TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/08/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 45/2025 P.U. promossa da:
EMME. - con l'Avv. Emilio Pennati CP_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2025 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società premettendo di CP_2 vantare nei suoi confronti un credito di € 23.011,62 portato da precetto fondato su decreto ingiuntivo definitivo, e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La società resistente, nonostante la regolare notifica via PEC del ricorso, non si è costituita, ed all'udienza del 17.07.2025 la ricorrente ha insistito per l'apertura della LG.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_2
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma verso la resistente come provato dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti. Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), i cui indici inequivoci sono rappresentati dalle seguenti circostanze:
- la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente (derivante da decreto ingiuntivo passato in giudicato, cfr. doc. 1 e 2 allegati al ricorso) dell'ammontare di oltre
€ 23.000,00;
- la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione Finanziaria, per circa € 9.803,68 (cfr. doc. - lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate);
- il fatto che la resistente sia stata soggetta ad una procedura esecutiva mobiliare, CP_3 promossa dalla odierna ricorrente, che ha avuto esito negativo in quanto l'Ufficiale giudiziario non ha rinvenuto la società presso la propria sede legale ed avendo l'istituto di credito terzo pignorato non dato riscontro positivo.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_2
, C.F.
[...] P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno
8.01.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_1 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale: - che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 45/2025 P.U. promossa da:
EMME. - con l'Avv. Emilio Pennati CP_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2025 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società premettendo di CP_2 vantare nei suoi confronti un credito di € 23.011,62 portato da precetto fondato su decreto ingiuntivo definitivo, e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La società resistente, nonostante la regolare notifica via PEC del ricorso, non si è costituita, ed all'udienza del 17.07.2025 la ricorrente ha insistito per l'apertura della LG.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_2
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma verso la resistente come provato dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti. Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), i cui indici inequivoci sono rappresentati dalle seguenti circostanze:
- la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente (derivante da decreto ingiuntivo passato in giudicato, cfr. doc. 1 e 2 allegati al ricorso) dell'ammontare di oltre
€ 23.000,00;
- la sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione Finanziaria, per circa € 9.803,68 (cfr. doc. - lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate);
- il fatto che la resistente sia stata soggetta ad una procedura esecutiva mobiliare, CP_3 promossa dalla odierna ricorrente, che ha avuto esito negativo in quanto l'Ufficiale giudiziario non ha rinvenuto la società presso la propria sede legale ed avendo l'istituto di credito terzo pignorato non dato riscontro positivo.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_2
, C.F.
[...] P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore la dott.ssa con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno
8.01.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_1 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale: - che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi