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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.3025/2023 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/05/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. SCARPINO ELISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._2
COLOMBIA il 15/05/1970;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 25/3/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27 novembre 1999 presso il
Comune di Scopello, in provincia di Vercelli, contraevano matrimonio con rito civile, trascritto nei registri degli atti di matrimonio per l'anno 1999, sul quale sono iscritti n. 01 atti, il primo portante la data del 27.11.1999 e l'ultimo la data del 27.11.1999, così definito in data 1 gennaio 2000, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14/12/2023 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di Controparte_1
cumulativamente la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo
[...]
scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. in relazione al matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1 P. I, anno 1999.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, con sentenza in data 23/3/2024 il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione delle parti sulla domanda di separazione.
All'udienza del 25/3/2025, presente parte ricorrente che Parte_1
confermava la volontà di ottenere il divorzio non essendoci stata alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportato e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999 tra e è Parte_1 Controparte_1
fondata e merita accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese nel presente giudizio, passata in giudicato il 13/11/2024).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione (udienza del
21/3/2024), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. presso il luogo di residenza, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del signor alla prosecuzione Controparte_1
del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
pagina 2 di 3 Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte resistente non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
COLOMBIA il 15/05/1970, matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1 P. I, anno 1999;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) SPESE di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.3025/2023 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/05/1963, rappresentato e difeso dall'Avv. SCARPINO ELISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in Controparte_1 C.F._2
COLOMBIA il 15/05/1970;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 25/3/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27 novembre 1999 presso il
Comune di Scopello, in provincia di Vercelli, contraevano matrimonio con rito civile, trascritto nei registri degli atti di matrimonio per l'anno 1999, sul quale sono iscritti n. 01 atti, il primo portante la data del 27.11.1999 e l'ultimo la data del 27.11.1999, così definito in data 1 gennaio 2000, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 14/12/2023 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di Controparte_1
cumulativamente la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo
[...]
scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. in relazione al matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1 P. I, anno 1999.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, con sentenza in data 23/3/2024 il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparizione delle parti sulla domanda di separazione.
All'udienza del 25/3/2025, presente parte ricorrente che Parte_1
confermava la volontà di ottenere il divorzio non essendoci stata alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportato e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999 tra e è Parte_1 Controparte_1
fondata e merita accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese nel presente giudizio, passata in giudicato il 13/11/2024).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione (udienza del
21/3/2024), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. presso il luogo di residenza, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del signor alla prosecuzione Controparte_1
del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
pagina 2 di 3 Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte resistente non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
COLOMBIA il 15/05/1970, matrimonio contratto in Scopello (Vercelli) in data 27/11/1999, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1 P. I, anno 1999;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) SPESE di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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