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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2231/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2231/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION giusta delega dimessa in Parte_1
atti;
- parte ricorrente - contro ato a MERANO (BZ) il 14/11/1980; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 10/12/2024: “Voglia il Tribunale Parte_1
adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6
1. Affidare la figlia minore nata a Bolzano il [...], ad [...] i genitori PEona_1
in modo condiviso. Durante la permanenza della figlia presso ciascun genitore, lo stesso potrà decidere da solo sulle questioni quotidiane.
2. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre ed ha la residenza principale presso la stessa. PE
3. Il padre potrà e dovrà vedere la figlia regolarmente e con continuità, previo accordo con la madre, da prendere almeno il giorno prima, e rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Vi potranno e dovranno essere contatti tra padre e figlia almeno due volte alle settimana, per un totale di almeno sei ore alla settimana.
4. Stabilire che il SI dovrà corrispondere alla SIa da luglio 2024, a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia un importo pari a PEona_1
Euro 275,00 mensili. Tale importo sarà rivalutato annualmente a luglio (prima rivalutazione luglio 2025 con base luglio 2024) secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla SIa . Parte_1
Inoltre il padre è tenuto a pagare metà delle spese straordinarie per la figlia;
il padre dovrà pagare l'importo corrispondente al 50% dell'importo totale entro 30 giorni dalla ricevuta dell'invito al pagamento con relativa documentazione.
5. Gli assegni famigliari (anche l'assegno unico) nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla SIa Le esenzioni fiscali, ove reintrodotte, saranno godute dai due Pt_1
genitori in parti uguali.
6. Con vittoria di spese per il presente procedimento.” precisate dal Pubblico Ministero in data 14-16/12/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 20/11/2024. Alla medesima udienza del 20/11/2024 il giudice ha sentito la ricorrente madre che ha dichiarato quanto segue:
PE
“Ho contatti con il padre, ci sentiamo abbastanza spesso per ragioni riguardanti nostra figlia il mio rapporto con il SI lo descriverei come sereno. Il rapporto del padre con Controparte_1
PE è anche sereno. Il padre vede la figlia circa una o due volte a settimana, specialmente il
pagina 2 di 6 PE PE sabato. In genere il padre viene a prendere – o gliela porto io –, lui trascorre con il PE pomeriggio e poi me la riporta. Finora solo circa due volte ha pernottato presso il padre.
PE Attualmente il padre va a prelevare dalla scuola e la porta a casa mia tre volte a settimana, posto che io non posso per ragioni di lavoro;
in questi giorni presso il padre. Per_2
ADR: Il servizio sociale mi avevo seguito nel passato per aiutarmi a inserirmi nel mondo del lavoro.
PE
ADR: Non ci sono provvedimenti del Tribunale per i Minorenni riguardanti
ADR: Complessivamente ho quattro figli, (23 anni), (21 anni), (14 anni) e Per_3 Per_4 Per_5
PE PE (8 anni). e sono figli comuni di e me, ma on è stato tuttora Per_3 Controparte_1 Per_6
riconosciuto dal padre. e sono figli di un altro papà. Per_4 Per_5
ADR: Abito in un appartamento con i tutti i miei figli e nessun'altra persona. Pago un CP_2 canone di locazione attuale (ricalcolatomi dall'IPES) di circa € 240,00 mensili (spese comprese).
Percepisco per – da parte della provincia di Bolzano per anticipo mantenimento – un Per_5
contributo al mantenimento ordinario del detto minore di ca. euro 314,80 mensili.
Gli altri miei figli maggiorenni lavorano e partecipano – per quanto possibile – alle spese di casa. PE
Percepisco i seguenti contributi pubblici: assegno unico per e di € 398,80 al mese;
€ Per_5
PE 140,00 assegno provinciale complessivo per e Per_5
Attualmente lavoro part time (circa 21 ore a settimana) quale commessa presso il negozio cinese di via Torino a Bolzano e percepisco uno stipendio mensile netto di circa € 885,00.
ADR: ha un altro figlio che – per quanto io sappia – compie 17 anni (che non Controparte_1
lavora) a dicembre che vive con in un appartamento IPES. Controparte_1
PE
ADR: Ho chiesto nell'atto introduttivo l'affidamento esclusivo della figlia a me, perché di PE fatto gestisco sempre e solo io tutte le vicende e questioni riguardanti Il padre è presente nella
PE vita di nel senso che la vede, ma ogni questione burocratica, scolastica e medica è sempre non facile convincerlo di recarsi negli uffici competenti per dare le sottoscrizioni richieste. Siccome attualmente la situazione con il padre è però migliorata – il padre lavora, per quanto io sappia, regolarmente, cosa che in passato non c'è stato – sono d'accordo con l'affidamento condiviso.”
Alla successiva udienza del 10/12/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- dall'unione tra e è nata (nata a [...] Parte_1 Controparte_1 PEona_1
il 23/11/2016) ed è stata riconosciuta da entrambi i genitori (cfr. estratto dell'atto di nascita in atti);
pagina 3 di 6 - le parti non sono sposate e non convivono;
la parte ricorrente chiede una pronuncia del
Tribunale in ordine a affidamento, collocamento e mantenimento della figlia.
3. Le conclusioni della parte ricorrente come sopra formulate devono essere accolte per le seguenti ragioni:
- alla luce di quanto dichiarato dalla madre all'udienza del 20/11/2024 deve ritenersi che l'affidamento condiviso della minore chiesto dalla ricorrente corrisponde alle prescrizioni di legge e non è contrario all'interesse della minore (art. 337 ter c.c.).
- La regolamentazione delle visite tra padre e figlia proposta dalla madre corrisponde all'interesse della minore, stante anche la collaborazione costruttiva tra i genitori come esposta dalla madre all'udienza del 20/11/2024.
- In punto “contributo al mantenimento della figlia” da porre a carico del padre si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare o le attuali esigenze della figlia;
o il fatto che la madre si occupa in via prevalente della figlia;
o la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno genitore;
o le risorse economiche di entrambi i genitori come esposte dalla ricorrente all'udienza del
20/11/2024; la ricorrente ha poi prodotto all'udienza del 10/12/2024 anche la lettera di assunzione di data 09/09/2024 (posto di lavoro attuale della madre) e documenti attestanti gli ultimi versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore della ricorrente
(che appaiono corroborare quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
20/11/2024); valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni della figlia e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della minore, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
determinato in € 275,00 oltre rivalutazione annuale automatica secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano e oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia. Il contributo ordinario è dovuto dalla data di introduzione del presente ricorso (25/07/2024) come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2007 n. 24932 e Cass. 2013 n.
17199).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da Eventuali Parte_1
pagina 4 di 6 detrazioni fiscali spettanti per la minore potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del
50% ciascuno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: € 810,00 per la fase di studio della controversia, €
575,00 per la fase introduttiva, € 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente € 2.200,00, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5. Sussiste la competenza funzionale (art. 38 disp. att. cc) e territoriale del Tribunale adito stante la residenza della minore nel circondario di questo Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori PEona_1
e in modo condiviso. Durante la permanenza della figlia Controparte_1 Parte_1
presso ciascun genitore, lo stesso potrà decidere da solo sulle questioni quotidiane.
2. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre ed ha la residenza principale Parte_1
presso la stessa.
PE
3. Il padre potrà e dovrà vedere la figlia regolarmente e con continuità, Controparte_1
previo accordo con la madre, da prendere almeno il giorno prima, e rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Vi potranno e dovranno essere contatti tra padre e figlia almeno due volte alla settimana, per un totale di almeno sei ore alla settimana.
4. Il SI deve corrispondere alla SIa , a partire dal Controparte_1 Parte_1
giorno 25 luglio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia un PEona_1
importo pari a € 275,00 mensili. Tale importo sarà rivalutato annualmente a febbraio (con prima rivalutazione a febbraio 2026 con base gennaio 2025) secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla SIa . Parte_1
Il padre è tenuto a pagare metà delle spese straordinarie per la figlia;
il padre dovrà pagare l'importo corrispondente al 50% dell'importo totale entro 30 giorni dalla ricevuta dell'invito al pagamento con relativa documentazione.
pagina 5 di 6 5. Gli assegni famigliari (anche l'assegno unico e universale) nonché eventuali altri contributi pubblici PE PE per la figlia spettano alla SIa . Eventuali esenzioni fiscali per la figlia Parte_1
saranno godute dai due genitori in parti uguali.
6. Condanna rifondere a le spese del presente giudizio, che Controparte_1 Parte_1
sono liquidate come segue: complessivamente € 2.200,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 09/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2231/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2231/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION giusta delega dimessa in Parte_1
atti;
- parte ricorrente - contro ato a MERANO (BZ) il 14/11/1980; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 10/12/2024: “Voglia il Tribunale Parte_1
adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6
1. Affidare la figlia minore nata a Bolzano il [...], ad [...] i genitori PEona_1
in modo condiviso. Durante la permanenza della figlia presso ciascun genitore, lo stesso potrà decidere da solo sulle questioni quotidiane.
2. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre ed ha la residenza principale presso la stessa. PE
3. Il padre potrà e dovrà vedere la figlia regolarmente e con continuità, previo accordo con la madre, da prendere almeno il giorno prima, e rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Vi potranno e dovranno essere contatti tra padre e figlia almeno due volte alle settimana, per un totale di almeno sei ore alla settimana.
4. Stabilire che il SI dovrà corrispondere alla SIa da luglio 2024, a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia un importo pari a PEona_1
Euro 275,00 mensili. Tale importo sarà rivalutato annualmente a luglio (prima rivalutazione luglio 2025 con base luglio 2024) secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla SIa . Parte_1
Inoltre il padre è tenuto a pagare metà delle spese straordinarie per la figlia;
il padre dovrà pagare l'importo corrispondente al 50% dell'importo totale entro 30 giorni dalla ricevuta dell'invito al pagamento con relativa documentazione.
5. Gli assegni famigliari (anche l'assegno unico) nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla SIa Le esenzioni fiscali, ove reintrodotte, saranno godute dai due Pt_1
genitori in parti uguali.
6. Con vittoria di spese per il presente procedimento.” precisate dal Pubblico Ministero in data 14-16/12/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 20/11/2024. Alla medesima udienza del 20/11/2024 il giudice ha sentito la ricorrente madre che ha dichiarato quanto segue:
PE
“Ho contatti con il padre, ci sentiamo abbastanza spesso per ragioni riguardanti nostra figlia il mio rapporto con il SI lo descriverei come sereno. Il rapporto del padre con Controparte_1
PE è anche sereno. Il padre vede la figlia circa una o due volte a settimana, specialmente il
pagina 2 di 6 PE PE sabato. In genere il padre viene a prendere – o gliela porto io –, lui trascorre con il PE pomeriggio e poi me la riporta. Finora solo circa due volte ha pernottato presso il padre.
PE Attualmente il padre va a prelevare dalla scuola e la porta a casa mia tre volte a settimana, posto che io non posso per ragioni di lavoro;
in questi giorni presso il padre. Per_2
ADR: Il servizio sociale mi avevo seguito nel passato per aiutarmi a inserirmi nel mondo del lavoro.
PE
ADR: Non ci sono provvedimenti del Tribunale per i Minorenni riguardanti
ADR: Complessivamente ho quattro figli, (23 anni), (21 anni), (14 anni) e Per_3 Per_4 Per_5
PE PE (8 anni). e sono figli comuni di e me, ma on è stato tuttora Per_3 Controparte_1 Per_6
riconosciuto dal padre. e sono figli di un altro papà. Per_4 Per_5
ADR: Abito in un appartamento con i tutti i miei figli e nessun'altra persona. Pago un CP_2 canone di locazione attuale (ricalcolatomi dall'IPES) di circa € 240,00 mensili (spese comprese).
Percepisco per – da parte della provincia di Bolzano per anticipo mantenimento – un Per_5
contributo al mantenimento ordinario del detto minore di ca. euro 314,80 mensili.
Gli altri miei figli maggiorenni lavorano e partecipano – per quanto possibile – alle spese di casa. PE
Percepisco i seguenti contributi pubblici: assegno unico per e di € 398,80 al mese;
€ Per_5
PE 140,00 assegno provinciale complessivo per e Per_5
Attualmente lavoro part time (circa 21 ore a settimana) quale commessa presso il negozio cinese di via Torino a Bolzano e percepisco uno stipendio mensile netto di circa € 885,00.
ADR: ha un altro figlio che – per quanto io sappia – compie 17 anni (che non Controparte_1
lavora) a dicembre che vive con in un appartamento IPES. Controparte_1
PE
ADR: Ho chiesto nell'atto introduttivo l'affidamento esclusivo della figlia a me, perché di PE fatto gestisco sempre e solo io tutte le vicende e questioni riguardanti Il padre è presente nella
PE vita di nel senso che la vede, ma ogni questione burocratica, scolastica e medica è sempre non facile convincerlo di recarsi negli uffici competenti per dare le sottoscrizioni richieste. Siccome attualmente la situazione con il padre è però migliorata – il padre lavora, per quanto io sappia, regolarmente, cosa che in passato non c'è stato – sono d'accordo con l'affidamento condiviso.”
Alla successiva udienza del 10/12/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- dall'unione tra e è nata (nata a [...] Parte_1 Controparte_1 PEona_1
il 23/11/2016) ed è stata riconosciuta da entrambi i genitori (cfr. estratto dell'atto di nascita in atti);
pagina 3 di 6 - le parti non sono sposate e non convivono;
la parte ricorrente chiede una pronuncia del
Tribunale in ordine a affidamento, collocamento e mantenimento della figlia.
3. Le conclusioni della parte ricorrente come sopra formulate devono essere accolte per le seguenti ragioni:
- alla luce di quanto dichiarato dalla madre all'udienza del 20/11/2024 deve ritenersi che l'affidamento condiviso della minore chiesto dalla ricorrente corrisponde alle prescrizioni di legge e non è contrario all'interesse della minore (art. 337 ter c.c.).
- La regolamentazione delle visite tra padre e figlia proposta dalla madre corrisponde all'interesse della minore, stante anche la collaborazione costruttiva tra i genitori come esposta dalla madre all'udienza del 20/11/2024.
- In punto “contributo al mantenimento della figlia” da porre a carico del padre si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare o le attuali esigenze della figlia;
o il fatto che la madre si occupa in via prevalente della figlia;
o la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno genitore;
o le risorse economiche di entrambi i genitori come esposte dalla ricorrente all'udienza del
20/11/2024; la ricorrente ha poi prodotto all'udienza del 10/12/2024 anche la lettera di assunzione di data 09/09/2024 (posto di lavoro attuale della madre) e documenti attestanti gli ultimi versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore della ricorrente
(che appaiono corroborare quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
20/11/2024); valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni della figlia e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della minore, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
determinato in € 275,00 oltre rivalutazione annuale automatica secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano e oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia. Il contributo ordinario è dovuto dalla data di introduzione del presente ricorso (25/07/2024) come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2007 n. 24932 e Cass. 2013 n.
17199).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da Eventuali Parte_1
pagina 4 di 6 detrazioni fiscali spettanti per la minore potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del
50% ciascuno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a Controparte_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: € 810,00 per la fase di studio della controversia, €
575,00 per la fase introduttiva, € 815,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente € 2.200,00, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
5. Sussiste la competenza funzionale (art. 38 disp. att. cc) e territoriale del Tribunale adito stante la residenza della minore nel circondario di questo Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori PEona_1
e in modo condiviso. Durante la permanenza della figlia Controparte_1 Parte_1
presso ciascun genitore, lo stesso potrà decidere da solo sulle questioni quotidiane.
2. La figlia è collocata prevalentemente presso la madre ed ha la residenza principale Parte_1
presso la stessa.
PE
3. Il padre potrà e dovrà vedere la figlia regolarmente e con continuità, Controparte_1
previo accordo con la madre, da prendere almeno il giorno prima, e rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. Vi potranno e dovranno essere contatti tra padre e figlia almeno due volte alla settimana, per un totale di almeno sei ore alla settimana.
4. Il SI deve corrispondere alla SIa , a partire dal Controparte_1 Parte_1
giorno 25 luglio 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia un PEona_1
importo pari a € 275,00 mensili. Tale importo sarà rivalutato annualmente a febbraio (con prima rivalutazione a febbraio 2026 con base gennaio 2025) secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla SIa . Parte_1
Il padre è tenuto a pagare metà delle spese straordinarie per la figlia;
il padre dovrà pagare l'importo corrispondente al 50% dell'importo totale entro 30 giorni dalla ricevuta dell'invito al pagamento con relativa documentazione.
pagina 5 di 6 5. Gli assegni famigliari (anche l'assegno unico e universale) nonché eventuali altri contributi pubblici PE PE per la figlia spettano alla SIa . Eventuali esenzioni fiscali per la figlia Parte_1
saranno godute dai due genitori in parti uguali.
6. Condanna rifondere a le spese del presente giudizio, che Controparte_1 Parte_1
sono liquidate come segue: complessivamente € 2.200,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 09/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6