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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 17/01/2022, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00035/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01436/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di trasferimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS-del 28.7.2021 e del telegramma di trasferimento n. -OMISSIS- - PERID n. -OMISSIS-, emesso in data 3.8.2021 dal Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti), entrambi notificati in data 13.8.2021 e con i quali è stato disposto il trasferimento immediato del ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.12.2021:
- del nuovo decreto di trasferimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS-del 29.11.2021, prot. n. -OMISSIS-, e del contestuale telegramma di trasferimento emesso in data 29.11.2021 dal Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti), notificato in data 01.12.2021 e con il quale è stato nuovamente disposto il trasferimento immediato del ricorrente dalla Questura di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti del 16.12.2021 risulta al momento superato dall’adozione del nuovo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.12.2021, che - seppur adottato in esecuzione del decreto cautelare n. 711/2021 - dispone il trasferimento del ricorrente nella sede -OMISSIS-;
Rilevato che, a seguito della proposizione da parte dell’interessato - in data 28.12.2021 - di ulteriori motivi aggiunti con annessa istanza di misure cautelari, l’efficacia del provvedimento di trasferimento nella sede -OMISSIS- è stata sospesa con decreto presidenziale n.742/2021 ed è stata già fissata la camera di consiglio del 19.1.2022 per la trattazione collegiale;
Ritenuto pertanto che, alla stregua delle suddette sopravvenienze, l’istanza cautelare vada respinta;
Ritenuto di compensare le spese della fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.