TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1237 2022 R.G., promossa
(rappr. e dif. dall'avv. V. ALBANI Parte_1
VALERIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
GALEANO), avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
rilevato
che parte ricorrente, premesso di avere provveduto al pagamento dell'irrogata sanzione nella misura ridotta rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, CP_1
chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla refusione delle spese processuali in CP_1
base al principio di soccombenza virtuale;
che, con riferimento agli effetti determinati dal pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1° della legge n. 689/1981 (norma a mente della quale “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”) effettuato con espressa riserva di procedimento giudiziale, soccorrono i principi delineati dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n.
7707/2022), applicabili anche alla fattispecie in esame, sintetizzabili nei termini che seguono: a) il pagamento in misura ridotta determina la estinzione sia della obbligazione pecuniaria sia del procedimento sanzionatorio amministrativo;
tale estinzione integra un effetto automatico, non rientrante nella disponibilità del trasgressore;
b) di conseguenza, l'eventuale dichiarazione che il pagamento in misura ridotta della sanzione avviene “con ogni più ampia riserva”, non può intaccare l'effetto estintivo della sanzione;
c) è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il
2 provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l'esito consistente nella sentenza;
d) pertanto, “il pagamento in misura ridotta ... , il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento…”; e) tale pagamento in misura ridotta costituisce istituto avente carattere di generalità e “persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di
“immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”; f) ne discende l'impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo;
che alla declaratoria di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere non può correlarsi dunque alcuna pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese processuali.
3 Ragusa, 28/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1237 2022 R.G., promossa
(rappr. e dif. dall'avv. V. ALBANI Parte_1
VALERIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
GALEANO), avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
rilevato
che parte ricorrente, premesso di avere provveduto al pagamento dell'irrogata sanzione nella misura ridotta rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, CP_1
chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla refusione delle spese processuali in CP_1
base al principio di soccombenza virtuale;
che, con riferimento agli effetti determinati dal pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1° della legge n. 689/1981 (norma a mente della quale “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”) effettuato con espressa riserva di procedimento giudiziale, soccorrono i principi delineati dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n.
7707/2022), applicabili anche alla fattispecie in esame, sintetizzabili nei termini che seguono: a) il pagamento in misura ridotta determina la estinzione sia della obbligazione pecuniaria sia del procedimento sanzionatorio amministrativo;
tale estinzione integra un effetto automatico, non rientrante nella disponibilità del trasgressore;
b) di conseguenza, l'eventuale dichiarazione che il pagamento in misura ridotta della sanzione avviene “con ogni più ampia riserva”, non può intaccare l'effetto estintivo della sanzione;
c) è difatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il
2 provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l'esito consistente nella sentenza;
d) pertanto, “il pagamento in misura ridotta ... , il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento…”; e) tale pagamento in misura ridotta costituisce istituto avente carattere di generalità e “persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di
“immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”; f) ne discende l'impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati (anche ai fini di una statuizione sulle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale), avuto riguardo alla definizione anticipata del procedimento amministrativo;
che alla declaratoria di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere non può correlarsi dunque alcuna pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese processuali.
3 Ragusa, 28/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
4