Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01043/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2021, proposto da
MI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.ta Tolentini;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, S. Marco 4091;
Regione del Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 2021/208383 del 30 aprile 2021, avente ad oggetto «domanda di permesso di costruire ex artt. 10 e 22 c. 3. - NUOVA PRATICA Pratica n. [...]-01012020-1717 SUAP 313 - [...]modifiche esterne sulla copertura per ampliamento unità immobiliare. Intervento ai sensi della LR n. 14/2019 “Veneto 2050”», laddove «diniega l'istanza di permesso di costruire PG 2020/121058 visto il contrasto normativo e la carenza documentale sopra riportata», di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussiste violazione dell'art. 10 bis L. 241/90, in quanto l'altezza dell' edificio, già eccedente il limite di ml. 10.5, stabilito per le sopraelevazioni dall' art. 49 della Variante Lido, è stata rappresentata per la prima volta, a richiesta del Comune, solo in sede di osservazioni al preavviso di rigetto;
Ritenuto altresì ce in tal caso l’art. 10 bis citato, nella sua attuale formulazione, prevede che il nuovo motivo ostativo venga direttamente esplicitato nel provvedimento terminale, senza che occorra rinnovare il preavviso di diniego;
Considerato che, ad un primo sommario esame, detto art. 49, nel prevedere un’altezza massima, non sembra consentire deroghe per il caso che la sopraelevazione realizzi anche l'allineamento al tetto della parte più alta dello stesso edificio, come nella fattispecie;
Considerato altresì che, in mancanza del nulla osta condominiale, il ricorrente non è legittimato alla richiesta di p.d.c. per intervenire sul tetto dell'edificio in condominio, tenuto conto dell' art. 11 del DPR 380/01 e dell’art. 1117 comma 1 punto 1 Codice civile;
Ritenuto che tali motivi siano di per sè ostativi al rilascio del p.d.c., il cui diniego è quindi vincolato, a prescindere dalla sussistenza o meno delle ulteriori carenze documentali rilevate dal Comune e contestate in ricorso;
Ritenuto conseguentemente che la domanda cautelare non è assistita dal necessario requisito del fumus boni juris.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Respinge l’istanza cautelare.
Compensa in via equativa le spese di questa fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO