Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 3375 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/1/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Fabio Orlandi nel cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
), con l'avvocato Antonello Portanova elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Roma Via Di Priscilla 128;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATO
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 8724 del 17/3/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile.
pag. 1 di 9
§ 1. – La ha proposto opposizione Parte_1 al decreto con il quale, in data 26/1/2015, il tribunale le ha ingiunto di pagare alla la somma di € 185.724,44, oltre Controparte_1 accessori e spese, quale corrispettivo di un appalto di lavori edili. Nel corso del giudizio, all'udienza del 5/4/2018, il difensore della società opponente ha comunicato che la era stata Controparte_1 dichiarata fallita con sentenza emessa dal tribunale di Vallo della Lucania in data 26/7/2017. Il giudice, con ordinanza in pari data, ha dichiarato l'interruzione del processo. Riassunto il giudizio con ricorso del 26/6/2018, il curatore del fallimento, costituitosi in data 26/11/2018, ha eccepito l'estinzione del processo deducendo che l'opponente aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo già in data 6/12/2017 in virtù di comunicazione inviata via pec dal curatore del fallimento. Il tribunale, con sentenza del 19/12/2018, ha dichiarato l'estinzione del processo.
Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, alla luce della documentazione prodotta, che il curatore del fallimento, in data 6/12/2017, aveva comunicato, a mezzo pec, al difensore della società opponente, "con specifico riguardo al presente giudizio" ed "al fine di una opportuna conoscenza legale", che il tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato il fallimento della ha ritenuto che tale comunicazione, Controparte_1 anche se non inviata dal curatore, avendo fatto riferimento allo specifico processo ed essendo stata inoltrata a mezzo pec, non elide il valore di comunicazione formale dell'evento alla controparte ed è, quindi, idonea a determinare la conoscenza legale dell'evento stesso dal momento che si tratta, con tutta evidenza, di una fonte qualificata. Il termine di tre mesi, pertanto, ha aggiunto il tribunale, decorreva dalla data del 6/12/2017 laddove il ricorso per la riassunzione è stata depositato solo in data 26/6/2018, quando, cioè, era già decorso il termine perentorio previsto dal codice di rito, per cui, ha concluso, l'eccezione di estinzione del giudizio è fondata ed il processo, a norma dell'art. 307 c.p.c., dev'essere dichiarato estinto.
La ha proposto appello al quale ha Parte_1 resistito il fallimento della Controparte_1
La corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla non avendo una ragionevole probabilità di Parte_1 essere accolto. La corte, in particolare, ha osservato, per un verso, che l'opponente in data 6/12/2017 era stato informato del fallimento dell'opposta dal relativo curatore e, dall'altro lato, che tale dichiarazione, pur non provenendo dal pag. 2 di 9 procuratore costituito della società in bonis, rivestiva il valore di conoscenza legale dell'evento ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la
[...] con un unico motivo, mentre il fallimento della Parte_1 [...] resisteva con controricorso. CP_1
Con tale unico motivo la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 305 e 300 c.p.c. e dell'art. 43 I.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione ricevuta via pec dal curatore del fallimento della società opposta equivalesse a conoscenza legale dell'evento interruttivo e fosse, come tale, idonea a far decorrere il termine per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c., senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che la predetta dichiarazione, essendo stata resa dal curatore del fallimento e non dal difensore della parte costituita nel giudizio, non proveniva da una fonte a tal fine qualificata;
- in secondo luogo, che tale comunicazione, essendosi limitata alla sola menzione del numero di registro generale della lite e all'allegazione dell'estratto della sentenza di fallimento, era priva dei requisiti necessari ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, non avendo la stessa fatto alcun esplicito riferimento al processo pendente e all'autorità giudiziaria innanzi alla quale lo stesso fosse stato incardinato e non avendo provveduto ad allegare una copia autentica della sentenza di fallimento;
- infine, che il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 5/4/2018, quando, cioè, il giudice, constatato il fallimento della ha dichiarato l'interruzione del giudizio, Controparte_1 per cui il dies a quo dal quale far decorrere i termini previsti dall'art. 305
c.p.c. è solo quello del 5/4/2018, allorquando l'evento interruttivo è stato dichiarato in udienza e portato, quindi, a conoscenza del giudice che, con ordinanza in pari data, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ordinanza n. 3377 pubblicata il 17/3/2022 la Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, accoglieva il ricorso e cassava l'impugnata sentenza, rinviando a questa Corte d'Appello.
La Corte di Cassazione richiamava la sentenza n. 12154 del 2021 delle Sezioni Unite, che avevano affermato il principio per cui, in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (avente ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3°, l.fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. (e al di fuori delle ipotesi d'improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito), decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte: tale dichiarazione, peraltro, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2°, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata, ai predetti fini, anche dall'ufficio pag. 3 di 9 giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.
Nel caso in esame, invece, il tribunale aveva ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dal momento in cui il curatore del fallimento, in data 6/12/2017, aveva comunicato al difensore della società opponente,
"con specifico riguardo al presente giudizio" ed "al fine di una opportuna conoscenza legale", che il tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato il fallimento della e non, come avevano invece chiarito Controparte_1 le Sezioni Unite, dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione del processo, assunta all'udienza del 5/4/2018, era stata portata formalmente a conoscenza, nei modi in precedenza esposti, alla parte che ha provveduto, poi, alla riassunzione del giudizio interrotto.
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio la
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Roma contrariis rejectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 24413/2018 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE, in conformità al principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8724/2022 dichiarare quindi tempestivo la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N.R.G. 24161/2015; NEL MERITO e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) in via principale, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
1675/2015 (Rg.n. 3080/2015) emesso dal Tribunale di Roma siccome errato, ingiusto ed illegittimo, condannando l'opposta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c.; 2) in via riconvenzionale e/o in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità dell'opposta per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori commissionati dalla accertato il danno subito (consistente CP_2 negli oneri di ripristino e rifacimento delle lavorazioni, nei disagi subiti medio tempore, nei pregiudizi di natura non patrimoniale legati ai disagi ed al detrimento dell'immagine della Società), previa ogni diversa declaratoria del caso, accertare l'ammontare dei danni diretti ed indiretti subiti dall'opponente a causa dell'inadempimento dell'opposta e, conseguentemente, condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di
€.98.080,00 in favore della a titolo di danno di cui al punto VII CP_2 lettera d della presente citazione, oltre a tutte le somme che risulteranno accertate in corso di causa, occorrendo anche mediante quantificazione in via equitativa, con il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del fatto a quello dell'effettivo pagamento;
3) in via subordinata, accertata la parziale inesatta esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla e/o accertata la responsabilità Controparte_1
pag. 4 di 9 dell'opposta per l'esecuzione non a regola d'arte e per tutti i motivi di cui al presente atto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensare il minore e/o diverso e/o uguale importo eventualmente riconosciuto alla con l'importo eventualmente riconosciuto a titolo di Controparte_1 danno alla 4) In via ulteriormente subordinata, previa revoca CP_2 del decreto ingiuntivo, diminuire l'importo dovuto per come stabilito in sede di CTU;
5) in ogni caso, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma che verrà quantificata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; 6) Condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite e di CTU di tutti i gradi di
[...] giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio;
7) Condannare il
ai sensi del disposto dell'ordinanza di Controparte_1
Cassazione n. 8724/2022, alle spese del giudizio di cassazione.”
Ha resistito il fallimento della rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, 1. In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado n. 24413 del 19.12.2018 emessa dal Tribunale di Roma;
2. Nel merito, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
3. Sempre nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, temeraria ed infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- rigettare la spiegata domanda riconvenzionale in quanto improcedibile, inammissibile, temeraria ed infondata sia in fatto che in diritto;
- condannare, in ogni caso la CP_2
oltre che al pagamento dell'importo di € 185.724,44, oltre interessi
[...] commerciali, anche al pagamento della somma che verrà quantificata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c.p.c.; con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento di tutti i danni cagionati e cagionandi all'allora a seguito del mancato pagamento dell'ingente Controparte_1 importo di € 185.724,44, oltre interessi commerciali;
4. Per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre Rimborso Spese Generali (15%), I.v.a. e C.n.p.a., come per legge.”.
Rigettata l'istanza di sospensione proposta dalla Pt_1 [...]
l'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies Parte_1 c.p.c, all'udienza dell'8/11/24.
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di rivalutare la decisione cassata, rigettando l'eccezione del fallimento della Controparte_1 di estinzione del processo, formulata sul presupposto che l'opponente avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo già in data 6/12/2017 in virtù di comunicazione inviata via pec dal curatore del fallimento,
pag. 5 di 9 occorrendo, al contrario, individuare il dies a quo per la tempestiva riassunzione del giudizio il 5/4/2018 allorchè il tribunale ha pronunciato in udienza l'interruzione. Superata l'eccezione, questa Corte deve esaminare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo formulati dalla
[...]
rimasti assorbiti dalla decisione di estinzione cassata dopo Parte_1 che l'appello era stato dichiarato inammissibile, così come riproposti. La ha, anzitutto, opposto che il Parte_1 fallimento della non avrebbe dato prova del credito Controparte_1 ingiunto, pur trovandosi onerata a farlo, una volta contestate nel giudizio di opposizione le fatture n. 7 del 2/4/2013 e n. 10 del 2/12/2013, poste a base del decreto ingiuntivo.
In realtà, il credito è, sia pure in parte, provato. Il credito ha origine nel saldo di € 110.578,21 della fattura n. 7 del 2/4/2013 di complessivi € 125.578,21 riferibile a lavori del quarto SAL, e nella somma di € 75.146,23 della fattura n. 10 del 2/12/2013 riferibile a ulteriori lavori contrattuali ed extracontrattuali del SAL finale. E' vero che nulla prova la relazione di consistenza delle opere unilateralmente formata dall'appaltatore il 19/7/2013, sulla base della quale l'impresa ha promosso l'ingiunzione, tuttavia il credito è provato limitatamente alla complessiva somma di € 88.865,00, avendo il Consulente d'ufficio Arch. accertato già in sede di ATP che il totale Persona_1 delle opere realizzate è pari ad € 291.640,00, solo in parte non realizzate a regola d'arte con costi di ripristino di € 28.444,96, mentre i corrispettivi pagati sono pari ad € 174.331,54. Non vale obiettare che il CTU avrebbe erroneamente valorizzato lo stato di consistenza delle opere del 17/6/2013 e trascurato i successivi stati di consistenza del 15/10/2013 e del 18/4/2014, perché lo stesso consulente ha chiarito che questi ultimi, pure non firmati né accettati dall'appaltatore, furono redatti per escludere opere extra contrattuali che il committente intendeva disconoscere.
Tali opere extracontrattuali risultano essere state accettate il
29/1/2013 dal Direttore dei lavori (doc. 27 della produzione di parte appellata), sicchè deve conseguentemente privilegiarsi, come già ha fatto il CTU, l'ammissione di esecuzione di opere contenuta nello stato di consistenza formato dallo stesso Direttore dei lavori anziché in quelli del
15/10/2013 e del 18/4/2014, tanto più che il consulente ha chiarito che, mentre il primo è stato redatto conformemente alle categorie delle lavorazioni ed opere individuate nel contratto, gli ultimi sono privi della parte contabile, non contabilizzano i lavori secondo contratto e mancano della firma o dell'accettazione dell'appaltatore. La Società ha, indi, eccepito il proprio Parte_1 rifiuto ex art. 1460 cc a pagare le fatture n. 7 del 2/4/2013 e n. 10 del
2/12/2013, poste a base del decreto ingiuntivo, avuto riguardo pag. 6 di 9 all'inadempimento della che, ad onta dell'impegno Controparte_1
a consegnare i lavori iniziati il 24/4/2012 in 450 giorni non li avrebbe mai portati a termine, ricevendo puntuali contestazioni anche dal Direttore dei lavori e sottoscrivendo pure uno stato di consistenza delle opere al
15/10/2013 che stimava nel 23,30% il totale delle opere eseguite. Queste erano inoltre affette da vizi e difformità, tanto che i SAL non erano stati approvati, né i erano mai stati consegnati, così come mai erano state Pt_2 autorizzate lavorazioni extra pure pretese in pagamento.
In realtà, i ritardi nelle lavorazioni rispetto al cronoprogramma vengono rimproverati per la prima volta alla con la Controparte_1 missiva del 5/4/2013, quando la stessa era Parte_1
a sua volta in ritardo nel pagamento di parte della fattura n. 1 del 1/2/2013 a causa della mancata erogazione di somme mutuate a beneficio della stessa committente, rendendo verosimile che le parti abbiano concordemente rallentato l'andamento dei lavori, tanto più che il cantiere era stato forzatamente chiuso tra il mese di settembre e quello di ottobre 2012 per una multa irrogata alla committente, oltre ad essere interessato da giornate di condizioni metereologiche avverse, senza contare che dalla stessa relazione del Direttore dei lavori del gennaio 2013 risulta che mancavano i progetti esecutivi architettonici del villini e che a breve sarebbero stati approntati solo i progetti esecutivi degli impianti elettrici.
Vero è, allora, che la non può Parte_1 invocare lo scostamento dai tempi del cronoprogramma a giustificazione del mancato pagamento delle pur minori somme dovute in ragione delle fatture n. 7 del 2/4/2013 e n. 10 del 2/12/2013. Non è neppure vero che la abbia sottoscritto Controparte_1 lo stato di consistenza delle opere al 15/10/2013 che stimava nel 23,30% il totale delle opere eseguite, non avendolo mai né firmato né accettato, mentre è vero che già alla data del 17/6/2013 il Direttore dei lavori aveva ammesso un diverso e maggiore stato di consistenza delle opere, le quali oltretutto presentavano margini abbastanza ristretti di vizi e difformità, né è vero che mancassero i risultando in contrario consegnato sia quello Pt_2 del 2/1/2013 che quello del 15/4/2013, i quali coprivano il periodo di lavorazioni del terzo e del quarto SAL.
La Società ha, infine, reclamato, in Parte_1 riconvenzionale, e in subordine a compensazione del proprio debito, il danno subito per effetto degli oneri di ripristino e rifacimento delle lavorazioni, dei disagi subiti medio tempore, dei pregiudizi di natura non patrimoniale legati ai disagi e del detrimento dell'immagine della Società. Secondo i principi, la domanda proposta in riconvenzionale è inammissibile perché in tal caso deve trovare applicazione il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., in quanto domanda volta ad una pronuncia favorevole al creditore di un fallimento idonea al giudicato, mentre è ammissibile la domanda subordinata in quanto pag. 7 di 9 inserita in un giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, nel quale può eccepirsi in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale. Tuttavia, la somma di € 88.865,00, dovuta dalla Pt_1 [...] al fallimento della risulta essere Parte_1 CP_1 Controparte_1 già stata compensata con il controcredito di € 28.444,96, corrispondente ai costi di ripristino e di rifacimento delle opere non realizzate a regola d'arte quantificati dal CTU. Non vale obiettare che per il ripristino e il rifacimento la committente avrebbe sborsato la maggiore somma di € 42.000,00 pagata alla Coop Lea srl, risultando assai più congrua agli effettivi vizi e difformità la stima compiuta dal CTU.
Quanto al lamentato danno che la Parte_1 avrebbe subito per aver dovuto accordare lo sconto di € 50.000,00 all'acquirente , che aveva ricevuto in ritardo l'appartamento a CP_3 Con causa delle inadempienze della l'inconfigurabilità Controparte_1 Con di ritardi addebitabili (per quanto già argomentato) lascia la
[...] esente da colpa. Controparte_1
Analogamente deve dirsi per il danno da interessi di mora pagati alla sul presupposto di non aver potuto ultimare i lavori Controparte_4 entro il periodo di preammortamento del mutuo concesso. E' rimasta, infine, indimostrata la circostanza, contestata, per cui la sanzione di € 6.000,00 irrogata alla Parte_1 dall' del lavoro il 23/1/2013 sia stata occasionata da irregolarità Persona_2 commesse da dipendenti della eppure sarebbe Controparte_1 bastato allegare il verbale di elevazione della sanzione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai danni da temerarietà della lite. In conclusione, l'appello deve essere accolto in parte e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta in parte l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 1675/2015 del 26/1/2015 del Tribunale di
Roma, con condanna della al pagamento Parte_1 in favore del fallimento della della somma di € Controparte_1
88.865,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002.
§ 4. – Il sostanziale dimezzamento della domanda monitoria consiglia l'integrale compensazione delle spese del giudizio di tribunale, incluse quelle di CTU, di appello cassato e di cassazione, nonché del presente giudizio di appello.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in sede di appello ed in seguito a rinvio della ordinanza n. 3377 pubblicata il 17/3/2022 la Suprema Corte di pag. 8 di 9 Cassazione, Sesta Sezione Civile, sulle domande proposte dalla
[...]
nei confronti del Parte_1 [...] ogni altra conclusione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1. – accoglie in parte l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo n. 1675/2015 del 26/1/2015 del Tribunale di Roma, condanna la
[...] al pagamento, in favore del fallimento della Parte_1
della somma di € 88.865,00 oltre interessi ex Controparte_1
D.Lgs 231/2002;
2. – compensa integralmente le spese del giudizio di tribunale, di appello cassato e di cassazione, nonché del presente giudizio di appello;
3. – pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese e competenze di CTU come liquidate con provvedimento del Tribunale del
20/4/2017.
Così deciso in Roma il giorno 24/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9