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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al
n.18854/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il 20 Parte_1 C.F._1
ottobre 1969 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ezio Maria Zuppardi (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli al Viale Gramsci, n. 16
ATTORE
E
(c.f.: AR
, già in P.IVA_1 Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. , CP_3
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Cinzia Coppa (c.f.:
), in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 75. C.F._3
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 1 di 10 CONVENUTO
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Napoli al Palazzo S.
Giacomo, Piazza Municipio, 1, rappresentato dall'avv. Domenico Di
Russo (c.f.: ), giusta procura generale alle liti in C.F._4
calce al presente atto, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. n. 20692,
Racc. n. 9761 del 22.01.2024, rogato dal Notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione il sig. conveniva in giudizio Pt_1
l ora Controparte_2 AR
, e il al fine di vedere accertato il
[...] Controparte_4
riconoscimento del proprio diritto alla volturazione del contratto di locazione relativo appartamento sito in Napoli al Rione Traiano alla via
M. Agrippa, n. 12, is. 127, scala A, int. 5 – cod. 9134/0378/65.
In premessa l'attore indicava di aver convenuto in giudizio l'ente gestore delle case popolari nel territorio napoletano e l'amministrazione comunale dinanzi al Tribunale Amministrativo territorialmente competente, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza con sentenza n. 2350 del 12 aprile 2021 e indicando quale termine perentorio per la riassunzione tre mesi dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, l'attore premetteva in
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 2 di 10 fatto di alloggiare nell'appartamento di cui sopra assegnato nel 1962 allo zio del ricorrente, tale , nato a [...] il 1 maggio Persona_2
1917 ed ivi deceduto il 23 luglio 2004 e con il quale ha sempre convissuto.
A seguito del decesso dello zio, l'attore richiedeva, previa esibizione della documentazione richiesta, all' la voltura del contratto CP_2
relativo al citato immobile. L' provvedeva in tal senso, fornendo CP_2
al ricorrente i bollettini di pagamento del canone di locazione prestampati e a lui intestati. Da allora, ogni due anni il sig. Pt_1
provvedeva a inviare presso l'Istituto la dichiarazione dei redditi, dalla quale si evinceva la presenza oltre che di un reddito da lavoro, anche di una rendita locativa derivante dalla proprietà di un immobile sito in
Napoli, alla Via Antonino Pio, n. 65.
Dopo aver comunicato nel 2006 che la voltura del contratto era in itinere, con lettera raccomandata prot. n. 0025664 del 19 agosto 2012
l'Ente gestore comunicava al sig. la possibilità di acquistare Pt_1
l'appartamento in cui risiedeva. L'attore decideva di acquistare detto immobile con pagamento in unica soluzione.
Con raccomandata prot. n. 0031583 del 25 settembre 2013, l'Istituto comunicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.
241/1990, l'insussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per continuare ad usufruire di un alloggio pubblico, in quanto dalle ispezioni ipotecarie il sig. risultava proprietario dell'immobile Pt_1
già indicato sito in Via Antonino Pio, n. 65, di classe A/3, con rendita catastale di euro 379,60.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 3 di 10 All'esito del contraddittorio endoprocedimentale tra le parti, con nota del 20 novembre 2013, l'ente gestore evidenziava che il procedimento di decadenza dall'assegnazione si configurava nelle forme del diniego della voltura, nota poi confermata in data 6 dicembre 2013.
Ricostruito il fatto nei suddetti termini, parte attrice adduceva i seguenti motivi avverso il provvedimento con il quale l'Ente gestore denegava il subentro.
In prima battuta, l'attore censurava l'erronea interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto alla base del diniego della voltura del contratto. Il subentro nell'alloggio popolare, infatti, veniva negato sulla base della circostanza per cui l'attore risultava titolare di un bene immobile. Quest'ultimo, però, non risultava idoneo in quanto inferiore alla soglia minima di 45 metri quadrati, sicché l'attore sarebbe stato legittimato a chiedere e ottenere l'assegnazione dell'immobile per cui è causa.
In secondo luogo, parte attrice asseriva il configurarsi di una serie di vizi relativamente ai provvedimenti impugnati, i quali risultavano carenti dal punto di vista della motivazione.
Infine, l'attore asserisce l'illegittimità dell'azione della p.a., la quale ha prima invitato il privato ad acquistare il bene e poi ha negato il diritto al subentro nell'alloggio.
In conclusione, l'attore chiedeva: la disapplicazione del provvedimento emesso dall' prot. n. 0037699 del 19 novembre 2013, CP_2
dichiarativo della decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio sito in Napoli al Rione Traiano, alla via M. Agrippa, n.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 4 di 10 12, is. 127, scala A int. 5 – cod. 9134/0378/65; della nota dell'Ente
gestore con la quale si precisa che il procedimento di decadenza dall'assegnazione deve configurarsi come diniego della voltura trattandosi di alloggio per il quale non è stato stipulato il relativo contratto di locazione;
l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio già indicato e, quindi, la voltura del contratto in favore dell'attore.
Con comparsa di costituzione, l' AR
(già affermava la
[...] Controparte_2
legittimità della propria azione e, nella specie, del diniego in risposta alla istanza di voltura del contratto di locazione.
Parte convenuta richiama la norma di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1997, che subordina la concessione dell'immobile popolare all'assenza, in capo al richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.
Il medesimo articolo, inoltre, al comma 4 evidenzia che i requisiti di chi intende subentrare devono essere fissati non al momento del decesso del dante causa ma al momento della valutazione da parte dell'Amministrazione della istanza di voltura.
Orbene, a detta dell'attuale Ente gestore il sig. versava nelle Pt_1
condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e lettera d), ostativa alla concessione della voltura del contratto, in quanto titolare di un immobile la cui rendita catastale risulta superiore alla soglia-limite di euro 334,42.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 5 di 10 In conclusione, l' chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Il citato in giudizio dall'attore, si costitutiva Controparte_4
eccependo unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., fissava l'udienza di precisazione conclusioni, svoltasi a mezzo di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9 dicembre 2024. In tale data il Giudice riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della controversia, occorre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_4
essendo quest'ultimo del tutto estraneo alla vicenda in esame.
[...]
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che non rilevano ai fini della controversia le questioni attinenti alla legittimità formale dei provvedimenti impugnati. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
2004 è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 6 di 10 rapporto.
La valutazione che spetta al giudice ordinario qualora la controversia abbia ad oggetto vicende relative all'assegnazione dell'alloggio prescinde dalla validità dei provvedimenti amministrativi o dalla liceità in generale dell'azione amministrativa. Ciò che viene chiesto all'organo giurisdizionale competente è di operare il proprio accertamento limitatamente al rapporto giuridico instauratosi tra il privato (che chiede al giudice la verifica della sussistenza del diritto soggettivo al subentro nel contratto di locazione) e l'amministrazione (titolare del bene immobile e che afferma l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge).
Orbene, nel caso di specie tali requisiti sono contenuti nella legge della
Regione Campania n. 81/1997 all'art. 2, comma 1, lettera c). La disposizione richiamata prevede, tra gli altri, il requisito della non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.
La definizione di adeguatezza viene fornita dalla medesima disposizione, la quale stabilisce che l'alloggio è adeguato se la superficie utile abitabile per un nucleo familiare composto da un numero non superiore a due persone sia pari ad almeno 45 metri quadrati.
Come evidenziato in citazione e non contestato dalla parte convenuta,
l'immobile di cui l'attore è stato titolare fino al 2008 ha una superficie abitabile di 25 metri quadrati. L'ampiezza dell'immobile di proprietà
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 7 di 10 dell'attore è ampiamente al di sotto della soglia individuata dalla legge regionale per i nuclei familiari di una o due persone. Tra l'altro, anche a voler dare applicazione alla normativa regionale sopraggiunta,
consistente nel regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, il sig. avrebbe comunque diritto all'assegnazione di un alloggio Pt_1
popolare. Gli artt. 6 e 9 del suddetto regolamento, in tal senso,
stabiliscono che per i nuclei familiari composti da una persona sola non
è condizione ostativa all'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica la titolarità di un immobile inferiore a 28 metri quadrati.
Anche l'ulteriore elemento addotto dall'Ente gestore con il quale si è motivato il diniego, relativo alla rendita catastale dell'immobile di proprietà dell'attore, non pare fondato. In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), stabilisce che il richiedente non deve essere titolare di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, [...] il cui valore locativo complessivo [...] sia almeno pari al valore locativo di un alloggio “adeguato”, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando. Dato l'oggetto della domanda, consistente in un accertamento negativo dei presupposti della decadenza, costituiva onere dell'Ente gestore dimostrare l'esistenza della causa di decadenza (ex multis:
Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870) alla stregua del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 8 di 10 diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto (come nella specie) in giudizio di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare l'esistenza di quel diritto. Ebbene, nel caso di specie l'ente pubblico ha solo asserito che il valore della rendita catastale generata risulta superiore alla soglia-limite, senza però individuare i criteri di calcolo alla base di una simile affermazione. In assenza di una prova specifica sul punto, l'onere della prova gravante sulla parte convenuta non può ritenersi assolto.
Per le suddette ragioni, deve riconoscersi la fondatezza della domanda proposta dall'attore e il riconoscimento in capo a quest'ultimo del diritto al subentro nel contratto di locazione, data l'assenza delle condizioni ostative indicate dalla Legge della Regione Campania n.
18/1997.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornate ai sensi del decreto ministeriale n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' Parte_1 AR
, già e del
[...] Controparte_2 CP_4
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, riconosce in Parte_1
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 9 di 10 capo a questi il diritto al subentro nell'immobile sito in via M. Agrippa,
n. 12, is. 127, scala A, int. 5 – cod. 9134/0378/65;
- condanna l' al CP_1 AR
pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in euro 3.800,00 per compenso ed euro 518,00 per spese esenti (contributo unificato e diritti di segreteria);
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 19 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al
n.18854/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il 20 Parte_1 C.F._1
ottobre 1969 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ezio Maria Zuppardi (c.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli al Viale Gramsci, n. 16
ATTORE
E
(c.f.: AR
, già in P.IVA_1 Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. , CP_3
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Cinzia Coppa (c.f.:
), in Napoli alla Via Domenico Morelli, n. 75. C.F._3
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 1 di 10 CONVENUTO
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Napoli al Palazzo S.
Giacomo, Piazza Municipio, 1, rappresentato dall'avv. Domenico Di
Russo (c.f.: ), giusta procura generale alle liti in C.F._4
calce al presente atto, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. n. 20692,
Racc. n. 9761 del 22.01.2024, rogato dal Notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione il sig. conveniva in giudizio Pt_1
l ora Controparte_2 AR
, e il al fine di vedere accertato il
[...] Controparte_4
riconoscimento del proprio diritto alla volturazione del contratto di locazione relativo appartamento sito in Napoli al Rione Traiano alla via
M. Agrippa, n. 12, is. 127, scala A, int. 5 – cod. 9134/0378/65.
In premessa l'attore indicava di aver convenuto in giudizio l'ente gestore delle case popolari nel territorio napoletano e l'amministrazione comunale dinanzi al Tribunale Amministrativo territorialmente competente, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza con sentenza n. 2350 del 12 aprile 2021 e indicando quale termine perentorio per la riassunzione tre mesi dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, l'attore premetteva in
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 2 di 10 fatto di alloggiare nell'appartamento di cui sopra assegnato nel 1962 allo zio del ricorrente, tale , nato a [...] il 1 maggio Persona_2
1917 ed ivi deceduto il 23 luglio 2004 e con il quale ha sempre convissuto.
A seguito del decesso dello zio, l'attore richiedeva, previa esibizione della documentazione richiesta, all' la voltura del contratto CP_2
relativo al citato immobile. L' provvedeva in tal senso, fornendo CP_2
al ricorrente i bollettini di pagamento del canone di locazione prestampati e a lui intestati. Da allora, ogni due anni il sig. Pt_1
provvedeva a inviare presso l'Istituto la dichiarazione dei redditi, dalla quale si evinceva la presenza oltre che di un reddito da lavoro, anche di una rendita locativa derivante dalla proprietà di un immobile sito in
Napoli, alla Via Antonino Pio, n. 65.
Dopo aver comunicato nel 2006 che la voltura del contratto era in itinere, con lettera raccomandata prot. n. 0025664 del 19 agosto 2012
l'Ente gestore comunicava al sig. la possibilità di acquistare Pt_1
l'appartamento in cui risiedeva. L'attore decideva di acquistare detto immobile con pagamento in unica soluzione.
Con raccomandata prot. n. 0031583 del 25 settembre 2013, l'Istituto comunicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.
241/1990, l'insussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per continuare ad usufruire di un alloggio pubblico, in quanto dalle ispezioni ipotecarie il sig. risultava proprietario dell'immobile Pt_1
già indicato sito in Via Antonino Pio, n. 65, di classe A/3, con rendita catastale di euro 379,60.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 3 di 10 All'esito del contraddittorio endoprocedimentale tra le parti, con nota del 20 novembre 2013, l'ente gestore evidenziava che il procedimento di decadenza dall'assegnazione si configurava nelle forme del diniego della voltura, nota poi confermata in data 6 dicembre 2013.
Ricostruito il fatto nei suddetti termini, parte attrice adduceva i seguenti motivi avverso il provvedimento con il quale l'Ente gestore denegava il subentro.
In prima battuta, l'attore censurava l'erronea interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto alla base del diniego della voltura del contratto. Il subentro nell'alloggio popolare, infatti, veniva negato sulla base della circostanza per cui l'attore risultava titolare di un bene immobile. Quest'ultimo, però, non risultava idoneo in quanto inferiore alla soglia minima di 45 metri quadrati, sicché l'attore sarebbe stato legittimato a chiedere e ottenere l'assegnazione dell'immobile per cui è causa.
In secondo luogo, parte attrice asseriva il configurarsi di una serie di vizi relativamente ai provvedimenti impugnati, i quali risultavano carenti dal punto di vista della motivazione.
Infine, l'attore asserisce l'illegittimità dell'azione della p.a., la quale ha prima invitato il privato ad acquistare il bene e poi ha negato il diritto al subentro nell'alloggio.
In conclusione, l'attore chiedeva: la disapplicazione del provvedimento emesso dall' prot. n. 0037699 del 19 novembre 2013, CP_2
dichiarativo della decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio sito in Napoli al Rione Traiano, alla via M. Agrippa, n.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 4 di 10 12, is. 127, scala A int. 5 – cod. 9134/0378/65; della nota dell'Ente
gestore con la quale si precisa che il procedimento di decadenza dall'assegnazione deve configurarsi come diniego della voltura trattandosi di alloggio per il quale non è stato stipulato il relativo contratto di locazione;
l'accertamento del diritto al subentro nell'alloggio già indicato e, quindi, la voltura del contratto in favore dell'attore.
Con comparsa di costituzione, l' AR
(già affermava la
[...] Controparte_2
legittimità della propria azione e, nella specie, del diniego in risposta alla istanza di voltura del contratto di locazione.
Parte convenuta richiama la norma di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1997, che subordina la concessione dell'immobile popolare all'assenza, in capo al richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.
Il medesimo articolo, inoltre, al comma 4 evidenzia che i requisiti di chi intende subentrare devono essere fissati non al momento del decesso del dante causa ma al momento della valutazione da parte dell'Amministrazione della istanza di voltura.
Orbene, a detta dell'attuale Ente gestore il sig. versava nelle Pt_1
condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e lettera d), ostativa alla concessione della voltura del contratto, in quanto titolare di un immobile la cui rendita catastale risulta superiore alla soglia-limite di euro 334,42.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 5 di 10 In conclusione, l' chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Il citato in giudizio dall'attore, si costitutiva Controparte_4
eccependo unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., fissava l'udienza di precisazione conclusioni, svoltasi a mezzo di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9 dicembre 2024. In tale data il Giudice riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della controversia, occorre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_4
essendo quest'ultimo del tutto estraneo alla vicenda in esame.
[...]
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che non rilevano ai fini della controversia le questioni attinenti alla legittimità formale dei provvedimenti impugnati. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha già avuto modo di affermare che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
2004 è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 6 di 10 rapporto.
La valutazione che spetta al giudice ordinario qualora la controversia abbia ad oggetto vicende relative all'assegnazione dell'alloggio prescinde dalla validità dei provvedimenti amministrativi o dalla liceità in generale dell'azione amministrativa. Ciò che viene chiesto all'organo giurisdizionale competente è di operare il proprio accertamento limitatamente al rapporto giuridico instauratosi tra il privato (che chiede al giudice la verifica della sussistenza del diritto soggettivo al subentro nel contratto di locazione) e l'amministrazione (titolare del bene immobile e che afferma l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge).
Orbene, nel caso di specie tali requisiti sono contenuti nella legge della
Regione Campania n. 81/1997 all'art. 2, comma 1, lettera c). La disposizione richiamata prevede, tra gli altri, il requisito della non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.
La definizione di adeguatezza viene fornita dalla medesima disposizione, la quale stabilisce che l'alloggio è adeguato se la superficie utile abitabile per un nucleo familiare composto da un numero non superiore a due persone sia pari ad almeno 45 metri quadrati.
Come evidenziato in citazione e non contestato dalla parte convenuta,
l'immobile di cui l'attore è stato titolare fino al 2008 ha una superficie abitabile di 25 metri quadrati. L'ampiezza dell'immobile di proprietà
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 7 di 10 dell'attore è ampiamente al di sotto della soglia individuata dalla legge regionale per i nuclei familiari di una o due persone. Tra l'altro, anche a voler dare applicazione alla normativa regionale sopraggiunta,
consistente nel regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, il sig. avrebbe comunque diritto all'assegnazione di un alloggio Pt_1
popolare. Gli artt. 6 e 9 del suddetto regolamento, in tal senso,
stabiliscono che per i nuclei familiari composti da una persona sola non
è condizione ostativa all'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica la titolarità di un immobile inferiore a 28 metri quadrati.
Anche l'ulteriore elemento addotto dall'Ente gestore con il quale si è motivato il diniego, relativo alla rendita catastale dell'immobile di proprietà dell'attore, non pare fondato. In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), stabilisce che il richiedente non deve essere titolare di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, [...] il cui valore locativo complessivo [...] sia almeno pari al valore locativo di un alloggio “adeguato”, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando. Dato l'oggetto della domanda, consistente in un accertamento negativo dei presupposti della decadenza, costituiva onere dell'Ente gestore dimostrare l'esistenza della causa di decadenza (ex multis:
Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870) alla stregua del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 8 di 10 diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto (come nella specie) in giudizio di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare l'esistenza di quel diritto. Ebbene, nel caso di specie l'ente pubblico ha solo asserito che il valore della rendita catastale generata risulta superiore alla soglia-limite, senza però individuare i criteri di calcolo alla base di una simile affermazione. In assenza di una prova specifica sul punto, l'onere della prova gravante sulla parte convenuta non può ritenersi assolto.
Per le suddette ragioni, deve riconoscersi la fondatezza della domanda proposta dall'attore e il riconoscimento in capo a quest'ultimo del diritto al subentro nel contratto di locazione, data l'assenza delle condizioni ostative indicate dalla Legge della Regione Campania n.
18/1997.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, aggiornate ai sensi del decreto ministeriale n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi svolte e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' Parte_1 AR
, già e del
[...] Controparte_2 CP_4
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, riconosce in Parte_1
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 9 di 10 capo a questi il diritto al subentro nell'immobile sito in via M. Agrippa,
n. 12, is. 127, scala A, int. 5 – cod. 9134/0378/65;
- condanna l' al CP_1 AR
pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1
liquidano in euro 3.800,00 per compenso ed euro 518,00 per spese esenti (contributo unificato e diritti di segreteria);
- sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 19 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.18854/2021 – sentenza Pagina 10 di 10