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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/12/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso Nr. 54/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Villa Verucchio (RN), Via Torino, n. 18, presso lo studio dell'avv. Novelli Cinzia che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Rimini (RN), Via Circonvallazione Occidentale, n. 39, presso lo studio dell'avv. Mancini
Massimo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: All'udienza del 12/09/2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario in VI (MI), in Parte_1 CP_1 data 04/05/2013 ed hanno avuto due figli gemelli, e (nati il 26/03/2018). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
Designato il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento e fissata dinanzi a questi l'udienza di prima comparizione delle parti, si è costituito in giudizio non opponendosi alla CP_1 separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 12/09/2024 dinanzi al Giudice relatore il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori;
il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status con sentenza parziale e il difensore di parte resistente nulla ha opposto.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 12/11/2024, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) affida i figli minori e (nati il 26.03.2018) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre;
b) assegna la casa familiare sita in Rimini (RN) alla Via Diredaua n. 29 alla madre , quale genitore collocatario dei figli minori e;
c) dispone che il Parte_1 Per_1 Per_2
Servizio Sociale di Rimini provveda ad attivare ogni opportuno sostegno in favore della bigenitorialità, a svolgere indagine psico-sociale, con compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, e ad eseguire la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, relazionando al giudice nel termine di 5 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di urgenza;
d) dispone che le visite paterne siano regolamentate dal Servizio che predisporrà il relativo calendario compatibilmente con le esigenze scolastiche e di cura dei minori;
e) dispone che versi a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, l'importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
f) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in via CP_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che versi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo di € 550,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione per la casa familiare;
h) dispone che, stante l'accordo sul punto tra le parti, percepisca l'assegno unico Parte_1 per intero e la pensione di invalidità del figlio , da destinare alle esigenze di quest'ultimo”. Con la Per_1 medesima ordinanza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, la domanda di sentenza parziale 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va accolta.
E' documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
VI (MI), in data 04/05/2013. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09/01/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a VI (MI), in data 04/05/2013, trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI (MI);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso Nr. 54/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Villa Verucchio (RN), Via Torino, n. 18, presso lo studio dell'avv. Novelli Cinzia che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Rimini (RN), Via Circonvallazione Occidentale, n. 39, presso lo studio dell'avv. Mancini
Massimo che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: All'udienza del 12/09/2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario in VI (MI), in Parte_1 CP_1 data 04/05/2013 ed hanno avuto due figli gemelli, e (nati il 26/03/2018). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, ha chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
Designato il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento e fissata dinanzi a questi l'udienza di prima comparizione delle parti, si è costituito in giudizio non opponendosi alla CP_1 separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 12/09/2024 dinanzi al Giudice relatore il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori;
il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status con sentenza parziale e il difensore di parte resistente nulla ha opposto.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 12/11/2024, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) affida i figli minori e (nati il 26.03.2018) congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre;
b) assegna la casa familiare sita in Rimini (RN) alla Via Diredaua n. 29 alla madre , quale genitore collocatario dei figli minori e;
c) dispone che il Parte_1 Per_1 Per_2
Servizio Sociale di Rimini provveda ad attivare ogni opportuno sostegno in favore della bigenitorialità, a svolgere indagine psico-sociale, con compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, e ad eseguire la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, relazionando al giudice nel termine di 5 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di urgenza;
d) dispone che le visite paterne siano regolamentate dal Servizio che predisporrà il relativo calendario compatibilmente con le esigenze scolastiche e di cura dei minori;
e) dispone che versi a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, l'importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
f) dispone che versi a , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in via CP_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che versi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo di € 550,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione per la casa familiare;
h) dispone che, stante l'accordo sul punto tra le parti, percepisca l'assegno unico Parte_1 per intero e la pensione di invalidità del figlio , da destinare alle esigenze di quest'ultimo”. Con la Per_1 medesima ordinanza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, la domanda di sentenza parziale 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va accolta.
E' documentato, infatti, che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
VI (MI), in data 04/05/2013. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti, oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09/01/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a VI (MI), in data 04/05/2013, trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di VI (MI);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito