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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 38024/2022 all'udienza del 30/01/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv Giuseppe Itri anche disgiuntamente all'avv Parte_1
Loredana Gombia giusta procura allegata a margine del ricorso pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Regionale del Lazio pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Moretti in virtù di procura generale alle liti notarile pec: nail. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/12/22 ,il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro,per ivi sentir : “accertare e dichiarare che in seguito all'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 26.10.2019 è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 25%, o nella diversa misura, anche inferiore, che verrà accertata, comunque superiore al 18%; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla costituzione di una rendita commisurata alla Parte_1 maggiore percentuale di danno che verrà riconosciuta, con decorrenza dalla data del 11.05.2020, o da quell'altra anche successiva che verrà accertata in corso di causa e con il pagamento dei ratei arretrati e dei relativi interessi maturati;
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei CP_1 sottoscritti avvocati antistatari.” A sostegno del ricorso assumeva che era dipendente della;
che Controparte_2 il 26.10.19 ,mentre si recava al lavoro con il proprio mezzo ,rimaneva vittima di un incidente stradale;
che riportava “Frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale esterno a dx, frattura epifisaria distale radio sinistro, lussazione posteriore scapolo omerale dx” con una prognosi di giorni 30 s.c.; che l'inabilità temporanea assoluta per l'infortunio proseguiva fino a tutto il 10.05.2020 ed il ricorrente rientrava al lavoro in data 11.05.2020; che il 21.05.2020 l' comunicava di aver accertato le seguenti CP_1 lesioni: “Lussazione gleno-omerale destra;
Frattura epifisaria distale radio sinistro;
Frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale esterno a destra” e in data 10.11.2020 che tali lesioni avevano provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica che dava diritto alla costituzione di una rendita diretta;
che in data 23.12.2020 comunicava, infine, di aver costituito in favore del ricorrente una rendita a decorrere dall'11.05.2020, valutando il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 18%; che sussisteva un'invalidità superiore. Concludeva come sopra Si costituiva l' che assumeva aver comportato l'infortunio sul lavoro una CP_1 percentuale di invalidità permanente pari al 18%
Chiedeva il rigetto del ricorso. Nominato un ctu ,la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto. Non vi è dubbio in ordine al riconoscimento dell'infortunio come avvenuto sul lavoro , tanto che l' ha riconosciuto la rendita rapportata ad un'invalidità al CP_1
18%. Ritiene parte ricorrente che invece siano derivati postumi di invalidità superiore .
Il ctu nominato ha effettuato la seguente conclusione “ Nel sinistro del 26.10.2019 il Sig. riportava esiti permanenti valutabili, in Parte_1 riferimento alle tabelle di legge, nella misura del 20% (ventipercento).”
Le conclusioni del ctu ,immuni da censure, devono essere condivise e l' va CP_1 condannato al pagamento della rendita da rapportarsi ad un'invalidità del 20%, dall'11.5.20 ,data di costituzione della rendita, oltre interessi dalle scadenze al saldo Le spese , comprese , quelle di ctu, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara che a causa dell'infortunio occorso il ricorrente aveva riportato postumi pari al 20% e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della rendita rapportata ad una invalidità pari al 20% dall' 11.5.20 oltre interessi dalle scadenze al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 3200,00,00 oltre CP_1 iva cpa e spese generali da attribuire ai procuratori antistatari condanna l' al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato atto CP_1
Roma 30/1/024 il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 38024/2022 all'udienza del 30/01/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv Giuseppe Itri anche disgiuntamente all'avv Parte_1
Loredana Gombia giusta procura allegata a margine del ricorso pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Regionale del Lazio pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Moretti in virtù di procura generale alle liti notarile pec: nail. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/12/22 ,il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro,per ivi sentir : “accertare e dichiarare che in seguito all'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 26.10.2019 è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 25%, o nella diversa misura, anche inferiore, che verrà accertata, comunque superiore al 18%; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla costituzione di una rendita commisurata alla Parte_1 maggiore percentuale di danno che verrà riconosciuta, con decorrenza dalla data del 11.05.2020, o da quell'altra anche successiva che verrà accertata in corso di causa e con il pagamento dei ratei arretrati e dei relativi interessi maturati;
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei CP_1 sottoscritti avvocati antistatari.” A sostegno del ricorso assumeva che era dipendente della;
che Controparte_2 il 26.10.19 ,mentre si recava al lavoro con il proprio mezzo ,rimaneva vittima di un incidente stradale;
che riportava “Frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale esterno a dx, frattura epifisaria distale radio sinistro, lussazione posteriore scapolo omerale dx” con una prognosi di giorni 30 s.c.; che l'inabilità temporanea assoluta per l'infortunio proseguiva fino a tutto il 10.05.2020 ed il ricorrente rientrava al lavoro in data 11.05.2020; che il 21.05.2020 l' comunicava di aver accertato le seguenti CP_1 lesioni: “Lussazione gleno-omerale destra;
Frattura epifisaria distale radio sinistro;
Frattura pluriframmentaria emipiatto tibiale esterno a destra” e in data 10.11.2020 che tali lesioni avevano provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica che dava diritto alla costituzione di una rendita diretta;
che in data 23.12.2020 comunicava, infine, di aver costituito in favore del ricorrente una rendita a decorrere dall'11.05.2020, valutando il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 18%; che sussisteva un'invalidità superiore. Concludeva come sopra Si costituiva l' che assumeva aver comportato l'infortunio sul lavoro una CP_1 percentuale di invalidità permanente pari al 18%
Chiedeva il rigetto del ricorso. Nominato un ctu ,la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto. Non vi è dubbio in ordine al riconoscimento dell'infortunio come avvenuto sul lavoro , tanto che l' ha riconosciuto la rendita rapportata ad un'invalidità al CP_1
18%. Ritiene parte ricorrente che invece siano derivati postumi di invalidità superiore .
Il ctu nominato ha effettuato la seguente conclusione “ Nel sinistro del 26.10.2019 il Sig. riportava esiti permanenti valutabili, in Parte_1 riferimento alle tabelle di legge, nella misura del 20% (ventipercento).”
Le conclusioni del ctu ,immuni da censure, devono essere condivise e l' va CP_1 condannato al pagamento della rendita da rapportarsi ad un'invalidità del 20%, dall'11.5.20 ,data di costituzione della rendita, oltre interessi dalle scadenze al saldo Le spese , comprese , quelle di ctu, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara che a causa dell'infortunio occorso il ricorrente aveva riportato postumi pari al 20% e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della rendita rapportata ad una invalidità pari al 20% dall' 11.5.20 oltre interessi dalle scadenze al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 3200,00,00 oltre CP_1 iva cpa e spese generali da attribuire ai procuratori antistatari condanna l' al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato atto CP_1
Roma 30/1/024 il giudice