TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18798/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2
08/06/2002. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: l'11/01/2004 e il 21/04/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza principale presso l'abitazione della madre. Sul punto, si precisa che la madre è prossima a trasferirsi in altro alloggio adeguato a sé ed alle figlie nello stesso comune di Pianezza, in Via Don Bosco n. 25. In virtù del predetto tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un Per_ rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge.
PRENDE ATTO che la casa coniugale, in proprietà del NO , resta nella esclusiva Parte_2 disponibilità del medesimo NO con tutto l'arredo ivi esistente. Pt_2 Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, secondo accordi tra coniugi e nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia. In difetto Per_ di accordo e nel rispetto dei desiderata della figlia, il padre terrà con sé :
- un fine settimana alternato dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica, quando la accompagnerà alla casa materna;
- uno o due pomeriggi alla settimana, secondo impegni della figlia e orari di lavoro dei genitori, con possibilità di pernottamento o rientro alla casa materna entro le ore 22,00;
- 15 giorni anche non consecutivi durante i mesi di luglio/agosto da stabilirsi anno per anno, entro il 31 maggio;
nello stesso periodo di vacanze estive scolastiche, sarà facoltà altresì della madre sospendere l'ordinario regime di visita per il periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
- il periodo delle vacanze di Natale dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
Per_ i genitori convengono che passerà la Vigilia del 24.12 con il genitore con cui non trascorrerà il pagina 2 di 4 Natale,
- il periodo delle vacanze pasquali, nonché le altre festività brevi quali ad esempio 25 aprile, 1 maggio, ad anni alterni.
I coniugi si impegnano a condividere ed a partecipare entrambi agli eventi più importanti ed irripetibili della vita della minore (feste di compleanno, gare sportive, esami scolastici…).
La OR si impegna a collaborare ad individuare occasioni di frequentazione della figlia da Pt_1 parte del NO , al fine di consentire la prosecuzione di un rapporto continuativo, equilibrato e Pt_2 costante.
DISPONE che il NO sia tenuto a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla OR Parte_2
la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contribuzione per il Parte_1 mantenimento di ciascuna delle figlie (e così, attualmente la complessiva somma di euro 400,00), somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna delle figlie.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano, inoltre, che l'importo dell'assegno unico per le figlie sia diviso al 50%, e che ogni detrazione per familiari a carico riferita alle figlie spetterà nella misura del 50% ai genitori, salvo diverso accordo di anno in anno.
DISPONE che i coniugi contribuiscano ciascuno nella percentuale del 50% a spese scolastiche, spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico ed ulteriori spese straordinarie così come dettagliate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
PRENDE ATTO che in merito ai rapporti economici da regolarsi tra i coniugi, gli stessi precisano che:
-la quota della OR pari ad un mezzo indiviso del box auto in Pianezza, Via Firpo n. 1 Pt_1
(Catasto Fabbricati sub. 92 n. 1156 del foglio 13 – cat C/6 classe 2 – RC euro 170,22) acquistato dai coniugi in data 27.01.2014, sarà trasferita in favore del NO , con contestuale Parte_2 corresponsione della somma di euro 15.000,00 a beneficio della moglie. Il tutto entro trenta giorni dall'omologa della separazione. Si precisa che l'accordo patrimoniale del trasferimento della predetta quota immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
-l'autovettura VW GU acquistata dai coniugi ed intestata alla sola OR rimarrà nella Pt_1 esclusiva disponibilità e proprietà della medesima. Laddove decidesse di metterla in vendita, la stessa OR si impegna a preferire il NO a parità di prezzo prima di porla sul mercato, Pt_1 Pt_2 costituendo così in suo favore un diritto di prelazione;
-la moto Ducati TR acquistata dai coniugi ed intestata al solo NO rimarrà nella Pt_2 esclusiva disponibilità e proprietà del medesimo;
-l'autovettura Fiat Panda targata GB 034 XB e la moto Duke 390 KT, intestate al NO Parte_2 ma acquistate dai coniugi ed in uso alla figlia , rimarranno nella disponibilità di stessa, Per_1 Per_1 con impegno dei genitori a sostenere al 50% ciascuno ogni spesa afferente i predetti mezzi (tassa su proprietà, oneri di manutenzione, tagliando, polizze assicurative, etc. etc.). Nella stessa percentuale del
50% i coniugi divideranno il prezzo di eventuale vendita dei predetti mezzi;
-il cavallo acquistato dai coniugi ed intestato alla OR , rimarrà nella disponibilità di entrambi Pt_1
i coniugi e delle figlie, con impegno dei coniugi a sostenere le spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50% ciascuno. In ragione degli elevati costi di mantenimento del cavallo, i coniugi si riservano di valutare di metterlo in vendita e, nel caso, si impegnano a dividere l'eventuale prezzo al 50% tra di loro;
-se non diversamente concordato, tutti gli arredi ed elettrodomestici che si trovano all'interno della casa coniugale resteranno in proprietà del NO , salvi effetti personali della OR e delle Pt_2 Pt_1 pagina 3 di 4 figlie e salvi i desideri di queste ultime (previo accordo);
-il c/c in essere presso Banca IO cointestato ai coniugi verrà chiuso e la liquidità in giacenza divisa al 50% tra i NOi e;
Pt_2 Pt_1
-dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, ogni spesa per utenza ed imposte sarà di esclusiva competenza del NO . Il NO si farà altresì carico in via esclusiva del Pt_2 Pt_2 pagamento delle restanti rate del finanziamento acceso per l'acquisto del divano;
PRENDE ATTO per equilibrare le posizioni sopra rappresentate, i coniugi convengono che alla OR
spetti la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), da corrispondersi alla stessa entro 30 giorni Pt_1 dall'omologazione della separazione, in aggiunta alla somma di spettanza della OR per il Pt_1 trasferimento della quota immobiliare di cui al punto a) art. 6 del ricorso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui reciprocamente nulla viene richiesto per concorso al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18798/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2
08/06/2002. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: l'11/01/2004 e il 21/04/2008. Per_1
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza principale presso l'abitazione della madre. Sul punto, si precisa che la madre è prossima a trasferirsi in altro alloggio adeguato a sé ed alle figlie nello stesso comune di Pianezza, in Via Don Bosco n. 25. In virtù del predetto tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un Per_ rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge.
PRENDE ATTO che la casa coniugale, in proprietà del NO , resta nella esclusiva Parte_2 disponibilità del medesimo NO con tutto l'arredo ivi esistente. Pt_2 Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, secondo accordi tra coniugi e nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia. In difetto Per_ di accordo e nel rispetto dei desiderata della figlia, il padre terrà con sé :
- un fine settimana alternato dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica, quando la accompagnerà alla casa materna;
- uno o due pomeriggi alla settimana, secondo impegni della figlia e orari di lavoro dei genitori, con possibilità di pernottamento o rientro alla casa materna entro le ore 22,00;
- 15 giorni anche non consecutivi durante i mesi di luglio/agosto da stabilirsi anno per anno, entro il 31 maggio;
nello stesso periodo di vacanze estive scolastiche, sarà facoltà altresì della madre sospendere l'ordinario regime di visita per il periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
- il periodo delle vacanze di Natale dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
Per_ i genitori convengono che passerà la Vigilia del 24.12 con il genitore con cui non trascorrerà il pagina 2 di 4 Natale,
- il periodo delle vacanze pasquali, nonché le altre festività brevi quali ad esempio 25 aprile, 1 maggio, ad anni alterni.
I coniugi si impegnano a condividere ed a partecipare entrambi agli eventi più importanti ed irripetibili della vita della minore (feste di compleanno, gare sportive, esami scolastici…).
La OR si impegna a collaborare ad individuare occasioni di frequentazione della figlia da Pt_1 parte del NO , al fine di consentire la prosecuzione di un rapporto continuativo, equilibrato e Pt_2 costante.
DISPONE che il NO sia tenuto a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla OR Parte_2
la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contribuzione per il Parte_1 mantenimento di ciascuna delle figlie (e così, attualmente la complessiva somma di euro 400,00), somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna delle figlie.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano, inoltre, che l'importo dell'assegno unico per le figlie sia diviso al 50%, e che ogni detrazione per familiari a carico riferita alle figlie spetterà nella misura del 50% ai genitori, salvo diverso accordo di anno in anno.
DISPONE che i coniugi contribuiscano ciascuno nella percentuale del 50% a spese scolastiche, spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico ed ulteriori spese straordinarie così come dettagliate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
PRENDE ATTO che in merito ai rapporti economici da regolarsi tra i coniugi, gli stessi precisano che:
-la quota della OR pari ad un mezzo indiviso del box auto in Pianezza, Via Firpo n. 1 Pt_1
(Catasto Fabbricati sub. 92 n. 1156 del foglio 13 – cat C/6 classe 2 – RC euro 170,22) acquistato dai coniugi in data 27.01.2014, sarà trasferita in favore del NO , con contestuale Parte_2 corresponsione della somma di euro 15.000,00 a beneficio della moglie. Il tutto entro trenta giorni dall'omologa della separazione. Si precisa che l'accordo patrimoniale del trasferimento della predetta quota immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
-l'autovettura VW GU acquistata dai coniugi ed intestata alla sola OR rimarrà nella Pt_1 esclusiva disponibilità e proprietà della medesima. Laddove decidesse di metterla in vendita, la stessa OR si impegna a preferire il NO a parità di prezzo prima di porla sul mercato, Pt_1 Pt_2 costituendo così in suo favore un diritto di prelazione;
-la moto Ducati TR acquistata dai coniugi ed intestata al solo NO rimarrà nella Pt_2 esclusiva disponibilità e proprietà del medesimo;
-l'autovettura Fiat Panda targata GB 034 XB e la moto Duke 390 KT, intestate al NO Parte_2 ma acquistate dai coniugi ed in uso alla figlia , rimarranno nella disponibilità di stessa, Per_1 Per_1 con impegno dei genitori a sostenere al 50% ciascuno ogni spesa afferente i predetti mezzi (tassa su proprietà, oneri di manutenzione, tagliando, polizze assicurative, etc. etc.). Nella stessa percentuale del
50% i coniugi divideranno il prezzo di eventuale vendita dei predetti mezzi;
-il cavallo acquistato dai coniugi ed intestato alla OR , rimarrà nella disponibilità di entrambi Pt_1
i coniugi e delle figlie, con impegno dei coniugi a sostenere le spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50% ciascuno. In ragione degli elevati costi di mantenimento del cavallo, i coniugi si riservano di valutare di metterlo in vendita e, nel caso, si impegnano a dividere l'eventuale prezzo al 50% tra di loro;
-se non diversamente concordato, tutti gli arredi ed elettrodomestici che si trovano all'interno della casa coniugale resteranno in proprietà del NO , salvi effetti personali della OR e delle Pt_2 Pt_1 pagina 3 di 4 figlie e salvi i desideri di queste ultime (previo accordo);
-il c/c in essere presso Banca IO cointestato ai coniugi verrà chiuso e la liquidità in giacenza divisa al 50% tra i NOi e;
Pt_2 Pt_1
-dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, ogni spesa per utenza ed imposte sarà di esclusiva competenza del NO . Il NO si farà altresì carico in via esclusiva del Pt_2 Pt_2 pagamento delle restanti rate del finanziamento acceso per l'acquisto del divano;
PRENDE ATTO per equilibrare le posizioni sopra rappresentate, i coniugi convengono che alla OR
spetti la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), da corrispondersi alla stessa entro 30 giorni Pt_1 dall'omologazione della separazione, in aggiunta alla somma di spettanza della OR per il Pt_1 trasferimento della quota immobiliare di cui al punto a) art. 6 del ricorso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui reciprocamente nulla viene richiesto per concorso al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4