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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MARIA CARLA C.F._2 elettivamente domiciliati in GALLERIA DEL TORO 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. OLIVIERI MARIA CARLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato a [...]-Valle (Colombia) il 14/12/1977, e Parte_2 la sig.ra , nata a [...] il 04/04/1979, in data [...] hanno Parte_1 contratto matrimonio con rito civile, a Bologna;
il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, Anno 2009, Parte I, Numero 660; dal loro matrimonio, in data 07/11/2012, è nato, a Bologna, il figlio Persona_1 coniugi si sono separati consensualmente, depositando note scritte contenenti la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza del 19.03.2024, sottoscritta da entrambi e le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020; la loro separazione coniugale è stata ritualmente pronunciata con sentenza 931/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 26.03.2024 e passata in giudicato;
da allora non si sono più riconciliati e con le note scritte depositate per l'udienza del 3.7.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_2
, nato a [...]-Valle (Colombia) il 14/12/1977, e da , nata a [...]
[...] Parte_1
(Ungheria) il 04/04/1979, in data 19.12.2009 con rito civile, a Bologna con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, Anno 2009, Parte I,
Numero 660; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore, , manterrà la propria residenza presso la madre in Bologna, Via Del Persona_1
Genio n. 5/11;
2) I genitori concorreranno e contribuiranno con pari responsabilità ad allevare ed educare il figlio
, a loro affidato congiuntamente, come per legge. In particolare, i sig.ri Persona_1 Parte_2
e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione
[...] Pt_1
e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le
pagina 2 di 5 decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno, invece, prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Persona_1
3) I genitori concordano di continuare a tenere con sé il figlio minore a settimane alternate, dal lunedì mattina alla domenica sera, come convenuto ed attuato a partire dalla loro separazione coniugale.
a) Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre la prima e la seconda settimana di Persona_1 agosto, mentre con la madre la terza e la quarta settimana di agosto. Nei restanti periodi di vacanze scolastiche estive (giugno, luglio e settembre) il minore verrà iscritto a centri estivi, sino all'età consentita.
b) Durante le vacanze scolastiche invernali, trascorrerà con ciascun genitore un'intera Persona_1 settimana, alternando tra loro, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. I genitori avranno cura di suddividere equamente tra loro ogni altra festività e/o ponte annuale, ivi comprese le vacanze scolastiche pasquali di . Persona_1
festeggerà il proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori. Persona_1
In ogni caso, i rapporti tra genitori e figlio dovranno sempre tenere conto delle esigenze prioritarie e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, impegnandosi i genitori a preservarne la serenità
e i regolari ritmi di vita.
In particolare, i genitori concordano sulla necessità che continui ad esercitare tutte le Persona_1 attività scolastiche ed extrascolastiche, sportive e non, che sino ad oggi ha seguito con impegno e passione, tra cui: atletica, trailrunning e nuoto. A tal fine, i genitori si impegnano – sino a diverso futuro accordo tra loro, in ragione dell'età del ragazzo e/o di sue diverse scelte od esigenze- ad accompagnare il figlio dove egli abitualmente esercita le suddette attività, in quanto ambienti in cui ha intessuto relazioni di vita e di sport che i genitori riconoscono essere molto positive Persona_1 per una sua crescita sana ed equilibrata.
4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio durante il tempo che trascorreranno con lui, in quanto equamente condiviso. Tuttavia, in considerazione del fatto che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio, essi convengono e si danno reciprocamente atto che, a parziale modifica/integrazione di quanto previsto nel Protocollo indicato al punto 5, le spese per l'abbigliamento di e le eventuali spese per la mensa scolastica Persona_1 verranno suddivise tra loro in misura pari al 50% ciascuno.
5) Il sig. e la sig.ra concorreranno, altresì, in misura pari Parte_2 Parte_1 al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, quali indicate nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del Tribunale di Bologna firmato in data pagina 3 di 5 09/08/2017, e precisamente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni ecc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
L'importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio, verrà percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno, come per legge.
6) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. Essi convengono inoltre che il passaporto italiano di rimanga custodito dal padre, mentre quello ungherese sia custodito dalla madre. Persona_1
8) I sig.ri e convengono infine che ogni viaggio del Parte_2 Parte_1 figlio minore fuori dai confini italiani sarà tra loro concordato, così come un eventuale trasferimento di residenza di in altra città italiana e/o all'estero potrà avvenire solo su accordo di Persona_1 entrambi i genitori.
9) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MARIA CARLA C.F._2 elettivamente domiciliati in GALLERIA DEL TORO 3 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. OLIVIERI MARIA CARLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato a [...]-Valle (Colombia) il 14/12/1977, e Parte_2 la sig.ra , nata a [...] il 04/04/1979, in data [...] hanno Parte_1 contratto matrimonio con rito civile, a Bologna;
il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, Anno 2009, Parte I, Numero 660; dal loro matrimonio, in data 07/11/2012, è nato, a Bologna, il figlio Persona_1 coniugi si sono separati consensualmente, depositando note scritte contenenti la comunicazione di rinuncia espressa alla partecipazione all'udienza del 19.03.2024, sottoscritta da entrambi e le ulteriori dichiarazioni indicate nell'art. 23 comma 6 del D.L. n. 137/2020; la loro separazione coniugale è stata ritualmente pronunciata con sentenza 931/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 26.03.2024 e passata in giudicato;
da allora non si sono più riconciliati e con le note scritte depositate per l'udienza del 3.7.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_2
, nato a [...]-Valle (Colombia) il 14/12/1977, e da , nata a [...]
[...] Parte_1
(Ungheria) il 04/04/1979, in data 19.12.2009 con rito civile, a Bologna con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bologna, Anno 2009, Parte I,
Numero 660; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore, , manterrà la propria residenza presso la madre in Bologna, Via Del Persona_1
Genio n. 5/11;
2) I genitori concorreranno e contribuiranno con pari responsabilità ad allevare ed educare il figlio
, a loro affidato congiuntamente, come per legge. In particolare, i sig.ri Persona_1 Parte_2
e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione
[...] Pt_1
e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le
pagina 2 di 5 decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno, invece, prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta. Persona_1
3) I genitori concordano di continuare a tenere con sé il figlio minore a settimane alternate, dal lunedì mattina alla domenica sera, come convenuto ed attuato a partire dalla loro separazione coniugale.
a) Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre la prima e la seconda settimana di Persona_1 agosto, mentre con la madre la terza e la quarta settimana di agosto. Nei restanti periodi di vacanze scolastiche estive (giugno, luglio e settembre) il minore verrà iscritto a centri estivi, sino all'età consentita.
b) Durante le vacanze scolastiche invernali, trascorrerà con ciascun genitore un'intera Persona_1 settimana, alternando tra loro, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. I genitori avranno cura di suddividere equamente tra loro ogni altra festività e/o ponte annuale, ivi comprese le vacanze scolastiche pasquali di . Persona_1
festeggerà il proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori. Persona_1
In ogni caso, i rapporti tra genitori e figlio dovranno sempre tenere conto delle esigenze prioritarie e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, impegnandosi i genitori a preservarne la serenità
e i regolari ritmi di vita.
In particolare, i genitori concordano sulla necessità che continui ad esercitare tutte le Persona_1 attività scolastiche ed extrascolastiche, sportive e non, che sino ad oggi ha seguito con impegno e passione, tra cui: atletica, trailrunning e nuoto. A tal fine, i genitori si impegnano – sino a diverso futuro accordo tra loro, in ragione dell'età del ragazzo e/o di sue diverse scelte od esigenze- ad accompagnare il figlio dove egli abitualmente esercita le suddette attività, in quanto ambienti in cui ha intessuto relazioni di vita e di sport che i genitori riconoscono essere molto positive Persona_1 per una sua crescita sana ed equilibrata.
4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio durante il tempo che trascorreranno con lui, in quanto equamente condiviso. Tuttavia, in considerazione del fatto che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio, essi convengono e si danno reciprocamente atto che, a parziale modifica/integrazione di quanto previsto nel Protocollo indicato al punto 5, le spese per l'abbigliamento di e le eventuali spese per la mensa scolastica Persona_1 verranno suddivise tra loro in misura pari al 50% ciascuno.
5) Il sig. e la sig.ra concorreranno, altresì, in misura pari Parte_2 Parte_1 al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, quali indicate nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del Tribunale di Bologna firmato in data pagina 3 di 5 09/08/2017, e precisamente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni ecc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
L'importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio, verrà percepito dai genitori in misura pari al 50% ciascuno, come per legge.
6) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. Essi convengono inoltre che il passaporto italiano di rimanga custodito dal padre, mentre quello ungherese sia custodito dalla madre. Persona_1
8) I sig.ri e convengono infine che ogni viaggio del Parte_2 Parte_1 figlio minore fuori dai confini italiani sarà tra loro concordato, così come un eventuale trasferimento di residenza di in altra città italiana e/o all'estero potrà avvenire solo su accordo di Persona_1 entrambi i genitori.
9) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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