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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5588 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
negava la sussistenza dei suddetti requisiti.
[...]
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e comunque contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, detta prestazione spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il ricorrente ha contestato le risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova evidenziare come il CTU della presente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, abbia correttamente osservato, quanto alle attitudini lavorative del sig. , che il medesimo “ha sempre svolto le mansioni di impiegato Pt_1
amministrativo ed attualmente lavora presso l'ufficio personale e contabile di una azienda privata. L'impiegato amministrativo esegue tutte le procedure amministrative, contabili e fiscali nel rispetto delle norme in vigore a livello locale e nazionale. Si assicura quindi ad esempio che siano assolti gli obblighi di legge per la contabilità generale e quella analitica (o industriale), e che le tasse vengano pagate puntualmente e correttamente, secondo il calendario delle scadenze tributarie. Garantisce che ogni documento contabile sia conforme alle regole vigenti. Il contabile tiene aggiornati i registri della contabilità, gestisce le scritture contabili fino all'elaborazione del bilancio, i pagamenti e la fatturazione attiva e passiva, il rapporto con le banche, assicura il corretto adempimento delle normative fiscali e tributarie, monitora il rispetto delle scadenze e delle procedure amministrative, predispone le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali Per quanto sopra si può dedurre che l'area delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato sia quella delle attività intellettuali a grande impegno cerebrale”.
Tanto premesso, il CTU ha rilevato come “al momento della presentazione della domanda amministrativa, il Sig. presentava, come riportato alla voce Pt_1
Diagnosi medico legale, un complesso morboso caratterizzato innanzitutto da una sindrome ansioso-depressiva reattiva in trattamento con farmaci ansiolitici ed antidepressivi, e da una serie di altre malattie rappresentate da ernia iatale da scivolamento, esofagite da reflusso, gastrite cronica, megacolon congenito, esiti di ernioplastica inguinale bilaterale, rinite allergica, ipertrofia prostatica benigna, ipercolesterolemia e lieve disco-artrosi lombare. La consulenza psichiatrica eseguita durante un accesso al Pronto Soccorso nell'agosto 2023 per sintomatologia ansiosa, evidenzia che il Sig. “al colloquio appare vigile, Pt_1 lucido e orientato nei tre assi, accessibile e disponibile al colloquio, umore in asse, non disturbi della forma e del contenuto del pensiero in atto, né segni diretti e/o indiretti di dispercezioni in atto. Lamenta ansia libera in parte somatizzata, lievemente teso sul piano psicomotorio, a domanda diretta nega idee intenti e/o propositi autolesivi in atto ne se ne ravvisano elementi oggettivi.
Non urgenza psichiatrica in atto” (doc. n. 4). Secondo il dott. , Persona_2
neurologo dell'Ospedale Distrettuale di Palombara Sabina, il p. “è affetto da depressione reattiva e sta assumendo Brintellix 10 mg al giorno” e presenta un
“Esame obiettivo neurologico nei limiti della norma” (doc. n. 6). Infine, la dott.ssa del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Persona_3
Patologiche della ASL Roma 5 di Tivoli, nella sua relazione psichiatrica del
15.2.2024, certifica che il Sig. “…è seguito presso questo CSM dal mese di Pt_1 agosto 2023. L'utente richiedeva una valutazione per una sintomatologia caratterizzata da marcato appiattimento affettivo, deflessione dell'umore, ansia, preoccupazione quotidiana per eventi di vita, insonnia. Durante le prime valutazioni appariva piuttosto introverso e inibito, sebbene sempre collaborativo
e tranquillo sul piano psicomotorio e concomitava in quel periodo un ritiro sociale e una riduzione delle attività quotidiane e della motivazione generale.
Effettuava anche test MMPI-2. Veniva impostata terapia a base di Brintellix 15 mg al giorno e Olanzapina 2.5 mg/die. Sulla base della sintomatologia presentata e della storia clinica si pone diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso (309.28 ICD-9)”.
L'ausiliario ha poi rilevato che “alla nostra visita medico legale il ricorrente è apparso vigile, lucido, collaborante con atteggiamento congruo, ben orientato nel tempo e nello spazio e ha risposto con proprietà alle domande rivolte. Sono emerse note d'ansia e moderata deflessione del tono dell'umore”, giungendo a ritenere che “il complesso morboso da cui è affetto il Sig. , tenuto conto della Pt_1
sintomatologia di tipo ansioso-depressivo accusata dallo stesso, dei disturbi gastrointestinali dovuti al reflusso gastroesofageo e al megacolon congenito e di quelli urinari provocati dalla ipertrofia prostatica, nonché del modesto impegno funzionale causato dalla disco-artrosi lombare, può incidere negativamente sul completo benessere e sulla capacità lavorativa del p., provocando una riduzione del pieno vigore fisico, un maggiore dispendio energetico e l'aumento dei tempi di recupero dalla stanchezza;
tuttavia non risulta di rilevanza tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro del Sig. in Pt_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Il CTU ha pertanto concluso la propria relazione peritale nei seguenti termini: “Il
Sig. , pertanto, NON ha diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della Parte_1 legge 222/84 (assegno ordinario di invalidità)”.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha sollevato due ordini di censure: in primo luogo, ha eccepito l'omessa specificazione del grado di invalidità attribuibile a ciascuna delle singole patologie diagnosticate per il tramite delle tabelle ministeriali allegate al DM 5.2.92; in secondo luogo, il ricorrente lamenta che il CTU si sia basato “unicamente in astratto sulle mansioni svolte nell'attività impiegatizia, senza analizzare quale attività in concreto svolge il ricorrente durante la propria attività lavorativa”.
Dette censure appaiono infondate.
Quanto alla prima, deve osservarsi come il CTU abbia fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/71 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica.
Quanto alla seconda censura, si rileva che il CTU, muovendo dal presupposto che il ricorrente “ha sempre svolto le mansioni di impiegato amministrativo ed attualmente lavora presso l'ufficio personale e contabile di una azienda privata”, ha delineato le mansioni tipiche di tale figura professionale ed è giunto ad individuare “l'area delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in quella delle attività intellettuali a grande impegno cerebrale”.
Sarebbe stato onere del ricorrente, qualora le mansioni dal medesimo effettivamente espletate si fossero discostate da quelle tipiche di un impiegato amministrativo, allegare e documentare lo svolgimento di tali differenti mansioni, mentre nessuna deduzione risulta al riguardo contenuta né nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. né nel presente ricorso in opposizione.
In sostanza, le affermazioni in merito all'operato del CTU non rivelano né una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno segnalano l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del certificato di visita psicologica dal medesimo eseguita nelle more del presente giudizio, essendo stata la sintomatologia di tipo ansioso-depressivo ivi rappresentata già compiutamente ed approfonditamente esaminata e valutata dal CTU.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Non sussistendo le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, comprensive anche della fase di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP.
Tivoli, 10/10/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. JACOPO BALDI Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
negava la sussistenza dei suddetti requisiti.
[...]
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e comunque contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo al ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, detta prestazione spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Il ricorrente ha contestato le risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova evidenziare come il CTU della presente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, abbia correttamente osservato, quanto alle attitudini lavorative del sig. , che il medesimo “ha sempre svolto le mansioni di impiegato Pt_1
amministrativo ed attualmente lavora presso l'ufficio personale e contabile di una azienda privata. L'impiegato amministrativo esegue tutte le procedure amministrative, contabili e fiscali nel rispetto delle norme in vigore a livello locale e nazionale. Si assicura quindi ad esempio che siano assolti gli obblighi di legge per la contabilità generale e quella analitica (o industriale), e che le tasse vengano pagate puntualmente e correttamente, secondo il calendario delle scadenze tributarie. Garantisce che ogni documento contabile sia conforme alle regole vigenti. Il contabile tiene aggiornati i registri della contabilità, gestisce le scritture contabili fino all'elaborazione del bilancio, i pagamenti e la fatturazione attiva e passiva, il rapporto con le banche, assicura il corretto adempimento delle normative fiscali e tributarie, monitora il rispetto delle scadenze e delle procedure amministrative, predispone le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali Per quanto sopra si può dedurre che l'area delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato sia quella delle attività intellettuali a grande impegno cerebrale”.
Tanto premesso, il CTU ha rilevato come “al momento della presentazione della domanda amministrativa, il Sig. presentava, come riportato alla voce Pt_1
Diagnosi medico legale, un complesso morboso caratterizzato innanzitutto da una sindrome ansioso-depressiva reattiva in trattamento con farmaci ansiolitici ed antidepressivi, e da una serie di altre malattie rappresentate da ernia iatale da scivolamento, esofagite da reflusso, gastrite cronica, megacolon congenito, esiti di ernioplastica inguinale bilaterale, rinite allergica, ipertrofia prostatica benigna, ipercolesterolemia e lieve disco-artrosi lombare. La consulenza psichiatrica eseguita durante un accesso al Pronto Soccorso nell'agosto 2023 per sintomatologia ansiosa, evidenzia che il Sig. “al colloquio appare vigile, Pt_1 lucido e orientato nei tre assi, accessibile e disponibile al colloquio, umore in asse, non disturbi della forma e del contenuto del pensiero in atto, né segni diretti e/o indiretti di dispercezioni in atto. Lamenta ansia libera in parte somatizzata, lievemente teso sul piano psicomotorio, a domanda diretta nega idee intenti e/o propositi autolesivi in atto ne se ne ravvisano elementi oggettivi.
Non urgenza psichiatrica in atto” (doc. n. 4). Secondo il dott. , Persona_2
neurologo dell'Ospedale Distrettuale di Palombara Sabina, il p. “è affetto da depressione reattiva e sta assumendo Brintellix 10 mg al giorno” e presenta un
“Esame obiettivo neurologico nei limiti della norma” (doc. n. 6). Infine, la dott.ssa del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Persona_3
Patologiche della ASL Roma 5 di Tivoli, nella sua relazione psichiatrica del
15.2.2024, certifica che il Sig. “…è seguito presso questo CSM dal mese di Pt_1 agosto 2023. L'utente richiedeva una valutazione per una sintomatologia caratterizzata da marcato appiattimento affettivo, deflessione dell'umore, ansia, preoccupazione quotidiana per eventi di vita, insonnia. Durante le prime valutazioni appariva piuttosto introverso e inibito, sebbene sempre collaborativo
e tranquillo sul piano psicomotorio e concomitava in quel periodo un ritiro sociale e una riduzione delle attività quotidiane e della motivazione generale.
Effettuava anche test MMPI-2. Veniva impostata terapia a base di Brintellix 15 mg al giorno e Olanzapina 2.5 mg/die. Sulla base della sintomatologia presentata e della storia clinica si pone diagnosi di Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso (309.28 ICD-9)”.
L'ausiliario ha poi rilevato che “alla nostra visita medico legale il ricorrente è apparso vigile, lucido, collaborante con atteggiamento congruo, ben orientato nel tempo e nello spazio e ha risposto con proprietà alle domande rivolte. Sono emerse note d'ansia e moderata deflessione del tono dell'umore”, giungendo a ritenere che “il complesso morboso da cui è affetto il Sig. , tenuto conto della Pt_1
sintomatologia di tipo ansioso-depressivo accusata dallo stesso, dei disturbi gastrointestinali dovuti al reflusso gastroesofageo e al megacolon congenito e di quelli urinari provocati dalla ipertrofia prostatica, nonché del modesto impegno funzionale causato dalla disco-artrosi lombare, può incidere negativamente sul completo benessere e sulla capacità lavorativa del p., provocando una riduzione del pieno vigore fisico, un maggiore dispendio energetico e l'aumento dei tempi di recupero dalla stanchezza;
tuttavia non risulta di rilevanza tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro del Sig. in Pt_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Il CTU ha pertanto concluso la propria relazione peritale nei seguenti termini: “Il
Sig. , pertanto, NON ha diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della Parte_1 legge 222/84 (assegno ordinario di invalidità)”.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha sollevato due ordini di censure: in primo luogo, ha eccepito l'omessa specificazione del grado di invalidità attribuibile a ciascuna delle singole patologie diagnosticate per il tramite delle tabelle ministeriali allegate al DM 5.2.92; in secondo luogo, il ricorrente lamenta che il CTU si sia basato “unicamente in astratto sulle mansioni svolte nell'attività impiegatizia, senza analizzare quale attività in concreto svolge il ricorrente durante la propria attività lavorativa”.
Dette censure appaiono infondate.
Quanto alla prima, deve osservarsi come il CTU abbia fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/71 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica.
Quanto alla seconda censura, si rileva che il CTU, muovendo dal presupposto che il ricorrente “ha sempre svolto le mansioni di impiegato amministrativo ed attualmente lavora presso l'ufficio personale e contabile di una azienda privata”, ha delineato le mansioni tipiche di tale figura professionale ed è giunto ad individuare “l'area delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in quella delle attività intellettuali a grande impegno cerebrale”.
Sarebbe stato onere del ricorrente, qualora le mansioni dal medesimo effettivamente espletate si fossero discostate da quelle tipiche di un impiegato amministrativo, allegare e documentare lo svolgimento di tali differenti mansioni, mentre nessuna deduzione risulta al riguardo contenuta né nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. né nel presente ricorso in opposizione.
In sostanza, le affermazioni in merito all'operato del CTU non rivelano né una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno segnalano l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del certificato di visita psicologica dal medesimo eseguita nelle more del presente giudizio, essendo stata la sintomatologia di tipo ansioso-depressivo ivi rappresentata già compiutamente ed approfonditamente esaminata e valutata dal CTU.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Non sussistendo le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite, comprensive anche della fase di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP.
Tivoli, 10/10/2025
Il Giudice
GI Busoli