Articolo 26 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 25Articolo 27
Versione
7 gennaio 1972
Art. 26. (Assistenza varia)

Il consiglio di amministrazione puo' erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravita', secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.
Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non puo' superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972