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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2852/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM ES, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17606/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Catello Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di PO-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0288082 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2668/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, i ricorrenti Nominativo_1 e Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di accertamento n. 2025NA0288082 relativo a rideterminazione della rendita catastale per revisione delle tariffe d'estimo, notificato ad entrambi in data 11/06/2025.
Rilevano che l'Ufficio impositore ha rideterminato la rendita degli immobili conseguente all'aggiornamento degli atti catastali, individuando le nuove rendite per i seguenti immobili:
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 14
Rendita Euro 1.012,24
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 15
Rendita Euro 868,01
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 103
Rendita Euro 193,68
Eccepiscono la non corretta determinazione della nuova rendita applicata ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita AD PO I che ha precisato che l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna variazione di classamento dell'unità immobiliare, avendo lasciato invariati Categoria, Classe e Consistenza, essendosi solo limitato all'adeguamento delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane site nel Comune di Meta.
Rileva che pertanto, l'avviso di accertamento è stato correttamente motivato con l'indicazione del disposto normativo applicato.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai contribuenti Sig. Nominativo_1 e Sig.ra Ricorrente_1, proprietari degli immobili innanzi individuati con Fg. 3 P.lla 488 Sub. 14 Rendita Euro 1.012,24; Fg. 3 P.lla 488 Sub. 15
Rendita Euro 868,01; Fg. 3 P.lla 488 Sub. 103 Rendita Euro 193,68, in data 11 giugno 2025, è stato notificato l'avviso di accertamento n. 2025NA0288082 con il quale, sentito il parere favorevole della Commissione
Associazione_1, si è dato esecuzione alle nuove Tariffe d'estimo decretate, su richiesta del Comune di
Meta per le unità immobiliari site nel medesimo territorio comunale, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con il D.M. 26 marzo 2025, emanato in attuazione dell'art. 37, comma 2 del D.P.R. 917/1986.
Non trova pertanto applicazione la normativa richiamata dai ricorrenti (D.M. 28/1998) che concerne la diversa fattispecie relativa ai criteri e le modalità per la revisione del classamento delle unità immobiliari urbane.
La motivazione di cui all'atto impugnato risulta al riguardo completa e chiara, avendo consentito ai contribuenti di comprendere le ragioni della rideterminazione della rendita.
Trattandosi di procedimento di revisione a carattere generale ed automatizzato, finalizzato all'adeguamento dei valori medi di stima e non di un provvedimento di classamento individuale, non è richiesta una motivazione analitica riferita al singolo immobile, risultando al riguardo sufficiente il richiamo normativo e dell'intervento regolamentare che ha dato luogo alla nuova rendita catastale. Tali elementi sono riportati nell'atto impugnato.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità e novità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta e compensa
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM ES, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17606/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Catello Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di PO-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0288082 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2668/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, i ricorrenti Nominativo_1 e Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di accertamento n. 2025NA0288082 relativo a rideterminazione della rendita catastale per revisione delle tariffe d'estimo, notificato ad entrambi in data 11/06/2025.
Rilevano che l'Ufficio impositore ha rideterminato la rendita degli immobili conseguente all'aggiornamento degli atti catastali, individuando le nuove rendite per i seguenti immobili:
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 14
Rendita Euro 1.012,24
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 15
Rendita Euro 868,01
Fg. 3 P.lla 488 Sub. 103
Rendita Euro 193,68
Eccepiscono la non corretta determinazione della nuova rendita applicata ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituita AD PO I che ha precisato che l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna variazione di classamento dell'unità immobiliare, avendo lasciato invariati Categoria, Classe e Consistenza, essendosi solo limitato all'adeguamento delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane site nel Comune di Meta.
Rileva che pertanto, l'avviso di accertamento è stato correttamente motivato con l'indicazione del disposto normativo applicato.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai contribuenti Sig. Nominativo_1 e Sig.ra Ricorrente_1, proprietari degli immobili innanzi individuati con Fg. 3 P.lla 488 Sub. 14 Rendita Euro 1.012,24; Fg. 3 P.lla 488 Sub. 15
Rendita Euro 868,01; Fg. 3 P.lla 488 Sub. 103 Rendita Euro 193,68, in data 11 giugno 2025, è stato notificato l'avviso di accertamento n. 2025NA0288082 con il quale, sentito il parere favorevole della Commissione
Associazione_1, si è dato esecuzione alle nuove Tariffe d'estimo decretate, su richiesta del Comune di
Meta per le unità immobiliari site nel medesimo territorio comunale, dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con il D.M. 26 marzo 2025, emanato in attuazione dell'art. 37, comma 2 del D.P.R. 917/1986.
Non trova pertanto applicazione la normativa richiamata dai ricorrenti (D.M. 28/1998) che concerne la diversa fattispecie relativa ai criteri e le modalità per la revisione del classamento delle unità immobiliari urbane.
La motivazione di cui all'atto impugnato risulta al riguardo completa e chiara, avendo consentito ai contribuenti di comprendere le ragioni della rideterminazione della rendita.
Trattandosi di procedimento di revisione a carattere generale ed automatizzato, finalizzato all'adeguamento dei valori medi di stima e non di un provvedimento di classamento individuale, non è richiesta una motivazione analitica riferita al singolo immobile, risultando al riguardo sufficiente il richiamo normativo e dell'intervento regolamentare che ha dato luogo alla nuova rendita catastale. Tali elementi sono riportati nell'atto impugnato.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità e novità della materia trattata.
P.Q.M.
Rigetta e compensa