Art. 12.
L'applicazione delle norme del capo I avverra' non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
E' abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Restano salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322 , che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64 - 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
L'applicazione delle norme del capo I avverra' non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
E' abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Restano salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322 , che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64 - 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.