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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201/2023 R.G. promossa
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. B. Caruso
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R. Laudani;
Controparte_2
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. P.IVA_3
Velardi.
Appellati
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3218/2022 pubblicata il 28.9.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso con il quale la CP_1
aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293
[...] 201219001329506000, eccependo la maturazione del termine di prescrizione alla data di notifica della intimazione di pagamento, nonché vizi di notifica delle cartelle di pagamento.
Il tribunale dichiarava anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell' che CP_3
estrometteva dal giudizio, nonché l'inammissibilità delle censure relative alla regolarità delle notifiche che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dovevano proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica dei titoli esecutivi.
Quindi, premesso che la normativa emergenziale per l'epidemia da COVID 19 aveva comportato la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020, e dal 31.12.2020 al
30.6.2021, ex art. 11, comma 9 del d.l. n. 183/2020, conv. in legge n. 21/2021, riteneva che, alla data di notificazione dell'intimazione opposta, e cioè al 13.9.2021, il termine di prescrizione fosse maturato con riferimento a dieci dei titoli sottesi alla stessa.
Escludeva, in particolare, che detto termine fosse spirato per le pretese di cui alla cartella n. 293 2015 0055532244000, notificata il 21.6.2016; all'avviso di addebito n.
593 2015 0004975314000, notificato il 23.11.2015; all'avviso di addebito n. 593
2016 0000 110177 000, notificato il 22.3.2016.
Annullava, pertanto, l'intimazione opposta limitatamente ai crediti prescritti e confermava l'obbligo di pagamento in relazione ai titoli non prescritti. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , Parte_1
con atto depositato il 27.3.2023. Resisteva al gravame la Si Controparte_1
costituiva in giudizio l' nei cui confronti il contraddittorio era stato integrato CP_2
giusta ordinanza del 30.5.2023, chiedendo accogliersi l'appello proposto dal concessionario. La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 24 del Pt_2
d.lgs. n. 46/1999. Premessa la regolare notifica di tutti gi atti sottesi alla intimazione di pagamento, sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare tardivo il ricorso proposto dalla cooperativa odierna appellata, in quanto depositato oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. Precisa che, peraltro, l'8.4.2016 la ha presentato per le cartelle e gli avvisi di addebito di CP_1
cui all'intimazione oggetto di giudizio istanza di rateizzazione, accolta il 30.5.2016 e, dunque, nessuna prescrizione può dirsi maturata al momento della notifica dell'intimazione.
1.2. Con il secondo motivo di appello, l'ente riscossore censura la sentenza di primo grado per non aver dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
2. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva Pt_2
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti” (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di e la conseguente inammissibilità del primo motivo di impugnazione. Pt_2 3. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello di Pt_2
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva rivolta CP_2
contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”) e, tuttavia, l' non ha notificato la CP_2
memoria di costituzione alla società.
Poiché il motivo di appello principale relativo alla eccezione di prescrizione è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza (Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art.
436 c.p.c. Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3830).
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia in mancanza di notifica all'appellata, va dichiarato improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn.
2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008)a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ). 4. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di;
per il resto Parte_1
l'appello principale va dichiarato inammissibile e l'appello adesivo va dichiarato improcedibile.
5. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate in ragione dell'epoca della pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
dichiara nel resto inammissibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' CP_2
compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell , CP_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi