CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 Spa - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo e l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio.
Omettevano l'Agenzia Entrate Riscossione e l'Resistente_1 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
La parte dichiara di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 29520240037000322000 in data 10-03-2025. Il ricorso risulta notificato alle parti resistenti, a mezzo PEC, in data 12-06-2025, oltre il termine perentorio di giorni sessanta previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21, D.L.vo 31-12-1992,
n.546.
Nulla sulle spese atteso che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 Spa - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037000322000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2010, 2011 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo e l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata. Chiedeva la condanna alle spese di giudizio.
Omettevano l'Agenzia Entrate Riscossione e l'Resistente_1 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
La parte dichiara di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 29520240037000322000 in data 10-03-2025. Il ricorso risulta notificato alle parti resistenti, a mezzo PEC, in data 12-06-2025, oltre il termine perentorio di giorni sessanta previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21, D.L.vo 31-12-1992,
n.546.
Nulla sulle spese atteso che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile