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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6605/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6605/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6605/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 quinquies cpc l'avvocato agiva per il riconoscimento dei Parte_1
compensi professionali maturati nei confronti del convenuto per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo gli venisse riconosciuto quanto a lui dovuto.
A sostegno delle proprie ragioni l'avv. ha dedotto di aver prestato la propria attività Pt_1
professionale in favore del convenuto.
L'attività professionale svolta nel caso in specie dall'avv. è consistita in: assistenza giudiziale, Pt_1 nell'ambito dei seguenti procedimenti: R.G. n. 1575/2019 G.d.P. FI (docc. 1-8); Bologna R.G. n. Pt_2
417/2019 G.d.P. FI (docc. 9-16); R.G. n. 6878/2019 G.d.P. FI (docc. 17-24); R.G. n. CP_2 CP_3
10647/2019 G.d.P. FI (docc. 25-32); R.G. n. 4316/2019 G.d.P. FI (docc. 33-40); CP_4 CP_5
R.G. n. 5954/2019 G.d.P. FI (docc. 41-48); R.G. n. 2995/2019 G.d.P. FI (docc. 49-56); CP_6
R.G. n. 6881/2019 G.d.P. FI (docc. 57-64); R.G. n. 10643/2019 G.d.P. FI (docc. 65- CP_7 CP_8
CP_1 72); R.G. n. 8871/2019 G.d.P. FI (docc. 73-80); R.G. n. 5852/2019 G.d.P. FI (docc. 81- CP_9
88); R.G. n. 3589/2019 G.d.P. FI (docc. 89-96); R.G. n. 3588/2019 G.d.P. FI (docc. CP_11 CP_12
CP_1 97-104); R.G. n. 9050/2019 G.d.P. FI (docc. 113-120); R.G. n. 4318/2019 G.d.P. FI CP_13
(docc. 121-128); CP_15
R.G. n. 10646/2019 G.d.P. FI (docc. 129-136); R.G. n. 2332/2020 G.d.P. FI (docc. 137-144); CP_16
R.G. n. 8873/2019 G.d.P. FI (docc. 145-152); R.G. n. 8874/2019 G.d.P. FI (docc. 153- Pt_3 Pt_4
160); R.G. n. 6879/2019 G.d.P. FI (docc. 161-168); R.G. n. 5174/2019 G.d.P. FI (docc. CP_17 CP_18
169-176); R.G. n. 6880/2019 G.d.P. FI (docc. 177-184); R.G. n. 1574/2019 G.d.P. FI CP_19 CP_20
CP_2 (docc. 185-192); R.G. n. 10647/2019 G.d.P. FI (docc. 193-200); Xu R.G. n. 5953/2019 G.d.P. FI
(docc. 201-208); R.G. n. 3527/16 G.d.P. FI (docc. 209-216); l'avv. ha provveduto a CP_22 Pt_1 quantificare il proprio compenso, per l'attività svolta nei predetti procedimenti, complessivi €
23.121,13 come da notule prodotte in atti, (5 ed 8 di ciascuna pratica) per complessivi € 23.121,13=
(doc. 21);
Ha altresì dedotto che nonostante i solleciti e le diffide ricevute (docc. 218/220), l'avv. CP_1
nulla ha corrisposto al ricorrente avv. delle dovute competenze e spese
[...] Parte_1 relative all'attività professionale svolta nelle predette procedure di recupero dei crediti in sede civile, sia per la fase monitoria che per la fase esecutiva, in virtù degli specifici mandati conferiti;
All'udienza del 2 aprile 2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice vista la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata all'udienza odierna ex art 281 sexies cpc.
xXx
pagina 3 di 5 La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del
30/10/2001), ricordando altresì che tale onere probatorio non viene attenuato dalla contumacia della controparte, la quale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cassazione,
Sentenza n. 10947 del 11/07/2003).
Orbene, il creditore avv.to ha allegato la fonte negoziale del diritto di credito e le altre Pt_1
circostanze fattuali e documentali fondanti la pretesa creditoria, producendo la relativa documentazione e così dimostrando di aver svolto l'attività prospettata. Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del convenuto può essere accolta.
Quest'ultimo, restando contumace, nulla hanno dedotto in relazione alla estinzione della detta pretesa.
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo, in assenza dello svolgimento dell'attività istruttoria, secondo il valore della domanda ed criteri di cui al
D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n. 37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della pagina 4 di 5 legge 31.12.2012, n.247, secondo i valori medi ivi previsti, salvo che per la fase istruttoria (per cui sono riconosciuti i minimi stante la minima attività espletata e l'assenza di istruzione) e l'assenza della fase decisionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma di euro € 23.121,13 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti ed interessi moratori dalla domanda al saldo;
Condanna altresì il convenuto al pagamento, nei confronti della parte ricorrente avv.to Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 304,01 per esborsi ed euro 2.536,00
[...]
per compensi professionali oltre IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6605/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_1
Per Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6605/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 quinquies cpc l'avvocato agiva per il riconoscimento dei Parte_1
compensi professionali maturati nei confronti del convenuto per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo gli venisse riconosciuto quanto a lui dovuto.
A sostegno delle proprie ragioni l'avv. ha dedotto di aver prestato la propria attività Pt_1
professionale in favore del convenuto.
L'attività professionale svolta nel caso in specie dall'avv. è consistita in: assistenza giudiziale, Pt_1 nell'ambito dei seguenti procedimenti: R.G. n. 1575/2019 G.d.P. FI (docc. 1-8); Bologna R.G. n. Pt_2
417/2019 G.d.P. FI (docc. 9-16); R.G. n. 6878/2019 G.d.P. FI (docc. 17-24); R.G. n. CP_2 CP_3
10647/2019 G.d.P. FI (docc. 25-32); R.G. n. 4316/2019 G.d.P. FI (docc. 33-40); CP_4 CP_5
R.G. n. 5954/2019 G.d.P. FI (docc. 41-48); R.G. n. 2995/2019 G.d.P. FI (docc. 49-56); CP_6
R.G. n. 6881/2019 G.d.P. FI (docc. 57-64); R.G. n. 10643/2019 G.d.P. FI (docc. 65- CP_7 CP_8
CP_1 72); R.G. n. 8871/2019 G.d.P. FI (docc. 73-80); R.G. n. 5852/2019 G.d.P. FI (docc. 81- CP_9
88); R.G. n. 3589/2019 G.d.P. FI (docc. 89-96); R.G. n. 3588/2019 G.d.P. FI (docc. CP_11 CP_12
CP_1 97-104); R.G. n. 9050/2019 G.d.P. FI (docc. 113-120); R.G. n. 4318/2019 G.d.P. FI CP_13
(docc. 121-128); CP_15
R.G. n. 10646/2019 G.d.P. FI (docc. 129-136); R.G. n. 2332/2020 G.d.P. FI (docc. 137-144); CP_16
R.G. n. 8873/2019 G.d.P. FI (docc. 145-152); R.G. n. 8874/2019 G.d.P. FI (docc. 153- Pt_3 Pt_4
160); R.G. n. 6879/2019 G.d.P. FI (docc. 161-168); R.G. n. 5174/2019 G.d.P. FI (docc. CP_17 CP_18
169-176); R.G. n. 6880/2019 G.d.P. FI (docc. 177-184); R.G. n. 1574/2019 G.d.P. FI CP_19 CP_20
CP_2 (docc. 185-192); R.G. n. 10647/2019 G.d.P. FI (docc. 193-200); Xu R.G. n. 5953/2019 G.d.P. FI
(docc. 201-208); R.G. n. 3527/16 G.d.P. FI (docc. 209-216); l'avv. ha provveduto a CP_22 Pt_1 quantificare il proprio compenso, per l'attività svolta nei predetti procedimenti, complessivi €
23.121,13 come da notule prodotte in atti, (5 ed 8 di ciascuna pratica) per complessivi € 23.121,13=
(doc. 21);
Ha altresì dedotto che nonostante i solleciti e le diffide ricevute (docc. 218/220), l'avv. CP_1
nulla ha corrisposto al ricorrente avv. delle dovute competenze e spese
[...] Parte_1 relative all'attività professionale svolta nelle predette procedure di recupero dei crediti in sede civile, sia per la fase monitoria che per la fase esecutiva, in virtù degli specifici mandati conferiti;
All'udienza del 2 aprile 2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice vista la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata all'udienza odierna ex art 281 sexies cpc.
xXx
pagina 3 di 5 La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del
30/10/2001), ricordando altresì che tale onere probatorio non viene attenuato dalla contumacia della controparte, la quale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cassazione,
Sentenza n. 10947 del 11/07/2003).
Orbene, il creditore avv.to ha allegato la fonte negoziale del diritto di credito e le altre Pt_1
circostanze fattuali e documentali fondanti la pretesa creditoria, producendo la relativa documentazione e così dimostrando di aver svolto l'attività prospettata. Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del convenuto può essere accolta.
Quest'ultimo, restando contumace, nulla hanno dedotto in relazione alla estinzione della detta pretesa.
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo, in assenza dello svolgimento dell'attività istruttoria, secondo il valore della domanda ed criteri di cui al
D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n. 37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della pagina 4 di 5 legge 31.12.2012, n.247, secondo i valori medi ivi previsti, salvo che per la fase istruttoria (per cui sono riconosciuti i minimi stante la minima attività espletata e l'assenza di istruzione) e l'assenza della fase decisionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma di euro € 23.121,13 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti ed interessi moratori dalla domanda al saldo;
Condanna altresì il convenuto al pagamento, nei confronti della parte ricorrente avv.to Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 304,01 per esborsi ed euro 2.536,00
[...]
per compensi professionali oltre IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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