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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2024, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.262/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 marzo 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti TRIBULATO ANTONINO e TRIBULATO FILADELFO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. SANGIORGIO GIUSEPPE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 5/2020 pubblicata in data 02/01/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5/2020 pubblicata in data 02/01/2020, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 610/2014 emesso dal Tribunale di Siracusa su istanza di con il quale l'opponente era stata condannata a Parte_1
corrispondere all'opposto la somma di euro 8.513.60 quale corrispettivo di un contratto di compravendita di arance concluso nel mese di novembre 2013, e condannava al pagamento, in favore dell'opponente, Parte_1
delle spese di lite.
Il primo giudice riteneva che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente sulla base di una fattura, documento che nel giudizio di opposizione non era idoneo a dimostrare la sussistenza del credito e la prova per testi era stata correttamente rigettata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla cooperativa perché infondata in fatto e in diritto, ed in CP_1
subordine di ammettere la prova per testi articolata nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. dell'11/4/2015.
Si è costituta la parte appellata istando per il rigetto dell'appello.
Indi, posta la causa in decisione, con ordinanza del 19.2.2024 la Corte ha richiesto la produzione dei documenti già depositati nel giudizio di primo grado e, all'udienza dell'8.3.2024, acquisita la documentazione e sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i motivi di appello, sostiene che il giudice di Parte_1
primo grado avrebbe errato nel ritenere inesistente la prova del credito che, viceversa, risulterebbe da diversi indizi che il giudice non avrebbe valorizzato ed in particolare dalla ricevuta di pagamento dell'acconto di euro 1.500,00, rilasciata dalla il 27/11/2013 (ricevuta rimasta incontestata da parte CP_1
dell'appellata che anzi si era opposta all'ammissione del capitolo n. 2 della prova testimoniale dedotta dal nella memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
pag. 2/5 c.p.c. n. 2) c.p.c., asserendo proprio che del pagamento dell'acconto vi era prova documentale).
Inoltre deduce che altrettanto erroneamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale dedotta.
Ritiene il Collegio sia utile chiarire, preliminarmente, come sia rimasto assolutamente incontestata la stipula di un contratto di compravendita di arance concluso nel mese di novembre 2013 tra il e la Parte_1 CP_1
Inoltre va confermata la decisione del primo giudice con riferimento al valore probatorio delle fatture prodotte nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, anche con riferimento a quanto riportato nelle fatture stesse in merito al prezzo pattuito.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante deve, tuttavia, sottolinearsi come a fronte della ricevuta di pagamento sopra citata – ove in effetti risultano riportati il prezzo al kg delle arance - € 0,25 – e il quantitativo di abbuono pari al 4% -, lo stesso appellante ha prodotto in allegato al decreto ingiuntivo “il prospetto predisposto da (doc. 2., documento prodotto CP_1 anche dalla società cooperativa come “scheda di cernita del prodotto” doc. 4) dal quale risulta non solo il quantitativo delle arance raccolte, ma anche: la diversificazione del prezzo a seconda del calibro delle arance: il quantitativo dello scarto di magazzino;
il corrispettivo finale della fornitura pari a €
13.000,00, nonché gli acconti versati, ammontanti ad € 3.000, e il pagamento del saldo di € 10.000,00, pagamenti, peraltro ammessi anche nel ricorso per ingiunzione.
Ne consegue che era onere dell'opposto provare che in effetti quanto riportato nel prospetto dallo stesso allegato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti, e che, quindi, spettasse al venditore il pagamento della differenza tra quanto ricevuto (appunto € 13.000,00) e quanto asseritamente pattuito, ossia €
21.513,60 (pari a € 0.25 x 89.600 Kg - 3.865 Kg di abbuono).
pag. 3/5 In altri termini il producendo egli stesso il prospetto redatto da Parte_1
ha ammesso che i termini dell'accordo iniziale – peraltro alquanto CP_1
generici – erano mutati ovvero avrebbe dovuto provare che viceversa l'accordo iniziale di cui alla ricevuta di pagamento si riferiva a tutti i calibri di arance e che lo scarto di magazzino fosse rimasto concordato nella misura del 4% di abbuono e non avesse subito modifiche alla luce delle effettiva quantità di prodotto inutilizzabile raccolto dalla CP_1
Né una tale prova poteva essere raggiunta mediante i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c..
Ed invero, ferma l'irrilevanza dei capitoli 3 e 4 (riguardanti la mancata raccolta di tutta la produzione del fondo e la qualità o meno di socio conferitore del
, poiché entrambi non idonei a comprovare il credito, i capitoli 1 Parte_1
e 2 riguardano circostanze non contestate (capitolo 2) e irrilevanti (capitolo 1) alla luce della produzione documentale effettuata dallo stesso venditore da cui emergono circostanze contrastanti con quanto riportato nella ricevuta di pagamento dell'acconto.
Ne consegue che, risultando provato dalla stessa documentazione prodotta dal che il credito vantato dallo stesso era pari ad € 13.000,00 e Parte_1
risultano al pari incontestato che tale importo è stato corrisposto dalla
[...]
va confermata la sentenza impugnata, la quale in Parte_2
accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo n.
610/2014 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente giudizio di gravame).
pag. 4/5 Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Controparte_1
5/2020 pubblicata in data 02/01/2020 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 10/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.262/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 marzo 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti TRIBULATO ANTONINO e TRIBULATO FILADELFO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. SANGIORGIO GIUSEPPE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 5/2020 pubblicata in data 02/01/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5/2020 pubblicata in data 02/01/2020, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 610/2014 emesso dal Tribunale di Siracusa su istanza di con il quale l'opponente era stata condannata a Parte_1
corrispondere all'opposto la somma di euro 8.513.60 quale corrispettivo di un contratto di compravendita di arance concluso nel mese di novembre 2013, e condannava al pagamento, in favore dell'opponente, Parte_1
delle spese di lite.
Il primo giudice riteneva che il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente sulla base di una fattura, documento che nel giudizio di opposizione non era idoneo a dimostrare la sussistenza del credito e la prova per testi era stata correttamente rigettata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla cooperativa perché infondata in fatto e in diritto, ed in CP_1
subordine di ammettere la prova per testi articolata nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. dell'11/4/2015.
Si è costituta la parte appellata istando per il rigetto dell'appello.
Indi, posta la causa in decisione, con ordinanza del 19.2.2024 la Corte ha richiesto la produzione dei documenti già depositati nel giudizio di primo grado e, all'udienza dell'8.3.2024, acquisita la documentazione e sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i motivi di appello, sostiene che il giudice di Parte_1
primo grado avrebbe errato nel ritenere inesistente la prova del credito che, viceversa, risulterebbe da diversi indizi che il giudice non avrebbe valorizzato ed in particolare dalla ricevuta di pagamento dell'acconto di euro 1.500,00, rilasciata dalla il 27/11/2013 (ricevuta rimasta incontestata da parte CP_1
dell'appellata che anzi si era opposta all'ammissione del capitolo n. 2 della prova testimoniale dedotta dal nella memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
pag. 2/5 c.p.c. n. 2) c.p.c., asserendo proprio che del pagamento dell'acconto vi era prova documentale).
Inoltre deduce che altrettanto erroneamente non sarebbe stata ammessa la prova testimoniale dedotta.
Ritiene il Collegio sia utile chiarire, preliminarmente, come sia rimasto assolutamente incontestata la stipula di un contratto di compravendita di arance concluso nel mese di novembre 2013 tra il e la Parte_1 CP_1
Inoltre va confermata la decisione del primo giudice con riferimento al valore probatorio delle fatture prodotte nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, anche con riferimento a quanto riportato nelle fatture stesse in merito al prezzo pattuito.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante deve, tuttavia, sottolinearsi come a fronte della ricevuta di pagamento sopra citata – ove in effetti risultano riportati il prezzo al kg delle arance - € 0,25 – e il quantitativo di abbuono pari al 4% -, lo stesso appellante ha prodotto in allegato al decreto ingiuntivo “il prospetto predisposto da (doc. 2., documento prodotto CP_1 anche dalla società cooperativa come “scheda di cernita del prodotto” doc. 4) dal quale risulta non solo il quantitativo delle arance raccolte, ma anche: la diversificazione del prezzo a seconda del calibro delle arance: il quantitativo dello scarto di magazzino;
il corrispettivo finale della fornitura pari a €
13.000,00, nonché gli acconti versati, ammontanti ad € 3.000, e il pagamento del saldo di € 10.000,00, pagamenti, peraltro ammessi anche nel ricorso per ingiunzione.
Ne consegue che era onere dell'opposto provare che in effetti quanto riportato nel prospetto dallo stesso allegato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti, e che, quindi, spettasse al venditore il pagamento della differenza tra quanto ricevuto (appunto € 13.000,00) e quanto asseritamente pattuito, ossia €
21.513,60 (pari a € 0.25 x 89.600 Kg - 3.865 Kg di abbuono).
pag. 3/5 In altri termini il producendo egli stesso il prospetto redatto da Parte_1
ha ammesso che i termini dell'accordo iniziale – peraltro alquanto CP_1
generici – erano mutati ovvero avrebbe dovuto provare che viceversa l'accordo iniziale di cui alla ricevuta di pagamento si riferiva a tutti i calibri di arance e che lo scarto di magazzino fosse rimasto concordato nella misura del 4% di abbuono e non avesse subito modifiche alla luce delle effettiva quantità di prodotto inutilizzabile raccolto dalla CP_1
Né una tale prova poteva essere raggiunta mediante i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c..
Ed invero, ferma l'irrilevanza dei capitoli 3 e 4 (riguardanti la mancata raccolta di tutta la produzione del fondo e la qualità o meno di socio conferitore del
, poiché entrambi non idonei a comprovare il credito, i capitoli 1 Parte_1
e 2 riguardano circostanze non contestate (capitolo 2) e irrilevanti (capitolo 1) alla luce della produzione documentale effettuata dallo stesso venditore da cui emergono circostanze contrastanti con quanto riportato nella ricevuta di pagamento dell'acconto.
Ne consegue che, risultando provato dalla stessa documentazione prodotta dal che il credito vantato dallo stesso era pari ad € 13.000,00 e Parte_1
risultano al pari incontestato che tale importo è stato corrisposto dalla
[...]
va confermata la sentenza impugnata, la quale in Parte_2
accoglimento della spiegata opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo n.
610/2014 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente giudizio di gravame).
pag. 4/5 Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Controparte_1
5/2020 pubblicata in data 02/01/2020 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 10/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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