Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1486/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1486/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSARI MARCO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FUSARI MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ( ) C.F._2
VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 6/2/2025, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento del proprio ad usufruire della “Carta Controparte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli aa.ss. 20/21,
21/22, 22/23 e 24/25, con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo di CP_1
La parte ricorrente ha riferito di non aver ancora potuto usufruire, con riferimento alle suddette annualità, della cosiddetta “Carta del Docente”, istituita per consentire ai docenti di acquistare beni ed usufruire di servizi utili all'aggiornamento professionale.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riconoscimento della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto
Scuola. La ricorrente ha, quindi, richiamato sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a termine nonché sentenza del Consiglio di
Stato n. 1842 del 16/3/2022 che ha riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente anche al personale assunto a tempo determinato.
Sui contratti a termine, ha eccepito la natura abusiva della reiterazione e invocato il proprio diritto all'indennità risarcitoria.
2. Il , anche per l' Controparte_3 [...]
, si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_4
ricorso.
3. Il procedimento, avente natura documentale, viene deciso a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il ricorso merita accoglimento. In primo luogo, va detto che la ricorrente ha concluso contratto al 31/8/25 presso Istituto Scolastico sito in Milano (v. doc. 3). Tra le parti è, quindi, in essere un rapporto di lavoro.
5. Questo giudice intende aderire, poiché la condivide, a pronuncia di questo Tribunale, la quale
è richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e che ha affermato: “La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n.
107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il
d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d.P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. CP_6
15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della
Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, pare sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. quanto già recentemente affermato dal
Consiglio di Stato sez. VII, con sentenza del 16/03/2022, n.1842: “un tale sistema collide con
i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015), rispettosa dei principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del
d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la
"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna." (Consiglio di Stato sez. VII,16/03/2022,
n.1842). Deve, anche, rammentarsi che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria,
l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)” (v. sentenza del Tribunale di Milano del 13/10/22 RG 6506/2022 est. Palmisani).
6. Nel caso in esame, è pacifico nonché documentale che la parte abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nel corso degli anni 20/21, 21/22, 22/23 e 24/25. E', altresì, pacifico che le è negato il diritto di fruire della Carta elettronica. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio, non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
7. Sull'anno in corso, 24/25, si osserva che il beneficio è già riconosciuto, come previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai titolari di contratto su posto vacante e disponibile, tra cui rientra la ricorrente. La domanda non può, pertanto, essere accolta.
8. Il ha altresì eccepito l'estinzione del diritto e la decadenza dalla possibilità di fruire CP_1
del bonus. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia resa nel giudizio ex art. 363 bis c.p.c. in data 27/10/23, è “da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato
«SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, sullo specifico rilievo della decadenza, “16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza,
cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti,
l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
9. In conclusione, va accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 20/21, 21/22, 22/23, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, così da consentire anche il rispetto delle finalità per le quali il bonus è attribuito.
10. Sugli accessori, va dato applicazione al principio affermato dalla Cassazione n. 29961/23, sopra richiamata, secondo cui “in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione”.
***
11. Sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, si osserva. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
12. La Corte di Cassazione con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza CGCE del 26
/11/2014, ed altri;
sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); ha individuato Per_1
- nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione riassunti nei punti da 118 a 125 , che si riportano di seguito: “118. A.
"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
13. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
14. 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
15. 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma
1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del
2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
16. 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
17. 123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n.
5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
18. 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4
c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle
SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
19. 125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
20. La Corte Suprema, delineando i canoni interpretativi appena esposti, ha quindi osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine può essere di per sé configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto e non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee.
21. Sul punto, la sentenza n. 22552 /2016 precisa e ricorda richiama quanto disposto dall'art. 4 legge 124/1999: “Le supplenze annuali , cosiddette su organico di diritto , riguardano posti disponibili e vacanti , con scadenza al termine dell'anno scolastico ( 31 Agosto ) ; si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno , perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento , per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento , assegnazione provvisoria , utilizzazione di personale soprannumerario ed immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare , quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo , mediante l'assegnazione delle supplenze …Le supplenze temporanee cosiddette su
“ organico di fatto ( c. 2 ) con scadenza al 30 giugno , cioè fino al termine dell'attività didattica , coprono posti che non sono tecnicamente vacanti , ma si rendono disponibili , per varie ragioni , quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata , oppure per l'aumento del numero di classi , dovuto a motivi contingenti , ad esempio di carattere logistico …Le supplenze temporanee (
c. 3 ) sono coperture per ogni altra necessità , come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili , per qualsivoglia ragione , soltanto dopo il 31 dicembre ,
e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati…”
22. La Corte ha altresì affermato: “Non può configurarsi , in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee , l'abuso , contrario alla
Direttiva 199/70/Ce , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che , nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame , vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico , delegato dal legislatore al
, e , quindi , prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete CP_1
della medesima ( quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. 23. Con specifico riferimento agli insegnanti di religione, la Corte di Cassazione, con recente pronuncia n. 18698/2022, ha affermato i seguenti principi: “I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti
a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1
sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”; “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato ... con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015)”.
24. Con specifico riguardo all'indizione di un concorso, la Corte ha precisato: “in definitiva chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive”. Nella specie, è incontestato e documentale che sia stato indetto un concorso con bando del 2024 (v. doc. 6 resist.). 25. Nel caso di specie, sussiste un'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La parte ricorrente risulta, infatti, aver concluso per ben 25 anni consecutivi, contratti con scadenza al 31/8, aventi a oggetto l'insegnamento della medesima materia presso istituti di Milano (v. contratti allegati al ricorso).
26. La parte convenuta ha omesso di dimostrare la sussistenza di una valida ragione giustificatrice alla base di tale reiterazione.
27. Spetta, pertanto, alla ricorrente il risarcimento del danno richiesto. Con riguardo alla norma applicabile, si osserva. L'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in vigore, nella sua nuova formulazione dal 17/9/24, stabilisce, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine,
“un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Non si può tuttavia ritenere che la norma sia applicabile al caso di specie, nella misura in cui l'abuso si è perpetrato sino all'indizione del concorso, avvenuta con decreto ministeriale del 29/5/24 (v. doc. 9 res.), antecedentemente all'entrata in vigore della norma.
28. Deve quindi darsi applicazione all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) che quantifica l'indennità nella misura minima di 2,5 mensilità e massima di 12 mensilità. Nella specie, appare congruo quantificarla – tenuto conto del numero di contratti conclusi dopo il limite dei 36 mesi, della misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 2.624,69, indicato in ricorso e non contestato.
29. Sull'eccezione della parte resistente in merito alle supplenze, si osserva. Dall'esame dei contratti conclusi, emerge lo svolgimento di un'attività comparabile a quella del docente in ruolo avendo ricoperto “un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere” (cfr, Tribunale di
Milano n. 66/24, est. Dott.ssa Colosimo).
30. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Come, infatti, ha chiarito CP_1
Cassazione civile sez. lav., 12/12/2023, n. 34741, richiamata anche dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione, “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”
31. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per l'a.s. 20/21, 21/22, 22/23, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione euro 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori come in motivazione;
condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, la somma di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 2.624,69, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli