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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023104578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023104578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, ha impugnato la cartella di Pagamento n. 03420240023104578 notificata a mezzo pec in data 12.06.2024 recante la richiesta di pagamento per un totale di Euro 5.724,18 per preteso omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 e 2021, relativamente ai seguenti veicoli:
1) IC targato Targa_1 per gli anni 2019 e 2021;
2) IC targato Targa_2 per gli anni 2019 e 2021;
3) IC targato Targa_3 per gli anni 2019 e 2021;
4) IC targato Targa_4 per gli anni 2019 e 2021;
5) IC targato Targa_5 per l'anno 2021;
6) IC targato Targa_6 per l'anno 2021;
7) IC targato Targa_7 per l'anno 2021;
8) IC targato RG per l'anno 2021;
Il ricorrente lamenta la mancata notificazione degli atti prodromici , la prescrizione dei crediti, l'assenza del presupposto impositivo
Perché quale società che commercializza veicolo rivendica di avere sempre provveduto al pagamento della tassa di sospensione per i veicoli inseriti nel sistema della Regione Calabria.
IL contribuente ha richiesto al sospensione degli effetti dell'atto impugnato per la quale si decide unitamente al merito. .
Si costituivano AD e IO AB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti prodromici sono stati legittimamente e tempestivamente notificati. Infatti,per quanto attiene all'annualità 2019 la regione dimostra la notificazione di un atto di accertamento notificato in data
17/05/2022, per quanto attiene l'annualità 2021 ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da
C. Cost. 152/2018) è stata contestata direttamente e unicamente con la cartella impugnata .
Non è decorsa la prescrizione triennale anche alla luce della normativa sulla emergenza ID .
Per quanto concerne il merito per le autovetture targate Targa_2 Targa_6 Targa_7 la Regione ha già sgravato gli importi richiesti in autotutela, per le restanto autovetture Targa_5 , il veicolo da visura PRA prodotta dalla Regione risulta acquistato il 09/07/2021. Ai fini dell'imposizione che occupa si deve fare riferimento alla data di acquisto e non a quella di registrazione Per quanto concerne il veicolo
Targa_4, il ricorrente non puo' sanare il mancato pagamento con un versamento tardivo la mancata inserzione del veicolo nella lista dei veicoli sospesi.. I veicoli sospesi sono comunicati agli organi di
Polizia Stradale e se colti in circolazione sulle pubbliche strade (senza “targa prova”) sanzionati. Per quanto concerne il
IC RG , la sospensione dell'onere decorre dal 2022. Per l''annualità 2021 la tassa è dovuta in quanto il contribuente pone in sospensione “DURANTE” il 2021. Il contribuente acquista nel mese di pagamento e pone in sospensione concessionari nel mese stesso. In tali ipotesi la tassa dell'anno è dovuta. In ragione dell'accoglimento parziale le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il giudice accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato relativamente ai veicoli Targa_2 , Targa_6 Targa_7.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023104578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023104578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, ha impugnato la cartella di Pagamento n. 03420240023104578 notificata a mezzo pec in data 12.06.2024 recante la richiesta di pagamento per un totale di Euro 5.724,18 per preteso omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 e 2021, relativamente ai seguenti veicoli:
1) IC targato Targa_1 per gli anni 2019 e 2021;
2) IC targato Targa_2 per gli anni 2019 e 2021;
3) IC targato Targa_3 per gli anni 2019 e 2021;
4) IC targato Targa_4 per gli anni 2019 e 2021;
5) IC targato Targa_5 per l'anno 2021;
6) IC targato Targa_6 per l'anno 2021;
7) IC targato Targa_7 per l'anno 2021;
8) IC targato RG per l'anno 2021;
Il ricorrente lamenta la mancata notificazione degli atti prodromici , la prescrizione dei crediti, l'assenza del presupposto impositivo
Perché quale società che commercializza veicolo rivendica di avere sempre provveduto al pagamento della tassa di sospensione per i veicoli inseriti nel sistema della Regione Calabria.
IL contribuente ha richiesto al sospensione degli effetti dell'atto impugnato per la quale si decide unitamente al merito. .
Si costituivano AD e IO AB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti prodromici sono stati legittimamente e tempestivamente notificati. Infatti,per quanto attiene all'annualità 2019 la regione dimostra la notificazione di un atto di accertamento notificato in data
17/05/2022, per quanto attiene l'annualità 2021 ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da
C. Cost. 152/2018) è stata contestata direttamente e unicamente con la cartella impugnata .
Non è decorsa la prescrizione triennale anche alla luce della normativa sulla emergenza ID .
Per quanto concerne il merito per le autovetture targate Targa_2 Targa_6 Targa_7 la Regione ha già sgravato gli importi richiesti in autotutela, per le restanto autovetture Targa_5 , il veicolo da visura PRA prodotta dalla Regione risulta acquistato il 09/07/2021. Ai fini dell'imposizione che occupa si deve fare riferimento alla data di acquisto e non a quella di registrazione Per quanto concerne il veicolo
Targa_4, il ricorrente non puo' sanare il mancato pagamento con un versamento tardivo la mancata inserzione del veicolo nella lista dei veicoli sospesi.. I veicoli sospesi sono comunicati agli organi di
Polizia Stradale e se colti in circolazione sulle pubbliche strade (senza “targa prova”) sanzionati. Per quanto concerne il
IC RG , la sospensione dell'onere decorre dal 2022. Per l''annualità 2021 la tassa è dovuta in quanto il contribuente pone in sospensione “DURANTE” il 2021. Il contribuente acquista nel mese di pagamento e pone in sospensione concessionari nel mese stesso. In tali ipotesi la tassa dell'anno è dovuta. In ragione dell'accoglimento parziale le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il giudice accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato relativamente ai veicoli Targa_2 , Targa_6 Targa_7.
Spese compensate.