Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: agenzia.
Fra:
rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Parte_1
Ernesto Rognoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Via Fieschi, n. 3/18, come da mandato in atti;
- Appellante –
[...]
, già , in persona del rappresentante legale _1 CP_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Gatti e Andrea
Giovanni Cugiolu ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Genova, Via G. D'Annunzio, n. 2/59, come da mandato in atti;
- Appellante incidentale -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n.2076 del 11/9/ 2023,
1
ammesse nel giudizio di primo grado, benche' ammissibili e rilevanti;
in via principale, respingere l'opposizione proposta da _1
, già e tutte le domande e le eccezioni ex adverso
[...] CP_2
proposte, in quanto inammissibili, infondate e/o non provate per
tutte le motivazioni esposte in giudizio, confermando il decreto
ingiuntivo opposto;
in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in
ogni caso già in persona del legale _1 CP_2
rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di
[...]
della somma di Euro 46.030,12, oltre agli interessi Parte_1
legali ed alle spese liquidate nel giudizio monitorio, o della somma,
maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, maggiorata
di di interessi dal dovuto al saldo;
respingere ogni e qualsivoglia domanda e/o eccezione avversarie
perche' infondate e/o non provate.
Con vittoria di spese e di onorari di lite per entrambi i gradi
di giudizio.
In subordine, con compensazione delle spese.
In via istruttoria: A) Si chiede l'ammissione delle prove dedotte
e non ammesse nel giudizio di primo grado in memoria ex art.183, c.6
n.2 c.p.c. del 15/9/2021, in quanto ammissibili e rilevanti perla
decisione e in particolare:
a) capitoli di prova per interrogatorio e per testi non ammessi, di
cui sub A), n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 35, 36;
b) ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., di cui sub B) della
memoria, degli ordini, delle fatture e delle scritture contabili
2 relative agli ordini procurati a seguito dell'attività di CP
in favore di nel periodo dal 2005 al 2008;
[...] CP_2
c) C.T.U. contabile, di cui sub C) della memoria, per accertare e
determinare le indennità ex art.1751 c.c. dovute da per CP_2
la cessazione del rapporto di agenzia con , tenendo NTroparte_3
conto dei dati di fatturato indicati nella fattura pro forma del
31/12/2008 (doc. n.6), o in subordine dei dati indicati da
[...]
nella nota del 5/3/2009 (doc. n.10) e sulla scorta dei CP_2
documenti prodotti e delle prove acquisite in causa”;
Per l'appellante incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis rejectis e previa
dichiarazione di nullità dell'atto di appello e di emissione dei
provvedimenti conseguenti, in via preliminare, respingere la
richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata;
in via principale, confermare la sentenza n.
2076 emessa in data 9 – 11 settembre 2023 dal Tribunale di Genova;
in via subordinata ed in via di appello incidentale, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui sia accolto l'appello ex adverso
proposto con riferimento al termine quinquennale di prescrizione del
diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto, riformare la
sentenza n. 2076 emessa in data 9 – 11 settembre 2023 dal Tribunale
di Genova dichiarando co-munque la prescrizione del diritto di
controparte vista la decorrenza del termine decennale e, in via
gradata, dichiarando la decadenza di controparte ex art. 1751 Cod.
Civ. e, in via ulteriormente gradata, la carenza di legittimazione
del Sig. ; in via subordinata nel merito ed in via di Parte_1
appello incidentale, riformare la sentenza n. 2076 emessa in data 9
– 11 settembre 2023 dal Tribunale di Genova revocando il decreto in-
giuntivo opposto n. 962/20, R.G. 3204/20 emesso in data 03 –
3 08.04.2020 dal Tribunale di Genova in quanto emesso per somme non
dovute, illiquide ed inesigibili ed in ogni caso non provate ex art.
2697 Cod. Civ. in via istruttoria, ammettere il seguente capitolo
di prova per interpello del Sig. e per testi: 6) Vero Parte_1
che nei mesi precedenti alla risoluzione del contratto di agenzia
tra (già e del 16 marzo 2009 la _1 CP_2 CP_4
società (già aveva contestato a _1 CP_2 CP_4
il mancato raggiungimento degli obiettivi prefis-sati, comportamenti
poco professionali, continui cambiamenti ed una totale mancanza di
organizzazione.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. in qualità di titolare della Parte_1 CP
, presentava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di
[...]
Genova in cui chiedeva l'importo di Euro 46.030,12 contro la
[...]
, già in relazione ad un pregresso rapporto di _1 CP_2
agenzia .
Il ricorrente esponeva di avere avuto un rapporto di agenzia in qualità di titolare della dal 2005 fino al NTroparte_3
2007.
La somma richiesta era relativa all'indennità di fine rapporto maturata fino al 31 dicembre 2007 .
La titolarità del credito era stata trasferita alla Parte_2
( sempre con il come legale rappresentante , che aveva Parte_1
proseguito il rapporto di agenzia fino al marzo 2009).
La aveva trasferito nuovamente i diritti ceduti dalla CP_4
a questa il 22 agosto 2014. CP
Poiché infine la era stata cancerllata dal registro delle CP
imprese il era rimasto titolare del credito . Parte_1
4 Il si riservava di proporre in separata sede la domanda Parte_1
per l'indennità di fine rapporto spettante alla Parte_2
Il decreto ingiuntivo era concesso.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo _1
eccependo:
-la carenza di legittimazione del ad agire;
Parte_1
-l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito.
3.Inizialmente il procedimento era trattato dalla sezione lavoro del
Tribunale di Genova.
In data 21 maggio 2021 il giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Genova rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale per la trasmissione del fascicolo ad una sezione civile ordinaria.
Infatti la competenza del giudice del lavoro sussisteva ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. quando i rapporti di agenzia si concretizzavano in una prestazione di opera continuativa coordinata prevalentemente personale ma non quando questa attività era svolta in forma societaria e con una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale e prevalente sull'aspetto personale.
Nel caso specifico l'organizzazione imprenditoriale emergeva da due clausole del contratto di agenzia:
NT
“ metterà a disposizione un'adeguata organizzazione di vendita e,
ove opportuno , di post vendita, con tutti i mezzi e personale
necessari all'adempimento dei suoi obblighi previsti dal presente
accordo in tutto il Territorio”;
NT all'art 19 : “ può nominare agenti che lo assistano in tutto o
in parte del Territorio informandone CP_2
NT
sarà responsabile delle attività dei sub agenti come se si
NT trattasse di azioni svolte da stessa”
5 Nonché dalla comunicazione fatta dal in cui si leggeva Parte_1
“ ..abbiamo effettuato tutti gli investimenti da voi richiesti per
l'ampliamento della struttura dell'agenzia, assumendo personale e
trasferendo la nostra sede in uno showroom di immagine con 150 mq
di superficie destinata esclusivamente alla promozione del vostro
Marchio”. “.
4.Passata alla Sesta Sezione civile del Tribunale di Genova la causa era decisa con sentenza dell'11 settembre 2023 n. 2076.
Il Tribunale rilevava che il rapporto di agenzia era terminato nel marzo 2009 a seguito del recesso da parte della società opponente.
Da tale recesso sorgeva il diritto all'indennità, diritto che si doveva però considerare prescritto operando la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2958 n. 5 c.c. sia che il credito retributivo che per quello previdenziale.
Non vi era un valido atto interruttivo in quanto risultava una richiesta di pagamento del marzo 2009 e poi una successiva richiesta di pagamento nel dicembre 2014 (di cui era molto dubbio l'invio)
quando ormai il credito si era prescritto.
Infine il Tribunale condannava l'opposto al pagamento delle spese processuali.
5. proponeva appello osservando che l'ordinanza Parte_1
con cui il giudice del lavoro aveva trasmesso gli atti al Presidente
del Tribunale accertava sia pure in via incidentale che il rapporto di agenzia svolto era di natura imprenditoriale e non di lavoro subordinato o parasabuordinato.
Pertanto non era applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. per il rapporto di lavoro ma il termine decennale di cui all'art. 2949 c.c.. Del resto vi era un orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile la
6 prescrizione decennale in caso di rapporto di agenzia parasubordinato.
La prescrizione iniziava a decorrere solo da quando il diritto poteva essere fatto valere ma la on aveva inviato gli estratti CP_2
conto nonostante i solleciti del 20 dicembre 2007 e del 23 gennaio
2009 e solo da fine anno 2009 aveva tutti gli elementi per poter richiedere il pagamento delle somme in modo esatto.
L'appellante richiamava inoltre tutte le argomentazioni svolte in primo grado e non esaminate.
Non vi era stata alcuna decadenza dal diritto pagamento delle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1751 c.c. in quanto:
-entro l'anno era stata inviata la richiesta in relazione al primo contratto di agenzia fra e cessato il 31 CP_2 NTroparte_3
dicembre 2007, in data 20 dicembre 2007 la chiedeva la CP
definizione di ogni rapporto ed il pagamento di quanto dovuto e l'indennità di clientela sia con seconda missiva del 23 gennaio 2009;
sia in relazione al secondo contratto di agenzia con Parte_2
[...
cessato il 16 marzo 2009, a cui seguiva lettera di quest'ultima a firma del 18/3/2009, con cui si chiedeva Parte_1
nuovamente il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Era infondata l'eccezione di legittimazione attiva di Parte_1
.
[...]
era una ditta individuale NTroparte_3
La era una società fatta dal nel 2007 Parte_2 Parte_1
che sottoscriveva un nuovo contratto con CP_2
7 Con atto di cessione del 31 luglio 2014 la trasferiva Parte_2
nuovamente i diritti di credito della ad NTroparte_3 [...]
, Parte_1
La era stata informata della cessione ma in ogni caso CP_2
la notifica del decreto ingiuntivo equivaleva a comunicazione.
Circa il quantum del credito aveva diritto all'indennità di clientela per il periodo 2005, 2006 2007 ai sensi dell'art. 1751 c.c. nella misura del 3%, pari ad €.3.337,48 e l'indennità meritocratica supplementare, pari ad €.974,16, dovuta per l'acquisizione da parte dell'agente di nuova clientela
L'appellante ricordava di avere procurato vantaggi e nuovi clienti alla CP_2
I calcoli dei fatturati erano simili tenendo conto che erano per la
€.99.743,13, anzichè €.111.249,24 ma anche perché non erano CP_2
stati conteggiati gli ordini del 2008 e del 2009.
Se necessario domandava che fosse svolta una consulenza tecnica di ufficio.
Era oscuro perché la avesse proposto di ridurre l'indennità CP_2
spettante alla . NTroparte_3
I lamentati inadempimenti erano vaghi ed inesistenti.
Esisteva ad esempio una missiva del 16 febbraio 2009 quale .
[...]
, export manager di si complimentava con il Tes_1 CP_2
del lavoro svolto. Parte_1
6.Fin 01 S.p.A. si costituiva lamentando in via preliminare la nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto era stato dato un termine di 20 giorni per costituirsi invece che di 70 .
L'appello ad avviso dell'appellata era infondato.
8 Il provvedimento relativo a quale sezione attribuire il fascicolo non aveva alcuna valenza definitiva ed il Tribunale aveva ritenuto che si fosse in presenza di un agente che operava principalmente in modo personale.
Nessuna prova era stata poi data della dimensione imprenditoriale non potendo valere le due clausole contrattuali.
Per di più la Cassazione riteneva spesso che l'agente fosse un imprenditore (cfr. Cass. 2001.15661 e Cass. 2009/9696) senza per questo dare luogo ad una prescrizione decennale..
Il termine di prescrizione quinquennale doveva applicarsi sia all'agente individuale che quello in forma societaria perché non aveva senso questa discriminazione.
Inoltre solo in atto di appello era stata sollevata l'eccezione che la prescrizione quinquennale non fosse applicabile all'agente imprenditore.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente riteneva applicabile la prescrizione quinquennale.
I contratti fra e la si erano conclusi nel marzo Parte_1 CP_2
2009 e secondo la dottrina “Rimane comunque indiscutibile che il
dies a quo debba coincidere con il momento in cui il rapporto di
agenzia cessa, perché è a seguito di questo evento che sorge il
diritto alla corresponsione dell'indennità “ e non si vedeva perché l'inizio del decorso della prescrizione dovesse slittare a fine 2009.
Per il 2008 e 2009 gli estratti conto di quel periodo non potevano fare riferimento a con cui il rapporto si era NTroparte_3
chiuso a giugno 2007.
Non vi erano stati poi validi atti interruttivi anche applicando la prescrizione decennale:
9 - una richiesta di pagamento dell'indennità di fine rapporto successiva alla comunicazione di recesso del marzo 2009 ma era priva di data e non vi è prova della spedizione;
- una lettera che sarebbe stata inviata dal via fax in Parte_1
data 18.03.2009 perché il rapportino di trasmissione prodotto da controparte sub 34 non era per nulla significativo ai fini della prova;
- si dava atto che controparte si era riservata di produrre una lettera del 9.4.2009, ma non risultava depositato nulla;
- vi sarebbe stata quindi una lettera raccomandata del dicembre 2014
di cui non vi è prova, neanche testimoniale come evidenziato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, di invio e ricezione;
- l'appellante aveva sostenuto di aver scritto una raccomandata a ad ottobre 2019 di cui non era stata provato né l'invio né CP_2
la ricezione.
Iniziando la prescrizione a decorrere da dal marzo 2009, primo atto interruttivo valido interruttivo era la notifica del decreto ingiuntivo nell' aprile 2020.
In via di appello riconvenzionale subordinato osservava circa la decadenza ex art. 1751 c.c. lo scioglimento del rapporto era del
2007 e la lettera del 20 dicembre 2007 non era abbastanza determinata.
Circa la legittimazione non era stata cancellata NTroparte_3
dal registro delle imprese almeno nel 2019.
L'atto di cessione del 2014 non era tradotto e non era stato notificato alla società appellata e vi era un conflitto di interessi fra persona fisica e quale legale Parte_1 Parte_1
rappresentante di sia quale titolare di Parte_2 CP
.
[...]
10 Non si capiva come la potesse emettere una NTroparte_3
fattura nel 2008 quando aveva ceduto le sue posizioni nel 2007.
Il teste aveva solo confermato di avere proposto un Tes_2
pagamento a saldo e stralcio peraltro poi non pagato.
Il rapporto di agenzia si era concluso per colpa della Parte_2
come avevano dimostrato le prove testimoniali che avevano riferito di ritardi e di mancato rispetto delle procedure ed ai sensi dell'art. 1751 c.c. “L'indennità non è dovuta: quando il preponente
risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la
quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto”.
Si opponeva alle richieste probatorie dell'appellante.
7. All'udienza del 12/12/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
8. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità
dell'appello proposta da per mancata previsione di un _1
termine a comparire di settanta giorni, in quanto, com'è noto, la riforma del processo civile introdotta dal D.lgs. 149/2022 ha previsto tale termine solo per il primo grado, mentre per il grado di appello il termine a comparire alla prima udienza per il convenuto rimane di almeno venti giorni prima.
Venendo ad esaminare la questione della prescrizione del credito si osserva quanto segue.
In primo luogo si deve puntualizzare che il con il Parte_1
decreto ingiuntivo e la successiva costituzione nel giudizio di
11 opposizione ha chiesto il pagamento delle sole indennità relative all'attività di agenzia svolta dalla nel biennio NTroparte_3
2005-2007.
Questo si legge sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione che così conclude, non proponendo alcuna domanda riconvenzionale:
“A) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto (D.I. 962/2020 del 8/4/2020) ex art.648
c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di
pronta e facile soluzione, per l'importo ingiunto o, in subordine,
nella minor somma di Euro 33.248,71 o, in ulteriore subordine, nella
somma di Euro 20.000,00;
B) in via principale, nel merito, respingere l'opposizione proposta
da e tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte, CP_2
in quanto inammissibili, infondate e/o non provate per tutte le
motivazioni esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, il
decreto ingiuntivo opposto;
C) in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in
ogni caso, , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento a favore del sig. della Parte_1
somma di Euro 46.030,12, oltre agli interessi legali ed alle spese
liquidate nel corso del giudizio monitorio, o della somma maggiore
o minore che risulterà in corso di giudizio, maggiorato di
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
12 D) Vinte le spese e compensi di giudizio “.
In generale sull'applicazione della prescrizione quinquennale o decennale all'indennità legata alla conclusione del rapporto di agenzia vi sono delle oscillazioni in giurisprudenza a cui la
Cassazione Sezioni Unite non ha ancora posto la parola fine.
Secondo un primo orientamento si applicherebbe anche alle indennità collegate alla fine del rapporto la prescrizione quinquennale:
Cassazione civile , sez. lav. , 21/05/2021 , n. 14062
“In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del
preavviso, spettante all'agente al momento della cessazione del
rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex
art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in
ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti
dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della
chiusura del rapporto.”
Cassazione civile , sez. lav. , 12/06/2008 , n. 15798
“In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti
sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5,
c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla
natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero
dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in
ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti
dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della
chiusura del rapporto;
ne consegue che, anche con riguardo
all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di
esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la
prescrizione breve.”
Cassazione civile , sez. lav. , 12/06/2008 , n. 15798
13 “In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti
sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5,
c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla
natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero
dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in
ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti
dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della
chiusura del rapporto;
ne consegue che, anche con riguardo
all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di
esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica
la prescrizione breve.”
In base invece ad un secondo orientamento le indennità sarebbero soggette ad un termine di prescrizione quinquennale.
Cassazione civile , sez. lav. , 31/07/2024 , n. 21523
“Il recesso senza preavviso del preponente dal rapporto
di agenzia comporta l'obbligo di corrispondere all'agente un'indennità sostitutiva, che ha natura risarcitoria e soggiace alla
prescrizione ordinaria decennale di cui all' art. 2946 c.c. e non a
quella quinquennale di cui all' art. 2948 c.c. .”
Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, (ud. 24/01/2019, dep.
28/05/2019), n.14498
“E' infondato invece il secondo motivo. Va premesso che la ricorrente
non ha precisato chiaramente in ricorso la natura dei crediti
vantati, avendo soltanto dedotto nel ricorso - pag.
3 - trattarsi
di domanda relativa al "pagamento di compensi non corrisposti pari
ad Euro 139.060,93". Ma proprio volendo ritenere trattarsi di
provvigioni, correttamente la corte territoriale ha affermato
l'applicabilità della prescrizione quinquennale, atteso che tale
voce di credito rientra in quelle di cui all'art. 2948 c.c. comma
14 1, n.
4. Si tratta infatti di somme pagabili "periodicamente ad anno
o intermini più brevi" ,diversamente da quanto invece previsto per
l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia regolata dall'art.
1751 c.c. , questa sì soggetta al termine ordinario di prescrizione
decennale in quanto non rientrante nell'ipotesi di cui all' art.
2948 c.c. comma 1, n. 5, che invece è riferita espressamente alle
sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
…
“Questa Corte ha infatti affermato che nel rapporto di agenzia a
tempo indeterminato solo l'indennità sostitutiva del preavviso e
quella per lo scioglimento del contratto stesso sono soggette
all'ordinario termine di prescrizione decennale e non alla
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. (Cass.
23 febbraio 1984 n. 1269).
C'è poi da aggiungere che la ritenuta prescrizione non riguarda
affatto tutte le pretese creditorie del ricorrente, ma solo quelle risalenti ad un periodo anteriore a cinque anni dalla domanda (invece
di atti interruttivi non si fa questione nella sentenza impugnata,
nè c'è censura del ricorrente).”
Cassazione civile , sez. lav. , 16/06/2003 , n. 9636
“Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato solo l'indennità
sostitutiva del preavviso e quella per lo scioglimento del contratto
sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale e non
alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c.”
Cassazione civile , sez. lav. , 23/02/1984 , n. 1269
“Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato l'indennità
sostitutiva del preavviso e quella per lo scioglimento del contratto
sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale e non
alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5.”
15 Circa la tesi che nella attuale fattispecie non sarebbe applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. in quanto l'attività di agente sarebbe stata svolta in via societaria e con una organizzazione imprenditoriale si osserva che nel presente caso la forma societaria era di una società composta da una sola persona e dalla visura della camera di commercio olandese risulta che la aveva un solo dipendente, compatibile con una NTroparte_3
fattispecie in cui l'elemento personale dell'agente risulta prevalente e lo stesso si avvale solo di un dipendente che gli faccia da supporto.
Soprattutto si deve osservare che anche se si optasse per l'applicazione della prescrizione decennale il credito risulterebbe prescritto.
il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale deve essere individuato nella data della cessione del rapporto contrattuale di agenzia da a NTroparte_3 Parte_2
ossia nel giugno 2007, dal momento che l'indennità in discussione risulta essere un diritto originariamente maturato (e definitosi)
nel patrimonio della prima e che l'art. 1751 c.c. stabilisce che il diritto all'indennità sorge con la cessazione del rapporto contrattuale con l'agente.
Invero, non può essere accolto il rilievo difensivo dell'appellante principale secondo cui vi sarebbe stato un rapporto di fatto tra e anche dopo la cessione del giugno NTroparte_3 CP_2
2007 e che la prescrizione del diritto all'indennità di fine rapporto non poteva essere iniziata a decorrere prima della fine del 2009,
in quanto manca la prova sia della prosecuzione di un valido rapporto di agenzia tra le citate società dopo il giugno 2007, sia dell'effettivo obbligo di di fornire una non CP_2
16 sufficientemente precisata documentazione integrativa entro “la fine del 2009”, considerato, altresì, che il risulta aver Parte_1
agito in giudizio, alla fine, per il solo importo di cui alla fattura pro forma del 31/12/2008.
Né può ritenersi che il dies a quo della prescrizione debba essere individuato nella data del recesso formalizzato da in CP_2
quanto, come detto, tale recesso ha concluso il rapporto all'epoca in essere tra quest'ultima e e non con Parte_2 CP
, con la quale, secondo la prospettazione dello stesso
[...]
appellante principale, il rapporto di agenzia era già concluso con la cessione del giugno 2007.
Tanto considerato, l'appellante principale ha allegato i seguenti atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo (22/04/2020):
- lettera inviata via fax del 18/03/2009;
- lettera del 9/04/2009;
- lettera del 7/12/2014;
- lettera del 10/10/2019.
Con riferimento a tali comunicazioni, deve rilevarsi:
- la mancanza di prova circa il ricevimento, da parte dell'allora
NT (odierna , delle lettere del 9/04/2009, CP_2 _1
del 7/12/2014 e del 10/10/2019, in quanto la prima non è stata prodotta in giudizio, mentre per le altre due vi è mancanza di prova dell'invio, non essendo la documentazione prodotta idonea a tale fine e non avendo i testi escussi confermato l'avvenuto invio di tali lettere;
- la prova dell'avvenuto invio e ricezione della comunicazione del
18/03/2009 via fax, in quanto è stato prodotto l'esito dell'invio
17 del fax e il teste ha confermato la riferibilità Testimone_3
del numero di fax presente nel documento all'allora CP_2
Pertanto, siccome in tale ultima comunicazione la Parte_2
ha chiesto a controparte il pagamento dell'indennità oggetto del presente giudizio per conto di la stessa può NTroparte_3
ritenersi interruttiva della prescrizione.
Tuttavia, in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivi al 2009 e antecedenti alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto occorsa il
22/04/2020, deve ritenersi prescritto il diritto all'indennità di fine rapporto vantato dal pur dovendosi applicare la Parte_1
prescrizione ordinaria decennale, per le ragioni illustrate, con conferma della sentenza di primo grado.
Le altre questioni richiamate dall'appellante e i motivi di appello incidentale dell'appellata risultano assorbite dal rigetto del motivo di appello.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. (Euro 2000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione, Euro
3000,00) per la fase della decisione).
Occorre dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
18 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova dell'11 settembre 2023 n. 2076 e
sull'appello incidentale già NTroparte_6 [...]
respinge l'appello principale e dichiara assorbito l'appello CP_2
incidentale subordinato.
Condanna a rifondere a già Parte_1 _1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in CP_2
Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, lì 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
19