la delocalizzazione dell'abitazione e la continuità produttiva per l'attività di impresa.
Per tali motivi, chiedeva:
pagina 12 di 31 1) in via principale, di rigettare le richieste di controparte di disapplicazione e/o annullamento dei decreti impugnati e la conseguente condanna al pagamento in quanto infondate;
2) in via istruttoria, di non ammettere le richieste istruttorie di controparte;
3) in ogni caso, la vittoria di spese e onorari come per legge.
Con memoria depositata l'1 ottobre 2021, si costituiva in giudizio la Controparte_5
La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, anzi lo ribadiva;
sostenendo che la parte attrice avrebbe dovuto chiamare in causa esclusivamente il
Commissario delegato, ossia l'organo governativo statale deputato alla gestione dei fondi statali per la ricostruzione post sisma.
A sostegno del proprio assunto, richiamava la legge n.
225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, secondo cui - al verificarsi di calamità naturali che portino a dichiarare lo stato di emergenza - il Capo del pagina 13 di 31 Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si avvale di commissari delegati. A questi ultimi è affidato l'esercizio dei poteri spettanti al Capo del
Dipartimento della protezione civile, tra cui rientra il potere di emanare le ordinanze per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza.
La convenuta richiamava, inoltre, il d.l. n. 74/2012 che individuava i Presidenti delle Regioni CP_5
Lombardia e Veneto come commissari delegati.
La proseguiva precisando che i commissari delegati CP_1
costituiscono un organo straordinario del Dipartimento della
Protezione civile. Pertanto, deduceva che le ordinanze e gli atti attuativi delle stesse devono essere imputati al
[...]
e, quindi, alla Controparte_6 Controparte_7
[...]
Per tali motivi, la convenuta chiedeva:
pagina 14 di 31 1) di accertare e/o dichiarare l'estraneità e la totale carenza di legittimazione passiva della Regione nella CP_5
presente causa;
2) la vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 21 ottobre 2021, tenutasi con modalità cartolari,
il giudice pronunciava sentenza non definitiva con cui accertava che la domanda avanzata da parte attrice non era rivolta alla Regione in quanto tale ma solo al Commissario.
Pertanto, dichiarava la esclusa dal CP_1 CP_5
giudizio; compensava le spese di lite tra la e la parte CP_1
attrice.
Inoltre, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice riteneva la causa non matura per la decisione;
concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. alle parti rimaste in causa e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 31 marzo 2022, tenutasi con modalità cartolari,
il Giudice si riservava e, con ordinanza dell'1 aprile 2022,
pagina 15 di 31 ammetteva le prove orali e rinviava all'udienza di assunzione delle stesse.
All'udienza del 19 aprile 2022, tenuta dal Giudice onorario, si procedeva all'escussione dei testimoni.
All'udienza del 29 settembre 2022, la parte attrice chiedeva ammettersi consulenza tecnica di ufficio;
il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4 novembre 2022, disponeva consulenza d'ufficio e nominava, a tal fine, come consulente tecnico l'Ing.
rinviava all'udienza per il conferimento Persona_1
dell'incarico; decideva in merito all'ammissione delle prove orali e fissava l'udienza di assunzione delle stesse.
All'udienza del 15 dicembre 2022, il consulente tecnico nominato accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il giudice rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova.
All'udienza del 7 febbraio 2023, la parte attrice chiedeva di dare atto della mancata comparizione del Presidente della Regione
per rendere l'interrogatorio ex art. 232 c.p.c. A tale richiesta si opponeva la parte convenuta. Il giudice onorario dava atto pagina 16 di 31 della mancata comparizione del convenuto e rinviava all'udienza di escussione dei testimoni dinanzi al consulente tecnico di ufficio.
All'udienza dell'11 aprile 2023, la parte convenuta dichiarava che non era stato ritenuto necessario citare i testi per l'udienza e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La
parte attrice chiedeva di dichiarare la parte convenuta decaduta dalla prova. Il giudice onorario rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 17 luglio 2023 il consulente tecnico d'ufficio nominato depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 5 novembre 2024, comparivano la parte attrice e il Presidente della Regione, che precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi. Il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguivano le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle giuste parti
pagina 17 di 31 Sono giuste parti quella che, in intestazione, è indicata come attrice;
nonché il Commissario.
La Regione come già accertato con la CP_5
sentenza non definitiva emessa in questa causa, è estranea al giudizio (sentenza 21 ottobre 2021, resa direttamente in udienza).
Il giudizio prosegue dunque solo verso un organo dello Stato.
Può avere creato confusione che il delegato della protezione civile sia lo stesso Presidente della Regione. In questo caso, il
Presidente non sta in nome e per conto della ma dello CP_1
Stato.
Sulla domanda di ammissione al contributo
per l'acquisto di beni strumentali
È fondata la domanda proposta dalla , volta ad Parte_2
ottenere l'accertamento della propria titolarità all'ammissione al contributo per l'acquisto di beni strumentali. Di conseguenza,
la relativa domanda di condanna dell'Amministrazione deve essere accolta, seppur limitatamente alla minore somma di pagina 18 di 31 Euro 11.000,00; somme che viene determinata in via equitativa, come oltre specificato.
L'odierna parte attrice chiedeva il rimborso della somma di
Euro 25.000,00, oltre Iva, sostenuta per l'acquisto della falciacondizionatrice LI modello 390 FPC.
Il nuovo macchinario, acquistato il 05.05.2015, sostituiva il precedente di proprietà della , in quanto Parte_2
danneggiato dal sisma verificatosi nel maggio 2012 che colpiva la Regione e, anche, il comune di Reggiolo CP_1
(RE) dove la ha sede. Parte_2
Al fine di comprendere le ragioni sottese all'accoglimento della domanda attorea, si rende necessario richiamare la normativa di settore che disciplina la materia.
L'art. 2, comma 2, lett. b), dell'Ordinanza commissariale n.
57/2012 ammette la concessione di contributi per “la
riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a
ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività
dell'impresa”. La disposizione, attraverso il riconoscimento di pagina 19 di 31 contributi, mira a consentire il riavvio delle attività
economiche.
Il successivo art. 5 dell'Ordinanza, avente ad oggetto la determinazione dei costi ammissibili a contributo, stabilisce che la valutazione del danno deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario.
Dunque, in conformità a quanto richiesto dalla menzionata ordinanza, il macchinario danneggiato risultava presente all'interno del Registro dei beni ammortizzabili (Fattura di acquisto del 24.04.2012, per un valore di Euro 1.815,00, iva inclusa, come risulta da pag. 53 del doc. n. 11 allegato da parte attrice).
Parimenti, la falciatrice LI Modello 390 FPC è presente nel libro dei beni ammortizzabili della Cooperativa, in conformità
all'art. 5, comma 1, Ordinanza n. 57/2012.
Inoltre, l'art. 5 prevede che la valutazione del danno deve basarsi sul costo di sostituzione con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico o sulle spese di ripristino pagina 20 di 31 che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
In ordine alla quantificazione del danno, l'art.
5.1.3 delle linee guida dell'ordinanza prevede che, qualora il bene sia andato distrutto, occorre fare riferimento “al costo di sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (tenendo quindi conto dell'effettiva funzionalità e dello stato di manutenzione del bene danneggiato), al netto dell'eventuale valore di recupero sul bene dismesso”.
Per la riparazione della macchina danneggiata, la Cooperativa
aveva ricevuto un preventivo di Euro 18.000,00 (pag. 69, doc.
n. 11 prodotto dall'attrice) e, dunque, superiore al 70% del costo di riacquisto di un nuovo bene.
Dunque, alla luce della normativa esaminata e dei documenti offerti dalla , risulta la titolarità dell'odierna Parte_2
attrice in ordine all'ammissione ai contributi per il riacquisto di beni strumentali.
pagina 21 di 31 Pertanto, l'Amministrazione deve essere condannata all'erogazione del contributo, assumendo come base per la successiva valutazione equitativa la minore somma di Euro
12.000,00, alla luce delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio incaricato.
Il consulente d'ufficio nominato rilevava che la falciacondizionatrice danneggiata (Rotex Avant R6) è
attualmente commercializzata come Rotex Avant NT R6, ad un costo indicativo di Euro 12.000,00, oltre iva.
Inoltre, dalla comparazione tra il modello attuale della macchina danneggiata (Rotex Avant NT R6) e il modello acquistato ( 390 FPC), il consulente riscontrava una Per_2
differenza tecnologica;
in breve, la attrice ha migliorato il livello
di prestazioni della macchina.
In particolare, il modello LI 390 FPC risulta dotato di
caratteristiche tecniche globalmente superiori rispetto alla macchina danneggiata durante il sisma (Rotex Avant NT R6).
pagina 22 di 31 Tuttavia, aggiungeva che la non impiega la nuova Parte_2
falciacondizionatrice in modo da sfruttare al massimo le potenzialità del macchinario, in quanto la adopera su terreni pianeggianti.
Si ritiene di poter riconoscere alla Cooperativa, in via equitativa, una somma equiparabile a quella che avrebbe speso per la macchina equivalente (somma di Euro 12.000,00 oltre
Iva, pari al prezzo di acquisto di una falciacondizionatrice
Rotex Avant NT R6, che è il modello attuale del macchinario dismesso dall'attrice). Sulla precisa liquidazione equitativa, la parte finale di questa sezione di motivazione.
Infatti, la funzione del ristoro consiste nel porre il soggetto che richiede il contributo nella posizione in cui si trovava precedentemente al verificarsi del sisma.
Dunque, non ha diritto ad ottenere il rimborso di una somma corrisposta per l'acquisto di un macchinario dotato di una potenza superiore rispetto al mezzo utilizzato prima del danneggiamento. La circostanza che la attrice utilizzi la pagina 23 di 31 macchina attualmente in suo possesso, molto più performante,
con un utilizzo sottodimensionato, non muta il ragionamento.
Infatti, la attrice non può vedersi pagata una macchina che,
comunque, ha caratteristiche di molto superiori;
se poi non la utilizza al massimo e la utilizza solo per le funzioni della macchina meno performante, imputet sibi.
Pur se questa decisione equitativa è legata ad un dato certo (il costo di una macchina equivalente), la liquidazione è comunque equitativa;
non si tratta di un debito di valuta, poiché non viene pagata la somma esattamente spesa. Rispetto al parametro differenziale che si è adottato, la liquidazione può
essere ridotta leggermente, in ragione della circostanza che la vecchia macchina non era comunque nuova e, dunque, non aveva presumibilmente il valore di un macchinario nuovo. Va
poi purgata la somma dall'IVA, non avendo provato la attrice che per essa la imposta è puro costo.
Infine, poiché la liquidazione avviene alla attualità ed in via equitativa, la somma è liquidata appunto alla attualità, ivi pagina 24 di 31 includendo (nella liquidazione) ogni ammennicolo di interessi e rivalutazione. Su tale somma, come da punto 2 del dispositivo,
interessi dunque dalla pubblicazione.
Sulla domanda di ammissione al contributo
per la “delocalizzazione temporanea”
La domanda volta ad accertare la titolarità dell'attrice all'ammissione al contributo per la delocalizzazione temporanea non può trovare accoglimento. Di conseguenza, non
risulta fondata neppure la relativa domanda di condanna dell'Amministrazione all'erogazione della somma richiesta, pari a Euro 27.483,90, oltre Iva.
E valga il vero.
La Cooperativa presentava la domanda per la concessione del contributo per l'intervento di delocalizzazione temporanea, al fine di ottenere un rimborso per le spese sostenute per la predisposizione di un container. L'intervento si era reso necessario al fine di soddisfare le esigenze abitative dei soci pagina 25 di 31 della , frustrate dai danni subiti a causa del sisma Parte_2
dall'immobile di cui al foglio n. 27, Mappale n. 334.
Il contributo richiesto non veniva concesso a fronte della carenza dei requisiti richiesti dalla normativa commissariale ai fini della concessione del contributo per l'attività di delocalizzazione.
L'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza commissariale ammette il contributo di delocalizzazione temporanea solo per le attività
produttive.
Il successivo comma 2 riconosce il diritto degli istanti al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee, purché esse siano finalizzate alla continuità produttiva.
Dalle verifiche effettuate è risultato che la porzione dell'immobile oggetto di delocalizzazione (fg. 27, part. 334, sub
9) è di proprietà del Sig. . Quest'ultimo non Controparte_4
era un componente del consiglio di amministrazione della pagina 26 di 31 . Infatti, egli aveva cessato la carica di consigliere il Parte_2
13.06.2002.
Dunque, la società richiedente non risultava proprietaria o affittuaria dell'unità immobiliare oggetto di delocalizzazione.
Il Soggetto incaricato dell'istruttoria (SII) aveva richiesto all'istante la documentazione che attestasse la titolarità
giuridica in forza della quale si richiede il contributo per l'attività di delocalizzazione.
Tuttavia, il tecnico incaricato dalla non forniva Parte_2
quanto richiesto.
Si può sostenere che la domanda di ammissione al contributo non risulta sufficientemente suffragata da elementi in grado di dimostrare la stretta correlazione tra la delocalizzazione dell'abitazione e la continuità produttiva per l'attività di impresa.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
Spese di lite
pagina 27 di 31 In ordine alla soccombenza, questa è paritaria (diciamo: uno-a-
uno), nel senso che un contributo è riconosciuto ed altro no.
Non può tuttavia disporsi una compensazione integrale;
nel senso che, comunque, la parte attrice ha avuto bisogno del processo, per ottenere il suo diritto. Dunque, per il principio chiovendiano per cui chi è costretto a ricorrere al giudice deve vedersi ristorato dei relativi costi, la compensazione si limita ad un terzo, per questa soccombenza sulla seconda voce di indennizzo. Inoltre e comunque, la somma riconosciuta in dispositivo serve da parametro e prevale sulla somma richiesta,
ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Tariffe leggermente superiori al medio, come previste per lo scaglione fino a Euro 26.000,00, scaglione individuato in base alla somma riconosciuta.
In relazione alle spese di consulenza, esse cadono integralmente su parte attrice. La perizia si è infatti resa necessaria per la circostanza che parte attrice ha richiesto il rimborso di una pagina 28 di 31 macchina che era sovradimensionata;
così comportando il processo la necessità di una consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3481/2021;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) DICHIARA accertato il diritto della Parte_2
ad accedere al Parte_1
contributo per l'acquisto di beni strumentali previsto ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012, limitatamente alla minore somma di Euro 11.000,00, somma omnicomprensiva.
2) CONDANNA il PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA, IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE, all'erogazione della finale somma di pagina 29 di 31 Euro 11.000,00, in favore dell'odierna parte attrice. Con
interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) DICHIARA non accertato il diritto della
[...]
ad accedere al Parte_3
contributo per la delocalizzazione temporanea ed infondata la relativa domanda.
4) RIGETTA la domanda attorea di condanna dell'Amministrazione all'erogazione del contributo per la delocalizzazione temporanea, per la somma di Euro
27.483,90, oltre Iva.
5) COMPENSA per un terzo le spese di lite;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di quanto in appresso) in Euro 6.800,00 per compenso,
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 786,00.
6) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore di dei due Parte_1
pagina 30 di 31 terzi delle spese di lite, come liquidate al punto che precede.
7) DISPONE che il costo della consulenza, come già liquidato in Euro 3.800,00, oltre Cassa professionale ed IVA,
venga posto in via definitiva a carico della parte attrice,
anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del c.t.u.
(eventuali liquidazioni successive).
8) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 5 febbraio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 31 di 31