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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 4115/2021 oggi 09/12/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4115 dell'anno 2021 TRA
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Corrada Parte_1 C.F._1
DR e LA DR
ATTORE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. avv. Martino GRAGNANIELLO
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2021, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 17 agosto 2018 verso le ore 16:30.
Esponeva parte attrice che, in quella data, mentre si trovava sulla spiaggia pubblica in località
, nei pressi del lido , intento a giocare, veniva colpito al volto dalla Controparte_1 Per_1 struttura metallica di una porta da calcio che, non essendo infissa al suolo, rovinava in avanti.
Assumeva che la precarietà della struttura non era visibile né segnalata e che, per effetto dell'urto, riportava lesioni al labbro e ai denti, con perdita di un elemento dentario dell'arcata superiore, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”. Deduceva di aver subito un periodo di inabilità temporanea totale di dieci giorni e parziale al 50% di venti giorni, nonché postumi permanenti nella misura del 3%, oltre alla necessità di interventi odontoiatrici ricostruttivi, con esborso di spese documentate. Deduceva inoltre, che la perdita dell'elemento dentario richiedeva un primo intervento odontoiatrico ricostruttivo con l'esborso di € 1.000,00 (come da fattura allegata) per la terapia canalare dell'elemento 2.2 con successiva ricostruzione in resina composita e perno in fibra, con applicazione di corona protesica.Tale terapia, considerando l'età dell'infortunato e una vita media di circa 80 anni, andrà ripetuta almeno 8 volte, come si evince dalla valutazione medica rilasciata dall'odontoiatra dott. , con il conseguente esborso di Persona_2 ulteriori € 6.100,00.Quantificava il danno complessivo in:€ 6.921,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente (di cui € 5.190,00 per danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.730,25 per danno da sofferenza soggettiva interiore), consistente sia nel risarcimento del danno biologico che del danno morale riportato alla sofferenza psicologica derivante dalla consapevolezza delle lesioni e della loro intrinseca gravità, da liquidarsi dal Giudice complessivamente;
in € 1.960,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
in € 7.100,00 quale danno patrimoniale nonché € 300,00 per spese di ctp, e imputava la responsabilità al convenuto quale ente custode dell'arenile, per CP_1 omessa vigilanza e manutenzione. Chiedeva, altresì, l'ammissione di prova testimoniale e, in caso di contestazione, consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di prima comparizione del 20.10.2021, rilevata la mancata costituzione del convenuto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., si costituiva tardivamente in giudizio, il 14.10.2022, il , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per genericità e violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e passiva nonché per la mancata quantificazione del danno. Nel merito, contestava integralmente la ricostruzione attorea, deducendo l'assenza di presupposti per la responsabilità dell'ente, non ravvisandosi una situazione di pericolo occulto idonea a configurare insidia o trabocchetto. Sosteneva che la caduta della porta da calcio non integrava imprevedibilità né inevitabilità e che, in ogni caso, gravava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Invocava il principio di autoresponsabilità e deduceva la colpa esclusiva o concorrente dell'attore per imprudenza, chiedendo, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Contestava, inoltre, la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva e non documentata.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si procedeva all'istruttoria della causa, attraverso l'escussione dei due testi e attraverso l'espletamento di una CTU medico-legale. Conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 16 aprile 2025, poi al 9 luglio 2025 e infine al 20 novembre 2025, con termine di dieci giorni prima di quest'ultima per il deposito delle note conclusionali. Il fascicolo è stato successivamente assegnato allo scrivente per la decisione.
La domanda è fondata.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 2 nn.3) e 4).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta sull'indeterminatezza del petitum. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi. il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Pertanto, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione con il quale il convenuta ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 2 n. 3) c.p.c., in quanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni civili) che la causa petendi (danni patrimoniali e non patrimoniali) e risultano altresì le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto.
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Va, inoltre, disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva si determina in base alla prospettazione della domanda attorea, la quale ha imputato la responsabilità del sinistro al
[...]
quale ente custode dell'arenile. Controparte_1
Inoltre, la normativa richiamata dall'attore nella memoria I termine ex art 183, sesto comma, c.p.c.
(artt. 822 c.c., 28 cod. nav., D.lgs. n. 85/2010 e successive delibere regionali e comunali) attribuisce ai Comuni la gestione delle spiagge libere e l'obbligo di vigilanza e manutenzione, sicché il convenuto è correttamente evocato in giudizio. Non è stata fornita prova di circostanze idonee ad escludere tale rapporto di custodia, né di delega a terzi, per cui l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sulla natura della responsabilità della P.A.
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (v. Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018, n. 2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a l lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. n. 27724/2018, ribadito da Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
4. Nel merito Alla luce di quanto premesso, nella fattispecie in esame, le risultanze istruttorie, ed in particolare le concordi deposizioni testimoniali e la relazione del CTU, consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro e la riferibilità causale delle lesioni all'evento occorso il 17 agosto 2018.
Il teste escusso all'udienza del 10 novembre 2022 ha dichiarato: «So di essere qui per Tes_1 riferire dell'incidente in cui è stato coinvolto il sig. a cui ho assistito;
preciso di essere stato il Pt_1 primo soccorritore del sig. , anche perché sono infermiere professionale(...) L'incidente è Pt_1 accaduto nel 2018, nelle prime ore pomeridiane del 17 agosto. Io ero con la famiglia a mare, vicino al Lido Athena a , sulla spiaggia libera. Il sig. stava giocando a pallone insieme ad CP_1 Pt_1 altri ragazzi e c'era una struttura in ferro che simulava una porta da calcio;
mentre i ragazzi giocavano ho sentito, ad un tratto, delle urla degli stessi e, quando mi sono girato, ho visto questa porta in ferro cadere e colpire il sig. sulla bocca e il mento. Il labbro superiore, le gengive e i Pt_1 denti sono stati colpiti da questa porta di ferro (…)». Ha aggiunto: «(…) Dal momento che la base era ricoperta dalla sabbia, non era possibile capire se questa porta in ferro sia infissa oppure sia semplicemente appoggiata sulla sabbia. Non so chi avesse messo questa porta in ferro, ma oltre a tale porta non c'era nessun altro manufatto sulla spiaggia, la quale, come ho già detto, è una spiaggia libera».Ha, infine, confermato: «Sì è vero, riconosco nelle foto la porta che era presente sulla spiaggia» e «(…) Ricordo che c'era un'emorragia dovuta al distacco di un dente e lesioni all'interno della bocca, per cui consigliai di portarlo in Ospedale».
Altresì, il teste (escusso il 10.11.2022) ha dichiarato: Testimone_2
«Io ho assistito a questo incidente;
insieme alla mia famiglia e altre famiglie di amici, compresa quella del sig. , eravamo a mare a , su una spiaggia libera, accanto al Lido Pt_1 Controparte_1
Athena, quando nel pomeriggio, mentre i ragazzi giocavano a pallone ed io li osservavo giocare, all'improvviso la porta è caduta ed ha colpito in viso il sig. ».Ha, inoltre, precisato: «Non ho Pt_1 visto quale sia stata la causa che ha fatto cadere la porta, ma so che è caduta addosso al sig. . Pt_1
Preciso di aver visto la porta nell'atto di cadere, ma non la causa che l'ha fatta cadere». Ha aggiunto:
«Sì è vero, riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, la porta presente sulla spiaggia» e «(…)
No, non si riusciva a capire, ce ne siamo accorti solo quando la porta è caduta perché la base era ricoperta di sabbia».
Tali dichiarazioni, convergenti e coerenti, confermano che la porta di ferro era collocata sulla spiaggia libera, apparentemente infissa nella sabbia, senza segnalazioni di pericolo, e che la caduta fu improvvisa e imprevedibile.
La relazione del CTU Dott. ha accertato la compatibilità delle lesioni con la Persona_3 dinamica denunciata, affermando: «Le lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate da parte attrice sono compatibili nel loro prodursi con la dinamica dell'incidente che emerge dalla documentazione presa in visione e denunciate nell'atto di citazione e nella perizia di parte;
le stesse lesioni risultano riscontrabili visivamente (esame clinico di volto e cavo orale) e strumentalmente
(esame radiografico cavo orale).»Ha inoltre precisato: «Sussiste in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica il nesso causale tra le dette lesioni, accertate nella loro esistenza, e l'evento dannoso derivato».
5. Sul quantum.
Il danno subito dall'attore, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Sez.
3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019; e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020).
Nessun importo ulteriore può riconoscersi, poiché non è stata effettuata alcuna allegazione né fornita prova, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio
2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
La CTU medico-legale, redatta dal Dott. , ha concluso: «Le lesioni biologiche Persona_3 permanenti e temporanee accertate, come conseguenza diretta dell'evento di cui è causa, riportate dall'esaminato sono valutabili intorno al 2,5% quale danno biologico... L'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 10».
Dunque, è possibile determinare il risarcimento spettante, tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (16 anni), e di quanto esposto dal CTU. Per cui spetta all'attore euro 862,50 per ITT al
75%, euro 3423,00 per danno biologico (2,5%), per un totale parziale di euro 4.285,50.
Con particolare riferimento al danno patrimoniale, il c.t.u. ha dichiarato: «Le spese mediche sostenute
e documentate ammontano ad € 1.002,00... Le spese mediche future saranno necessarie con probabilità scientifica e non sono coperte dal SSN. Le stesse sono da calcolarsi su cinque ripetizioni
e non su sei da rinnovarsi mediamente ogni 10 anni fino al 75° anno di età».
L'importo per le spese future odontoiatriche (€ 5.000,00) è determinato sulla base delle indicazioni del CTU sopra testualmente riportate.
Considerato che
la prima terapia è stata fatturata in € 1.002,00
(arrotando a €1.000,00), si assume tale importo come base per ciascun intervento futuro. Il totale da liquidare (€4.285,50 + €5.000,00), pertanto, è di €. 9.285,50.
Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici Istat- foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo, trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3
- , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
-Accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in ordine all'infortunio occorso a in data 17.08.2018; Parte_1
- Condanna il a pagare a titolo di risarcimento danni in favore Controparte_1 dell'attore la somma di € 9.285,50 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.000,00 per compensi, ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, sui compensi, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi agli avvocati di parte attrice antistatari, come dichiarato;
-Pone a definitivo carico del convenuto Ente le spese di CTU.
Così deciso in Salerno, lì 09/12/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 4115/2021 oggi 09/12/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4115 dell'anno 2021 TRA
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Corrada Parte_1 C.F._1
DR e LA DR
ATTORE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. avv. Martino GRAGNANIELLO
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2021, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 17 agosto 2018 verso le ore 16:30.
Esponeva parte attrice che, in quella data, mentre si trovava sulla spiaggia pubblica in località
, nei pressi del lido , intento a giocare, veniva colpito al volto dalla Controparte_1 Per_1 struttura metallica di una porta da calcio che, non essendo infissa al suolo, rovinava in avanti.
Assumeva che la precarietà della struttura non era visibile né segnalata e che, per effetto dell'urto, riportava lesioni al labbro e ai denti, con perdita di un elemento dentario dell'arcata superiore, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”. Deduceva di aver subito un periodo di inabilità temporanea totale di dieci giorni e parziale al 50% di venti giorni, nonché postumi permanenti nella misura del 3%, oltre alla necessità di interventi odontoiatrici ricostruttivi, con esborso di spese documentate. Deduceva inoltre, che la perdita dell'elemento dentario richiedeva un primo intervento odontoiatrico ricostruttivo con l'esborso di € 1.000,00 (come da fattura allegata) per la terapia canalare dell'elemento 2.2 con successiva ricostruzione in resina composita e perno in fibra, con applicazione di corona protesica.Tale terapia, considerando l'età dell'infortunato e una vita media di circa 80 anni, andrà ripetuta almeno 8 volte, come si evince dalla valutazione medica rilasciata dall'odontoiatra dott. , con il conseguente esborso di Persona_2 ulteriori € 6.100,00.Quantificava il danno complessivo in:€ 6.921,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente (di cui € 5.190,00 per danno biologico dinamico-relazionale ed € 1.730,25 per danno da sofferenza soggettiva interiore), consistente sia nel risarcimento del danno biologico che del danno morale riportato alla sofferenza psicologica derivante dalla consapevolezza delle lesioni e della loro intrinseca gravità, da liquidarsi dal Giudice complessivamente;
in € 1.960,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
in € 7.100,00 quale danno patrimoniale nonché € 300,00 per spese di ctp, e imputava la responsabilità al convenuto quale ente custode dell'arenile, per CP_1 omessa vigilanza e manutenzione. Chiedeva, altresì, l'ammissione di prova testimoniale e, in caso di contestazione, consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza di prima comparizione del 20.10.2021, rilevata la mancata costituzione del convenuto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., si costituiva tardivamente in giudizio, il 14.10.2022, il , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per genericità e violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e passiva nonché per la mancata quantificazione del danno. Nel merito, contestava integralmente la ricostruzione attorea, deducendo l'assenza di presupposti per la responsabilità dell'ente, non ravvisandosi una situazione di pericolo occulto idonea a configurare insidia o trabocchetto. Sosteneva che la caduta della porta da calcio non integrava imprevedibilità né inevitabilità e che, in ogni caso, gravava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Invocava il principio di autoresponsabilità e deduceva la colpa esclusiva o concorrente dell'attore per imprudenza, chiedendo, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Contestava, inoltre, la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva e non documentata.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si procedeva all'istruttoria della causa, attraverso l'escussione dei due testi e attraverso l'espletamento di una CTU medico-legale. Conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 16 aprile 2025, poi al 9 luglio 2025 e infine al 20 novembre 2025, con termine di dieci giorni prima di quest'ultima per il deposito delle note conclusionali. Il fascicolo è stato successivamente assegnato allo scrivente per la decisione.
La domanda è fondata.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 2 nn.3) e 4).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta sull'indeterminatezza del petitum. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi. il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Pertanto, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione con il quale il convenuta ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 2 n. 3) c.p.c., in quanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni civili) che la causa petendi (danni patrimoniali e non patrimoniali) e risultano altresì le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto.
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Va, inoltre, disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva si determina in base alla prospettazione della domanda attorea, la quale ha imputato la responsabilità del sinistro al
[...]
quale ente custode dell'arenile. Controparte_1
Inoltre, la normativa richiamata dall'attore nella memoria I termine ex art 183, sesto comma, c.p.c.
(artt. 822 c.c., 28 cod. nav., D.lgs. n. 85/2010 e successive delibere regionali e comunali) attribuisce ai Comuni la gestione delle spiagge libere e l'obbligo di vigilanza e manutenzione, sicché il convenuto è correttamente evocato in giudizio. Non è stata fornita prova di circostanze idonee ad escludere tale rapporto di custodia, né di delega a terzi, per cui l'eccezione deve essere rigettata.
3. Sulla natura della responsabilità della P.A.
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (v. Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018, n. 2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a l lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. n. 27724/2018, ribadito da Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
4. Nel merito Alla luce di quanto premesso, nella fattispecie in esame, le risultanze istruttorie, ed in particolare le concordi deposizioni testimoniali e la relazione del CTU, consentono di ritenere provata la dinamica del sinistro e la riferibilità causale delle lesioni all'evento occorso il 17 agosto 2018.
Il teste escusso all'udienza del 10 novembre 2022 ha dichiarato: «So di essere qui per Tes_1 riferire dell'incidente in cui è stato coinvolto il sig. a cui ho assistito;
preciso di essere stato il Pt_1 primo soccorritore del sig. , anche perché sono infermiere professionale(...) L'incidente è Pt_1 accaduto nel 2018, nelle prime ore pomeridiane del 17 agosto. Io ero con la famiglia a mare, vicino al Lido Athena a , sulla spiaggia libera. Il sig. stava giocando a pallone insieme ad CP_1 Pt_1 altri ragazzi e c'era una struttura in ferro che simulava una porta da calcio;
mentre i ragazzi giocavano ho sentito, ad un tratto, delle urla degli stessi e, quando mi sono girato, ho visto questa porta in ferro cadere e colpire il sig. sulla bocca e il mento. Il labbro superiore, le gengive e i Pt_1 denti sono stati colpiti da questa porta di ferro (…)». Ha aggiunto: «(…) Dal momento che la base era ricoperta dalla sabbia, non era possibile capire se questa porta in ferro sia infissa oppure sia semplicemente appoggiata sulla sabbia. Non so chi avesse messo questa porta in ferro, ma oltre a tale porta non c'era nessun altro manufatto sulla spiaggia, la quale, come ho già detto, è una spiaggia libera».Ha, infine, confermato: «Sì è vero, riconosco nelle foto la porta che era presente sulla spiaggia» e «(…) Ricordo che c'era un'emorragia dovuta al distacco di un dente e lesioni all'interno della bocca, per cui consigliai di portarlo in Ospedale».
Altresì, il teste (escusso il 10.11.2022) ha dichiarato: Testimone_2
«Io ho assistito a questo incidente;
insieme alla mia famiglia e altre famiglie di amici, compresa quella del sig. , eravamo a mare a , su una spiaggia libera, accanto al Lido Pt_1 Controparte_1
Athena, quando nel pomeriggio, mentre i ragazzi giocavano a pallone ed io li osservavo giocare, all'improvviso la porta è caduta ed ha colpito in viso il sig. ».Ha, inoltre, precisato: «Non ho Pt_1 visto quale sia stata la causa che ha fatto cadere la porta, ma so che è caduta addosso al sig. . Pt_1
Preciso di aver visto la porta nell'atto di cadere, ma non la causa che l'ha fatta cadere». Ha aggiunto:
«Sì è vero, riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, la porta presente sulla spiaggia» e «(…)
No, non si riusciva a capire, ce ne siamo accorti solo quando la porta è caduta perché la base era ricoperta di sabbia».
Tali dichiarazioni, convergenti e coerenti, confermano che la porta di ferro era collocata sulla spiaggia libera, apparentemente infissa nella sabbia, senza segnalazioni di pericolo, e che la caduta fu improvvisa e imprevedibile.
La relazione del CTU Dott. ha accertato la compatibilità delle lesioni con la Persona_3 dinamica denunciata, affermando: «Le lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate da parte attrice sono compatibili nel loro prodursi con la dinamica dell'incidente che emerge dalla documentazione presa in visione e denunciate nell'atto di citazione e nella perizia di parte;
le stesse lesioni risultano riscontrabili visivamente (esame clinico di volto e cavo orale) e strumentalmente
(esame radiografico cavo orale).»Ha inoltre precisato: «Sussiste in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica il nesso causale tra le dette lesioni, accertate nella loro esistenza, e l'evento dannoso derivato».
5. Sul quantum.
Il danno subito dall'attore, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Sez.
3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019; e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020).
Nessun importo ulteriore può riconoscersi, poiché non è stata effettuata alcuna allegazione né fornita prova, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio
2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
La CTU medico-legale, redatta dal Dott. , ha concluso: «Le lesioni biologiche Persona_3 permanenti e temporanee accertate, come conseguenza diretta dell'evento di cui è causa, riportate dall'esaminato sono valutabili intorno al 2,5% quale danno biologico... L'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 10».
Dunque, è possibile determinare il risarcimento spettante, tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (16 anni), e di quanto esposto dal CTU. Per cui spetta all'attore euro 862,50 per ITT al
75%, euro 3423,00 per danno biologico (2,5%), per un totale parziale di euro 4.285,50.
Con particolare riferimento al danno patrimoniale, il c.t.u. ha dichiarato: «Le spese mediche sostenute
e documentate ammontano ad € 1.002,00... Le spese mediche future saranno necessarie con probabilità scientifica e non sono coperte dal SSN. Le stesse sono da calcolarsi su cinque ripetizioni
e non su sei da rinnovarsi mediamente ogni 10 anni fino al 75° anno di età».
L'importo per le spese future odontoiatriche (€ 5.000,00) è determinato sulla base delle indicazioni del CTU sopra testualmente riportate.
Considerato che
la prima terapia è stata fatturata in € 1.002,00
(arrotando a €1.000,00), si assume tale importo come base per ciascun intervento futuro. Il totale da liquidare (€4.285,50 + €5.000,00), pertanto, è di €. 9.285,50.
Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici Istat- foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo, trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3
- , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile-, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così dispone:
-Accerta e dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in ordine all'infortunio occorso a in data 17.08.2018; Parte_1
- Condanna il a pagare a titolo di risarcimento danni in favore Controparte_1 dell'attore la somma di € 9.285,50 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.000,00 per compensi, ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, sui compensi, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi agli avvocati di parte attrice antistatari, come dichiarato;
-Pone a definitivo carico del convenuto Ente le spese di CTU.
Così deciso in Salerno, lì 09/12/2025.
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero