Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 834/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. TARDELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e con elezione di domicilio in presso avv. TARDELLA FRANCESCO;
ATTORE opponente
contro
:
QUALE MANDATARIA LA ER CREDIT Controparte_1
MANAGEMENT SPA, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. TERENZI MAURIZIO e con P.IVA_1
elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 161 61121 PESARO, presso e nello studio dell'avv. TERENZI MAURIZIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti (anche in punto di legittimazione attiva dell'opposta);
- in via istruttoria: a) disporre la chiamata a chiarimenti della CTU per le ragioni evidenziate all'odierna udienza;
b) ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
2) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, mai la Sig.ra ha ospitato persone, Parte_1
anche a titolo precario, presso l'appartamento sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, int. 2A;
1
4) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, il condominio sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, presso cui, all'int. 2A, risiedeva ed abitava la Sig.ra era privo di servizio di portineria;
Parte_1
L'opposto:in via principale e nel merito accertata documentalmente l'intervenuta formale interruzione dell'altrui eccepita prescrizione del credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 94/2022
– R.G. 221/2022, rigettare l'altrui opposizione siccome totalmente infondata tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 94/2022 opposto, detratta la somma già versata dal precedente garante, Sig. Pt_2
in via subordinata accertare il residuo debito e condannare, comunque, la Sig.ra al Parte_1
pagamento della somma di € 22.850,68, al netto dell'importo già corrisposto, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Motivi della decisione
Con citazione deduceva che le era stato notificato decreto ingiuntivo n. 94/2022 Parte_1
per euro 25.850,68 oltre interessi dalla Questa deduceva di agire come Controparte_2
mandataria della , cessionaria dei crediti della con cui la CP_1 Parte_3 Parte_1
aveva a suo tempo stipulato contratto di conto corrente bancario e da cui aveva ottenuto un prestito di 30.000 euro.
A seguito dell'irregolare utilizzo e gestione del conto, la banca revocava gli affidi concessi e risolveva il contratto di finanziamento.
2 Deduceva ora l'opponente che il credito era prescritto ex art. 2946 c.c. perché tra la diffida di pagamento inviata dalla Banca delle Marche in data 21.2.11 e la notifica del decreto ingiuntivo in data
7.3.22 erano trascorsi ben più di dieci anni. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese.
Si costituiva contestando gli assunti attorei e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo. Deduceva che in realtà la prescrizione non era affatto maturata alla luce della comunicazione dell'11.12.19 con cui la veniva informata della cessione del credito in Parte_1
favore della opposta;
in tale missiva si attestava il complessivo ammontare del debito imputabile alla pari a euro 104.530,18 oltre interessi moratori e accessori dal 31.12.17 fino al saldo Parte_1
effettivo. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto.
Parte opponente disconosceva la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata dell'11.12.19.
Il GI. Con provvedimento del 5.12.22 non concedeva la provvisoria esecuzione.
Parte opposta proponeva istanza di verificazione.
Si procedeva all'istruttoria dell'istanza di verificazione con audizione di due testimoni e ctu grafologica. Depositata la consulenza, all'udienza del 4.12.24 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione attiva, essa va respinta.
Con note illustrative autorizzate datate 27.11.2022 l'opponente eccepiva come “in materia di cessioni di credito in blocco da parte della banca, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito, con documenti circostanziati idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione in blocco”.
Nel caso in esame la cessione è provata dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana della cessione in blocco in suo favore dei crediti di cui erano titolari la Spa Banca delle Marche, prima (La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.A. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca delle Marche S.p.A. per effetto del provvedimento n.
3 Cont 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attivita' e passivita', siano ceduti a Gestione crediti…. -docc. 3 e 4 fasc. monitorio-) , e la (doc. 5 fasc. monitorio) poi Controparte_4
alla ; crediti fra cui rientra quello oggetto di causa. CP_1
Il riferimento ai crediti “in sofferenza alla data del 30.9.15” rendono la cessione del credito di cui è causa ben individuata;
che il credito fosse in sofferenza si evince dalla lettera del 21.2.2011 di risoluzione del contratto di finanziamento;
la stessa missiva indica poi che il contratto per cui vi era la morosità era di finanziamento (prestito), come appunto i crediti ceduti (il documento ex art. 58 T.U.B. prodotto dall'opposto contiene il riferimento all'avvenuta cessione di crediti derivanti da
“finanziamenti”).
Vi sono poi le due dichiarazioni notarili (docc. 11 -cessione da Rev a e 12 CP_1
opposto -da Nuova Banca Marche a Rev-) attestanti l'avvenuta cessione del credito della Alessandri monitoriamente azionato:
..
..
Vi è poi la prova presuntiva: presunzione che conduce a sostenere la piena legittimazione dell'opposto è poi l'avere, lo stesso, tutta la documentazione relativa al rapporto tra le originarie parti
(contratto di c/c e prestito, docc. 3 e 4 e 5 opposto), inducendo quindi a presumere che ci sia stata la cessione;
inoltre alcun altro creditore ha rivendicato la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4 Quanto al merito, si rileva che l'eccezione di prescrizione è risultata infondata, atteso che risulta regolarmente comunicata la missiva dell'11.12.19 interruttiva della prescrizione -pacifico che in data
21.2.2011 (doc. 3 opposto) era stata inviata una prima diffida-.
Invero il contenuto della medesima è idoneo ad interrompere, in quanto vi è una pretesa o una intimazione scritta di adempimento con cui si manifesta l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il propri diritto nei confronti del debitore con l'effetto di costituirlo in mora. Si legge nella missiva: “..le comunichiamo infine che la somma da lei dovuta ammonta a 104.530,18 euro alla data del 31.12.17 ..vi invitiamo pertanto a regolarizzare la sua esposizione debitoria effettuando entro e non oltre 15 gg. dalla ricezione della presente nei limiti della garanzia rilasciata che costituisce formale atto di diffida e messa in mora, il versamento di quanto dovuto tramite bonifico… .. la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c….”. La Cassazione rileva che
(Cass. 24656 del 03/12/2010 ) in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così anche Cass. n. 17123 del 25/08/2015).
L'esito della istruttoria in tema di istanza di verificazione ha poi dato conto dell'appartenenza della sottoscrizione alla mano della opponente che pure aveva tentato di dissimulare la propria grafia.
Così il ctu: “..Il livello grafomotorio nel saggio grafico è teso e rappresenta un evidente controllo con minore scorrevolezza proprio perché è stato messo in atto un tentativo di dissimulazione…”.
In rito l'istanza di verificazione è stata ritualmente introdotta e istruita;
vero è che è stato depositato in cancelleria dall'opposto, in un primo momento, un documento difforme dall'originale del doc. 9 del fascicolo di parte opposta (avviso ricevimento raccomandata); si rileva però che il termine per il deposito del documento , dato con provvedimento del 15.7.23, non era perentorio;
peraltro parte opponente non ha tempestivamente eccepito alcunchè all'udienza dell'8.11.23 di conferimento dell'incarico al ctu, nonostante il deposito del documento difforme risalisse a settembre 2023.Con provvedimento del 10.11.23 il G.I. ha dato nuovo termine per il deposito del documento corretto da parte dell'opposto. Con istanza del 13.11.23 l'opposto ha chiesto una proroga del termine -dato di 3 giorni- per il deposito, posto che l'intero fascicolo cartaceo, contenente l'originale degli atti e documenti di causa ivi compreso l'originale del documento richiesto, era stato nel frattempo
5 riconsegnato alla Società Cerved credit e si trovava depositato presso i suoi Uffici di Padova. Il G.I. il
14.11.23 così disponeva: “..rilevato che l'opposto chiedeva nuovamente termine per depositare il documento oggetto di verifica senza allegare documentazione di supporto all'asserito impedimento al deposito nei termini;
rilevato che pur non essendo perentorio il termine per il deposito dell'originale, tuttavia è onere della parte interessata depositare il documento o provare l'impedimento al deposito – onere non assolto-; ritenuto pertanto di disporre la verificazione sul doc. 9 pag. 6 fasc. opposto e quindi sulla copia del documento;
pqm
rigetta l'istanza dell'opposto del 13.11.23; dispone, a modifica dell'ordinanza istruttoria, che si proceda all'indagine sul documento in copia presente nel fasc. dell'opposto a pag. 6 doc. 9”. Alla successiva udienza del 13.12.23 nessuna eccezione veniva sollevata da parte dell'opponente né chiesta la modifica dell'ordinanza sul punto. Ne viene che ogni eccezione di rito non sollevata nella prima difesa utile ma solo negli scritti conclusioni non è ammissibile.
Peraltro la ctu è stata svolta poi sull'originale in quanto in sede di secondo incontro per le operazioni peritali veniva consegnato l'originale del documento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione confermando il d.i. n. 94/2022;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
ER , le spese Controparte_5 Parte_4
di lite, che si liquidano in € 5076,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria e euro 1700,00 per la fase decisoria oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario.
Pone le spese di ctu a carico di come liquidate in corso di causa. Parte_1
Cosi' deciso in data 25.2.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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