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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.: R. Gen. N. 69/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO GIULIO Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE
Leasing c o n t r o
GIÀ con il patrocinio CP_1 Controparte_2
dell'avv. AZZINI AUGUSTO e dell'avv. ZAGLIO ANDREA
con il patrocinio degli avv. Agrippino Sidoti Controparte_3
e Roberto Pietro Sidoti,e dall'avv. Marcella Lazzari C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
DOMENICO NITOPI
APPELLATI
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale del Tribunale di Brescia n.
1853/2019, pubblicata il 14 giugno 2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta decadenza /
1 tardività / irricevibilità / inammissibilità dell'appello incidentale di CP_6
el 26/11/2020, per i motivi esposti nelle note di trattazione scritte del
[...]
11 dicembre 2020 e del 07 maggio 2021, respingendo così anche le richieste e le argomentazioni tutte dedotte da ia nella propria comparsa CP_6
di costituzione e risposta del 26/11/2020 che nelle note scritte del 11/12/2020
e 07/05/2021. In riforma parziale della qui impugnata Sentenza N. 1853/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dott. Scaffidi, pubblicata in data 14/06/2019, non notificata (cfr. All.to 01), così pronunciare: Nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi sopra dedotti in parte narrativa e in atti il qui proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza N. 1853/2019 emessa dal Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice Dott. Scaffidi, pubblicata in data 14/06/2019, non notificata (cfr. All.to 01), accertare e dichiarare che ha subito CP_7
un danno pari ad € 52.000,00 ovvero pari alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o quantificata in corso di causa a mezzo di idonea
Consulenza Tecnica d'Ufficio ritualmente richiesta in primo grado, e per l'effetto - condannare, in via solidale fra loro, le convenute CP_6
e/o e CP_3 Controparte_4 [...]
al risarcimento del danno in favore di nella Controparte_5 CP_7 misura ulteriore e residua di € 52.000,00 e/o nella maggiore o minore somma accertata, dedotto l'importo di € 9.900,00 già versato dalle convenute / appellate a seguito della Sentenza di primo grado;
- condannare la convenuta e/o alla rifusione in favore di CP_3 Controparte_4
della provvigione incassata per € 15.917,00, oltre agli interessi Controparte_8 maturati dall'avvenuto pagamento al saldo, in quanto inadempiente agli obblighi e doveri del mediatore, alla luce di quanto argomentato in narrativa, in atti e di quanto statuito nella Sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze professionali e oneri anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria ed a prova diretta. La in via istruttoria, chiede Controparte_8
all'Ecc.ma Corte adita di: A) ammettere prova per testi del Dott. Tes_1
, domiciliato presso di Milano, sito in Milano, Via
[...] CP_9
2 Visconti di Modrone, 3, del IG. , domiciliato in Settimo Testimone_2
Milanese (MI), Via Giorgio Stephenson, N. 4/C, oltre che della IG.ra S_
, domiciliata c/o in Milano, Via Kuliscioff, 35, sui
[...] CP_3 seguenti capitoli di prova: 1) "Vero che sin dall'inizio delle trattative con quest'ultima proponeva alla Sua attenzione l'immobile sito in CP_3
Corsico, Via Volta, 18, indicando quale pertinenza dello stesso l'esistenza di n. 04 posti auto”; 2) “Vero che nell'atto di cessione di contratto di leasing tra e che si rammostra al teste ( Controparte_5 Controparte_8
All.to 07 fascicolo di primo grado ), sottoscritto anche da Controparte_2
venivano indicati n. 04 posti auto”; 3) “Vero che era convinta Controparte_8 di subentrare nel contratto di leasing relativo all'immobile dotato di n. 04 posti auto”; 4) “Vero che rassicurava la che CP_3 Controparte_8
l'immobile da acquistare fosse dotato di n. 04 posti auto”; 5) “Vero che per era di fondamentale importanza che l'unità immobiliare fosse Controparte_8
dotata di posti auto e per quale motivo”; 6) “Vero che l'immobile di cui al leasing sottoscritto da sito in Corsico, Via Volta, 18, è Controparte_8
occupato dalla Nuova Dechatlon S.r.l., società operante nel settore sanitario e riabilitativo ed in particolare è un centro di medicina dello sport, che accoglie un ampio numero di Pazienti/Assistiti”; 7) “Vero che i n. 04 posti auto in questione venivano occupati dalla per diverso tempo e Controparte_8
quanto, sino a che venivano richiesti quale pertinenza della proprietà confinante”; 8) “Vero che si vedeva costretta ad abbandonare Controparte_8
l'utilizzo dei n. 04 posti auto in favore della proprietà confinante”; 9) “Vero che i n. 04 posti auto in questione sono dislocati rispettivamente n. 03 sul fronte strada e n. 01 sull'area pertinenziale interna al fabbricato”; 10) “Vero che riscattava l'immobile sito in Corsico, Via Volta, 18, ad un Controparte_8 prezzo di circa € 94.000,00, privo dei n. 04 posti auto per cui è causa”. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato,
Dott. , sugli eventuali capitoli di prova dedotti e/o Testimone_1
deducendi dalle controparti. B) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato dei luoghi, le relative risultanze ipocatastali e
3 documentali, concernenti i prefati n. 04 posti auto, siti in Corsico, Via Volta,
18, il loro valore commerciale, oltrechè l'entità della perdita di funzionalità dell'immobile de quo in relazione all'attività svolta dall'ambulatorio medico polifunzionale ivi esistente, oltrechè il valore economico e commerciale del danno, anche da mancato guadagno / depauperamento dell'immobile de quo, subito da per i fatti per cui è causa;
C) Si chiede di ammettere Controparte_8
prova per testi a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte CP_3
con i testi già indicati dalla scrivente difesa nella Memoria ex art. 183
[...]
VI comma n. 2 c.p.c. e precisamente Dott. , IG. Testimone_1 Tes_2
e IG.ra ; D) Si chiede di ammettere prova per testi
[...] Testimone_3
anche a prova indiretta sui capitoli sotto articolati del Dott. Tes_1
, del IG. , della IG.ra e della
[...] Testimone_2 Testimone_3
IG.ra , domiciliata presso in Milano, Via Testimone_4 Controparte_3
Kuliscioff, 35, ed in particolare: 11) “Vero che ha inteso Controparte_8
acquistare il compendio immobiliare sito in Corsico, Via Volta 16/18, munito di quattro posti auto come indicato nell'atto di cessione di contratto di leasing, sottoscritto anche da e da Controparte_5 CP_2
che si rammostra al teste (All.to 07 fascicolo di primo grado); 12)
[...]
“Vero che ha inteso acquistare il compendio immobiliare sito Controparte_8
in Corsico, Via Volta 16/18, munito di quattro posti auto come indicato nelle proposte di acquisto del 05/07/2005 e del 29/09/2005 redatte da CP_3
che si rammostrano al teste ( All.ti 05 e 06 fascicolo di primo grado );
[...]
13) “Vero che le proposte di acquisto del 05/07/2005 e del 29/09/2005 venivano redatte da e da chi in particolare”; 14) “Vero che Controparte_3
tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare erano a conoscenza Controparte_3
del fatto che la società cercava e richiedeva un immobile Controparte_8 munito di posti auto”. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, anche a prova contraria, e di indicare testimoni.
Dell'appellata già CP_10 Controparte_2
in via principale: respingere i motivi di appello principale ed accogliere i motivi di appello incidentale. Per l'effetto, riformare la sentenza n.
4 1853/2019 resa dal Tribunale di Brescia in data 14 giugno 2019, accogliendo le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, ovvero: in via principale: respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: condannare la società
[...]
a tenere indenne la società da ogni Controparte_5 CP_6
conseguenza di carattere economico che possa derivar e dalla presente causa.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi integralmente rifusi.
Dell'appellata CP_3
- nel merito: a conferma della decisione appellata, rigettare in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante
[...]
ed in ogni caso quelle delle altre parti avversarie, da chiunque CP_8
direttamente o indirettamente formulate nei riguardi della - Controparte_3
nel merito subordinatamente: nella denegata, ritenuta diversa ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande della , accertare e Controparte_8
dichiarare in ogni caso che l'eventualmente ritenuta responsabilità è concorrente tra la la Controparte_11 Controparte_5
e l'esponente, gradata come statuito nella sentenza di primo grado, stabilendo la prevalenza ed il maggior grado di quella delle prime due dette società; - per qualunque accertata responsabilità, ancorché concorrente e minima dell'esponente, accertare e dichiarare tenuta la Controparte_4
in forza del vincolo contrattuale assicurativo esistente, a tenere
[...]
indenne la da ogni onere, nessuno escluso, conseguente la Controparte_3
pronuncia, condannando la stessa a rifondere direttamente alla parte dichiarata creditrice tutte le somme a questa dovute dall'esponente. - In via istruttoria: in via subordinata, qualora ritenuto, si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, di ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante dell'odierna attrice, del legale rappresentante di CP_2
e del legale rappresentante di nonché
[...] Controparte_5
prova per testimoni, sulle seguenti circostanze già capitolate in Primo Grado:
1) “Vero che nel mese di giugno 2005 la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante dott. , conferiva incarico di intermediazione Tes_1
5 immobiliare alla al fine di individuare un'unità immobiliare da CP_3
destinare ad ambulatorio medico”; 2) “ Vero che nel mese di luglio 2005 la ha messo in contatto la con la CP_3 Controparte_8 [...]
proprietaria dell'immobile interessato sito in Corsico Controparte_5
(MI) via Volta 16/18”; 3) “Vero che nel mese di luglio 2005 la CP_3
ha consegnato al signor della la documentazione Tes_1 Controparte_8
catastale, tecnica e di provenienza in riferimento all'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta 16/18”; 4) “Vero che tra la documentazione di riferimento inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta
16/18 consegnata dalla alla nel mese di luglio 2005 CP_3 Controparte_8
era compresa anche la scrittura privata del 26.11.2004 tra Ergonet e
[...]
concernente il frazionamento, tra gli altri, Controparte_5
dell'immobile sopra indicato, prodotta come doc. 4) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrata”: 5) “Vero che il signor NE
, dopo aver esaminato con i propri professionisti la documentazioni
[...]
consegnatagli dalla , inparticolare quella catastale e dominicale, CP_3
indicava nei primi giorni del mese di luglio 2005 a quest'ultima la propria volontà di formulare una proposta d'acquisto dell'immobile sito in Corsico
(MI) via Volta 16/18 costituito da uffici posti al piano primo identificati catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701 e 702, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
; 6) “Vero che la il giorno 5 luglio 2005, sulla scorta di
[...] CP_3
quanto espresso e richiestole dal sig. , per conto NE
di quest'ultima, predisponeva il testo di una prima proposta d'acquisto inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 costituito da uffici posti al piano primo identificati catastalmente al Foglio 2, mapp.
158 sub. 701 e 702, cat. A/10, nella disponibilità della
[...]
in qualità di locatrice finanziaria in relazione Controparte_5
all'intercorso contratto di leasing con la ING LEASE s.p.a.che veniva sottoscritto dal sig. e tramesso dalla alla SCM Tes_1 CP_3
6 Telecomunicazioni, prodotto come documento 5) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato”; 7) “Vero che, successivamente, il signor
, dopo aver esaminato con i propri NE
professionisti la documentazioni consegnatagli dalla , in CP_3
particolare quella catastale e dominicale, comunicava nei primi giorni del mese di settembre 2005 alla la propria e diversa volontà di far CP_3
seguito alla proposta datata 5 luglio 2005 con una nuova proposta d'acquisto inerente il compendio immobiliare sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 identificato catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
; 8) “Vero che la il giorno 29.9.2005 sulla scorta di quanto
[...] CP_3
espresso e richiestole dal sig. , per conto di NE
quest'ultima, predisponeva il testo di una seconda proposta d'acquisto inerente il compendio immobiliare sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 identificata catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
prodotto come documento 6) del fascicolo di parte attrice che mi viene
[...] mostrato”; 9) “Vero che l'individuazione dei diversi compendi immobiliari oggetto delle due proposte d'acquisto, rispettivamente in data 5 luglio 2005 e
29 settembre 2005, è stata compiuta direttamente dal signor NE
, con i propri professionisti e comunicata, in ognuna delle due
[...]
occasioni, alla come frutto di una propria, ponderata, scelta”; 10 CP_3
) “Vero che il signor è stato assistito per sua Tes_1 NE
scelta da professionisti legali e tecnici di propria fiducia sia durante le fasi di individuazione dell'immobile che di redazione delle proposte d'acquisto, che, ancora, per la negoziazione dei termini e la formalizzazione del successivo contratto di cessione del contratto di leasing, prodotto come doc. 7) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato”; 11) “Vero che l'attività di intermediazione immobiliare della in favore della CP_3 Controparte_12
7
[...] si concludeva in data 29.9.2005 e, in quella data, cessava qualsiasi rapporto con la ”; 12) “Vero che successivamente al 29.9.2005, la Controparte_8 [...]
, per sua dichiarata volontà, negoziava i termini del contratto con una CP_8
trattativa diretta per l'acquisizione dell'immobile interessato sito in Corsico
(MI) via Volta 16/18 con la e la Controparte_5 CP_2
operando in via esclusiva coni propri professionisti tecnici e legali”;
[...]
13) “Vero che al completamento della negoziazione diretta dei termini contrattuali, in data 23.11.2015, la , dopo aver direttamente Controparte_8
fissato l'appuntamento con il notaio rogante e con la
[...]
Cont e la stipulava l'atto di cessione del Controparte_5 CP_2
contratto di leasing inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via
Volta 16/18 dopo averne definito il testo con l'esame direttoe l'ausilio esclusivo dei propri professionisti tecnici e legali”. Si indica come testimone:
- la signora , domiciliata presso la s.r.l. Dama Real Estate in Testimone_3
Mazzo di Rho (MI) via A. De Gasperi 111. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalla , in quanto: - i capitoli 1), 3), Controparte_8
4), 5), 8) e 9): inammissibili perchè palesemente generici e privi dei dovuti riferimenti modali e temporali;
contenenti altresì inibite valutazioni da far rendere al teste;
in ogni caso su circostanze irrilevanti al fine del decidere e da provarsi documentalmente;
e comunque perchè contenenti circostanze contrarie alle risultanze documentali già in atti. - i capitoli 2), 6), 7) e 10): inammissibili perchè palesemente generici e privi dei dovuti riferimenti modali e temporali;
contenenti altresì inibite valutazioni da far rendere al teste;
in ogni caso da provarsi documentalmente;
e comunque perchè contenenti circostanze contrarie alle risultanze documentali già in atti. Ci si oppone infine alla richiesta avversaria di Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto palesemente generica e non circostanziata, indebitamente volta al solo finedi sopperire all'acquisizione da parte dell'attrice Parte_2
per come invece dovuto, della prova di quanto assume, di supplire altresì
[...]
alla mancanza delle proprie allegazioni nonché di compiere un'inammissibile indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati,
8 e così non acquisibili al processo. - spese, anche generali come per legge e compensi del Grado interamente rifusi.”.
Per l'appellata Controparte_4
1) in principalità, ritenuto congruo ed esaustivo l'importo risarcitorio versato dalla (nell'interesse di in Controparte_4 Controparte_3 esecuzione della sentenza appellata, rigettare l'appello proposto da CP_8
siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] confermare integralmente l'impugnata sentenza n.1853/2019, resa dal
Tribunale di Brescia, sotto la data del 14.06.2019; 2) in subordine, e per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria proposta dalla determinare il diverso grado di colpa d'ogni soggetto Controparte_8
ritenuto responsabile e, dunque, i maggiori importi risarcitori in ipotesi dovuti da ciascuno;
3) in subordine, ancora, e per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di restituzione della provvigione proposta da rigettare la domanda di manleva formulata dalla Controparte_8 CP_3
nei confronti della siccome
[...] Controparte_4
assolutamente infondata in fatto ed in diritto, avuto riguardo ai termini ed ai limiti della garanzia assicurativa in essere tra le parti. Con opposizione alla richiesta dell'appellante di ammissione delle prove dedotte in prime cure, già rigettate dal giudice di primo grado. Spese di lite del grado, comprensive di oneri fiscali ed accessori di legge, interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, rappresentava che, essendo alla ricerca Pt_1 Parte_1
di un immobile per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, si era avvalsa della mediazione di rappresentando a questa la Controparte_3
necessità che detto immobile avrebbe dovuto essere dotato di parcheggi privati.
Rappresentava altresì che le sottoponeva l'unità immobiliare, successivamente CP_3
identificata con il subalterno 702 che, pur priva di parcheggi, veniva ciò nondimeno rappresentata come associata a quattro posti auto privati che, in
9 realtà, erano di pertinenza dell'immobile identificato con il subalterno 701;
-entrambi gli immobili erano stati acquistati dalla società di leasing CP_2
e, a seguito di cessioni dei relativi contratti da parte dell'originario
[...] utilizzatore (Ergonet Srl), il contratto relativo all'immobile identificato con il subalterno 702 era stato ceduto alla società Controparte_5
Contr (d'ora in poi ), mentre quello relativo all'immobile 701, con annessi quattro posti auto, era stato ceduto ad altra società;
-alla società attrice veniva quindi rappresentata la possibilità di subentrare Contr nel contratto di leasing in essere tra e , subordinatamente al CP_2
consenso della società ceduta;
-in data 5 luglio 2005, predisponeva, per suo conto, una CP_3
proposta irrevocabile di acquisto nella quale l'unità immobiliare veniva descritta come identificata dalle particelle catastali 701 e 702 e munita di quattro posti auto;
-in data 29 settembre 2005, redisponeva, sempre per suo conto, CP_3
una nuova proposta irrevocabile di acquisto in cui l'immobile veniva identificato con la particella 701 con annessi quattro posti auto. L'immobile in questione non era, quindi, quello oggetto del contratto di leasing ceduto da
Contr Ergonet Srl a;
-il suo legale rappresentante dell'attrice non era a conoscenza dei dati catastali dell'immobile e non poteva avvedersi di alcun errore nel testo della proposta;
Contr prestava il consenso alla cessione del contratto da CP_2
all'attrice;
-in data 23 settembre 2005, veniva formalizzata la cessione del contratto di Contr leasing tra , in qualità di cedente, in qualità di cessionario, Parte_1
Cont e , in qualità di ceduto;
-la descrizione dell'immobile oggetto del contratto di leasing ceduto era la seguente:
10 sottoscriveva per consenso e benestare;
CP_2
-l'attrice prendeva possesso dell'immobile mostratogli, utilizzando i posti auto che riteneva di poter legittimamente utilizzare;
-a distanza di poco più di un anno dalla cessione, il titolare dell'unità immobiliare identificata dal subalterno 701 rappresentava all'attrice che i posti auto erano di sua pertinenza e la invitava a lasciarli liberi;
-a seguito di un infruttuoso tentativo di soluzione bonaria, l'attrice depositava istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Milano, con l'intento di accertare il valore commerciale dei quattro posti auto in questione e il mancato guadagno derivante dal non averli potuti utilizzare.
Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Brescia.
L'attrice agiva, quindi con atto di citazione presso il Tribunale di Brescia, rassegnando le seguenti conclusioni:
11 12 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di CP_13
Contr della propria compagnia assicurativa e nella contumacia di , il Tribunale di Brescia pronunciava la sentenza impugnata con cui accoglieva parzialmente le domande attoree.
Il Tribunale rigettava, innanzitutto, la domanda di restituzione della provvigione corrisposta a in quanto il contratto era stato CP_3
validamente concluso in virtù della mediazione della convenuta ed essendo, comunque, la pretesa dall'attrice, assorbita dalla domanda risarcitoria, fondata sull'erronea rappresentazione dell'oggetto del contratto da parte della mediatrice.
Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda risarcitoria, sia pure per un importo sensibilmente inferiore rispetto alla domanda.
Con riguardo a individuava la fonte della responsabilità nella CP_3
violazione del dovere informativo su di essa incombente.
Contr Con riguardo alla posizione di e , il Tribunale, pur dando CP_2
atto che l'attrice non aveva chiesto l'annullamento del contratto per errore, dichiarava di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ammette il risarcimento del danno “in presenza di un contratto valido ma svantaggioso allorché siano ravvisabili nel processo di formazione della volontà delle anomalie che – pur senza integrare gli estremi della fattispecie astratta del vizio…. appaiono comunque idonee ad inficiare la normale correttezza del processo decisionale, determinando una composizione degli interessi negoziali deteriore per quella parte che è stata vittima del contegno scorretto altrui”. Contr Il Tribunale riteneva, quindi, che e avessero tenuto CP_2
“comportamenti reticenti” o avessero omesso informazioni adeguate in ordine alla mancanza dei posti auto.
Con riguardo a , il Tribunale spiegava che, essendo la cessione del CP_2
contratto un negozio plurilaterale, l'assenso prestato non potesse esonerarla
“dall'adempimento dei medesimi obblighi di buona fede e solidarietà discendenti dal contratto”.
13 Con riguardo alla quantificazione del danno, faceva presente che questo non poteva essere determinato nella misura richiesta dall'attrice, in quanto questa, con riguardo ai posti auto, non aveva corrisposto alcun canone di locazione né maturato alcun diritto di opzione ma dovesse essere commisurato all'interesse dell'attrice a stipulare il contratto a condizioni più vantaggiose.
Secondo il Tribunale, tuttavia, in assenza di allegazioni specifiche sul punto e considerata l'inopportunità dello svolgimento di una CTU, il danno andava determinato in via equitativa.
Il Tribunale riteneva, quindi, che il danno andasse quantificato in euro
9.900,00, di cui 3.300,00 a carico di e 6.600,00 a carico di CP_3 CP_2
Contr e , in solido tra loro.
[...]
Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda di manleva avanzata da CP_3
e condannava a tenerla indenne dal
[...] Controparte_4
pagamento di detta somma,
Condannava, infine, le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
All'udienza del 20 maggio 2020, la Corte, rilevato che non risultava depositata la notifica a che gli appellati Controparte_5 [...]
e non si erano costituiti in giudizio;
CP_6 Controparte_5
considerato, che nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio
2020, per effetto delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nonché di quelle di cui a quello successivo n.23/2020 (artt.36 e 37), era stata disposta la sospensione dei termini processuali;
ritenuto, che nella specie - sia pure per causa di forza maggiore (pandemia in atto), o comunque per factum principis, non dipendente dall'appellante - non fosse stato soddisfatto il termine a comparire di cui all'art.342 cpc, in combinato disposto con l'art.163 bis cpc;
che pertanto si fosse venuta a determinare una situazione che, dal punto di vista dell'appellato (convenuto nel giudizio d'appello), poteva ritenersi assimilabile a quella determinata dalla nullità della citazione per omessa osservanza del termine a comparire (art.164, 1° comma, cpc); che, per porre
14 rimedio a tale situazione si rendesse necessario – in assenza di altre soluzioni disponibili – far ricorso allo strumento della rinnovazione della citazione, con rinvio della causa ad altra udienza, sempre ex art.350 cpc, e con fissazione di un termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione (ferma s'intende la validità e l'efficacia della prima notificazione ai fini del termine per l'impugnazione), disponeva rinviarsi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 16 dicembre 2020.
Il 26.11.2020, si costituiva, quindi, uale incorporante di CP_6 [...]
la quale proponeva, a sua volta, appello incidentale affidandosi CP_2
a sei motivi.
All'udienza del 16 dicembre 2020, svoltasi in modalità cartolari, la Corte Contr assegnava a ermine per la notifica a , non costituita, e CP_6 rinviava la causa all'udienza del 12 maggio 2021.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa, per la Controparte_5
precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 ottobre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'esame dell'appello principale, l'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva quantificato il danno in 9.900,00 euro complessivi, senza disporre la consulenza tecnica richiesta.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di restituzione della provvigione versata a CP_3
L'appellante, a seguito della costituzione di Ing. ha, inoltre CP_6
eccepito l'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale proposto da quest'ultima.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità appena indicata.
15 Come si è visto, la Corte, tenuto conto delle disposizioni emergenziali già indicate, con le quali è stata prevista la sospensione dei termini processuali, ha disposto il rinvio all'udienza del 16 dicembre 2020 “sempre ex art.350 cpc, e con fissazione di un termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione (ferma s'intende la validità e l'efficacia della prima notificazione ai fini del termine per l'impugnazione)”.
Tenuto conto della sospensione dei termini processuali, è, quindi, con riguardo all'udienza da ultimo indicata che va verificato il rispetto dei termini previsti dagli artt. 343 e 347 c.p.c.
Come si è visto ha depositato la propria comparsa, contenente CP_6
l'appello incidentale, in data 20 novembre 2020 e, quindi, nel rispetto di detti termini.
L'eccezione di inammissibilità avanzata da parte appellante va, quindi, rigettata.
Venendo adesso all'appello incidentale, con il primo motivo CP_6
censurava il capo della sentenza con cui le erano state addebitate “le conseguenze di una partecipazione ai fatti di cui è causa” senza che fosse stata individuata alcuna circostanza o documento a sostegno di tale tesi. In particolare il Tribunale non avrebbe indicato alcun documento riconducibile
Cont a , cui potesse essere imputato l'errore in cui era incorsa l'appellante.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui era stato accertato l'errore in cui era incorsa l'appellante nell'individuazione dei beni oggetto di leasing. Allo scopo rappresentava che l'appellante era subentrata in un contratto di leasing e non aveva sottoscritto un autonomo contratto di compravendita e, comunque, alla proposta di acquisto era allegata la scrittura privata da cui risultava che il contratto di leasing ceduto era relativo all'immobile identificato dal subalterno 702, senza posti macchina.
Con il terzo motivo censurava l'erronea applicazione degli artt. 1175, 375 comma 2 c.p.c.
Con il quarto motivo censurava l'erronea applicazione dell'art. 1406 c.c..
Con il quinto motivo censurava il capo della sentenza con cui era stato
16 determinato il danno patito dall'appellante.
Con il sesto motivo censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
Partendo dall'esame dell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Ed infatti è pacifico in causa che l'appellante è subentrata nel contratto di Contr locazione finanziaria che vedeva quale locatore ceduto e CP_2
quale utilizzatore cedente. Tale contratto era relativo all'immobile identificato, per brevità, dal subalterno 702 e non prevedeva posti macchina.
Altrettanto pacificamente l'appellante non ha corrisposto alcun canone di locazione per detti posti macchina, in quanto non vi erano ricompresi. Non è, quindi, configurabile alcun danno in capo all'appellante che, ad abundantiam, e, come dallo stesso dichiarato nell'atto di appello, ha riscattato il bene immobile. Considerato il divieto di reformatio in peius, la sentenza appellata, con riguardo alla quantificazione del danno, va confermata.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed infatti l'appellante non ha domandato la risoluzione del contratto di mediazione stipulato con dovuta a grave inadempimento di CP_3
quest'ultima.
Essendosi concluso il contratto di cessione del contratto di leasing per cui è causa, non vi sono, quindi, motivi per disporre la restituzione della provvigione.
Vanno, infine, rigettate, le istanze istruttorie, reiterate con l'atto di appello.
Ed infatti, tenuto conto di quanto scritto in merito all'infondatezza dei motivi di appello, il loro esperimento sarebbe superfluo.
L'appello principale, va, quindi, rigettato.
Venendo adesso all'appello incidentale, il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto agli altri.
Ing Lease si è, infatti, limitata a prestare il consenso alla cessione del contratto, senza porre in essere alcuna condotta idonea a indurre in errore l'appellante circa l'oggetto del contratto di leasing ceduto.
17 La sentenza appellata va, quindi, riformata nella parte in cui ha condannato Co Contr
a corrispondere all'attrice, in solido con , la somma di CP_6
euro 6.600,00.
L'appellante va, pertanto, condannata a restituire a quanto CP_6
eventualmente da questa pagato in base alla sentenza appellata.
Venendo ora al tema delle spese processuali, va operata una distinzione quanto ai rapporti tra appellante principale e appellante incidentale, da una parte, e tra appellante principale e le altre appellate, dall'altra.
Con riguardo ai rapporti tra appellante principale e appellante incidentale, tenuto conto della parziale riforma della sentenza appellata, va operata una valutazione complessiva dell'esito della controversia.
Ebbene è totalmente soccombente nei confronti di Parte_1 CP_6
[...]
La prima va, quindi, condannata alla rifusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione (D.M. n. 55/2014
e succ. modd.) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione-istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in relazione allo scaglione da 26.001 a 52.000,00 euro.
Con riguardo ai rapporti tra l'appellante principale e le altre appellate costituite, la prima, nel presente grado, è soccombente. va, pertanto, condannata a rifondere a ciascuna delle appellate Parte_1
costituite e a le spese di lite, CP_3 Controparte_4
come liquidate in dispositivo e in applicazione degli stessi criteri sopra esposti.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
18 Rigetta l'appello di avverso la sentenza Tribunale del Tribunale Parte_1
di Brescia n. 1853/2019, pubblicata il 14 giugno 2019.
Accoglie l'appello incidentale di avverso la medesima CP_6 sentenza e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la sola al pagamento, in favore di della Controparte_5 Parte_3
somma di euro 6.600,00.
Condanna a restituire a quanto dalla stessa Pt_1 Pt_1 CP_6
eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza appellata.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_6
di lite, così liquidate: quanto al primo grado in € 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la
“fase introduttiva” € 903,00 per la fase istruttoria, ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna al pagamento di e Parte_1 Parte_4 [...] delle spese di lite del grado liquidate in € 2.058,00 per Controparte_4
la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.: R. Gen. N. 69/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024
d a
con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO GIULIO Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE
Leasing c o n t r o
GIÀ con il patrocinio CP_1 Controparte_2
dell'avv. AZZINI AUGUSTO e dell'avv. ZAGLIO ANDREA
con il patrocinio degli avv. Agrippino Sidoti Controparte_3
e Roberto Pietro Sidoti,e dall'avv. Marcella Lazzari C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
DOMENICO NITOPI
APPELLATI
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale del Tribunale di Brescia n.
1853/2019, pubblicata il 14 giugno 2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta decadenza /
1 tardività / irricevibilità / inammissibilità dell'appello incidentale di CP_6
el 26/11/2020, per i motivi esposti nelle note di trattazione scritte del
[...]
11 dicembre 2020 e del 07 maggio 2021, respingendo così anche le richieste e le argomentazioni tutte dedotte da ia nella propria comparsa CP_6
di costituzione e risposta del 26/11/2020 che nelle note scritte del 11/12/2020
e 07/05/2021. In riforma parziale della qui impugnata Sentenza N. 1853/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dott. Scaffidi, pubblicata in data 14/06/2019, non notificata (cfr. All.to 01), così pronunciare: Nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi sopra dedotti in parte narrativa e in atti il qui proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza N. 1853/2019 emessa dal Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice Dott. Scaffidi, pubblicata in data 14/06/2019, non notificata (cfr. All.to 01), accertare e dichiarare che ha subito CP_7
un danno pari ad € 52.000,00 ovvero pari alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o quantificata in corso di causa a mezzo di idonea
Consulenza Tecnica d'Ufficio ritualmente richiesta in primo grado, e per l'effetto - condannare, in via solidale fra loro, le convenute CP_6
e/o e CP_3 Controparte_4 [...]
al risarcimento del danno in favore di nella Controparte_5 CP_7 misura ulteriore e residua di € 52.000,00 e/o nella maggiore o minore somma accertata, dedotto l'importo di € 9.900,00 già versato dalle convenute / appellate a seguito della Sentenza di primo grado;
- condannare la convenuta e/o alla rifusione in favore di CP_3 Controparte_4
della provvigione incassata per € 15.917,00, oltre agli interessi Controparte_8 maturati dall'avvenuto pagamento al saldo, in quanto inadempiente agli obblighi e doveri del mediatore, alla luce di quanto argomentato in narrativa, in atti e di quanto statuito nella Sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze professionali e oneri anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria ed a prova diretta. La in via istruttoria, chiede Controparte_8
all'Ecc.ma Corte adita di: A) ammettere prova per testi del Dott. Tes_1
, domiciliato presso di Milano, sito in Milano, Via
[...] CP_9
2 Visconti di Modrone, 3, del IG. , domiciliato in Settimo Testimone_2
Milanese (MI), Via Giorgio Stephenson, N. 4/C, oltre che della IG.ra S_
, domiciliata c/o in Milano, Via Kuliscioff, 35, sui
[...] CP_3 seguenti capitoli di prova: 1) "Vero che sin dall'inizio delle trattative con quest'ultima proponeva alla Sua attenzione l'immobile sito in CP_3
Corsico, Via Volta, 18, indicando quale pertinenza dello stesso l'esistenza di n. 04 posti auto”; 2) “Vero che nell'atto di cessione di contratto di leasing tra e che si rammostra al teste ( Controparte_5 Controparte_8
All.to 07 fascicolo di primo grado ), sottoscritto anche da Controparte_2
venivano indicati n. 04 posti auto”; 3) “Vero che era convinta Controparte_8 di subentrare nel contratto di leasing relativo all'immobile dotato di n. 04 posti auto”; 4) “Vero che rassicurava la che CP_3 Controparte_8
l'immobile da acquistare fosse dotato di n. 04 posti auto”; 5) “Vero che per era di fondamentale importanza che l'unità immobiliare fosse Controparte_8
dotata di posti auto e per quale motivo”; 6) “Vero che l'immobile di cui al leasing sottoscritto da sito in Corsico, Via Volta, 18, è Controparte_8
occupato dalla Nuova Dechatlon S.r.l., società operante nel settore sanitario e riabilitativo ed in particolare è un centro di medicina dello sport, che accoglie un ampio numero di Pazienti/Assistiti”; 7) “Vero che i n. 04 posti auto in questione venivano occupati dalla per diverso tempo e Controparte_8
quanto, sino a che venivano richiesti quale pertinenza della proprietà confinante”; 8) “Vero che si vedeva costretta ad abbandonare Controparte_8
l'utilizzo dei n. 04 posti auto in favore della proprietà confinante”; 9) “Vero che i n. 04 posti auto in questione sono dislocati rispettivamente n. 03 sul fronte strada e n. 01 sull'area pertinenziale interna al fabbricato”; 10) “Vero che riscattava l'immobile sito in Corsico, Via Volta, 18, ad un Controparte_8 prezzo di circa € 94.000,00, privo dei n. 04 posti auto per cui è causa”. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato,
Dott. , sugli eventuali capitoli di prova dedotti e/o Testimone_1
deducendi dalle controparti. B) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato dei luoghi, le relative risultanze ipocatastali e
3 documentali, concernenti i prefati n. 04 posti auto, siti in Corsico, Via Volta,
18, il loro valore commerciale, oltrechè l'entità della perdita di funzionalità dell'immobile de quo in relazione all'attività svolta dall'ambulatorio medico polifunzionale ivi esistente, oltrechè il valore economico e commerciale del danno, anche da mancato guadagno / depauperamento dell'immobile de quo, subito da per i fatti per cui è causa;
C) Si chiede di ammettere Controparte_8
prova per testi a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte CP_3
con i testi già indicati dalla scrivente difesa nella Memoria ex art. 183
[...]
VI comma n. 2 c.p.c. e precisamente Dott. , IG. Testimone_1 Tes_2
e IG.ra ; D) Si chiede di ammettere prova per testi
[...] Testimone_3
anche a prova indiretta sui capitoli sotto articolati del Dott. Tes_1
, del IG. , della IG.ra e della
[...] Testimone_2 Testimone_3
IG.ra , domiciliata presso in Milano, Via Testimone_4 Controparte_3
Kuliscioff, 35, ed in particolare: 11) “Vero che ha inteso Controparte_8
acquistare il compendio immobiliare sito in Corsico, Via Volta 16/18, munito di quattro posti auto come indicato nell'atto di cessione di contratto di leasing, sottoscritto anche da e da Controparte_5 CP_2
che si rammostra al teste (All.to 07 fascicolo di primo grado); 12)
[...]
“Vero che ha inteso acquistare il compendio immobiliare sito Controparte_8
in Corsico, Via Volta 16/18, munito di quattro posti auto come indicato nelle proposte di acquisto del 05/07/2005 e del 29/09/2005 redatte da CP_3
che si rammostrano al teste ( All.ti 05 e 06 fascicolo di primo grado );
[...]
13) “Vero che le proposte di acquisto del 05/07/2005 e del 29/09/2005 venivano redatte da e da chi in particolare”; 14) “Vero che Controparte_3
tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare erano a conoscenza Controparte_3
del fatto che la società cercava e richiedeva un immobile Controparte_8 munito di posti auto”. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, anche a prova contraria, e di indicare testimoni.
Dell'appellata già CP_10 Controparte_2
in via principale: respingere i motivi di appello principale ed accogliere i motivi di appello incidentale. Per l'effetto, riformare la sentenza n.
4 1853/2019 resa dal Tribunale di Brescia in data 14 giugno 2019, accogliendo le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, ovvero: in via principale: respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: condannare la società
[...]
a tenere indenne la società da ogni Controparte_5 CP_6
conseguenza di carattere economico che possa derivar e dalla presente causa.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi integralmente rifusi.
Dell'appellata CP_3
- nel merito: a conferma della decisione appellata, rigettare in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte dall'appellante
[...]
ed in ogni caso quelle delle altre parti avversarie, da chiunque CP_8
direttamente o indirettamente formulate nei riguardi della - Controparte_3
nel merito subordinatamente: nella denegata, ritenuta diversa ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande della , accertare e Controparte_8
dichiarare in ogni caso che l'eventualmente ritenuta responsabilità è concorrente tra la la Controparte_11 Controparte_5
e l'esponente, gradata come statuito nella sentenza di primo grado, stabilendo la prevalenza ed il maggior grado di quella delle prime due dette società; - per qualunque accertata responsabilità, ancorché concorrente e minima dell'esponente, accertare e dichiarare tenuta la Controparte_4
in forza del vincolo contrattuale assicurativo esistente, a tenere
[...]
indenne la da ogni onere, nessuno escluso, conseguente la Controparte_3
pronuncia, condannando la stessa a rifondere direttamente alla parte dichiarata creditrice tutte le somme a questa dovute dall'esponente. - In via istruttoria: in via subordinata, qualora ritenuto, si chiede, senza inversione dell'onere probatorio, di ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante dell'odierna attrice, del legale rappresentante di CP_2
e del legale rappresentante di nonché
[...] Controparte_5
prova per testimoni, sulle seguenti circostanze già capitolate in Primo Grado:
1) “Vero che nel mese di giugno 2005 la , in persona del legale Controparte_8
rappresentante dott. , conferiva incarico di intermediazione Tes_1
5 immobiliare alla al fine di individuare un'unità immobiliare da CP_3
destinare ad ambulatorio medico”; 2) “ Vero che nel mese di luglio 2005 la ha messo in contatto la con la CP_3 Controparte_8 [...]
proprietaria dell'immobile interessato sito in Corsico Controparte_5
(MI) via Volta 16/18”; 3) “Vero che nel mese di luglio 2005 la CP_3
ha consegnato al signor della la documentazione Tes_1 Controparte_8
catastale, tecnica e di provenienza in riferimento all'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta 16/18”; 4) “Vero che tra la documentazione di riferimento inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta
16/18 consegnata dalla alla nel mese di luglio 2005 CP_3 Controparte_8
era compresa anche la scrittura privata del 26.11.2004 tra Ergonet e
[...]
concernente il frazionamento, tra gli altri, Controparte_5
dell'immobile sopra indicato, prodotta come doc. 4) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrata”: 5) “Vero che il signor NE
, dopo aver esaminato con i propri professionisti la documentazioni
[...]
consegnatagli dalla , inparticolare quella catastale e dominicale, CP_3
indicava nei primi giorni del mese di luglio 2005 a quest'ultima la propria volontà di formulare una proposta d'acquisto dell'immobile sito in Corsico
(MI) via Volta 16/18 costituito da uffici posti al piano primo identificati catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701 e 702, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
; 6) “Vero che la il giorno 5 luglio 2005, sulla scorta di
[...] CP_3
quanto espresso e richiestole dal sig. , per conto NE
di quest'ultima, predisponeva il testo di una prima proposta d'acquisto inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 costituito da uffici posti al piano primo identificati catastalmente al Foglio 2, mapp.
158 sub. 701 e 702, cat. A/10, nella disponibilità della
[...]
in qualità di locatrice finanziaria in relazione Controparte_5
all'intercorso contratto di leasing con la ING LEASE s.p.a.che veniva sottoscritto dal sig. e tramesso dalla alla SCM Tes_1 CP_3
6 Telecomunicazioni, prodotto come documento 5) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato”; 7) “Vero che, successivamente, il signor
, dopo aver esaminato con i propri NE
professionisti la documentazioni consegnatagli dalla , in CP_3
particolare quella catastale e dominicale, comunicava nei primi giorni del mese di settembre 2005 alla la propria e diversa volontà di far CP_3
seguito alla proposta datata 5 luglio 2005 con una nuova proposta d'acquisto inerente il compendio immobiliare sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 identificato catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
; 8) “Vero che la il giorno 29.9.2005 sulla scorta di quanto
[...] CP_3
espresso e richiestole dal sig. , per conto di NE
quest'ultima, predisponeva il testo di una seconda proposta d'acquisto inerente il compendio immobiliare sito in Corsico (MI) via Volta 16/18 identificata catastalmente al Foglio 2, mapp. 158 sub. 701, cat. A/10 nella disponibilità della in qualità di locatrice Controparte_5
finanziaria in relazione all'intercorso contratto di leasing con la CP_2
prodotto come documento 6) del fascicolo di parte attrice che mi viene
[...] mostrato”; 9) “Vero che l'individuazione dei diversi compendi immobiliari oggetto delle due proposte d'acquisto, rispettivamente in data 5 luglio 2005 e
29 settembre 2005, è stata compiuta direttamente dal signor NE
, con i propri professionisti e comunicata, in ognuna delle due
[...]
occasioni, alla come frutto di una propria, ponderata, scelta”; 10 CP_3
) “Vero che il signor è stato assistito per sua Tes_1 NE
scelta da professionisti legali e tecnici di propria fiducia sia durante le fasi di individuazione dell'immobile che di redazione delle proposte d'acquisto, che, ancora, per la negoziazione dei termini e la formalizzazione del successivo contratto di cessione del contratto di leasing, prodotto come doc. 7) del fascicolo di parte attrice che mi viene mostrato”; 11) “Vero che l'attività di intermediazione immobiliare della in favore della CP_3 Controparte_12
7
[...] si concludeva in data 29.9.2005 e, in quella data, cessava qualsiasi rapporto con la ”; 12) “Vero che successivamente al 29.9.2005, la Controparte_8 [...]
, per sua dichiarata volontà, negoziava i termini del contratto con una CP_8
trattativa diretta per l'acquisizione dell'immobile interessato sito in Corsico
(MI) via Volta 16/18 con la e la Controparte_5 CP_2
operando in via esclusiva coni propri professionisti tecnici e legali”;
[...]
13) “Vero che al completamento della negoziazione diretta dei termini contrattuali, in data 23.11.2015, la , dopo aver direttamente Controparte_8
fissato l'appuntamento con il notaio rogante e con la
[...]
Cont e la stipulava l'atto di cessione del Controparte_5 CP_2
contratto di leasing inerente l'immobile interessato sito in Corsico (MI) via
Volta 16/18 dopo averne definito il testo con l'esame direttoe l'ausilio esclusivo dei propri professionisti tecnici e legali”. Si indica come testimone:
- la signora , domiciliata presso la s.r.l. Dama Real Estate in Testimone_3
Mazzo di Rho (MI) via A. De Gasperi 111. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalla , in quanto: - i capitoli 1), 3), Controparte_8
4), 5), 8) e 9): inammissibili perchè palesemente generici e privi dei dovuti riferimenti modali e temporali;
contenenti altresì inibite valutazioni da far rendere al teste;
in ogni caso su circostanze irrilevanti al fine del decidere e da provarsi documentalmente;
e comunque perchè contenenti circostanze contrarie alle risultanze documentali già in atti. - i capitoli 2), 6), 7) e 10): inammissibili perchè palesemente generici e privi dei dovuti riferimenti modali e temporali;
contenenti altresì inibite valutazioni da far rendere al teste;
in ogni caso da provarsi documentalmente;
e comunque perchè contenenti circostanze contrarie alle risultanze documentali già in atti. Ci si oppone infine alla richiesta avversaria di Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto palesemente generica e non circostanziata, indebitamente volta al solo finedi sopperire all'acquisizione da parte dell'attrice Parte_2
per come invece dovuto, della prova di quanto assume, di supplire altresì
[...]
alla mancanza delle proprie allegazioni nonché di compiere un'inammissibile indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati,
8 e così non acquisibili al processo. - spese, anche generali come per legge e compensi del Grado interamente rifusi.”.
Per l'appellata Controparte_4
1) in principalità, ritenuto congruo ed esaustivo l'importo risarcitorio versato dalla (nell'interesse di in Controparte_4 Controparte_3 esecuzione della sentenza appellata, rigettare l'appello proposto da CP_8
siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] confermare integralmente l'impugnata sentenza n.1853/2019, resa dal
Tribunale di Brescia, sotto la data del 14.06.2019; 2) in subordine, e per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria proposta dalla determinare il diverso grado di colpa d'ogni soggetto Controparte_8
ritenuto responsabile e, dunque, i maggiori importi risarcitori in ipotesi dovuti da ciascuno;
3) in subordine, ancora, e per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di restituzione della provvigione proposta da rigettare la domanda di manleva formulata dalla Controparte_8 CP_3
nei confronti della siccome
[...] Controparte_4
assolutamente infondata in fatto ed in diritto, avuto riguardo ai termini ed ai limiti della garanzia assicurativa in essere tra le parti. Con opposizione alla richiesta dell'appellante di ammissione delle prove dedotte in prime cure, già rigettate dal giudice di primo grado. Spese di lite del grado, comprensive di oneri fiscali ed accessori di legge, interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, rappresentava che, essendo alla ricerca Pt_1 Parte_1
di un immobile per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, si era avvalsa della mediazione di rappresentando a questa la Controparte_3
necessità che detto immobile avrebbe dovuto essere dotato di parcheggi privati.
Rappresentava altresì che le sottoponeva l'unità immobiliare, successivamente CP_3
identificata con il subalterno 702 che, pur priva di parcheggi, veniva ciò nondimeno rappresentata come associata a quattro posti auto privati che, in
9 realtà, erano di pertinenza dell'immobile identificato con il subalterno 701;
-entrambi gli immobili erano stati acquistati dalla società di leasing CP_2
e, a seguito di cessioni dei relativi contratti da parte dell'originario
[...] utilizzatore (Ergonet Srl), il contratto relativo all'immobile identificato con il subalterno 702 era stato ceduto alla società Controparte_5
Contr (d'ora in poi ), mentre quello relativo all'immobile 701, con annessi quattro posti auto, era stato ceduto ad altra società;
-alla società attrice veniva quindi rappresentata la possibilità di subentrare Contr nel contratto di leasing in essere tra e , subordinatamente al CP_2
consenso della società ceduta;
-in data 5 luglio 2005, predisponeva, per suo conto, una CP_3
proposta irrevocabile di acquisto nella quale l'unità immobiliare veniva descritta come identificata dalle particelle catastali 701 e 702 e munita di quattro posti auto;
-in data 29 settembre 2005, redisponeva, sempre per suo conto, CP_3
una nuova proposta irrevocabile di acquisto in cui l'immobile veniva identificato con la particella 701 con annessi quattro posti auto. L'immobile in questione non era, quindi, quello oggetto del contratto di leasing ceduto da
Contr Ergonet Srl a;
-il suo legale rappresentante dell'attrice non era a conoscenza dei dati catastali dell'immobile e non poteva avvedersi di alcun errore nel testo della proposta;
Contr prestava il consenso alla cessione del contratto da CP_2
all'attrice;
-in data 23 settembre 2005, veniva formalizzata la cessione del contratto di Contr leasing tra , in qualità di cedente, in qualità di cessionario, Parte_1
Cont e , in qualità di ceduto;
-la descrizione dell'immobile oggetto del contratto di leasing ceduto era la seguente:
10 sottoscriveva per consenso e benestare;
CP_2
-l'attrice prendeva possesso dell'immobile mostratogli, utilizzando i posti auto che riteneva di poter legittimamente utilizzare;
-a distanza di poco più di un anno dalla cessione, il titolare dell'unità immobiliare identificata dal subalterno 701 rappresentava all'attrice che i posti auto erano di sua pertinenza e la invitava a lasciarli liberi;
-a seguito di un infruttuoso tentativo di soluzione bonaria, l'attrice depositava istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Milano, con l'intento di accertare il valore commerciale dei quattro posti auto in questione e il mancato guadagno derivante dal non averli potuti utilizzare.
Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Brescia.
L'attrice agiva, quindi con atto di citazione presso il Tribunale di Brescia, rassegnando le seguenti conclusioni:
11 12 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di CP_13
Contr della propria compagnia assicurativa e nella contumacia di , il Tribunale di Brescia pronunciava la sentenza impugnata con cui accoglieva parzialmente le domande attoree.
Il Tribunale rigettava, innanzitutto, la domanda di restituzione della provvigione corrisposta a in quanto il contratto era stato CP_3
validamente concluso in virtù della mediazione della convenuta ed essendo, comunque, la pretesa dall'attrice, assorbita dalla domanda risarcitoria, fondata sull'erronea rappresentazione dell'oggetto del contratto da parte della mediatrice.
Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda risarcitoria, sia pure per un importo sensibilmente inferiore rispetto alla domanda.
Con riguardo a individuava la fonte della responsabilità nella CP_3
violazione del dovere informativo su di essa incombente.
Contr Con riguardo alla posizione di e , il Tribunale, pur dando CP_2
atto che l'attrice non aveva chiesto l'annullamento del contratto per errore, dichiarava di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ammette il risarcimento del danno “in presenza di un contratto valido ma svantaggioso allorché siano ravvisabili nel processo di formazione della volontà delle anomalie che – pur senza integrare gli estremi della fattispecie astratta del vizio…. appaiono comunque idonee ad inficiare la normale correttezza del processo decisionale, determinando una composizione degli interessi negoziali deteriore per quella parte che è stata vittima del contegno scorretto altrui”. Contr Il Tribunale riteneva, quindi, che e avessero tenuto CP_2
“comportamenti reticenti” o avessero omesso informazioni adeguate in ordine alla mancanza dei posti auto.
Con riguardo a , il Tribunale spiegava che, essendo la cessione del CP_2
contratto un negozio plurilaterale, l'assenso prestato non potesse esonerarla
“dall'adempimento dei medesimi obblighi di buona fede e solidarietà discendenti dal contratto”.
13 Con riguardo alla quantificazione del danno, faceva presente che questo non poteva essere determinato nella misura richiesta dall'attrice, in quanto questa, con riguardo ai posti auto, non aveva corrisposto alcun canone di locazione né maturato alcun diritto di opzione ma dovesse essere commisurato all'interesse dell'attrice a stipulare il contratto a condizioni più vantaggiose.
Secondo il Tribunale, tuttavia, in assenza di allegazioni specifiche sul punto e considerata l'inopportunità dello svolgimento di una CTU, il danno andava determinato in via equitativa.
Il Tribunale riteneva, quindi, che il danno andasse quantificato in euro
9.900,00, di cui 3.300,00 a carico di e 6.600,00 a carico di CP_3 CP_2
Contr e , in solido tra loro.
[...]
Il Tribunale accoglieva, inoltre, la domanda di manleva avanzata da CP_3
e condannava a tenerla indenne dal
[...] Controparte_4
pagamento di detta somma,
Condannava, infine, le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
All'udienza del 20 maggio 2020, la Corte, rilevato che non risultava depositata la notifica a che gli appellati Controparte_5 [...]
e non si erano costituiti in giudizio;
CP_6 Controparte_5
considerato, che nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio
2020, per effetto delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nonché di quelle di cui a quello successivo n.23/2020 (artt.36 e 37), era stata disposta la sospensione dei termini processuali;
ritenuto, che nella specie - sia pure per causa di forza maggiore (pandemia in atto), o comunque per factum principis, non dipendente dall'appellante - non fosse stato soddisfatto il termine a comparire di cui all'art.342 cpc, in combinato disposto con l'art.163 bis cpc;
che pertanto si fosse venuta a determinare una situazione che, dal punto di vista dell'appellato (convenuto nel giudizio d'appello), poteva ritenersi assimilabile a quella determinata dalla nullità della citazione per omessa osservanza del termine a comparire (art.164, 1° comma, cpc); che, per porre
14 rimedio a tale situazione si rendesse necessario – in assenza di altre soluzioni disponibili – far ricorso allo strumento della rinnovazione della citazione, con rinvio della causa ad altra udienza, sempre ex art.350 cpc, e con fissazione di un termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione (ferma s'intende la validità e l'efficacia della prima notificazione ai fini del termine per l'impugnazione), disponeva rinviarsi la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 16 dicembre 2020.
Il 26.11.2020, si costituiva, quindi, uale incorporante di CP_6 [...]
la quale proponeva, a sua volta, appello incidentale affidandosi CP_2
a sei motivi.
All'udienza del 16 dicembre 2020, svoltasi in modalità cartolari, la Corte Contr assegnava a ermine per la notifica a , non costituita, e CP_6 rinviava la causa all'udienza del 12 maggio 2021.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia di e rinviava la causa, per la Controparte_5
precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 ottobre 2024.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Partendo dall'esame dell'appello principale, l'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva quantificato il danno in 9.900,00 euro complessivi, senza disporre la consulenza tecnica richiesta.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di restituzione della provvigione versata a CP_3
L'appellante, a seguito della costituzione di Ing. ha, inoltre CP_6
eccepito l'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale proposto da quest'ultima.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità appena indicata.
15 Come si è visto, la Corte, tenuto conto delle disposizioni emergenziali già indicate, con le quali è stata prevista la sospensione dei termini processuali, ha disposto il rinvio all'udienza del 16 dicembre 2020 “sempre ex art.350 cpc, e con fissazione di un termine perentorio per l'avvio del procedimento di notificazione (ferma s'intende la validità e l'efficacia della prima notificazione ai fini del termine per l'impugnazione)”.
Tenuto conto della sospensione dei termini processuali, è, quindi, con riguardo all'udienza da ultimo indicata che va verificato il rispetto dei termini previsti dagli artt. 343 e 347 c.p.c.
Come si è visto ha depositato la propria comparsa, contenente CP_6
l'appello incidentale, in data 20 novembre 2020 e, quindi, nel rispetto di detti termini.
L'eccezione di inammissibilità avanzata da parte appellante va, quindi, rigettata.
Venendo adesso all'appello incidentale, con il primo motivo CP_6
censurava il capo della sentenza con cui le erano state addebitate “le conseguenze di una partecipazione ai fatti di cui è causa” senza che fosse stata individuata alcuna circostanza o documento a sostegno di tale tesi. In particolare il Tribunale non avrebbe indicato alcun documento riconducibile
Cont a , cui potesse essere imputato l'errore in cui era incorsa l'appellante.
Con il secondo motivo, censurava il capo della sentenza con cui era stato accertato l'errore in cui era incorsa l'appellante nell'individuazione dei beni oggetto di leasing. Allo scopo rappresentava che l'appellante era subentrata in un contratto di leasing e non aveva sottoscritto un autonomo contratto di compravendita e, comunque, alla proposta di acquisto era allegata la scrittura privata da cui risultava che il contratto di leasing ceduto era relativo all'immobile identificato dal subalterno 702, senza posti macchina.
Con il terzo motivo censurava l'erronea applicazione degli artt. 1175, 375 comma 2 c.p.c.
Con il quarto motivo censurava l'erronea applicazione dell'art. 1406 c.c..
Con il quinto motivo censurava il capo della sentenza con cui era stato
16 determinato il danno patito dall'appellante.
Con il sesto motivo censurava il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva nei confronti di Controparte_5
Partendo dall'esame dell'appello principale, il primo motivo è infondato.
Ed infatti è pacifico in causa che l'appellante è subentrata nel contratto di Contr locazione finanziaria che vedeva quale locatore ceduto e CP_2
quale utilizzatore cedente. Tale contratto era relativo all'immobile identificato, per brevità, dal subalterno 702 e non prevedeva posti macchina.
Altrettanto pacificamente l'appellante non ha corrisposto alcun canone di locazione per detti posti macchina, in quanto non vi erano ricompresi. Non è, quindi, configurabile alcun danno in capo all'appellante che, ad abundantiam, e, come dallo stesso dichiarato nell'atto di appello, ha riscattato il bene immobile. Considerato il divieto di reformatio in peius, la sentenza appellata, con riguardo alla quantificazione del danno, va confermata.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed infatti l'appellante non ha domandato la risoluzione del contratto di mediazione stipulato con dovuta a grave inadempimento di CP_3
quest'ultima.
Essendosi concluso il contratto di cessione del contratto di leasing per cui è causa, non vi sono, quindi, motivi per disporre la restituzione della provvigione.
Vanno, infine, rigettate, le istanze istruttorie, reiterate con l'atto di appello.
Ed infatti, tenuto conto di quanto scritto in merito all'infondatezza dei motivi di appello, il loro esperimento sarebbe superfluo.
L'appello principale, va, quindi, rigettato.
Venendo adesso all'appello incidentale, il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto agli altri.
Ing Lease si è, infatti, limitata a prestare il consenso alla cessione del contratto, senza porre in essere alcuna condotta idonea a indurre in errore l'appellante circa l'oggetto del contratto di leasing ceduto.
17 La sentenza appellata va, quindi, riformata nella parte in cui ha condannato Co Contr
a corrispondere all'attrice, in solido con , la somma di CP_6
euro 6.600,00.
L'appellante va, pertanto, condannata a restituire a quanto CP_6
eventualmente da questa pagato in base alla sentenza appellata.
Venendo ora al tema delle spese processuali, va operata una distinzione quanto ai rapporti tra appellante principale e appellante incidentale, da una parte, e tra appellante principale e le altre appellate, dall'altra.
Con riguardo ai rapporti tra appellante principale e appellante incidentale, tenuto conto della parziale riforma della sentenza appellata, va operata una valutazione complessiva dell'esito della controversia.
Ebbene è totalmente soccombente nei confronti di Parte_1 CP_6
[...]
La prima va, quindi, condannata alla rifusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione (D.M. n. 55/2014
e succ. modd.) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella di trattazione-istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ed in relazione allo scaglione da 26.001 a 52.000,00 euro.
Con riguardo ai rapporti tra l'appellante principale e le altre appellate costituite, la prima, nel presente grado, è soccombente. va, pertanto, condannata a rifondere a ciascuna delle appellate Parte_1
costituite e a le spese di lite, CP_3 Controparte_4
come liquidate in dispositivo e in applicazione degli stessi criteri sopra esposti.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
18 Rigetta l'appello di avverso la sentenza Tribunale del Tribunale Parte_1
di Brescia n. 1853/2019, pubblicata il 14 giugno 2019.
Accoglie l'appello incidentale di avverso la medesima CP_6 sentenza e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la sola al pagamento, in favore di della Controparte_5 Parte_3
somma di euro 6.600,00.
Condanna a restituire a quanto dalla stessa Pt_1 Pt_1 CP_6
eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza appellata.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_6
di lite, così liquidate: quanto al primo grado in € 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la
“fase introduttiva” € 903,00 per la fase istruttoria, ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna al pagamento di e Parte_1 Parte_4 [...] delle spese di lite del grado liquidate in € 2.058,00 per Controparte_4
la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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