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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 98 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 98 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 9 ottobre 2024, ore 10.40, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'Avv. Francesco Faccioli in sostituzione dell'Avv. Del Pinto;
- per parte resistente è presente l'Avv. Elisa Nannucci.
L'Avv. Faccioli si riporta al contenuto degli atti difensivi, insistendo nel loro accoglimento.
L'Avv. Nannucci si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 9 ottobre 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 98 / 2023 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Marco Del Pinto;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: esonero contributivo – fruizione Cassa integrazione guadagni Covid 19 – scissione societaria.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La piattaforma fattuale alla base del presente giudizio risulta pacifica, documentale ed incontestata.
La società ha presentato domanda per la fruizione della Parte_2
Cassa Integrazione Guadagni con causale Covid 19, ottenendo l'accesso all'ammortizzatore sociale per un periodo di nove settimane dal giorno 25.5.2020 al 25.7.2020.
A partire dal 6.7.2020, tutti i rapporti di lavoro risultavano trasferiti alla società
[...] in forza di atto di scissione del 22.6.2020 a rogito del notaio Parte_1 Per_1
2. La società ricorrente assume il diritto ad ottenere, con riferimento ai lavoratori in questione,
l'esonero contributivo previsto dall'art. 3 D.L. n. 104 del 2020, sull'assunto della natura dell'istituto giuridico della scissione, di cui sostiene la natura non modificativa, diversamente dalla cessione e della nozione, pertanto, da attribuire al beneficiario dell'esonero, individuato nell'effettivo datore di lavoro costituito dalla società subentrante il rapporto di lavoro. Paventa, altrimenti, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri fenomeni modificativi analoghi, quale la fusione. CP_
3. L' diversamente, sostiene la diversità dei fenomeni di trasferimento, assumendo come nel caso di scissione si determini comunque un rapporto di successione tra soggetti distinti, motivo per cui, nel caso di scissione parziale, il diritto a fruire dell'esonero resta in capo alla società scissa, ovvero, nel caso di scissione totale, si estingue.
4. All'esito della discussione e dell'esame delle difese, la scrivente ritiene tale ultima prospettazione maggiormente convincente, dal momento che il fenomeno della scissione comporta sempre e comunque un rapporto di successione tra soggetti distinti.
Invocare la “neutralità” della scissione, sulla falsariga della tesi che la relega ad un semplice mezzo di riordino della struttura di uno o più enti societari, non può, difatti, comunque avere l'effetto di sterilizzarne la componente evidentemente ablativa della parte di patrimonio (o dell'intero, in caso di scissione “totale”) destinata alle società beneficiarie;
questo diversamente dal fenomeno (inverso sotto tale profilo) della fusione, per cui la diversa opzione assunta dall'istituto non può concretizzare un'effettiva disparità di trattamento in relazione a due fenomeni diversi sotto il profilo degli effetti.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre individuato nella scissione una fattispecie effettivamente traslativa e non meramente riorganizzativa (cfr. ex multis, Cass., n. 5874 del 2012,
Cass., n. 31313 del 2018 e successive conformi, si veda anche in proposito Cass., sez. un., n. 23255 del 2016).
3 Se ne ricava, concordemente a quanto affermato dall' , che l'esonero contributivo in parola CP_2 deve ritenersi in capo alla società scissa originaria, che ha fruito concretamente dei trattamenti di integrazione salariale dei mesi di maggio e giugno 2020 e non in capo all'odierna ricorrente.
Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.
5. La novità della vicenda e la natura controversa dell'istituto della scissione rendono del tutto equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 9 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 98 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi 9 ottobre 2024, ore 10.40, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'Avv. Francesco Faccioli in sostituzione dell'Avv. Del Pinto;
- per parte resistente è presente l'Avv. Elisa Nannucci.
L'Avv. Faccioli si riporta al contenuto degli atti difensivi, insistendo nel loro accoglimento.
L'Avv. Nannucci si riporta alla memoria.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.45
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 9 ottobre 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 98 / 2023 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Marco Del Pinto;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: esonero contributivo – fruizione Cassa integrazione guadagni Covid 19 – scissione societaria.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La piattaforma fattuale alla base del presente giudizio risulta pacifica, documentale ed incontestata.
La società ha presentato domanda per la fruizione della Parte_2
Cassa Integrazione Guadagni con causale Covid 19, ottenendo l'accesso all'ammortizzatore sociale per un periodo di nove settimane dal giorno 25.5.2020 al 25.7.2020.
A partire dal 6.7.2020, tutti i rapporti di lavoro risultavano trasferiti alla società
[...] in forza di atto di scissione del 22.6.2020 a rogito del notaio Parte_1 Per_1
2. La società ricorrente assume il diritto ad ottenere, con riferimento ai lavoratori in questione,
l'esonero contributivo previsto dall'art. 3 D.L. n. 104 del 2020, sull'assunto della natura dell'istituto giuridico della scissione, di cui sostiene la natura non modificativa, diversamente dalla cessione e della nozione, pertanto, da attribuire al beneficiario dell'esonero, individuato nell'effettivo datore di lavoro costituito dalla società subentrante il rapporto di lavoro. Paventa, altrimenti, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri fenomeni modificativi analoghi, quale la fusione. CP_
3. L' diversamente, sostiene la diversità dei fenomeni di trasferimento, assumendo come nel caso di scissione si determini comunque un rapporto di successione tra soggetti distinti, motivo per cui, nel caso di scissione parziale, il diritto a fruire dell'esonero resta in capo alla società scissa, ovvero, nel caso di scissione totale, si estingue.
4. All'esito della discussione e dell'esame delle difese, la scrivente ritiene tale ultima prospettazione maggiormente convincente, dal momento che il fenomeno della scissione comporta sempre e comunque un rapporto di successione tra soggetti distinti.
Invocare la “neutralità” della scissione, sulla falsariga della tesi che la relega ad un semplice mezzo di riordino della struttura di uno o più enti societari, non può, difatti, comunque avere l'effetto di sterilizzarne la componente evidentemente ablativa della parte di patrimonio (o dell'intero, in caso di scissione “totale”) destinata alle società beneficiarie;
questo diversamente dal fenomeno (inverso sotto tale profilo) della fusione, per cui la diversa opzione assunta dall'istituto non può concretizzare un'effettiva disparità di trattamento in relazione a due fenomeni diversi sotto il profilo degli effetti.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sempre individuato nella scissione una fattispecie effettivamente traslativa e non meramente riorganizzativa (cfr. ex multis, Cass., n. 5874 del 2012,
Cass., n. 31313 del 2018 e successive conformi, si veda anche in proposito Cass., sez. un., n. 23255 del 2016).
3 Se ne ricava, concordemente a quanto affermato dall' , che l'esonero contributivo in parola CP_2 deve ritenersi in capo alla società scissa originaria, che ha fruito concretamente dei trattamenti di integrazione salariale dei mesi di maggio e giugno 2020 e non in capo all'odierna ricorrente.
Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.
5. La novità della vicenda e la natura controversa dell'istituto della scissione rendono del tutto equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 9 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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