Articolo 12 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 marzo 1983
Art. 12.
All' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze puo' essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio e' consentito solo ai soggetti che esercitano l'attivita' di commercio al minuto.
Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovra' essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potra' successivamente essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.
Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1 gennaio 1974 se e' stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma.
Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate.
Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi".
Entrata in vigore il 24 marzo 1983
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