Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.