Sentenza 10 aprile 2024
Massime • 1
Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi.
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La Cassazione con Sentenza n. 9635/2024, del 10 aprile 2024 richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza, ha affermato che: “in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c, ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 21, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2024, n. 9635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9635 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel 5 di 9 giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine TOo di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 - 01). 5.3. Orbene, nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l'art. 58, comma 2, (che regola appunto il giudizio tributario di appello) fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", ma ciò, però, può avvenire solo con l'atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello ed in tal senso, si è affermato che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita dalla legge con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza di termini TO ( ). Secondo un indirizzo che appare del tutto consolidato, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non deve acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal , perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale, e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte (v. Cass. n. /2009). Logico corollario di simile affermazione è che non è consentito sopperire per via giurisdizionale, a mezzo cioè di poteri aventi la ripetuta funzione meramente integrativa, alle deficienze istruttorie di una delle parti e soprattutto non è consentito sopperire "all'intervenuta preclusione di facoltà istruttorie ben delineate, quali quelle attinente al deposito di 6 di 9 documenti entro un termine TOo, la ratio applicativa dell'invocata previsione di cui al (commi 1 e 2) dovendo essere circoscritta dai limiti imposti dal rispetto del principio dispositivo" (vedi, Cass. /2012). 5.4. La disposizione secondo di cui all’art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui « va interpretata in combinato disposto con l’ , che prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall' , ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal d.lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine TOo sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto. Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine TOo sancito dal , applicabile, come detto. anche al giudizio di appello. 5.5. Né a diverse conclusioni può pervenirsi dalla luce dei principi fissati da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 4835 del 16/02/2023, secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità 7 di 9 telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. In senso a detta pronunzia è stato, invero, precisato che: «L’acquisizione della prova documentale “precostituita” come fonte di informazione del giudizio avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli processuali, le quali sono essenzialmente finalizzate a garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio in favore della controparte. Il diritto al giusto processo impone di verificare che il procedimento di acquisizione delle prove sia stato complessivamente equo (Corte europea dei diritti dell’uomo LS c. Germania [GC], n. 25735/94, 13 luglio 2000, § 66; Devinar c. Slovenia, n. 28621/15, 22 maggio 2018, § 45; Blücher c. Repubblica ceca, n. 58580/00, 11 gennaio 2005, § 65). Il documento ritualmente prodotto fornisce, così, una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa, in quanto il diritto delle parti al procedimento istruttorio di fissazione dei fatti controversi non implica poi una loro volontà costitutiva dell’effetto probatorio del materiale raccolto», ulteriormente rilevandosi che «…Combinando gli effetti dell’acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le 8 di 9 rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304). Il presupposto per la utilizzabilità del documento in appello è, pertanto, sempre e comunque quello della sua “rituale” produzione in primo grado. 5.6. Risulta, quindi, evidente che il giudice del gravame potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solamente nell’ ipotesi in cui la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge. 5.7. I primi due motivi devono, quindi, essere accolti alla stregua del seguente principio di diritto: «il giudice di appello potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solo ove la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge mentre laddove gli stessi siano stato tardivamente ed irritualmente prodotti in primo grado (ancorchè sugli stessi l’altra parte abbia interloquito) e la parte che li ha allegati in primo grado sia rimasta intimata in grado di appello, il giudice non potrà esaminarli ai fini del decidere». 6. In ragione della fondatezza dei superiori motivi – assorbiti gli altri – la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente non essendovi prova della notifica del prodromico avviso di accertamento, con conseguente invalidità della successivo atto di riscossione, fermo restando che, nella specie, il termine di prescrizione è triennale secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (vedi, ex plurimis, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022) e non decennale, come ritenuto dalla C.T.R. 9 di 9 7. Appaiono sussistere i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese delle fasi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Regione Puglia e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la Regione Puglia ed Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 400.00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data