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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 158/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 29/2018 emessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 19.01.2018 e depositata in data 22.01.2018.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Li Calsi per procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Canicattì, Viale Regina margherita n.
59. è elettivamente domiciliato
APPELLANTE CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Giarratana per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
APPELLATO Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del 25.05.2023 così concludeva: “CHIEDE - In via preliminare,
l'integrazione della CTU come disposta nel giudizio di primo grado al fine di esitare le domande come formulate in primo grado dall'odierno appellante e non esitate dal nominato CTU, ovvero accertare, ai sensi dell'art. 1053 c.c
l'indennità dovuta e l'esatto tracciato della costituenda servitù di passaggio;
- In subordine, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi già supra espressamente citati”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
25.05.2023 così concludeva: “riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di e chiede concedersi i Controparte_1
termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08.05.2013 Controparte_1
premettendo essere proprietario di alcuni immobili, tra cui il terreno edificabile contrassegnato dalle particelle 2668, 2863, 2864, 2865, 2866, ricadenti nel Comune di Delia alla partita 3727 foglio di mappa n. 8, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta Parte_1
. Deduceva che quest'ultimo aveva occupato abusivamente la
[...]
superficie di mq 70,00 della particella n. 2866, che non gli era stata rilasciata nonostante i ripetuti solleciti. Chiedeva pertanto dichiararsi che il convenuto occupava abusivamente ed illegittimamente la suddetta superficie di terreno e che lo stesso fosse condannato al suo rilascio ed al risarcimento del danno nella misura non inferiore a € 5.100,00.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attrici assumendo essere proprietario del fabbricato censito al catasto al foglio di mappa n. 8/A part. 4328 (ex part. 2868) e delle particelle di terreno n. 2767,
2867 e 2676; che sin dal 1990, anno della costruzione del fabbricato, aveva sempre utilizzato lo spazio antistante il prospetto ovest del fabbricato per
2 l'accesso carrabile e pedonale al proprio fabbricato insistente nella particella n. 4328; che nessuna occupazione abusiva era avvenuta ai danni dell'attore atteso che la particella n. 2866 di quest'ultimo e le sue n. 2867 e 2676 erano destinate a strada come previsto dal PRG del Comune di Delia.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale di usucapione della suddetta porzione di fondo dell'attore, avendone avuto il possesso continuato, ininterrotto e pacifico per almeno 20 anni e chiedeva dichiararsi costituita la servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. per un tratto di strada carrabile largo almeno 3 metri ricadente sulle particelle n. 2866 (di proprietà del
, 2865 e 2678 di proprietà del , atteso che i suoi magazzini CP_1 Parte_1
prospicienti la strada prevista dal PRG erano interclusi.
Istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 29/2018 depositata in data 22.01.2018, con dispositivo del seguente tenore: “il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1128/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, Accoglie la domanda di rilascio e, per l'effetto, a) dichiara
l'occupazione indebita da parte di di parte del fondo Parte_1
attoreo per la misura mq. 65,00, come identificata dal CTU nell'elaborato peritale, b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, c) ordina
a di rilasciare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
la superficie complessiva occupata di circa mq. 65,00, come CP_1
calcolata ed individuata dal C.T.U., d) condanna , a titolo Parte_1
di risarcimento dovuto con riferimento all'occupazione illegittima, al pagamento in favore di della somma di € 19.567,88, oltre Controparte_1 gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo,
e) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €. 2.098,00, di cui €.
438,00 per la fase di studio, €. 370,00 per la fase introduttiva, €. 480,00 per la fase istruttoria, €. 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario
3 pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
f) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 4.7.2017, a carico della parte convenuta”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto tempestivo Parte_1
appello per i motivi in appresso esaminati, spiegando le seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Rejectis adversis- - in via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito:
Ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti nel presente mezzo di gravame
e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza n. 29/2018 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta – Dott.ssa D'Aleo Carmelo Rita in data
19.01.2018 e pubblicata il 22.01.2018, accogliendo in ogni sua parte le domande spiegate dall'appellante e per l'effetto: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare le domande proposte dal sig.
[...]
- In via riconvenzionale: accertarsi la intervenuta usucapione CP_1
della porzione di fondo in questione e per effetto della stessa ritenere il sig.
proprietario della medesima a titolo originario. In subordine ed Parte_1
in ogni caso si chiede la costituzione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. per un tratto di strada carrabile largo almeno m 3, che dipartendosi dalla particella n. 2867 (di proprietà del sig. ) insiste Parte_1
sulle particella n. 2866, 2865 e 2678 del foglio di mappa n. 8/A, di proprietà dell'attore, in favore del fondo di proprietà del sig. , fino a Parte_1
raggiungere la esistente part. 19 già adibita a strada di uso pubblico, come meglio descritta nel tracciato indicato nella planimetria a firma del perito geom. (all. n. 3 al fasc. di I˚ grado). – Conseguentemente e per Per_1
l'effetto ritenere e dichiarare costituita la servitù di passaggio coattivo sulla strada sopra descritta sui fondi di proprietà dell'attore ed in favore del fondo di proprietà del sig. . – Accertare che l'ammontare dell'indennità Parte_1 dovuta dal sig. all'attore per la costituzione della servitù di Parte_1
4 passaggio coattivo, in proporzione al danno cagionato dal passaggio, è pari ad € 100,00, o in quella minore o maggior somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
somma che il sig. dichiara di esser già pronto Parte_1
a versare e ne fa contestuale offerta alla controparte. – Conseguentemente condannare il sig. alle spese di CTU, nonché alle spese, Controparte_1
competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio. – Ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Agrigento la trascrizione della sentenza a norma dell'art. 2643 c.c.. In via Istruttoria – Voglia l'adita Corte disporre che venga integrata la CTU come disposta nel giudizio di primo grado al fine di esitare le domande come formulate in primo grado dall'odierno appellante e non esitate dal nominato CTU ovvero accertare, ai sensi dell'art. 1053 c.c.,
l'indennità dovuta e l'esatto tracciato della costituenda servitù di passaggio.”.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342
c.p.c. e 348 bis, chiedendone nel merito il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 25/05/2023 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, si osserva che, a proposito dell'art. 348 bis c.p.c., l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n. 26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio
5 prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello.
Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
4. Sempre in via preliminare, va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. Con il primo motivo, rubricato “Difetto di motivazione. Contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione. Errata valutazione delle prove.
Travisamento dei fatti. Difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1164, 1165 e 2943 c.c.”, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione della particella n. 2866 affermando: che la porzione di terreno in questione non poteva essere usucapita perché il , che ne era Parte_1
proprietario, aveva trasferito la proprietà della particella medesima con atto pubblico del 12/2/1997 in favore del che la porzione di terreno CP_1
occupata era stata oggetto di richiesta di rilascio da parte di quest'ultimo con lettera raccomandata del 5/3/2013, che nell'area occupata vi erano diversi alberi e una fontanella.
Sostiene l'appellante che nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva riconoscersi sia all'atto di compravendita che alla lettera di rilascio, che ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione non rilevava la circostanza che la particella 2866 fosse occupata dagli alberi e dalla fontanella, che il primo giudice non aveva riconosciuto l'intervenuta
6 usucapione sebbene avesse dato atto che era risultato provato, oltre che non contestato, che esso appellante occupava la particella di terreno in questione, che dall'esame dei testi sia di parte attrice ( e ) Testimone_1 Testimone_2
che di parte convenuta ( e ), Controparte_2 Testimone_3
escussi all'udienza del 5/2/2015, era emersa la prova dell'intervenuta usucapione.
Si duole altresì l'appellante del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio coattiva ex art.1051
c.c. lamentando l'errore del Tribunale laddove aveva ritenuto che il proprio fondo non fosse intercluso, sulla base dell'espletata CTU, che invero, a suo dire non si era pronunciata in tal senso. E ciò in quanto alcun quesito in proposito era stato posto al Consulente, nonostante esso appellante avesse chiesto l'accertamento tecnico dell'affermata interclusione del proprio fondo.
Richiesta quest'ultima reiterata con le osservazioni alla CTU, in sede di precisazione delle conclusioni e per ultimo in questo grado. Ed inoltre in quanto gli stessi testi dell'appellato avevano affermato che gli ingressi carrai della sua proprietà che si affacciano sulla proprietà non hanno CP_1
accesso alla via pubblica.
Contesta inoltre l'operato del primo giudice laddove inoltre aveva ritenuto, a sostegno del rigetto della domanda, che la collocazione nello spazio antistante il prospetto ovest della particella n. 2866 di diversi alberi e della fontanella contrastava con la necessità di avere libero il passaggio, essendo il passaggio impedito dalla presenza di un'inferriata e di un cancello da oltre venti anni.
Il motivo di gravame è infondato.
In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, infatti, è rimasto pacificamente accertato nel corso del giudizio di primo grado che al momento della proposizione della domanda spiegata con la comparsa di costituzione e risposta del 28/9/2013, non era affatto maturato il possesso uti domini ventennale da parte dell'appellante della porzione di circa mq. 70 della
7 particella 2866. E ciò in considerazione del fatto che il è stato Parte_1
comproprietario della particella di terreno oggetto della domanda di usucapione fino al 12/02/1997, data in cui la proprietà della particella venne trasferita in favore dell'appellato con atto in notar , ragion per cui, Per_2
dovendosi far decorrere il possesso utile ai fini dell'usucapione da detta data, non potendosi in alcun modo ritenersi utile il periodo precedente, come sostenuto dall'appellante ed al quale hanno fatto riferimento i testi CP_2
e in cui egli era proprietario
[...] Testimone_3
dell'immobile, al momento della proposizione della domanda (28/9/2013) non era affatto maturato il ventennio di possesso utile ad usucapire.
Conseguentemente, atteso il mancato decorso del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda non poteva trovare accoglimento.
Lo stesso dicasi relativamente alla domanda di costituzione della servitù di passaggio coattiva per la interclusione del proprio fondo, nello specifico la particella n. 4328 del Comune di Delia, condivisibilmente rigettata dal primo giudice, avendo il CTU Ing. cui era stato conferito l'incarico di Per_3
“procedere alla descrizione dello stato dei luoghi, fornendone adeguata rappresentazione fotografica”, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, accertato che il fabbricato del edificato in detta Parte_1
particella, in cui insistono i magazzini di piano terra con due ingressi carrai prospicienti la strada prevista dal PRG, che sono stati realizzati, a detta dell'appellante, “per consentire l'accesso dalla strada P.G.R. antistante anche se non ancora realizzata” (pag. 10 atto di appello), ha libero accesso dalla via Campo n. 17H e n. 17I (cfr. pag. 9 Relazione CTU Ing. , Per_3
e pertanto non è intercluso.
Alla luce di quanto sopra la domanda di costituzione della servitù di passaggio non poteva che essere rigettata, non rilevando la circostanza che i magazzini di piano terra del fabbricato non hanno allo stato autonomo accesso alla pubblica via, così come peraltro confermato dai testi e Tes_4
8 , avendo lo stesso appellante espressamente previsto tale possibilità Tes_2
una volta realizzata la costruzione della strada prevista dal PRG.
Va conseguentemente confermata la pronuncia del Tribunale e disattesa la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
6. Con il secondo motivo, rubricato “Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'appellante si duole dell'operato del primo giudice laddove lo ha condannato al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 19.567,88, quale risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, sostenendo che nessuna occupazione abusiva vi era stata del terreno dell'appellato, che la somma di cui è condanna era superiore alla richiesta e contestando la quantificazione operata dal CTU.
La censura non coglie nel segno per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che l'occupazione abusiva da parte dell'appellante della porzione della particella n. 2866 dell'appellato è circostanza pacifica in quanto ammessa dall'appellante medesimo attraverso la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione, e non rileva la circostanza che il terreno oggetto di controversia sarebbe uno spazio vincolato per divenire una strada di collegamento e di sbocco di tutta la lottizzazione con la via Campo e la via
P. Nenni, stabilita dal PRG e dalla lottizzazione Carmitria 2, come sostenuto dall'appellante, ritiene la Corte che la condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 19.567,88, quale risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, non risulta essere stata adottata oltre i limiti della domanda spiegata dall'appellato.
E ciò in quanto nella formula usata in primo grado dall'attore di richiesta di condanna dell'appellante “al risarcimento del danno conseguente all'arbitraria occupazione del terreno su decritto, da liquidarsi in via equitativa e comunque per una somma non inferiore ad € 5.100,00”, non del tutto equivalente ad una richiesta di condanna “alla somma x o alla diversa
9 somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”, il riferimento è ad un criterio equitativo, intrinsecamente incerto e che rende da sé l'importo dovuto non accertabile tecnicamente, e la somma indicata funge soltanto da limite minimo della domanda, che lascia al giudice la facoltà di reperire da sé gli elementi per pervenire alla determinazione equitativa, senza un quantum che funga da limite massimo ed invalicabile della domanda, e che implica ex se l'impossibilità di violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre nel secondo caso si lascia aperta la possibilità che la somma, incerta nel quantum al momento della domanda, venga determinata con criteri tecnico-scientifici- commerciali, basati su dati oggettivi o almeno statistici.
In conseguenza di ciò la condanna al pagamento della somma di € 19.567,88, determinata sulla base delle risultanze istruttorie, non risulta essere stata adottata oltre i limiti della domanda.
Relativamente alla somma riconosciuta dal giudice quale risarcimento del danno per occupazione senza titolo del cespite immobiliare, l'appellante ne contesta il quantum, lamentando che l'area occupata non sarebbe un'area accessoria, bensì pertinenziale, in quanto area scoperta, con assoggettamento al 10% e non al 60% del canone locativo, in applicazione dell'allegato 3 C del DPR n. 138/1998.
La sentenza appellata, sul punto, ha correttamente motivato la quantificazione del danno riconosciuto a facendo specifico riferimento al Controparte_1
D.M. 10.05.1977 n. 801, Legge n. 10/1977, il quale considera come superfici residenziali per servizi accessori anche le logge ed i balconi, anch'esse
“superfici scoperte”, e non l'ha qualificata invece come superficie destinata a strada di P.R.G. e non utilizzata, tenuto conto delle trasformazioni apportate da e che hanno comportato l'utilizzo come giardino-cortile Parte_1
ad uso abitativo.
Il CTU, la cui consulenza è stata fatta propria dal Tribunale, in quanto immune “da vizi logici e frutto di un corretto metodo di indagine e di puntuale
10 adempimento dell'incarico”, dovendo calcolare il valore locativo dell'immobile per anno a partire dal 12 febbraio 1997 fino alla data di espletamento della consulenza, ha ritenuto valido l'utilizzo dei valori unitari Contro dei magazzini del Comune di Delia ricavati dall' er tale motivo, il CTU ha ritenuto che per “La valutazione dei canoni di locazione ha dovuto quindi tenere conto del potenziale affitto che può essere ricavato utilizzando i valori
OMI attuali ed ha effettuato un calcolo a ritroso del valore dei fitti, avendo come riferimento anche quelli del 2009, per ricavare il valore per il 1997 al quale si applica una riduzione del 60% del valore in quanto superficie non residenziale”.
Inconducente, di conseguenza, appare l'osservazione di controparte, secondo la quale “il canone annuo non è da assoggettare al 60% ma al 10%”.
7. Ebbene, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, oltre che ripetitivi di quelli esposti in primo grado e puntualmente disattesi da quel giudice, sono da ritenere del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, comunque, non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
8. Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice e la sua piena rispondenza alla evidenze probatorie in atti, l'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
9. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo vigenti tariffe, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, proprio della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello.
11 10. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 29/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di Caltanissetta il 19.01.2018 e depositata in data 22.01.2018, che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 29 febbraio 2024.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 158/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 29/2018 emessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 19.01.2018 e depositata in data 22.01.2018.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Li Calsi per procura in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Canicattì, Viale Regina margherita n.
59. è elettivamente domiciliato
APPELLANTE CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Giarratana per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
APPELLATO Conclusioni delle parti
1 Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del 25.05.2023 così concludeva: “CHIEDE - In via preliminare,
l'integrazione della CTU come disposta nel giudizio di primo grado al fine di esitare le domande come formulate in primo grado dall'odierno appellante e non esitate dal nominato CTU, ovvero accertare, ai sensi dell'art. 1053 c.c
l'indennità dovuta e l'esatto tracciato della costituenda servitù di passaggio;
- In subordine, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi già supra espressamente citati”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
25.05.2023 così concludeva: “riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di e chiede concedersi i Controparte_1
termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 08.05.2013 Controparte_1
premettendo essere proprietario di alcuni immobili, tra cui il terreno edificabile contrassegnato dalle particelle 2668, 2863, 2864, 2865, 2866, ricadenti nel Comune di Delia alla partita 3727 foglio di mappa n. 8, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta Parte_1
. Deduceva che quest'ultimo aveva occupato abusivamente la
[...]
superficie di mq 70,00 della particella n. 2866, che non gli era stata rilasciata nonostante i ripetuti solleciti. Chiedeva pertanto dichiararsi che il convenuto occupava abusivamente ed illegittimamente la suddetta superficie di terreno e che lo stesso fosse condannato al suo rilascio ed al risarcimento del danno nella misura non inferiore a € 5.100,00.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attrici assumendo essere proprietario del fabbricato censito al catasto al foglio di mappa n. 8/A part. 4328 (ex part. 2868) e delle particelle di terreno n. 2767,
2867 e 2676; che sin dal 1990, anno della costruzione del fabbricato, aveva sempre utilizzato lo spazio antistante il prospetto ovest del fabbricato per
2 l'accesso carrabile e pedonale al proprio fabbricato insistente nella particella n. 4328; che nessuna occupazione abusiva era avvenuta ai danni dell'attore atteso che la particella n. 2866 di quest'ultimo e le sue n. 2867 e 2676 erano destinate a strada come previsto dal PRG del Comune di Delia.
Spiegava altresì domanda riconvenzionale di usucapione della suddetta porzione di fondo dell'attore, avendone avuto il possesso continuato, ininterrotto e pacifico per almeno 20 anni e chiedeva dichiararsi costituita la servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. per un tratto di strada carrabile largo almeno 3 metri ricadente sulle particelle n. 2866 (di proprietà del
, 2865 e 2678 di proprietà del , atteso che i suoi magazzini CP_1 Parte_1
prospicienti la strada prevista dal PRG erano interclusi.
Istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 29/2018 depositata in data 22.01.2018, con dispositivo del seguente tenore: “il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1128/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, Accoglie la domanda di rilascio e, per l'effetto, a) dichiara
l'occupazione indebita da parte di di parte del fondo Parte_1
attoreo per la misura mq. 65,00, come identificata dal CTU nell'elaborato peritale, b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, c) ordina
a di rilasciare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
la superficie complessiva occupata di circa mq. 65,00, come CP_1
calcolata ed individuata dal C.T.U., d) condanna , a titolo Parte_1
di risarcimento dovuto con riferimento all'occupazione illegittima, al pagamento in favore di della somma di € 19.567,88, oltre Controparte_1 gli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo,
e) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €. 2.098,00, di cui €.
438,00 per la fase di studio, €. 370,00 per la fase introduttiva, €. 480,00 per la fase istruttoria, €. 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario
3 pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
f) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 4.7.2017, a carico della parte convenuta”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto tempestivo Parte_1
appello per i motivi in appresso esaminati, spiegando le seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Rejectis adversis- - in via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito:
Ritenere e dichiarare fondati i motivi esposti nel presente mezzo di gravame
e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza n. 29/2018 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta – Dott.ssa D'Aleo Carmelo Rita in data
19.01.2018 e pubblicata il 22.01.2018, accogliendo in ogni sua parte le domande spiegate dall'appellante e per l'effetto: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare le domande proposte dal sig.
[...]
- In via riconvenzionale: accertarsi la intervenuta usucapione CP_1
della porzione di fondo in questione e per effetto della stessa ritenere il sig.
proprietario della medesima a titolo originario. In subordine ed Parte_1
in ogni caso si chiede la costituzione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. per un tratto di strada carrabile largo almeno m 3, che dipartendosi dalla particella n. 2867 (di proprietà del sig. ) insiste Parte_1
sulle particella n. 2866, 2865 e 2678 del foglio di mappa n. 8/A, di proprietà dell'attore, in favore del fondo di proprietà del sig. , fino a Parte_1
raggiungere la esistente part. 19 già adibita a strada di uso pubblico, come meglio descritta nel tracciato indicato nella planimetria a firma del perito geom. (all. n. 3 al fasc. di I˚ grado). – Conseguentemente e per Per_1
l'effetto ritenere e dichiarare costituita la servitù di passaggio coattivo sulla strada sopra descritta sui fondi di proprietà dell'attore ed in favore del fondo di proprietà del sig. . – Accertare che l'ammontare dell'indennità Parte_1 dovuta dal sig. all'attore per la costituzione della servitù di Parte_1
4 passaggio coattivo, in proporzione al danno cagionato dal passaggio, è pari ad € 100,00, o in quella minore o maggior somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
somma che il sig. dichiara di esser già pronto Parte_1
a versare e ne fa contestuale offerta alla controparte. – Conseguentemente condannare il sig. alle spese di CTU, nonché alle spese, Controparte_1
competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio. – Ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Agrigento la trascrizione della sentenza a norma dell'art. 2643 c.c.. In via Istruttoria – Voglia l'adita Corte disporre che venga integrata la CTU come disposta nel giudizio di primo grado al fine di esitare le domande come formulate in primo grado dall'odierno appellante e non esitate dal nominato CTU ovvero accertare, ai sensi dell'art. 1053 c.c.,
l'indennità dovuta e l'esatto tracciato della costituenda servitù di passaggio.”.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342
c.p.c. e 348 bis, chiedendone nel merito il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 25/05/2023 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, si osserva che, a proposito dell'art. 348 bis c.p.c., l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n. 26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio
5 prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello.
Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
4. Sempre in via preliminare, va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
5. Con il primo motivo, rubricato “Difetto di motivazione. Contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione. Errata valutazione delle prove.
Travisamento dei fatti. Difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1164, 1165 e 2943 c.c.”, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione della particella n. 2866 affermando: che la porzione di terreno in questione non poteva essere usucapita perché il , che ne era Parte_1
proprietario, aveva trasferito la proprietà della particella medesima con atto pubblico del 12/2/1997 in favore del che la porzione di terreno CP_1
occupata era stata oggetto di richiesta di rilascio da parte di quest'ultimo con lettera raccomandata del 5/3/2013, che nell'area occupata vi erano diversi alberi e una fontanella.
Sostiene l'appellante che nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva riconoscersi sia all'atto di compravendita che alla lettera di rilascio, che ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione non rilevava la circostanza che la particella 2866 fosse occupata dagli alberi e dalla fontanella, che il primo giudice non aveva riconosciuto l'intervenuta
6 usucapione sebbene avesse dato atto che era risultato provato, oltre che non contestato, che esso appellante occupava la particella di terreno in questione, che dall'esame dei testi sia di parte attrice ( e ) Testimone_1 Testimone_2
che di parte convenuta ( e ), Controparte_2 Testimone_3
escussi all'udienza del 5/2/2015, era emersa la prova dell'intervenuta usucapione.
Si duole altresì l'appellante del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio coattiva ex art.1051
c.c. lamentando l'errore del Tribunale laddove aveva ritenuto che il proprio fondo non fosse intercluso, sulla base dell'espletata CTU, che invero, a suo dire non si era pronunciata in tal senso. E ciò in quanto alcun quesito in proposito era stato posto al Consulente, nonostante esso appellante avesse chiesto l'accertamento tecnico dell'affermata interclusione del proprio fondo.
Richiesta quest'ultima reiterata con le osservazioni alla CTU, in sede di precisazione delle conclusioni e per ultimo in questo grado. Ed inoltre in quanto gli stessi testi dell'appellato avevano affermato che gli ingressi carrai della sua proprietà che si affacciano sulla proprietà non hanno CP_1
accesso alla via pubblica.
Contesta inoltre l'operato del primo giudice laddove inoltre aveva ritenuto, a sostegno del rigetto della domanda, che la collocazione nello spazio antistante il prospetto ovest della particella n. 2866 di diversi alberi e della fontanella contrastava con la necessità di avere libero il passaggio, essendo il passaggio impedito dalla presenza di un'inferriata e di un cancello da oltre venti anni.
Il motivo di gravame è infondato.
In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, infatti, è rimasto pacificamente accertato nel corso del giudizio di primo grado che al momento della proposizione della domanda spiegata con la comparsa di costituzione e risposta del 28/9/2013, non era affatto maturato il possesso uti domini ventennale da parte dell'appellante della porzione di circa mq. 70 della
7 particella 2866. E ciò in considerazione del fatto che il è stato Parte_1
comproprietario della particella di terreno oggetto della domanda di usucapione fino al 12/02/1997, data in cui la proprietà della particella venne trasferita in favore dell'appellato con atto in notar , ragion per cui, Per_2
dovendosi far decorrere il possesso utile ai fini dell'usucapione da detta data, non potendosi in alcun modo ritenersi utile il periodo precedente, come sostenuto dall'appellante ed al quale hanno fatto riferimento i testi CP_2
e in cui egli era proprietario
[...] Testimone_3
dell'immobile, al momento della proposizione della domanda (28/9/2013) non era affatto maturato il ventennio di possesso utile ad usucapire.
Conseguentemente, atteso il mancato decorso del termine ventennale, assorbita ogni altra questione, la domanda non poteva trovare accoglimento.
Lo stesso dicasi relativamente alla domanda di costituzione della servitù di passaggio coattiva per la interclusione del proprio fondo, nello specifico la particella n. 4328 del Comune di Delia, condivisibilmente rigettata dal primo giudice, avendo il CTU Ing. cui era stato conferito l'incarico di Per_3
“procedere alla descrizione dello stato dei luoghi, fornendone adeguata rappresentazione fotografica”, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, accertato che il fabbricato del edificato in detta Parte_1
particella, in cui insistono i magazzini di piano terra con due ingressi carrai prospicienti la strada prevista dal PRG, che sono stati realizzati, a detta dell'appellante, “per consentire l'accesso dalla strada P.G.R. antistante anche se non ancora realizzata” (pag. 10 atto di appello), ha libero accesso dalla via Campo n. 17H e n. 17I (cfr. pag. 9 Relazione CTU Ing. , Per_3
e pertanto non è intercluso.
Alla luce di quanto sopra la domanda di costituzione della servitù di passaggio non poteva che essere rigettata, non rilevando la circostanza che i magazzini di piano terra del fabbricato non hanno allo stato autonomo accesso alla pubblica via, così come peraltro confermato dai testi e Tes_4
8 , avendo lo stesso appellante espressamente previsto tale possibilità Tes_2
una volta realizzata la costruzione della strada prevista dal PRG.
Va conseguentemente confermata la pronuncia del Tribunale e disattesa la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
6. Con il secondo motivo, rubricato “Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, l'appellante si duole dell'operato del primo giudice laddove lo ha condannato al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 19.567,88, quale risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, sostenendo che nessuna occupazione abusiva vi era stata del terreno dell'appellato, che la somma di cui è condanna era superiore alla richiesta e contestando la quantificazione operata dal CTU.
La censura non coglie nel segno per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che l'occupazione abusiva da parte dell'appellante della porzione della particella n. 2866 dell'appellato è circostanza pacifica in quanto ammessa dall'appellante medesimo attraverso la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione, e non rileva la circostanza che il terreno oggetto di controversia sarebbe uno spazio vincolato per divenire una strada di collegamento e di sbocco di tutta la lottizzazione con la via Campo e la via
P. Nenni, stabilita dal PRG e dalla lottizzazione Carmitria 2, come sostenuto dall'appellante, ritiene la Corte che la condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 19.567,88, quale risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, non risulta essere stata adottata oltre i limiti della domanda spiegata dall'appellato.
E ciò in quanto nella formula usata in primo grado dall'attore di richiesta di condanna dell'appellante “al risarcimento del danno conseguente all'arbitraria occupazione del terreno su decritto, da liquidarsi in via equitativa e comunque per una somma non inferiore ad € 5.100,00”, non del tutto equivalente ad una richiesta di condanna “alla somma x o alla diversa
9 somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia”, il riferimento è ad un criterio equitativo, intrinsecamente incerto e che rende da sé l'importo dovuto non accertabile tecnicamente, e la somma indicata funge soltanto da limite minimo della domanda, che lascia al giudice la facoltà di reperire da sé gli elementi per pervenire alla determinazione equitativa, senza un quantum che funga da limite massimo ed invalicabile della domanda, e che implica ex se l'impossibilità di violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre nel secondo caso si lascia aperta la possibilità che la somma, incerta nel quantum al momento della domanda, venga determinata con criteri tecnico-scientifici- commerciali, basati su dati oggettivi o almeno statistici.
In conseguenza di ciò la condanna al pagamento della somma di € 19.567,88, determinata sulla base delle risultanze istruttorie, non risulta essere stata adottata oltre i limiti della domanda.
Relativamente alla somma riconosciuta dal giudice quale risarcimento del danno per occupazione senza titolo del cespite immobiliare, l'appellante ne contesta il quantum, lamentando che l'area occupata non sarebbe un'area accessoria, bensì pertinenziale, in quanto area scoperta, con assoggettamento al 10% e non al 60% del canone locativo, in applicazione dell'allegato 3 C del DPR n. 138/1998.
La sentenza appellata, sul punto, ha correttamente motivato la quantificazione del danno riconosciuto a facendo specifico riferimento al Controparte_1
D.M. 10.05.1977 n. 801, Legge n. 10/1977, il quale considera come superfici residenziali per servizi accessori anche le logge ed i balconi, anch'esse
“superfici scoperte”, e non l'ha qualificata invece come superficie destinata a strada di P.R.G. e non utilizzata, tenuto conto delle trasformazioni apportate da e che hanno comportato l'utilizzo come giardino-cortile Parte_1
ad uso abitativo.
Il CTU, la cui consulenza è stata fatta propria dal Tribunale, in quanto immune “da vizi logici e frutto di un corretto metodo di indagine e di puntuale
10 adempimento dell'incarico”, dovendo calcolare il valore locativo dell'immobile per anno a partire dal 12 febbraio 1997 fino alla data di espletamento della consulenza, ha ritenuto valido l'utilizzo dei valori unitari Contro dei magazzini del Comune di Delia ricavati dall' er tale motivo, il CTU ha ritenuto che per “La valutazione dei canoni di locazione ha dovuto quindi tenere conto del potenziale affitto che può essere ricavato utilizzando i valori
OMI attuali ed ha effettuato un calcolo a ritroso del valore dei fitti, avendo come riferimento anche quelli del 2009, per ricavare il valore per il 1997 al quale si applica una riduzione del 60% del valore in quanto superficie non residenziale”.
Inconducente, di conseguenza, appare l'osservazione di controparte, secondo la quale “il canone annuo non è da assoggettare al 60% ma al 10%”.
7. Ebbene, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, oltre che ripetitivi di quelli esposti in primo grado e puntualmente disattesi da quel giudice, sono da ritenere del tutto irrilevanti ai fini della decisione e, comunque, non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
8. Traendo le fila del ragionamento, valutata la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice e la sua piena rispondenza alla evidenze probatorie in atti, l'appello deve dunque essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
9. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo vigenti tariffe, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, proprio della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello.
11 10. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 29/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di Caltanissetta il 19.01.2018 e depositata in data 22.01.2018, che conferma.
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 29 febbraio 2024.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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