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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 351/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Strangio Parte_1
appellante e
(CF , , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Natale Carbone appellato -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso epositato il 29/05/2020 chiedeva di : Parte_1 statuire il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il periodo 25/08/1980-
01/01/2004, a carico del , per il rapporto Controparte_1 di lavoro giudizialmente riconosciuto, da calcolarsi tra il dovuto per l'unico rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato e quanto già percepito quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, Condannare il CP_1 resistente a corrispondere quanto dovuto per diversi titoli connessi (quali differenze retributive-ferie non godute, contribuzione previdenziale ecc.) dal periodo di prima assunzione del ricorrente a tempo indeterminato (come risulta ex actis) fino all'anno
2004; conseguentemente condannare il resistente al pagamento della somma di CP_1
€.197.483,72 per differenze retributive da buste paga e TFR non goduto, comprensive di rivalutazione ed interessi legali ed oltre rivalutazione ed interessi legali ex 1284 c.4° c.c. successivi al soddisfo, ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale;
statuire l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rapportati alle differenze retributive dovute che, ove prescritti, dovranno essere sostituiti dalla costituzione da parte del datore di lavoro inadempiente di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica ex art.13, c.1 e 6, legge
1338/1962 o il riconoscimento del risarcimento danni ex art.2116, c.2, c.c. con condanna generica al pagamento del relativo importo in favore del ricorrente e/o dell'Ente ID;
CP_2 in ogni caso, condannare il resistente al risarcimento del danno cagionato CP_1 al ricorrente in conseguenza della mancata esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria, n. 570-2010 da liquidarsi con valutazione equitativa.
Resistendo il il primo giudioce dichiarava inammissibile la domanda del CP_1
TFR, rigettando nel resto il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio .
Avverso la sentenza proponeva appello;
ha resistito il Pt_1 CP_1
Dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti per completare i pagamenti previsti nel sopravvennuto accordo bonario, all' udienza dell'11.7.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta ed è stato pertanto disposto il rinvio all' udienza del 25.9.2025 (poi differita d' ufficio al 10.10.2025, con decreto ritualmente comunicato) , con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel nuovo termine o sarà comparsa all'udienza, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che nel termine del 10.10.2025 non è stata depositataalcuna nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4
c.p.c. Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1022/2021 Controparte_3 pubblicata in data 06/05/2021 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Strangio Parte_1
appellante e
(CF , , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Natale Carbone appellato -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso epositato il 29/05/2020 chiedeva di : Parte_1 statuire il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il periodo 25/08/1980-
01/01/2004, a carico del , per il rapporto Controparte_1 di lavoro giudizialmente riconosciuto, da calcolarsi tra il dovuto per l'unico rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato e quanto già percepito quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, Condannare il CP_1 resistente a corrispondere quanto dovuto per diversi titoli connessi (quali differenze retributive-ferie non godute, contribuzione previdenziale ecc.) dal periodo di prima assunzione del ricorrente a tempo indeterminato (come risulta ex actis) fino all'anno
2004; conseguentemente condannare il resistente al pagamento della somma di CP_1
€.197.483,72 per differenze retributive da buste paga e TFR non goduto, comprensive di rivalutazione ed interessi legali ed oltre rivalutazione ed interessi legali ex 1284 c.4° c.c. successivi al soddisfo, ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale;
statuire l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rapportati alle differenze retributive dovute che, ove prescritti, dovranno essere sostituiti dalla costituzione da parte del datore di lavoro inadempiente di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica ex art.13, c.1 e 6, legge
1338/1962 o il riconoscimento del risarcimento danni ex art.2116, c.2, c.c. con condanna generica al pagamento del relativo importo in favore del ricorrente e/o dell'Ente ID;
CP_2 in ogni caso, condannare il resistente al risarcimento del danno cagionato CP_1 al ricorrente in conseguenza della mancata esecuzione della sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria, n. 570-2010 da liquidarsi con valutazione equitativa.
Resistendo il il primo giudioce dichiarava inammissibile la domanda del CP_1
TFR, rigettando nel resto il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio .
Avverso la sentenza proponeva appello;
ha resistito il Pt_1 CP_1
Dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti per completare i pagamenti previsti nel sopravvennuto accordo bonario, all' udienza dell'11.7.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta ed è stato pertanto disposto il rinvio all' udienza del 25.9.2025 (poi differita d' ufficio al 10.10.2025, con decreto ritualmente comunicato) , con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel nuovo termine o sarà comparsa all'udienza, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che nel termine del 10.10.2025 non è stata depositataalcuna nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4
c.p.c. Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1022/2021 Controparte_3 pubblicata in data 06/05/2021 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)