TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1711/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. BARBIANI STEFANO Parte_1 Per l'avv. DURANTE GIANLUIGI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi contestando reciprocamente ogni avversa deduzione eccezione e produzione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIANI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Pisacane 5 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BARBIANI
STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRENA ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DURANTE GIANLUIGI ( ) VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE C.F._2
27 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA presso il difensore avv. SIRENA ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 28 giugno 2021, alle ore 20:15 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Falcone e Borsellino in località Villa Verucchio. L'attrice addebitava l'evento alla presenza di una mattonella rialzata e non segnalata, configurante un'insidia, invocando la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Deduceva altresì che a seguito di tempestiva richiesta, sul posto intervenivano i Carabinieri di
Novafeltria, che redigevano annotazione e fascicolo fotografico e l'ambulanza per l'immediato pagina 2 di 10 soccorso in loco. Veniva, altresì, richiesto l'intervento di personale dell'ufficio tecnico del comune di
, che giungeva dopo pochi minuti e provvedeva a mettere in sicurezza l'area del marciapiede. CP_1
Il giorno seguente a causa del perdurante dolore, la ricorrente si recava al Pronto Soccorso del nosocomio di Santarcangelo di Romagna, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo alla spalla destra e ed all'emitorace destro” con prognosi di giorni 7.
Stante il dolore e la limitazione della spalla destra in estensione, il Dott. con certificato del Pt_2
06.07.2021 prescriveva ecografia osteoarticolare con prognosi di ulteriori giorni 20. Indi in data
19.07.2021 si recava a visita presso l'ortopedico Dott. e in data 26.07.2021 il Persona_1
Dott. prolungava la prognosi per ulteriori giorni 15 stante la persistenza di dolore con Per_2
impotenza funzionale della spalla destra poi prolungati in data 10 agosto 2021 dal Dott. di Pt_2
ulteriori giorni 20. Infine data 30.08.2021, il Dott. per il persistere della dolorabilità alla Pt_2
spalla dx con limitazioni funzionali in estensione e rotazione, prolungava la prognosi di giorni 15.
In data 07.10.2021 la i sottoponeva a visita presso il proprio medico – legale Dott. Pt_1 Per_3
Conseguentemente invocava la responsabilità del quale proprietario della strada Controparte_1
ex art. 2051 cc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “… -accertata in capo al , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., la responsabilità esclusiva per il sinistro occorso alla Sig.ra il giorno Parte_1
28/6/2021 in Verucchio-Villa marciapiede della via Falcone e Borsellino- e ciò ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.; -accertato altresì che le lesioni patite dalla Sig.ra Pt_1
sono diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro occorso il 28.06.2021; -per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco pro tempore a risarcire tutti i Controparte_1
danni subiti dalla Sig.ra danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, per effetto Parte_1
ed in conseguenza del sinistro del 28.06.2021 e quindi a corrispondere a favore della ricorrente la complessiva somma di € 35.302,50 ovvero quella diversa somma maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria espletata e/o che sarà comunque ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo. -In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
Il convenuto , contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al Controparte_1
quantum chiedendone il rigetto.
Contestava in particolare la ricostruzione dei fatti e negando ogni addebito di responsabilità. Eccepiva, in particolare, l'assenza di un'insidia o trabocchetto, sostenendo che il dislivello fosse visibile e prevedibile, e che la caduta fosse da imputare esclusivamente alla condotta disattenta della pagina 3 di 10 danneggiata, idonea a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale. Contestava altresì
l'entità del danno lamentato, sia nell' an che nel quantum.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previo occorrendo mutamente del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., - in via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata sia in punto di an che di quantum e perché non dimostrata per tutti i motivi esposti ed anche in applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c.; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità in carico al convenuto, disporre la CP_1 liquidazione dell'eventuale danno nei limiti di quanto allegato e provato e comunque disporre una equa riduzione del risarcimento in applica-zione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso per spese generali c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
pagina 4 di 10 Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).
Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l' e il marciapiede sito in CP_2
non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. Controparte_1
115 c.p.c.
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando,
pagina 5 di 10 per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare, la testimonianza di unica teste oculare, si è rivelata precisa e Testimone_1
attendibile. La teste ha confermato non solo di aver visto l'attrice cadere, ma ha anche descritto la causa della caduta in una "deformazione del marciapiede causata dalle radice dei pini che non era segnalata".
pagina 6 di 10 Di cruciale importanza è la sua precisazione che tale anomalia "traeva in inganno poichè guardando in avanti non era percepibile", soprattutto in considerazione delle condizioni di luce del momento, definite come "l'imbrunire" con le "luminarie della strada non ancora accese".
Tale deposizione trova riscontro nelle dichiarazioni del Luogotenente dei Carabinieri, Testimone_2
il quale ha confermato che la pattuglia intervenuta aveva rilevato la presenza di "sanpietrini sporgenti"
e che, a seguito dell'evento, era intervenuto personale tecnico del per la "messa in sicurezza CP_1
dei luoghi" , circostanza che implicitamente conferma la percezione di una situazione di pericolo da parte dello stesso ente.
A fronte di tali elementi, le difese del convenuto non possono trovare accoglimento. La tesi CP_1
secondo cui il dislivello fosse pienamente visibile e prevedibile è smentita dalla prova testimoniale, che ha qualificato l'anomalia come ingannevole e non immediatamente percepibile. La giurisprudenza, anche richiamata dalle parti, ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla nozione di insidia o trabocchetto, la quale può rilevare, semmai, nella valutazione della condotta del danneggiato.
In applicazione dei principi sopra esposti, va affermata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Il convenuto lo si ribadisce ha invocato, quale causa di esonero dalla responsabilità, il fatto CP_1
colposo della danneggiata, idoneo a integrare il caso fortuito. Tuttavia, affinché la condotta della vittima possa interrompere il nesso eziologico, essa deve presentare caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e anormalità tali da porsi come causa esclusiva dell'evento. Nel caso di specie, la condotta della – consistente nel passeggiare su un marciapiede pubblico in un centro abitato – Pt_1
non presenta alcun profilo di anormalità o imprevedibilità. Non è esigibile da un pedone un'ispezione costante e minuziosa del piano di calpestio, essendo ragionevole l'aspettativa di un corretto stato di manutenzione della via pubblica.
Il convenuto non ha fornito in altri termini alcuna prova idonea a dimostrare che la caduta sia stata determinata da una condotta eccezionale o imprevedibile dell'attrice. Pertanto, non avendo il CP_1
pagina 7 di 10 provato il caso fortuito, deve essere affermata la sua piena responsabilità per i danni occorsi all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il comportamento dell'attrice è dunque apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attore ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Acclarata la responsabilità del occorre procedere alla quantificazione del danno Controparte_1
risarcibile, basandosi sulle risultanze della CTU medico-legale espletata dalla Dott.ssa Persona_4
le cui conclusioni, in quanto frutto di un'analisi approfondita, immune da vizi logici e metodologici, e basata sulla documentazione in atti e sulla visita diretta, vengono fatte proprie da questo Giudice.
La CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la ha riportato un "trauma contusivo spalla Pt_1
dx. con residua limitazione funzionale ed interessamento della cuffia dei rotatori". Il consulente ha riconosciuto il nesso di causalità esclusivo tra l'evento e le lesioni, escludendo che le preesistenze
("microdepositi calcifici compatibili con l'età") abbiano avuto un ruolo concausale, e ha quantificato i postumi come segue:
a) Danno biologico permanente: Valutato nella misura del 6% (sei per cento) Utilizzando le Tabelle del
Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (66 anni non compiuti), tale danno viene liquidato come di seguito indicato.
b) Inabilità temporanea: La CTU ha accertato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per 20 giorni.
c) Danno morale e personalizzazione: L'attrice ha richiesto un incremento per la sofferenza soggettiva e la personalizzazione del danno. Le testimonianze della figlia, , e dell'amica, Tes_3 Tes_4
hanno fornito prova delle significative ripercussioni negative del sinistro sulla vita quotidiana e di relazione della In particolare, è emerso che l'attrice ha sviluppato un "timore di camminare", Pt_1
pagina 8 di 10 necessita di aiuto per le faccende domestiche e le commissioni, e ha ridotto la sua vita sociale. Tali elementi giustificano una personalizzazione del danno biologico permanente per tenere conto della sofferenza interiore e del peggioramento della qualità della vita. Si ritiene equo applicare un aumento sulla voce di danno biologico permanente come di seguito indicato.
d) Spese mediche: La CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate per un importo di € 640,50.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta quindi a:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.759,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.699,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 13.579,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.328,75
Spese mediche € 640,50
Totale generale: € 12.668,25
Totale con personalizzazione massima € 16.548,25
Il danno totale da risarcire è pari a € 16.548,25. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro
(28.06.2021) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, devono essere calcolati gli pagina 9 di 10 interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al pagamento CP_1
in favore dell'attrice della somma predetta.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente carico del convenuto.
Il convenuto va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, a pagare a la somma di € 16.548,25, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, da calcolarsi dal 28.06.2021 sino alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA il a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
5.007,00 per compensi, ed € 579,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
PONE definitivamente a carico del le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1711/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. BARBIANI STEFANO Parte_1 Per l'avv. DURANTE GIANLUIGI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi contestando reciprocamente ogni avversa deduzione eccezione e produzione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIANI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Pisacane 5 47921 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BARBIANI
STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRENA ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DURANTE GIANLUIGI ( ) VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE C.F._2
27 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA presso il difensore avv. SIRENA ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 28 giugno 2021, alle ore 20:15 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Falcone e Borsellino in località Villa Verucchio. L'attrice addebitava l'evento alla presenza di una mattonella rialzata e non segnalata, configurante un'insidia, invocando la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Deduceva altresì che a seguito di tempestiva richiesta, sul posto intervenivano i Carabinieri di
Novafeltria, che redigevano annotazione e fascicolo fotografico e l'ambulanza per l'immediato pagina 2 di 10 soccorso in loco. Veniva, altresì, richiesto l'intervento di personale dell'ufficio tecnico del comune di
, che giungeva dopo pochi minuti e provvedeva a mettere in sicurezza l'area del marciapiede. CP_1
Il giorno seguente a causa del perdurante dolore, la ricorrente si recava al Pronto Soccorso del nosocomio di Santarcangelo di Romagna, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo alla spalla destra e ed all'emitorace destro” con prognosi di giorni 7.
Stante il dolore e la limitazione della spalla destra in estensione, il Dott. con certificato del Pt_2
06.07.2021 prescriveva ecografia osteoarticolare con prognosi di ulteriori giorni 20. Indi in data
19.07.2021 si recava a visita presso l'ortopedico Dott. e in data 26.07.2021 il Persona_1
Dott. prolungava la prognosi per ulteriori giorni 15 stante la persistenza di dolore con Per_2
impotenza funzionale della spalla destra poi prolungati in data 10 agosto 2021 dal Dott. di Pt_2
ulteriori giorni 20. Infine data 30.08.2021, il Dott. per il persistere della dolorabilità alla Pt_2
spalla dx con limitazioni funzionali in estensione e rotazione, prolungava la prognosi di giorni 15.
In data 07.10.2021 la i sottoponeva a visita presso il proprio medico – legale Dott. Pt_1 Per_3
Conseguentemente invocava la responsabilità del quale proprietario della strada Controparte_1
ex art. 2051 cc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “… -accertata in capo al , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., la responsabilità esclusiva per il sinistro occorso alla Sig.ra il giorno Parte_1
28/6/2021 in Verucchio-Villa marciapiede della via Falcone e Borsellino- e ciò ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.; -accertato altresì che le lesioni patite dalla Sig.ra Pt_1
sono diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro occorso il 28.06.2021; -per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il in persona del Sindaco pro tempore a risarcire tutti i Controparte_1
danni subiti dalla Sig.ra danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale, per effetto Parte_1
ed in conseguenza del sinistro del 28.06.2021 e quindi a corrispondere a favore della ricorrente la complessiva somma di € 35.302,50 ovvero quella diversa somma maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'istruttoria espletata e/o che sarà comunque ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo. -In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
Il convenuto , contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al Controparte_1
quantum chiedendone il rigetto.
Contestava in particolare la ricostruzione dei fatti e negando ogni addebito di responsabilità. Eccepiva, in particolare, l'assenza di un'insidia o trabocchetto, sostenendo che il dislivello fosse visibile e prevedibile, e che la caduta fosse da imputare esclusivamente alla condotta disattenta della pagina 3 di 10 danneggiata, idonea a integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale. Contestava altresì
l'entità del danno lamentato, sia nell' an che nel quantum.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previo occorrendo mutamente del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., - in via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata sia in punto di an che di quantum e perché non dimostrata per tutti i motivi esposti ed anche in applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c.; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità in carico al convenuto, disporre la CP_1 liquidazione dell'eventuale danno nei limiti di quanto allegato e provato e comunque disporre una equa riduzione del risarcimento in applica-zione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso per spese generali c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
pagina 4 di 10 Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013).
Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l' e il marciapiede sito in CP_2
non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. Controparte_1
115 c.p.c.
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando,
pagina 5 di 10 per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare, la testimonianza di unica teste oculare, si è rivelata precisa e Testimone_1
attendibile. La teste ha confermato non solo di aver visto l'attrice cadere, ma ha anche descritto la causa della caduta in una "deformazione del marciapiede causata dalle radice dei pini che non era segnalata".
pagina 6 di 10 Di cruciale importanza è la sua precisazione che tale anomalia "traeva in inganno poichè guardando in avanti non era percepibile", soprattutto in considerazione delle condizioni di luce del momento, definite come "l'imbrunire" con le "luminarie della strada non ancora accese".
Tale deposizione trova riscontro nelle dichiarazioni del Luogotenente dei Carabinieri, Testimone_2
il quale ha confermato che la pattuglia intervenuta aveva rilevato la presenza di "sanpietrini sporgenti"
e che, a seguito dell'evento, era intervenuto personale tecnico del per la "messa in sicurezza CP_1
dei luoghi" , circostanza che implicitamente conferma la percezione di una situazione di pericolo da parte dello stesso ente.
A fronte di tali elementi, le difese del convenuto non possono trovare accoglimento. La tesi CP_1
secondo cui il dislivello fosse pienamente visibile e prevedibile è smentita dalla prova testimoniale, che ha qualificato l'anomalia come ingannevole e non immediatamente percepibile. La giurisprudenza, anche richiamata dalle parti, ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla nozione di insidia o trabocchetto, la quale può rilevare, semmai, nella valutazione della condotta del danneggiato.
In applicazione dei principi sopra esposti, va affermata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Il convenuto lo si ribadisce ha invocato, quale causa di esonero dalla responsabilità, il fatto CP_1
colposo della danneggiata, idoneo a integrare il caso fortuito. Tuttavia, affinché la condotta della vittima possa interrompere il nesso eziologico, essa deve presentare caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e anormalità tali da porsi come causa esclusiva dell'evento. Nel caso di specie, la condotta della – consistente nel passeggiare su un marciapiede pubblico in un centro abitato – Pt_1
non presenta alcun profilo di anormalità o imprevedibilità. Non è esigibile da un pedone un'ispezione costante e minuziosa del piano di calpestio, essendo ragionevole l'aspettativa di un corretto stato di manutenzione della via pubblica.
Il convenuto non ha fornito in altri termini alcuna prova idonea a dimostrare che la caduta sia stata determinata da una condotta eccezionale o imprevedibile dell'attrice. Pertanto, non avendo il CP_1
pagina 7 di 10 provato il caso fortuito, deve essere affermata la sua piena responsabilità per i danni occorsi all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il comportamento dell'attrice è dunque apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attore ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Acclarata la responsabilità del occorre procedere alla quantificazione del danno Controparte_1
risarcibile, basandosi sulle risultanze della CTU medico-legale espletata dalla Dott.ssa Persona_4
le cui conclusioni, in quanto frutto di un'analisi approfondita, immune da vizi logici e metodologici, e basata sulla documentazione in atti e sulla visita diretta, vengono fatte proprie da questo Giudice.
La CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro, la ha riportato un "trauma contusivo spalla Pt_1
dx. con residua limitazione funzionale ed interessamento della cuffia dei rotatori". Il consulente ha riconosciuto il nesso di causalità esclusivo tra l'evento e le lesioni, escludendo che le preesistenze
("microdepositi calcifici compatibili con l'età") abbiano avuto un ruolo concausale, e ha quantificato i postumi come segue:
a) Danno biologico permanente: Valutato nella misura del 6% (sei per cento) Utilizzando le Tabelle del
Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (66 anni non compiuti), tale danno viene liquidato come di seguito indicato.
b) Inabilità temporanea: La CTU ha accertato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per 20 giorni.
c) Danno morale e personalizzazione: L'attrice ha richiesto un incremento per la sofferenza soggettiva e la personalizzazione del danno. Le testimonianze della figlia, , e dell'amica, Tes_3 Tes_4
hanno fornito prova delle significative ripercussioni negative del sinistro sulla vita quotidiana e di relazione della In particolare, è emerso che l'attrice ha sviluppato un "timore di camminare", Pt_1
pagina 8 di 10 necessita di aiuto per le faccende domestiche e le commissioni, e ha ridotto la sua vita sociale. Tali elementi giustificano una personalizzazione del danno biologico permanente per tenere conto della sofferenza interiore e del peggioramento della qualità della vita. Si ritiene equo applicare un aumento sulla voce di danno biologico permanente come di seguito indicato.
d) Spese mediche: La CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate per un importo di € 640,50.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta quindi a:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.759,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.699,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 13.579,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 603,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.328,75
Spese mediche € 640,50
Totale generale: € 12.668,25
Totale con personalizzazione massima € 16.548,25
Il danno totale da risarcire è pari a € 16.548,25. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro
(28.06.2021) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, devono essere calcolati gli pagina 9 di 10 interessi legali fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così ottenuto decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al pagamento CP_1
in favore dell'attrice della somma predetta.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente carico del convenuto.
Il convenuto va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, a pagare a la somma di € 16.548,25, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, da calcolarsi dal 28.06.2021 sino alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA il a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
5.007,00 per compensi, ed € 579,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
PONE definitivamente a carico del le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10