Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1013/2023 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dall'avv. MARIAMICHELA Parte_1
LOMBARDI;
OPPONENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. FRANCESCO DADDABBO;
Controparte_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto n. n. 1478/2022, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 2.610,38 a titolo di Controparte_1 retribuzione feriale, oltre interessi, rivalutazione e spese del monitorio.
L'opponente ha innanzitutto dedotto la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito e, parallelamente, ha articolato argomentazioni a sostegno dell'insussistenza di un obbligo retributivo, perlomeno nella misura oggetto di decreto ingiuntivo.
Si costituiva parte opposta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione proposta va definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In via preliminare, deve osservarsi che l'azione monitoria è stata
La società ricorrente ha spiegato l'odierna opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1478/2022 (avente ad oggetto il pagamento delle somme quantificate alla luce della sentenza di Codesto Tribunale n. 3135/22 (RG
11288/21), domandando la revoca del suddetto d.i. anzitutto poiché il credito non sarebbe certo, liquido ed esigibile.
Rilevato che la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Bari non recava alcuna quantificazione del dovuto, il ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi assistito da tutti i presupposti previsti dalla legge processuale (cfr. in tal senso Tribunale di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 4949/2024 pubbl. il 11/12/2024).
In proposito, vale quanto chiarito dalla costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione (Cass. n. 595 del 2001), la quale ha ammesso l'utile esperimento della procedura monitoria sul rilievo della quantificabilità del credito fatto valere, il quale, pur non essendo direttamente desumibile nel suo preciso ammontare dal titolo presupposto di formazione giudiziale (che altrimenti dovrebbe essere posto direttamente in esecuzione), può tuttavia essere prontamente ricostruito e dunque calcolato nel suo importo determinato con ricorso ad altri elementi di facile lettura (buste paga, tariffe sindacali et similia).
Ciò posto, deve evidenziarsi che nelle more del giudizio, la Corte
d'Appello di Bari ha definito il procedimento di gravame (iscritto n.
515/2023) con la sentenza n. 469/2025 (depositata in atti dall'opposto), la quale ha accolto l'appello della società riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannando “ a corrispondere al Parte_2 ricorrente l'importo di € 1.771,87 a titolo di retribuzione dovuta per il periodo feriale compreso tra gennaio 2016 ed il dicembre 2020, inclusiva di indennità di presenza, indennità di disponibilità, ulteriore indennità di presenza, indennità maggiorazione supero limite di condotta, indennità di interruzione turno, indennità di semaforizzazione, indennità di zona tachigrafica, indennità di manovra e trasferta e diaria;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese”.
Ebbene, essendo sopravvenuto tale titolo giudiziale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite - tenuto conto che la suddetta pronuncia della Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure condannando la società nei limiti suindicati e considerata altresì
l'assoluta novità delle questioni trattate, in chiave di quantificazione del dovuto - si ritiene equo porre le stesse a carico della parte opponente nella misura di 1/3, con compensazione della parte residua.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara che le somme dovute dalla società opponente sono esclusivamente quelle di cui al dispositivo reso dalla Corte di Appello in data 07.05.2025
(R.G. 515/2023);
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1478/2022 emesso dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.12.2022;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in € 133,33 (pari ad Controparte_1
1/3 di € 400,00) per la fase monitoria ed in € 438,00 (pari ad 1/3 di
1.314,00) per il giudizio di opposizione, oltre rimborso del contributo unificato, maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)