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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco M. Cornicello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità;
RICORRENTI
E
(C.F. ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: locazione di immobile ad uso abitativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato e deducevano che con contratto, avente Parte_1 Parte_2 vigenza del 01.01.2021, ritualmente registrato, seppure non sottoscritto dal conduttore, avevano concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile di loro proprietà sito in Corigliano - Rossano, alla via Virgilio n. 40, identificato in catasto al foglio 25, particella 119, sub. 5, ad verso CP_1
il pagamento del canone mensile di € 400,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
che avevano concesso il predetto immobile dal dicembre dell'anno 2020; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni, avendo versato la somma mensile di €
350,00 dal mese di dicembre dell'anno 2020 al mese di settembre dell'anno 2023 e non avendo corrisposto alcunchè dal mese di ottobre 2023, risultando così debitore, alla data dell'intimato sfratto, dell'importo di € 4.500,00; che vani erano rimasti i solleciti di pagamento.
Ciò premesso, gli intimanti agivano in giudizio, chiedendo la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere. In caso di opposizione dell'intimato, chiedevano di emettere l'ordine di rilascio dell'immobile, la dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione in parola e la condanna dello stesso al pagamento dei canoni non corrisposti.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di intimazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata al contumacia. CP_1
3. Con ordinanza del 20.05.2024 veniva rigetta la richiesta di emissione dell'ordine di rilascio, attesa la ritenuta nullità del contratto di locazione in parola, e veniva mutato il rito. Con memoria difensiva depositata il 18.04.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, avendo lo stesso riconsegnato le chiavi del predetto immobile in data 14.10.2024.
Istruita documentalmente, la causa all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa.
***
pagina 2 di 6 4. Orbene, si rileva che il contratto di locazione in parola, prodotto in giudizio dalle parti ricorrenti, seppure registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non risulta sottoscritto dal conduttore, né è possibile accertare l'intervenuto accordo aliunde - atteso che alcuna documentazione utile a tal fine è stata versata in atti e che il erbale di riconsegna delle chiavi non dà prova della precedente conclusione del contratto di locazione - e, pertanto, lo stesso è nullo ex art. 1418, c. II, c.c. per mancanza di accordo delle parti e ai sensi dell'art. 1, c. 4, della legge 431/1998 per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam.
Alcun valore ha la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, atteso che detta registrazione non risulta idonea a sanare la nullità del contratto.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “la nullità assoluta vedrebbe ridotto il proprio ambito di applicazione all'eventualità, alquanto remota nella pratica, del contratto non scritto ma registrato, in cui peraltro manca del tutto quella finalità di contrasto all'evasione fiscale che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite, costituisce la ratio dell'assolutezza” (in mot.
Cass. civ., sez. III, sent. n.9475/2021).
5. Ciò detto, per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute per l'occupazione sine titulo (attesa la nullità del contratto di locazione) dell'immobile per cui è causa, si rileva che il danno subito dai proprietari, che non possono fruire del proprio bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui era onere degli stessi danneggiati dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Ebbene, nel caso di specie le parti attrici non hanno allegato, né provato, alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
A tal proposito, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pagina 3 di 6 pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno,
e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla pagina 4 di 6 specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass., SS.UU., sent. n.
33645/2022).
6. Per tali ragioni la domande di parte attrice vanno rigettate.
7. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco M. Cornicello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Galeno n. 27/d, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di intimazione di sfratto per morosità;
RICORRENTI
E
(C.F. ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: locazione di immobile ad uso abitativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato e deducevano che con contratto, avente Parte_1 Parte_2 vigenza del 01.01.2021, ritualmente registrato, seppure non sottoscritto dal conduttore, avevano concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile di loro proprietà sito in Corigliano - Rossano, alla via Virgilio n. 40, identificato in catasto al foglio 25, particella 119, sub. 5, ad verso CP_1
il pagamento del canone mensile di € 400,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
che avevano concesso il predetto immobile dal dicembre dell'anno 2020; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni, avendo versato la somma mensile di €
350,00 dal mese di dicembre dell'anno 2020 al mese di settembre dell'anno 2023 e non avendo corrisposto alcunchè dal mese di ottobre 2023, risultando così debitore, alla data dell'intimato sfratto, dell'importo di € 4.500,00; che vani erano rimasti i solleciti di pagamento.
Ciò premesso, gli intimanti agivano in giudizio, chiedendo la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere. In caso di opposizione dell'intimato, chiedevano di emettere l'ordine di rilascio dell'immobile, la dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione in parola e la condanna dello stesso al pagamento dei canoni non corrisposti.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di intimazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata al contumacia. CP_1
3. Con ordinanza del 20.05.2024 veniva rigetta la richiesta di emissione dell'ordine di rilascio, attesa la ritenuta nullità del contratto di locazione in parola, e veniva mutato il rito. Con memoria difensiva depositata il 18.04.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, avendo lo stesso riconsegnato le chiavi del predetto immobile in data 14.10.2024.
Istruita documentalmente, la causa all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa.
***
pagina 2 di 6 4. Orbene, si rileva che il contratto di locazione in parola, prodotto in giudizio dalle parti ricorrenti, seppure registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non risulta sottoscritto dal conduttore, né è possibile accertare l'intervenuto accordo aliunde - atteso che alcuna documentazione utile a tal fine è stata versata in atti e che il erbale di riconsegna delle chiavi non dà prova della precedente conclusione del contratto di locazione - e, pertanto, lo stesso è nullo ex art. 1418, c. II, c.c. per mancanza di accordo delle parti e ai sensi dell'art. 1, c. 4, della legge 431/1998 per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam.
Alcun valore ha la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, atteso che detta registrazione non risulta idonea a sanare la nullità del contratto.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “la nullità assoluta vedrebbe ridotto il proprio ambito di applicazione all'eventualità, alquanto remota nella pratica, del contratto non scritto ma registrato, in cui peraltro manca del tutto quella finalità di contrasto all'evasione fiscale che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite, costituisce la ratio dell'assolutezza” (in mot.
Cass. civ., sez. III, sent. n.9475/2021).
5. Ciò detto, per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute per l'occupazione sine titulo (attesa la nullità del contratto di locazione) dell'immobile per cui è causa, si rileva che il danno subito dai proprietari, che non possono fruire del proprio bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui era onere degli stessi danneggiati dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Ebbene, nel caso di specie le parti attrici non hanno allegato, né provato, alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva.
A tal proposito, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pagina 3 di 6 pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno,
e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla pagina 4 di 6 specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass., SS.UU., sent. n.
33645/2022).
6. Per tali ragioni la domande di parte attrice vanno rigettate.
7. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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