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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 514/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025,
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Femminella e Angelo AR
Pomponio, giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Chieti, Via Silvio e
Bertrando Spaventa n. 29, presso lo studio del primo;
Appellante
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodi, giusta mandato Controparte_1 allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta, el. dom. in L'Aquila, Via Castiglione n.
29, presso il suo studio;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Catalucci, giusta mandato in Parte_2 calce a comparsa di risposta, el. dom. in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso il suo studio;
Appellati
Controparte_2
Appellata non costituita avverso
la sentenza n. 776/2023 pubblicata il 18.12.2023 dal Tribunale di L'Aquila, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 2419/2019 R.G.C., e corretta con provvedimento del 07.02.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Per quanto suesposto, voglia, contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare nei termini sopra esposti l'impugnata sentenza del Tribunale di L'Aquila N. 776/2023 RG Sent. datata 6.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023, pronunciata nella causa civile N. 2419/2019 R.G.C. e corretta con provvedimento datato
[...
7.2.2024 e pubblicato il 7.5.2024 e, di conseguenza, accogliere la domanda della IG.ra
, con ogni conseguenza di legge, e, quindi, voglia: AR
1) previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva del IG. Parte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare lo stesso in solido con i
[...] convenuti IG.ra e la in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di €.
73.520,77 conteggiate secondo le risultanze della c.t.u. medico – legale, da cui detrarre la somma di €. 8.382,50 ricevuta in acconto, con l'aggiunta della spesa documentata di €.
2.300,00 per la redazione della c.t.p., quindi la somma di €. 67.438,27, da cui detrarre l'ulteriore somma di €. 36.851,90 versata ed accettata in acconto, ed alla quale aggiungere, infine, €. 350.01 per la quota della registrazione sentenza di primo grado rimasta a carico dell'attrice e, quindi, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 37.201,91 oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente e rivalutazione monetaria dalla data di detto ultimo versamento, al saldo o le altre somme ritenute congrue di giustizia;
2) rigettare le domande, le eccezioni e contestazioni dei convenuti appellati poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte.
Con vittoria di spese, compensi e competenze professionali di causa dei due gradi di giudizio, da cui detrarre, da quelli di primo grado, la somma versata di €. 6.637,80 ed accettata in acconto.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia il l'Ecc.ma Corte di appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello così come formulato da , perché AR infondato in fatto ed in diritto, condannandola alla refusione delle spese di giudizio in favore della ”. CP_1
Per parte appellata : Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenutane l'infondatezza giuridica e fattuale, rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra avverso la sentenza n. 776/2023 del Tribunale di L'Aquila, AR confermandola integralmente. Con vittoria di spese e competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
pag. 2/17 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta la responsabilità concorsuale del 30% a carico dell'attrice e del 70% a carico del convenuto e, per l'effetto condanna, in solido tra loro, Parte_2 Parte_2
, e al pagamento in favore
[...] Controparte_2 Controparte_1 di della somma di € 37.137,07 oltre interessi e rivalutazione AR monetaria dal giorno del sinistro (25.11.2017) e sino a quello dell'effettivo pagamento;
- Condanna, in solido tra loro, , e Parte_2 Controparte_2 [...]
alla refusione del 70% delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 AR
che liquida nella somma di € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa e
[...]
Iva come per legge.
- Condanna a tenere indenni gli altri convenuti delle conseguenze Controparte_1 risarcitorie della presente sentenza”.
Con provvedimento del Tribunale datato 7.2.24 e pubblicato il7.5.'24, la sentenza veniva così corretta: " Il Giudice verificate le note di trattazione scritta delle parti che sono state prodotte nei termini prescritti, vista l'istanza di correzione di errore materiale - proposta da
[...]
– della sentenza n. 776/2023 emessa all'esito del giudizio iscritto al RG Controparte_1
2419/19, verificato che trattasi di errore materiale di calcolo emendabile ai sensi degli artt. 287
e ss. cpc;
verificato che non vi è opposizione delle altre parti del giudizio, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 776/2023 siano scritte le parole: “della somma di €. 28.754,57 oltre interessi” in luogo di quanto scritto per errore: “della somma di €. 37.137,07 oltre interessi”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio AR
, e la compagnia assicurativa Parte_2 Controparte_2 CP_1 al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito in
[...] seguito al sinistro stradale occorso in data 25.11.2017 a Capestrano (AQ), lungo la SS 153.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di luogo e di tempo si sarebbe trovata alla guida della propria autovettura mod. NC Y allorquando questa sarebbe stata violentemente urtata dall'autovettura mod. OY AY condotta da , di proprietà di Parte_2 CP_2 proveniente dall'opposta corsia di marcia;
- in particolare, il conducente della OY avrebbe perso il controllo dell'autovettura che, successivamente, avrebbe urtato il guard rail posto al margine della corsia percorsa e, nella carambola innescatasi, avrebbe travolto la vettura condotta dall'attrice;
- a causa dell'incidente avrebbe riportato gravi lesioni, sia temporanee che permanenti;
inoltre, il lungo infortunio le avrebbe provocato un danno morale determinato dall'impedimento a svolgere le attività cui era dedita;
pag. 3/17 - la responsabilità del sinistro sarebbe totalmente riconducibile alla condotta di guida di Pt_2
che non sarebbe stata improntata al rispetto delle regole del codice della strada e
[...] quelle generali di prudenza.
Si è costituito il convenuto il quale, contestando la fondatezza della Parte_2 domanda attorea, ha dedotto che:
- nella causazione del sinistro vi sarebbe una corresponsabilità dell'attrice in quanto il punto d'urto, che sarebbe rinvenibile al centro della carreggiata, sarebbe indicativo della violazione della regola cautelare, di cui all'art. 143 c.d.s., che impone ai conducenti, durante la marcia del veicolo, di procedere sul margine destro della corsia di percorrenza;
- pertanto, se l'attrice avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole imposte dal codice della strada, la collisione sarebbe stata evitabile.
- la corresponsabilità, in particolare, emergerebbe di accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi del sinistro;
- in definitiva, l'attrice non avrebbe superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. in caso di sinistro con scontro tra veicoli.
Si è infine costituita la la quale ha dedotto che: Controparte_1
- dall'analisi della dinamica del sinistro emergerebbe una responsabilità dell'attrice valutabile nella misura perlomeno del 30%;
- i profili di colpa dell'attrice sarebbero rinvenibili dai rilievi fotografici effettuati degli agenti intervenuti sul posto da cui, in particolare, emergerebbe che l'attrice avrebbe omesso di tenere la destra della propria corsia di marcia, non riuscendo così ad evitare l'impatto; infine, la somma di € 8.382,50 versata in favore dell'attrice sarebbe interamente satisfattoria delle pretese vantate da quest'ultima”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere non integralmente la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte della . AR
Tanto opinava in base al rilievo per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso sulla base delle risultanze istruttorie, non vi erano elementi idonei a far ritenere la responsabilità totale del conducente poichè la condotta assunta dalla conducente Parte_2
aveva costituito violazione dell'art. 143, co. 1 CdS a causa del mancato rispetto AR dell'obbligo di tenersi a destra durante la guida, sicchè la stessa non aveva fatto il possibile per evitare il danno.
Riconosceva, quindi, la sussistenza del concorso di colpa, imputando il 70% della responsabilità in capo al ed il restante 30% in capo all'originaria parte attrice per concorso nella Parte_2 determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
pag. 4/17 Questo Collegio evidenzia, a fini di chiarezza espositiva, che a bordo della vettura condotta dall'attrice in primo grado viaggiava quale trasportata una sua amica, , la quale Persona_1 decedeva a seguito del sinistro.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale AR riforma) il 03.06.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
si costituiva in giudizio, e nel contestare ogni assunto chiedeva il Parte_2 rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso.
regolarmente citata in giudizio non si costituiva, pertanto se ne Controparte_2 dichiara la contumacia.
Con ordinanza del 28.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante nel censurare il provvedimento gravato, ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui, ricostruendo la dinamica del sinistro occorso sulla base dell'istruttoria espletata, ha reputato sussistente il suo concorso di colpa nonostante dal verbale, redatto dagli agenti della stazione dei Carabinieri di Capestrano intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, fosse risultata l' esclusiva responsabilità in capo all'appellato nella causazione dell'incidente, tanto che nessuna sanzione Parte_2 amministrativa veniva irrogata nei riguardi di essa . AR
Essa ha articolato tre motivi di doglianza.
1.1 Con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui valuta erroneamente l'evento nella sua dinamica, sì da attribuire la responsabilità pari al
30% in capo ad essa, ritenendo che non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio di aver fatto tutto quanto possibile per evitare o limitare il verificarsi dell'evento.
A dire dell'appellante, infatti, il giudice di primo grado si sarebbe limitato all'accertamento del concorso di colpa nella misura del 30% senza neppure menzionare quale sarebbe stato il comportamento possibile e non attuato dall'appellante, ma evidenziando unicamente la circostanza per cui la stessa non avrebbe mantenuto il margine destro della corsia.
Col secondo motivo di appello, lamenta, quindi, la errata quantificazione del AR danno extrapatrimoniale, in particolare in ordine alla mancata personalizzazione del danno riconosciutole dal Tribunale.
In concreto, secondo quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel menzionare una pronuncia della Suprema Corte senza prendere in debita considerazione i pag. 5/17 principi ivi enunciati e non applicati per intero al caso concreto, considerato che la , AR
a causa del sinistro per cui è causa, subiva conseguenze ben più gravose rispetto a quelle ordinarie e comuni delle lesioni, tenuto conto della sofferenza per la morte dell' amica, con la quale condivideva intensamente la propria vita, nonchè dello stile e del tenore di vita che essa conduceva antecedentemente al sinistro , abbandonato per il significativo stato depressivo cui versava, ampiamente provato anche dal teste escusso in primo grado, nonché dalla documentazione prodotta.
Il primo giudice, a dire della avrebbe errato anche nella mancata liquidazione della AR somma di euro 2.300,00, a titolo di rimborso spese per la CTP ricostruttiva.
Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui condanna alla rifusione delle spese di lite gli originari convenuti nella misura del solo 70%.
2.L'appello è parzialmente fondato ed i motivi, seppur strettamente correlati tra loro e legati da un nesso di interdipendenza, vengono trattati come segue.
3.Per quanto attiene al primo motivo, questa Corte anzitutto rileva che il primo giudice, in tema di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. ha ritenuto che:
“Come noto, l'art. 2054 c.c., nel caso di scontro tra veicoli a motore, pone una presunzione di pari responsabilità in capo ad entrambi i conducenti.
Di conseguenza, il conducente che voglia andare esente da responsabilità, ai sensi del co. 1 del predetto articolo, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini, “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”.
(cfr Cass. 4130/2017). Pertanto, occorrerà in primo luogo verificare l'assolvimento dei rispettivi oneri probatori in capo alle parti”.
Tanto premesso, ha argomentato che: “Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dall'interrogatorio formale di attrice e convenuto, pur non potendo ricostruire in maniera esatta la dinamica del sinistro, è pacifico che il conducente del veicolo OY abbia perso il controllo (per motivi che nel corso del giudizio non sono emersi), andando a collidere dapprima con il guard rail posto alla proprio destra per poi impattare, al centro dalla carreggiata, il veicolo attoreo.
Tale circostanza emerge in particolare dai rilievi effettuati dagli agenti della stazione dei carabinieri di Capestrano intervenuti sul posto che, nell'occasione, hanno anche provveduto ad irrogare una sanzione amministrativa nei confronti di conducente (nel caso anche proprietario)
pag. 6/17 del veicolo OY per violazione degli artt. 141 comma 2 c.d.s. (poiché non conservava il controllo del veicolo durante la guida) e 143 c. 11 c.d.s. (poiché circolava contromano invadendo l'opposta corsia di marcia).
Di contro, alcuna sanzione risulta irrogata al conducente del veicolo NC che sopraggiungeva sull'opposta corsia di marcia.
Orbene, dal predetto verbale, pur potendosi individuare nella causazione del sinistro una responsabilità preponderante del convenuto , l'attrice non ha fornito la prova Parte_2 liberatoria consistente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed anzi, dai rilievi planimetrici effettuati dai militari intervenuti è emerso che effettivamente, al momento dell'impatto, avvenuto al centro della carreggiata, il veicolo condotto dall'attrice non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 comma 1 c.d.s..
In punto di onere probatorio, infatti, in via ulteriore rispetto a quanto sopra riportato, per pacifica e risalente giurisprudenza, “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.” (cfr Cass. 7061/2020).
Pertanto, come già accennato, pur essendo palese una responsabilità maggioritaria del convenuto , è altresì emersa una responsabilità concorrente dell'attrice che, alla Parte_2 luce degli elementi emersi, questo giudice ritiene vada stabilita nella misura del 30% a carico di quest'ultima.”
Ad avviso di questo Collegio, non può condividersi detta prospettazione e neppure quella relativa alla accertata responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30% in capo all'appellante, poiché detta asserzione si pone in netta contraddizione con quanto, invero, accertato dalla P.G. occorsa in loco, la quale ha provveduto, stilando apposito verbale (allegato in atti), a chiarire che “a seguito dei rilievi planimetrici/fotografici eseguiti, ed alle dichiarazioni rese dall'unico testimone, il sinistro si può così ricostruire, il conducente del veicolo “A” mentre percorreva la SS 153 con direzione di marcia L'Aquila – Pescara, in prossimità di una semicurva perdeva il controllo del mezzo andando a collidere dapprima con il guardrail sulla propria corsia di marcia e successivamente invadeva l'opposta corsia andando a collidere frontalmente con il veicolo “B” che sopraggiungeva. A seguito dell'urto il veicolo “A” e veicolo “B” finivano la corsa sull'opposta corsia di marcia. Si poteva rilevare il presunto punto d'urto dai segni rilasciati sull'asfalto dai frammenti staccatosi dai mezzi. Sconoscesi le cause per il quale il conducente del veicolo “A” abbia perso il controllo finendo contro il guardrail e successivamente sull'opposta corsia di marcia”.
La dinamica, quindi, era ben chiara: il punto d'urto rilevato dai CC era situato all'interno della corsia della , la quale non è che non circolasse tenendosi strettamente a destra: AR essa scelse di eseguire una manovra di emergenza spostandosi verso sinistra nel disperato tentativo di evitare l'impatto, come si va a precisare.
pag. 7/17 Ed invero, sulla scorta di quanto attestato dai militi, restano sconosciute unicamente le cause per il quale perdeva il controllo del veicolo andando ad invadere l'altrui corsia , Parte_2 ma risulta del tutto superficiale e sbrigativo asserire, come si legge nella gravata sentenza, che
“dai rilievi planimetrici effettuati dai militari intervenuti è emerso che effettivamente, al momento dell'impatto, avvenuto al centro della carreggiata, il veicolo condotto dall'attrice non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 comma
1 c.d.s.” Cfr. pag. 6 provv. gravato): trattasi di assunto che non ha minimamente tenuto conto della concreta dinamica, nè di altre risultanze.
Che l'odierna appellante non circolasse, inizialmente, in prossimità del margine destro, invero, non risulta affatto dal verbale, che riporta solo la posizione di quiete dei veicoli.
Tale supposizione, tra l'altro, veniva smentita proprio dal CTP di , Ing. Parte_2 Per_2
nella perizia espletata nell'ambito del procedimento penale n. 2733/2017 RGNR. (e
[...] versata in atti), in cui l'odierno appellato era indagato, il quale deduceva che “in merito alla cinematica ante urto, non essendo state rilevate tracce di frenata, si deve presumere per entrambi i veicoli una velocità di entrata in campo coincidente con quella di collisione. […] anche la conducente della vettura NC IL, sig.ra , nell'attimo AR culminante l'urto, ha verosimilmente deviato verso la propria sinistra come reazione psicologica all'avvistamento del veicolo antagonista che procedeva con traiettoria prima di deriva verso sinistra e poi di accentramento lungo la carreggiata […] Con tale errata manovra
d'emergenza ha, di fatto, contribuito all'intercetto di traiettorie con la vettura OY AY. A tal uopo l'analisi di evitabilità del sinistro ha evidenziato che l'incidente avrebbe potuto avere un diverso esito qualora la sig.ra avesse attuato una correzione di AR traiettoria improntata nel rispetto della distanza laterale dal margine destro, ossia transitando nel corridoio di fuga sufficientemente ampio per eludere la collisione”.
Ciò, però, significa solo che l'appellante cercò di evitare la collisione spostandosi a sinistra all'ultimo momento, manovra di emergenza cha non pare affatto errata, come si vedrà, anche perché il preteso corridoio di fuga sulla destra non era affatto sufficientemente ampio.
Il CTP Ing. nominato dalla originaria convenuta nel corso del giudizio Per_3 Controparte_3 civile di primo grado, concludeva analogamente nel senso di ritenere “che dall'osservazione della planimetria in scala riportata, si evince la sussistenza di un ampio corridoio libero di circa
3.55 m esistente tra la posizione all'urto della ed il guardrail posto alla destra Parte_3 della corsia di marcia di pertinenza della , che la stessa conducente poteva Parte_4 utilizzare per transitare proseguendo nella propria direzione di marcia, evitando la collisione con la (al riguardo si consideri che la NC IL è larga circa 1.65 m). La Parte_3 conducente del veicolo B – LANCIA IL, era dunque in condizioni di poter evitare il sinistro, e la sua errata quanto improvvida manovra di deviazione verso la propria sinistra, è pertanto in stretto nesso causale con il verificarsi dell'evento”.
Resta, però, il fatto che non venne contestata alla la summenzionata circostanza AR
(come specificatamente rappresentato anche all'interno della sentenza impugnata: “Di contro, alcuna sanzione risulta irrogata al conducente del veicolo NC che sopraggiungeva sull'opposta corsia di marcia.”), ossia di non aver, ella, mantenuto secondo il canone indicato pag. 8/17 dall'art. 143 CdS la destra: ciò che sembra emergere dagli elaborati summenzionati è la pretesa di far ritenere errata la manovra di emergenza posta in essere dalla donna, la quale scartava verso sinistra, anziché verso il margine destro, dove, a dire dei Consulenti delle parti avverse, vi era sufficiente spazio per percorrere la corsia interessata, evitando totalmente l'impatto: detto spazio, ad avviso di questa Corte, non c'era perché se la NC è larga 1,65 metri non può di certo assumersi esistente un ampio corridoio libero di 3,55 metri, volta che da tale larghezza deve essere necessariamente sottratta quella della vettura, sicchè, a tutto concedere, l'appellante aveva a disposizione, per schivare l'impatto spostandosi a destra, meno di due metri, larghezza palesemente insufficiente, soprattutto per quanto si va ad ulteriormente precisare.
Dunque, è dato pacifico, ed incontestato tra le parti, quello per cui in occasione dei rilievi planimetrici effettuati dai Carabinieri della stazione di Capestrano, veniva irrogata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 143 CdS unicamente nei riguardi di , Parte_2 giammai nei confronti dell'appellante, alla quale nulla, correttamente, veniva contestato.
La , in realtà, fu costretta a svoltare a sinistra perché se c'era un corridoio ampio AR
e libero era proprio quello e il fatto che l'impatto avvenne comunque all'interno della sua corsia rende palese come essa stesse circolando tenendo strettamente la destra, perché se, al contrario, essa circolava più al centro della carreggiata, sterzare a sinistra avrebbe comportato che la collisione sarebbe avvenuta all'interno della corsia opposta, ossia sarebbe stata l'appellante ad invadere la corsia del . Parte_2
La , in realtà, cercò in ogni modo di evitare l'impatto, non riuscendovi solo per AR mancanza di tempo.
Tanto trova conforto da altre risultanze, totalmente neglette in primo grado, che confermavano l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
In primo luogo, la dichiarazione resa dall'unico teste oculare, , in sede di SIT, il Testimone_1 quale dichiarava che “verso le 13:14 di oggi 25.11.2017 mentre percorrevo la strada statale con direzione da Pescara verso L'Aquila con la mia autovettura, una macchina dietro quella coinvolta nel sinistro, ho visto la macchina venire in direzione L'Aquila verso Pescara sbandare in curva urtando il guard-rail sulla destra e successivamente invadere la corsia opposta di marcia. L'autovettura che proveniva da L'Aquila era una OY AY che ha urtato frontalmente l'autovettura NC Y proveniente dal mio stesso senso di marcia.”
La dichiarazione è stata confermata dallo stesso anche nel corso del giudizio di primo Tes_1 grado, ove, nonostante i ricordi scemati, confermava quanto in precedenza dichiarato dinanzi alla P.G.
La confessione resa dallo stesso appellato in sede di interrogatorio formale: alla domanda se fosse vero che “ il 25.11.17 alle ore 13.00 circa la percorreva la SS 153 AR in località Capestrano (AQ) proveniente da Chieti – direzione L'Aquila, alla guida della propria auto NC IL allorquando era travolta nella sua corsia dall'auto OY AY ... che proveniva dall'opposto senso di marcia", egli rispose: “si è vero”.
pag. 9/17 La documentazione fotografica dei Carabinieri, che rende evidente come alla destra della corsia dell'appellante non vi erano vie di fuga, men che meno corsie di emergenza e la carreggiata era chiusa da guard-rail.
Si aggiunga che è incontestato che il in sede penale ebbe a patteggiare la pena. Parte_2
Anche a voler considerare quanto sostenuto dalle parti appellate sulla scorta di quanto
[... accertato dai CTP di cui sopra circa la errata manovra di emergenza posta in essere dalla
, si ha che lo stesso Ing. ha scritto nel proprio elaborato peritale che “[…] Pt_1 Per_2 nell'istante in cui la OY AY a seguito dell'urto contro la barriera di destra iniziava a deviare verso sinistra, la vettura NC IL si trovava ad una distanza dalla zona d'urto pari a circa 23 m e mancavano circa 1,5 sec. alla collisione […]” salvo poi, assurdamente, opinare che “[…] Il tutto anche in considerazione del fatto che l'accertamento da parte della
OY AY è avvenuto in modo graduale e progressivo, ovvero senza alcuna repentinità”.
Ordunque, appare difficile comprendere come, nell'arco di 1,5 sec., l'odierna appellante, vedendo arrivare contromano la OY AY, avrebbe dovuto o potuto calcolare la distanza, peraltro tutt'altro che ampia, che intercorreva tra la linea di mezzeria ed il margine destro (sul quale, tra l'altro, insisteva sia una banchina non asfaltata, sia il guardrail) e, al contempo, immaginare la reale andatura di marcia che presumibilmente avrebbe adottato il;
Parte_2
a nulla rilevando, quanto asserito dallo stesso perito, secondo cui “In aggiunta si precisa che la predetta automobilista avrebbe dovuto avere anche una fase di preallerta (precisamente a S =
72 m e t = 4,5 sec. alla collisione) correlata al progressivo allargamento verso destra del veicolo antagonista avvenuto prima dell'urto tangenziale contro il guardrail”, considerato che in un primo momento l'appellato, nel percorrere il proprio senso di marcia impattava sul guardrail posto sulla sua destra (in senso di marcia totalmente opposto rispetto a quello di andatura della NC IL) contro il quale presumibilmente avrebbe potuto arrestare la propria corsa, ed essendo trascorso solo un lasso temporale di 1,5 sec. da detto momento e l'impatto frontale avvenuto, non si comprende come la avrebbe potuto preallertarsi e AR attuare manovre di emergenza come quelle descritte negli elaborati peritali di parte, allegati dagli appellati.
Ne discende, quale diretta e logica conseguenza, la totale insussistenza della concorrente responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro, né può esserle contestata la errata manovra di emergenza posta in essere verso sinistra, in quanto la – la quale, si AR ribadisce, viaggiava regolarmente sulla propria corsia di marcia, nel rispetto del limite di velocità imposto – in 1,5 secondi avrebbe solo potuto scartare verso sinistra, ove vedeva la strada libera e l'unica via di fuga, dato che l'altro veicolo non aveva invaso la sua corsia procedendo diritto, ma obliquamente e dirigendosi proprio verso la sua destra, sicchè sostenere che anche l'appellante dovesse deviare a destra , nell'arco temporale di un secondo e mezzo, non può essere condiviso in alcun modo, in quanto sarebbe stata manovra di emergenza ancora più pericolosa e da compiere, addirittura, accelerando al massimo per schivare, forse, l'urto di un soffio ed in uno spazio ristrettissimo.
Di ciò, a ben vedere, era ben consapevole il CTP laddove ha evidenziato: “anche la Per_2 conducente della vettura NC IL, sig.ra , nell'attimo AR
pag. 10/17 culminante l'urto, ha verosimilmente deviato verso la propria sinistra come reazione psicologica all'avvistamento del veicolo antagonista che procedeva con traiettoria prima di deriva verso sinistra e poi di accentramento lungo la carreggiata”.
La reazione psicologica era, in effetti, pienamente comprensibile: per l'appellante stringere a destra sarebbe stato ancor più fatale.
In punto di diritto, questa Corte osserva che con recente pronuncia il giudice di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o accertare le cause e modalità del sinistro.
Tale presunzione costituisce applicazione dei criteri generali in materia di concorso di cause ex art. 41 c.p. e si ricollega alla disciplina dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare detta presunzione, può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Pertanto, accertata la commissione di gravi infrazioni stradali da parte di uno dei conducenti, il giudice non può limitarsi ad affermare la necessità della prova positiva che l'altro conducente si sia uniformato alle norme della circolazione e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma deve valutare se il comportamento del primo conducente costituisca causa esclusiva dell'incidente, potendo ciò rappresentare prova indiretta idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità, specie in assenza di evidenze concrete sulla condotta di guida dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34895/2022).
Ed ancora, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione.”
Dunque, pur accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l'altro non può ritenersi liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Tuttavia, l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c. solo nel caso in cui quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29927/2024).
pag. 11/17 Posto che, nella specie, il Tribunale accertava non la pari responsabilità dei conducenti, ma riteneva che il fosse responsabile nella causazione del sinistro nella misura del Parte_2
70% e la nella misura del 30%, non troverebbe applicazione neppure il principio AR sancito dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. (il quale, appunto, ritiene parimenti responsabili entrambi i conducenti in assenza di elementi sufficienti alla esatta ricostruzione della dinamica), ma si sarebbe dovuto, astrattamente, discorrere, nella fattispecie, di concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ciò nonostante, in ossequio a quanto sopra rilevato, contrariamente a quanto statuito dai CTP,
Ing. e il CTP dell'originaria parte attrice, Ing. nella ricostruzione Per_2 Per_3 Per_4 della esatta dinamica ed in perfetta aderenza con le contestazioni addebitate al Parte_2 dai militari della stazione dei Carabinieri occorsi sul posto al momento dell'impatto, accertava la totale responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'appellato “Causa esclusiva scatenante il sinistro è la condotta oltremodo imprudente e sconsiderata del giovane conducente dell'utilitaria il quale disattende più articoli del Nuovo Codice della Strada Pt_3
(D.lgs. 285/1992 e s.m.i.) e precisamente l'art. 141 (Velocità) cc. 3-8 1, l'art. 142 (Limiti di velocità) cc. 1-7 2, l'art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) c. 11 3”, conclusione a cui questa Corte intende certamente aderire, in base alle ragioni suesposte.
Ne deriva che il sinistro per cui è causa deve, perciò, ascriversi alla condotta non prudente e diligente, anzi gravemente colposa, per non dire del tutto assurda ed imprevedibile dell'appellato , che nel caso che ne occupa assume efficacia causale autonoma e Parte_2 sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, non potendo lo stesso essere evitato neppure presumibilmente se solo si tiene conto dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra la perdita di controllo dell'auto da parte del conducente della OY e l'impatto frontale, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla manovra asseritamente errata e dovendo ritenersi elisa qualsivoglia responsabilità della conducente . AR
Pertanto, si ritiene che non possa trovare applicazione né la fattispecie di cui all'art. 2054 co.2
c.c., né quella di cui all'art. 1227 c.c. per tutte le ragioni su spiegate.
Il primo profilo di censura, quindi, deve essere accolto e la gravata pronuncia riformata nei suddetti sensi.
4.Venendosi, ora, al secondo profilo di gravame, il quale afferisce alla errata quantificazione del danno extrapatrimoniale ed alla mancata personalizzazione del danno, a dire dell'appellante, seppur il Tribunale abbia dato atto del fatto che la a seguito del AR sinistro non poteva più prendere parte alle attività culturali nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI – delegazione di Chieti, ciò malgrado ha erroneamente ritenuto queste conseguenze normali rientranti nell'alveo delle attività di cui qualsiasi soggetto, in analoga condizione, si sarebbe dovuto privare, non prendendo in considerazione neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Altro aspetto da considerare ai fini dell'aumento per personalizzazione sarebbe stato, testualmente, “il vissuto della morte della amica”.
La Corte osserva quanto segue.
pag. 12/17 Il Tribunale, al riguardo, ha opinato che “Nel caso specie, in sede di istruttoria (dichiarazioni del testi e all'udienza del 1.12.2021) è emerso che l'attrice, in epoca successiva al Tes_2 Tes_3 sinistro ed a causa dello stesso, stante la sua impossibilità di deambulare autonomamente, non poté né organizzare né svolgere attività culturali (perlomeno quelle programmate nel 2018) nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI- delegazione di Chieti e perse la possibilità di divenire presidente di detta delegazione. Ebbene, tali elementi, appaiono quali conseguenze normali dell'infortunio subito, non caratterizzati da alcuna peculiarità rispetto alle conseguenze che qualsiasi soggetto potrebbe subire per il medesimo fatto. Pertanto, si ritiene che non possa riconoscersi alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno in quanto le pretese risarcitorie appaiono soddisfatte con il ristoro del danno biologico”.
L'appellante ribadisce di avere subìto il citato affaticamento nello svolgere l'attività lavorativa, che non rientra di certo nelle conseguenze ordinarie e comuni inerenti al pregiudizio subito, nonché la profonda sofferenza psicologica determinata dalla morte dell'amica trasportata
(circostanza, di certo non comune e “ordinaria” nei sinistri) che ha determinato l'insorgere di un ingestibile senso di colpa oltre che un grave sconvolgimento.
Sostiene, quindi, che non rientrano nelle conseguenze ordinarie e comuni delle lesioni le gravi limitazioni e danni subiti in relazione alle specifiche iniziative organizzate dal F.A.I. (del quale era vice capo delegazione), quelle del club Unesco, del Comitato cittadino per il rilancio di
Chieti, del Giardino delle pubbliche letture;
quelle relative all'attività di attrice teatrale nella
Compagnia; Enti ove l'attrice svolgeva incarichi di alto livello e mansioni di responsabilità che certo non appartengono alla vita normale di tutti e quindi non sono risarcibili nell'ordinario danno biologico.
Ciò posto, questo Collegio, condividendo il ragionamento espresso dal primo giudice, ribadisce che secondo un orientamento giurisprudenziale granitico in tal senso, e parimenti riportato dal
Tribunale, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico con la c.d. personalizzazione.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
pag. 13/17 Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Ne discende, pertanto, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ordunque, calando i già menzionati principi alla fattispecie che ne occupa, dette circostanze specifiche non appaiono affatto evidenti, tenuto conto delle risultanze emergenti dagli atti e dalle testimonianze rese da e Tes_2 Tes_3
In primo luogo, a nessun aumento da personalizzazione può condurre la pur comprensibile sofferenza per il decesso dell'amica trasportata.
Il Tribunale ebbe a premettere: “ai fini della liquidazione dei danni finisci subiti dall'attore, questo giudice ritiene, in ossequio al principio stabilito dalla Suprema Corte, di dover far ricorso all'applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano”.
Le tabelle applicate, invero, prevedono il risarcimento unitario del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale.
La personalizzazione, quindi può giustificare in teoria l'aumento del risarcimento del danno biologico e morale, ma nel caso in esame non sono stati riscontrati in esito alla CTU danni da lesioni alla psiche dell'appellante per il decesso dell'amica, tali da poter dar luogo a personalizzazione, sicchè il risarcimento della sofferenza per detto evento va esclusa, non potendosi applicare una percentuale di aumento dei valori medi per consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione di danni non attinenti agli aspetti anatomo-
pag. 14/17 funzionali e relazionali o agli aspetti di sofferenza soggettiva non direttamente derivati dalle accertate lesioni.
Quanto alle attività compromesse e sopra descritte, non si ravvisano circostanze straordinarie, atte a giustificare un aumento del risarcimento del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in termini di personalizzazione dello stesso, nonostante le dichiarazioni rese dai testi di cui sopra, i quali si limitavano a riferire il cambiamento delle abitudini di vita cui andò incontro la a seguito del sinistro, in quanto impossibilitata – quanto meno per il AR primo periodo – alla deambulazione, condizione che, però, non rendeva di per sé impossibile organizzare e svolgere attività culturali ( quelle programmate nel 2018) nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI- delegazione di Chieti, come pure riguardo agli altri ruoli e men che meno poteva comportare la perdita della possibilità di divenire presidente di detta delegazione: l'appellante ben poteva essere assistita da altri nel compimento di attività che necessitavano di muoversi fisicamente.
Non si ravvisano, in definitiva, elementi probatori atti a giustificare la personalizzazione del danno a titolo di eccezionale sofferenza interiore dell'appellante, la quale, invero, secondo indirizzo giurisprudenziale costante e risalente nel tempo, non può considerarsi in re ipsa, ma necessita di essere puntualmente e specificatamente provata da parte del danneggiato.
5.Ciò posto, in tema di risarcimento del danno complessivo, secondo quanto accertato dal
CTU, la riportò, compatibilmente con la dinamica del sinistro, le seguenti lesioni: AR
“- frattura scomposta del terzo laterale della clavicola sinistra. - frattura dell'arco antero- laterale della quinta e sesta costa a destra e della seconda costa a sinistra. - frattura lievemente scomposta del corpo sternale al terzo medio. - frattura scomposta a più rime metaepifisaria prossimale di tibia con interessamento articolare del piatto tibiale e delle spine tibiali. - frattura del polo inferiore della rotula - frattura composta dell'apice del malleolo peroneale”, soffrendo un periodo di inabilità temporanea che il consulente ha così individuato:
ITA: giorni 40; ITP 75%: giorni 20; ITP 50%: giorni 60; ITP 25%: giorni 60; con aggiunta di IP al
15%, rassegnando le seguenti conclusioni: “La durata dell'inabilità temporanea assoluta conseguita alle lesioni traumatiche è quantificabile in giorni 40 (quaranta), periodo durante il quale la signora è stata ricoverata e quindi a riposo totale a domicilio;
la durata AR dell'inabilità temporanea parziale al 75% in ulteriori giorni 20 (venti), la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni 60 (sessanta), la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25% in ulteriori giorni 60 (sessanta) periodi nei quali la ha ripreso AR gradualmente la deambulazione e le attività di vita quotidiana. […] Sulla base di quanto sopra affermato i postumi invalidanti precedentemente descritti e documentati nella certificazione in atti configurano un danno biologico che riduce in modo permanente la validità dell'esaminata e può essere valutato in termini medico-legali in misura pari al 15% (quindici)” (Cfr. CTU
Dott.ssa in atti). Per_5
Pertanto, in virtù dell'accoglimento del primo motivo di appello, mediante il quale, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte ritiene responsabile nella causazione del sinistro esclusivamente (quindi, nella misura del 100%) l'appellato , va disposta la Parte_2 condanna quest'ultimo, in solido con le appellate (comunque gravata di Controparte_3
pag. 15/17 manleva) e al risarcimento integrale del danno non patrimoniale Controparte_2 nei riguardi dell'odierna appellante.
Il Tribunale, applicando le tabelle di Milano, aveva così disposto.
“Pertanto, in considerazione dell'età dell'attrice (anni 60), deve essere riconosciute alla stessa,
a titolo di danno biologico, la somma complessiva, già decurtata del 30% in ragione della quota di responsabilità alla stessa attribuita, di € 33,725,00 (€ 48.179,00 – 30%), a cui dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria dal 25.11.2017 sino al soddisfo.”
La decisione è stata poi corretta nel senso che nel dispositivo della sentenza n. 776/2023 siano scritte le parole: “della somma di €. 28.754,57 oltre interessi” in luogo di quanto scritto per errore: “della somma di €. 37.137,07 oltre interessi”.
Questa Corte riforma la decisione con l'attribuire all'appellante la complessiva e non contestata dagli appellati somma di euro 48.179,00 ( superiore a quanto liquidabile in base alla tabella 2024, ovvero euro 44.490,00), dai quali scomputare gli acconti variamente percepiti e indicati dall'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari, rispettivamente, ad euro 8.328,50 ed euro 36.851,90, sicchè ad essa residua un risarcimento nella misura di euro 2998,60, somma da devalutare al giorno del sinistro per poi essere aumentata di rivalutazione ed interessi anno per anno fino al saldo.
Quanto ai danni patrimoniali, il primo giudice ebbe a liquidare all'attrice la somma di €
3.412,07 (4.874,39 – 30%) a titolo di spese mediche, poiché le stesse risultano adeguatamente provate e sono state ritenute congrue dal CTU.
La decisione va riformata col riconoscere tutti i 4.874,39 euro, cui aggiungere gli ulteriori e documentati esborsi di 2.300,00 euro per spese di CTP e 350,00 euro per spese di registrazione della sentenza di primo grado, così pervenendosi a complessivi euro 7.524,39, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e al lordo di eventuali acconti.
6.A accertata la piena ed esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione Parte_2 del sinistro, va accolto anche l'ultimo motivo di gravame, attinente alla quantificazione della condanna alle spese di lite, in primo grado ripartita erroneamente sulla scorta, non è dato capire perché, della responsabilità reciproca dei conducenti, nella rispettiva misura del 70% e del 30%: ciò comporta la conseguente riforma e la condanna degli appellati, in solido, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, al netto di quanto già versato.
7.Esse, quanto al primo grado, vengono liquidate in euro 7.616,00 oltre accessori per compensi ed in euro 786,00 per spese;
quanto al presente grado si liquidano in euro 9.991,00 oltre accessori per compensi ed in euro 1165,50 per spese, avendo riguardo al valore del decisum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
pag. 16/17 1) accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza accerta la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Parte_2
e quest'ultima con obbligo di Controparte_2 Controparte_1 manleva, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno AR non patrimoniale, della residua somma di euro 2.998,60, somma da devalutare al giorno del sinistro per poi essere aumentata di rivalutazione ed interessi anno per anno fino al saldo;
condanna i medesimi appellati al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di complessivi euro 7.524,39, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e al lordo di eventuali acconti;
2) regola le spese di entrambi i gradi come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio l'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 514/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025,
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Femminella e Angelo AR
Pomponio, giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Chieti, Via Silvio e
Bertrando Spaventa n. 29, presso lo studio del primo;
Appellante
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodi, giusta mandato Controparte_1 allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta, el. dom. in L'Aquila, Via Castiglione n.
29, presso il suo studio;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Catalucci, giusta mandato in Parte_2 calce a comparsa di risposta, el. dom. in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso il suo studio;
Appellati
Controparte_2
Appellata non costituita avverso
la sentenza n. 776/2023 pubblicata il 18.12.2023 dal Tribunale di L'Aquila, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 2419/2019 R.G.C., e corretta con provvedimento del 07.02.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Per quanto suesposto, voglia, contrariis reiectis, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare nei termini sopra esposti l'impugnata sentenza del Tribunale di L'Aquila N. 776/2023 RG Sent. datata 6.12.2023 e pubblicata il 13.12.2023, pronunciata nella causa civile N. 2419/2019 R.G.C. e corretta con provvedimento datato
[...
7.2.2024 e pubblicato il 7.5.2024 e, di conseguenza, accogliere la domanda della IG.ra
, con ogni conseguenza di legge, e, quindi, voglia: AR
1) previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva del IG. Parte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare lo stesso in solido con i
[...] convenuti IG.ra e la in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di €.
73.520,77 conteggiate secondo le risultanze della c.t.u. medico – legale, da cui detrarre la somma di €. 8.382,50 ricevuta in acconto, con l'aggiunta della spesa documentata di €.
2.300,00 per la redazione della c.t.p., quindi la somma di €. 67.438,27, da cui detrarre l'ulteriore somma di €. 36.851,90 versata ed accettata in acconto, ed alla quale aggiungere, infine, €. 350.01 per la quota della registrazione sentenza di primo grado rimasta a carico dell'attrice e, quindi, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 37.201,91 oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente e rivalutazione monetaria dalla data di detto ultimo versamento, al saldo o le altre somme ritenute congrue di giustizia;
2) rigettare le domande, le eccezioni e contestazioni dei convenuti appellati poiché infondate in fatto e diritto per le motivazioni esposte.
Con vittoria di spese, compensi e competenze professionali di causa dei due gradi di giudizio, da cui detrarre, da quelli di primo grado, la somma versata di €. 6.637,80 ed accettata in acconto.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia il l'Ecc.ma Corte di appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello così come formulato da , perché AR infondato in fatto ed in diritto, condannandola alla refusione delle spese di giudizio in favore della ”. CP_1
Per parte appellata : Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenutane l'infondatezza giuridica e fattuale, rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra avverso la sentenza n. 776/2023 del Tribunale di L'Aquila, AR confermandola integralmente. Con vittoria di spese e competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
pag. 2/17 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta la responsabilità concorsuale del 30% a carico dell'attrice e del 70% a carico del convenuto e, per l'effetto condanna, in solido tra loro, Parte_2 Parte_2
, e al pagamento in favore
[...] Controparte_2 Controparte_1 di della somma di € 37.137,07 oltre interessi e rivalutazione AR monetaria dal giorno del sinistro (25.11.2017) e sino a quello dell'effettivo pagamento;
- Condanna, in solido tra loro, , e Parte_2 Controparte_2 [...]
alla refusione del 70% delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 AR
che liquida nella somma di € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa e
[...]
Iva come per legge.
- Condanna a tenere indenni gli altri convenuti delle conseguenze Controparte_1 risarcitorie della presente sentenza”.
Con provvedimento del Tribunale datato 7.2.24 e pubblicato il7.5.'24, la sentenza veniva così corretta: " Il Giudice verificate le note di trattazione scritta delle parti che sono state prodotte nei termini prescritti, vista l'istanza di correzione di errore materiale - proposta da
[...]
– della sentenza n. 776/2023 emessa all'esito del giudizio iscritto al RG Controparte_1
2419/19, verificato che trattasi di errore materiale di calcolo emendabile ai sensi degli artt. 287
e ss. cpc;
verificato che non vi è opposizione delle altre parti del giudizio, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 776/2023 siano scritte le parole: “della somma di €. 28.754,57 oltre interessi” in luogo di quanto scritto per errore: “della somma di €. 37.137,07 oltre interessi”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio AR
, e la compagnia assicurativa Parte_2 Controparte_2 CP_1 al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito in
[...] seguito al sinistro stradale occorso in data 25.11.2017 a Capestrano (AQ), lungo la SS 153.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che:
- nelle predette circostanze di luogo e di tempo si sarebbe trovata alla guida della propria autovettura mod. NC Y allorquando questa sarebbe stata violentemente urtata dall'autovettura mod. OY AY condotta da , di proprietà di Parte_2 CP_2 proveniente dall'opposta corsia di marcia;
- in particolare, il conducente della OY avrebbe perso il controllo dell'autovettura che, successivamente, avrebbe urtato il guard rail posto al margine della corsia percorsa e, nella carambola innescatasi, avrebbe travolto la vettura condotta dall'attrice;
- a causa dell'incidente avrebbe riportato gravi lesioni, sia temporanee che permanenti;
inoltre, il lungo infortunio le avrebbe provocato un danno morale determinato dall'impedimento a svolgere le attività cui era dedita;
pag. 3/17 - la responsabilità del sinistro sarebbe totalmente riconducibile alla condotta di guida di Pt_2
che non sarebbe stata improntata al rispetto delle regole del codice della strada e
[...] quelle generali di prudenza.
Si è costituito il convenuto il quale, contestando la fondatezza della Parte_2 domanda attorea, ha dedotto che:
- nella causazione del sinistro vi sarebbe una corresponsabilità dell'attrice in quanto il punto d'urto, che sarebbe rinvenibile al centro della carreggiata, sarebbe indicativo della violazione della regola cautelare, di cui all'art. 143 c.d.s., che impone ai conducenti, durante la marcia del veicolo, di procedere sul margine destro della corsia di percorrenza;
- pertanto, se l'attrice avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole imposte dal codice della strada, la collisione sarebbe stata evitabile.
- la corresponsabilità, in particolare, emergerebbe di accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi del sinistro;
- in definitiva, l'attrice non avrebbe superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. in caso di sinistro con scontro tra veicoli.
Si è infine costituita la la quale ha dedotto che: Controparte_1
- dall'analisi della dinamica del sinistro emergerebbe una responsabilità dell'attrice valutabile nella misura perlomeno del 30%;
- i profili di colpa dell'attrice sarebbero rinvenibili dai rilievi fotografici effettuati degli agenti intervenuti sul posto da cui, in particolare, emergerebbe che l'attrice avrebbe omesso di tenere la destra della propria corsia di marcia, non riuscendo così ad evitare l'impatto; infine, la somma di € 8.382,50 versata in favore dell'attrice sarebbe interamente satisfattoria delle pretese vantate da quest'ultima”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover accogliere non integralmente la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte della . AR
Tanto opinava in base al rilievo per cui, accertato l'avvenuto sinistro e l'esatta dinamica dello stesso sulla base delle risultanze istruttorie, non vi erano elementi idonei a far ritenere la responsabilità totale del conducente poichè la condotta assunta dalla conducente Parte_2
aveva costituito violazione dell'art. 143, co. 1 CdS a causa del mancato rispetto AR dell'obbligo di tenersi a destra durante la guida, sicchè la stessa non aveva fatto il possibile per evitare il danno.
Riconosceva, quindi, la sussistenza del concorso di colpa, imputando il 70% della responsabilità in capo al ed il restante 30% in capo all'originaria parte attrice per concorso nella Parte_2 determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
pag. 4/17 Questo Collegio evidenzia, a fini di chiarezza espositiva, che a bordo della vettura condotta dall'attrice in primo grado viaggiava quale trasportata una sua amica, , la quale Persona_1 decedeva a seguito del sinistro.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale AR riforma) il 03.06.2024 per tre motivi che si vanno ad esaminare.
, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
si costituiva in giudizio, e nel contestare ogni assunto chiedeva il Parte_2 rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso.
regolarmente citata in giudizio non si costituiva, pertanto se ne Controparte_2 dichiara la contumacia.
Con ordinanza del 28.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante nel censurare il provvedimento gravato, ritiene errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui, ricostruendo la dinamica del sinistro occorso sulla base dell'istruttoria espletata, ha reputato sussistente il suo concorso di colpa nonostante dal verbale, redatto dagli agenti della stazione dei Carabinieri di Capestrano intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, fosse risultata l' esclusiva responsabilità in capo all'appellato nella causazione dell'incidente, tanto che nessuna sanzione Parte_2 amministrativa veniva irrogata nei riguardi di essa . AR
Essa ha articolato tre motivi di doglianza.
1.1 Con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui valuta erroneamente l'evento nella sua dinamica, sì da attribuire la responsabilità pari al
30% in capo ad essa, ritenendo che non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio di aver fatto tutto quanto possibile per evitare o limitare il verificarsi dell'evento.
A dire dell'appellante, infatti, il giudice di primo grado si sarebbe limitato all'accertamento del concorso di colpa nella misura del 30% senza neppure menzionare quale sarebbe stato il comportamento possibile e non attuato dall'appellante, ma evidenziando unicamente la circostanza per cui la stessa non avrebbe mantenuto il margine destro della corsia.
Col secondo motivo di appello, lamenta, quindi, la errata quantificazione del AR danno extrapatrimoniale, in particolare in ordine alla mancata personalizzazione del danno riconosciutole dal Tribunale.
In concreto, secondo quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel menzionare una pronuncia della Suprema Corte senza prendere in debita considerazione i pag. 5/17 principi ivi enunciati e non applicati per intero al caso concreto, considerato che la , AR
a causa del sinistro per cui è causa, subiva conseguenze ben più gravose rispetto a quelle ordinarie e comuni delle lesioni, tenuto conto della sofferenza per la morte dell' amica, con la quale condivideva intensamente la propria vita, nonchè dello stile e del tenore di vita che essa conduceva antecedentemente al sinistro , abbandonato per il significativo stato depressivo cui versava, ampiamente provato anche dal teste escusso in primo grado, nonché dalla documentazione prodotta.
Il primo giudice, a dire della avrebbe errato anche nella mancata liquidazione della AR somma di euro 2.300,00, a titolo di rimborso spese per la CTP ricostruttiva.
Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui condanna alla rifusione delle spese di lite gli originari convenuti nella misura del solo 70%.
2.L'appello è parzialmente fondato ed i motivi, seppur strettamente correlati tra loro e legati da un nesso di interdipendenza, vengono trattati come segue.
3.Per quanto attiene al primo motivo, questa Corte anzitutto rileva che il primo giudice, in tema di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. ha ritenuto che:
“Come noto, l'art. 2054 c.c., nel caso di scontro tra veicoli a motore, pone una presunzione di pari responsabilità in capo ad entrambi i conducenti.
Di conseguenza, il conducente che voglia andare esente da responsabilità, ai sensi del co. 1 del predetto articolo, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini, “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”.
(cfr Cass. 4130/2017). Pertanto, occorrerà in primo luogo verificare l'assolvimento dei rispettivi oneri probatori in capo alle parti”.
Tanto premesso, ha argomentato che: “Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dall'interrogatorio formale di attrice e convenuto, pur non potendo ricostruire in maniera esatta la dinamica del sinistro, è pacifico che il conducente del veicolo OY abbia perso il controllo (per motivi che nel corso del giudizio non sono emersi), andando a collidere dapprima con il guard rail posto alla proprio destra per poi impattare, al centro dalla carreggiata, il veicolo attoreo.
Tale circostanza emerge in particolare dai rilievi effettuati dagli agenti della stazione dei carabinieri di Capestrano intervenuti sul posto che, nell'occasione, hanno anche provveduto ad irrogare una sanzione amministrativa nei confronti di conducente (nel caso anche proprietario)
pag. 6/17 del veicolo OY per violazione degli artt. 141 comma 2 c.d.s. (poiché non conservava il controllo del veicolo durante la guida) e 143 c. 11 c.d.s. (poiché circolava contromano invadendo l'opposta corsia di marcia).
Di contro, alcuna sanzione risulta irrogata al conducente del veicolo NC che sopraggiungeva sull'opposta corsia di marcia.
Orbene, dal predetto verbale, pur potendosi individuare nella causazione del sinistro una responsabilità preponderante del convenuto , l'attrice non ha fornito la prova Parte_2 liberatoria consistente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed anzi, dai rilievi planimetrici effettuati dai militari intervenuti è emerso che effettivamente, al momento dell'impatto, avvenuto al centro della carreggiata, il veicolo condotto dall'attrice non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 comma 1 c.d.s..
In punto di onere probatorio, infatti, in via ulteriore rispetto a quanto sopra riportato, per pacifica e risalente giurisprudenza, “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.” (cfr Cass. 7061/2020).
Pertanto, come già accennato, pur essendo palese una responsabilità maggioritaria del convenuto , è altresì emersa una responsabilità concorrente dell'attrice che, alla Parte_2 luce degli elementi emersi, questo giudice ritiene vada stabilita nella misura del 30% a carico di quest'ultima.”
Ad avviso di questo Collegio, non può condividersi detta prospettazione e neppure quella relativa alla accertata responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30% in capo all'appellante, poiché detta asserzione si pone in netta contraddizione con quanto, invero, accertato dalla P.G. occorsa in loco, la quale ha provveduto, stilando apposito verbale (allegato in atti), a chiarire che “a seguito dei rilievi planimetrici/fotografici eseguiti, ed alle dichiarazioni rese dall'unico testimone, il sinistro si può così ricostruire, il conducente del veicolo “A” mentre percorreva la SS 153 con direzione di marcia L'Aquila – Pescara, in prossimità di una semicurva perdeva il controllo del mezzo andando a collidere dapprima con il guardrail sulla propria corsia di marcia e successivamente invadeva l'opposta corsia andando a collidere frontalmente con il veicolo “B” che sopraggiungeva. A seguito dell'urto il veicolo “A” e veicolo “B” finivano la corsa sull'opposta corsia di marcia. Si poteva rilevare il presunto punto d'urto dai segni rilasciati sull'asfalto dai frammenti staccatosi dai mezzi. Sconoscesi le cause per il quale il conducente del veicolo “A” abbia perso il controllo finendo contro il guardrail e successivamente sull'opposta corsia di marcia”.
La dinamica, quindi, era ben chiara: il punto d'urto rilevato dai CC era situato all'interno della corsia della , la quale non è che non circolasse tenendosi strettamente a destra: AR essa scelse di eseguire una manovra di emergenza spostandosi verso sinistra nel disperato tentativo di evitare l'impatto, come si va a precisare.
pag. 7/17 Ed invero, sulla scorta di quanto attestato dai militi, restano sconosciute unicamente le cause per il quale perdeva il controllo del veicolo andando ad invadere l'altrui corsia , Parte_2 ma risulta del tutto superficiale e sbrigativo asserire, come si legge nella gravata sentenza, che
“dai rilievi planimetrici effettuati dai militari intervenuti è emerso che effettivamente, al momento dell'impatto, avvenuto al centro della carreggiata, il veicolo condotto dall'attrice non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 comma
1 c.d.s.” Cfr. pag. 6 provv. gravato): trattasi di assunto che non ha minimamente tenuto conto della concreta dinamica, nè di altre risultanze.
Che l'odierna appellante non circolasse, inizialmente, in prossimità del margine destro, invero, non risulta affatto dal verbale, che riporta solo la posizione di quiete dei veicoli.
Tale supposizione, tra l'altro, veniva smentita proprio dal CTP di , Ing. Parte_2 Per_2
nella perizia espletata nell'ambito del procedimento penale n. 2733/2017 RGNR. (e
[...] versata in atti), in cui l'odierno appellato era indagato, il quale deduceva che “in merito alla cinematica ante urto, non essendo state rilevate tracce di frenata, si deve presumere per entrambi i veicoli una velocità di entrata in campo coincidente con quella di collisione. […] anche la conducente della vettura NC IL, sig.ra , nell'attimo AR culminante l'urto, ha verosimilmente deviato verso la propria sinistra come reazione psicologica all'avvistamento del veicolo antagonista che procedeva con traiettoria prima di deriva verso sinistra e poi di accentramento lungo la carreggiata […] Con tale errata manovra
d'emergenza ha, di fatto, contribuito all'intercetto di traiettorie con la vettura OY AY. A tal uopo l'analisi di evitabilità del sinistro ha evidenziato che l'incidente avrebbe potuto avere un diverso esito qualora la sig.ra avesse attuato una correzione di AR traiettoria improntata nel rispetto della distanza laterale dal margine destro, ossia transitando nel corridoio di fuga sufficientemente ampio per eludere la collisione”.
Ciò, però, significa solo che l'appellante cercò di evitare la collisione spostandosi a sinistra all'ultimo momento, manovra di emergenza cha non pare affatto errata, come si vedrà, anche perché il preteso corridoio di fuga sulla destra non era affatto sufficientemente ampio.
Il CTP Ing. nominato dalla originaria convenuta nel corso del giudizio Per_3 Controparte_3 civile di primo grado, concludeva analogamente nel senso di ritenere “che dall'osservazione della planimetria in scala riportata, si evince la sussistenza di un ampio corridoio libero di circa
3.55 m esistente tra la posizione all'urto della ed il guardrail posto alla destra Parte_3 della corsia di marcia di pertinenza della , che la stessa conducente poteva Parte_4 utilizzare per transitare proseguendo nella propria direzione di marcia, evitando la collisione con la (al riguardo si consideri che la NC IL è larga circa 1.65 m). La Parte_3 conducente del veicolo B – LANCIA IL, era dunque in condizioni di poter evitare il sinistro, e la sua errata quanto improvvida manovra di deviazione verso la propria sinistra, è pertanto in stretto nesso causale con il verificarsi dell'evento”.
Resta, però, il fatto che non venne contestata alla la summenzionata circostanza AR
(come specificatamente rappresentato anche all'interno della sentenza impugnata: “Di contro, alcuna sanzione risulta irrogata al conducente del veicolo NC che sopraggiungeva sull'opposta corsia di marcia.”), ossia di non aver, ella, mantenuto secondo il canone indicato pag. 8/17 dall'art. 143 CdS la destra: ciò che sembra emergere dagli elaborati summenzionati è la pretesa di far ritenere errata la manovra di emergenza posta in essere dalla donna, la quale scartava verso sinistra, anziché verso il margine destro, dove, a dire dei Consulenti delle parti avverse, vi era sufficiente spazio per percorrere la corsia interessata, evitando totalmente l'impatto: detto spazio, ad avviso di questa Corte, non c'era perché se la NC è larga 1,65 metri non può di certo assumersi esistente un ampio corridoio libero di 3,55 metri, volta che da tale larghezza deve essere necessariamente sottratta quella della vettura, sicchè, a tutto concedere, l'appellante aveva a disposizione, per schivare l'impatto spostandosi a destra, meno di due metri, larghezza palesemente insufficiente, soprattutto per quanto si va ad ulteriormente precisare.
Dunque, è dato pacifico, ed incontestato tra le parti, quello per cui in occasione dei rilievi planimetrici effettuati dai Carabinieri della stazione di Capestrano, veniva irrogata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 143 CdS unicamente nei riguardi di , Parte_2 giammai nei confronti dell'appellante, alla quale nulla, correttamente, veniva contestato.
La , in realtà, fu costretta a svoltare a sinistra perché se c'era un corridoio ampio AR
e libero era proprio quello e il fatto che l'impatto avvenne comunque all'interno della sua corsia rende palese come essa stesse circolando tenendo strettamente la destra, perché se, al contrario, essa circolava più al centro della carreggiata, sterzare a sinistra avrebbe comportato che la collisione sarebbe avvenuta all'interno della corsia opposta, ossia sarebbe stata l'appellante ad invadere la corsia del . Parte_2
La , in realtà, cercò in ogni modo di evitare l'impatto, non riuscendovi solo per AR mancanza di tempo.
Tanto trova conforto da altre risultanze, totalmente neglette in primo grado, che confermavano l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
In primo luogo, la dichiarazione resa dall'unico teste oculare, , in sede di SIT, il Testimone_1 quale dichiarava che “verso le 13:14 di oggi 25.11.2017 mentre percorrevo la strada statale con direzione da Pescara verso L'Aquila con la mia autovettura, una macchina dietro quella coinvolta nel sinistro, ho visto la macchina venire in direzione L'Aquila verso Pescara sbandare in curva urtando il guard-rail sulla destra e successivamente invadere la corsia opposta di marcia. L'autovettura che proveniva da L'Aquila era una OY AY che ha urtato frontalmente l'autovettura NC Y proveniente dal mio stesso senso di marcia.”
La dichiarazione è stata confermata dallo stesso anche nel corso del giudizio di primo Tes_1 grado, ove, nonostante i ricordi scemati, confermava quanto in precedenza dichiarato dinanzi alla P.G.
La confessione resa dallo stesso appellato in sede di interrogatorio formale: alla domanda se fosse vero che “ il 25.11.17 alle ore 13.00 circa la percorreva la SS 153 AR in località Capestrano (AQ) proveniente da Chieti – direzione L'Aquila, alla guida della propria auto NC IL allorquando era travolta nella sua corsia dall'auto OY AY ... che proveniva dall'opposto senso di marcia", egli rispose: “si è vero”.
pag. 9/17 La documentazione fotografica dei Carabinieri, che rende evidente come alla destra della corsia dell'appellante non vi erano vie di fuga, men che meno corsie di emergenza e la carreggiata era chiusa da guard-rail.
Si aggiunga che è incontestato che il in sede penale ebbe a patteggiare la pena. Parte_2
Anche a voler considerare quanto sostenuto dalle parti appellate sulla scorta di quanto
[... accertato dai CTP di cui sopra circa la errata manovra di emergenza posta in essere dalla
, si ha che lo stesso Ing. ha scritto nel proprio elaborato peritale che “[…] Pt_1 Per_2 nell'istante in cui la OY AY a seguito dell'urto contro la barriera di destra iniziava a deviare verso sinistra, la vettura NC IL si trovava ad una distanza dalla zona d'urto pari a circa 23 m e mancavano circa 1,5 sec. alla collisione […]” salvo poi, assurdamente, opinare che “[…] Il tutto anche in considerazione del fatto che l'accertamento da parte della
OY AY è avvenuto in modo graduale e progressivo, ovvero senza alcuna repentinità”.
Ordunque, appare difficile comprendere come, nell'arco di 1,5 sec., l'odierna appellante, vedendo arrivare contromano la OY AY, avrebbe dovuto o potuto calcolare la distanza, peraltro tutt'altro che ampia, che intercorreva tra la linea di mezzeria ed il margine destro (sul quale, tra l'altro, insisteva sia una banchina non asfaltata, sia il guardrail) e, al contempo, immaginare la reale andatura di marcia che presumibilmente avrebbe adottato il;
Parte_2
a nulla rilevando, quanto asserito dallo stesso perito, secondo cui “In aggiunta si precisa che la predetta automobilista avrebbe dovuto avere anche una fase di preallerta (precisamente a S =
72 m e t = 4,5 sec. alla collisione) correlata al progressivo allargamento verso destra del veicolo antagonista avvenuto prima dell'urto tangenziale contro il guardrail”, considerato che in un primo momento l'appellato, nel percorrere il proprio senso di marcia impattava sul guardrail posto sulla sua destra (in senso di marcia totalmente opposto rispetto a quello di andatura della NC IL) contro il quale presumibilmente avrebbe potuto arrestare la propria corsa, ed essendo trascorso solo un lasso temporale di 1,5 sec. da detto momento e l'impatto frontale avvenuto, non si comprende come la avrebbe potuto preallertarsi e AR attuare manovre di emergenza come quelle descritte negli elaborati peritali di parte, allegati dagli appellati.
Ne discende, quale diretta e logica conseguenza, la totale insussistenza della concorrente responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro, né può esserle contestata la errata manovra di emergenza posta in essere verso sinistra, in quanto la – la quale, si AR ribadisce, viaggiava regolarmente sulla propria corsia di marcia, nel rispetto del limite di velocità imposto – in 1,5 secondi avrebbe solo potuto scartare verso sinistra, ove vedeva la strada libera e l'unica via di fuga, dato che l'altro veicolo non aveva invaso la sua corsia procedendo diritto, ma obliquamente e dirigendosi proprio verso la sua destra, sicchè sostenere che anche l'appellante dovesse deviare a destra , nell'arco temporale di un secondo e mezzo, non può essere condiviso in alcun modo, in quanto sarebbe stata manovra di emergenza ancora più pericolosa e da compiere, addirittura, accelerando al massimo per schivare, forse, l'urto di un soffio ed in uno spazio ristrettissimo.
Di ciò, a ben vedere, era ben consapevole il CTP laddove ha evidenziato: “anche la Per_2 conducente della vettura NC IL, sig.ra , nell'attimo AR
pag. 10/17 culminante l'urto, ha verosimilmente deviato verso la propria sinistra come reazione psicologica all'avvistamento del veicolo antagonista che procedeva con traiettoria prima di deriva verso sinistra e poi di accentramento lungo la carreggiata”.
La reazione psicologica era, in effetti, pienamente comprensibile: per l'appellante stringere a destra sarebbe stato ancor più fatale.
In punto di diritto, questa Corte osserva che con recente pronuncia il giudice di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, co. 2 c.c., ha carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti o accertare le cause e modalità del sinistro.
Tale presunzione costituisce applicazione dei criteri generali in materia di concorso di cause ex art. 41 c.p. e si ricollega alla disciplina dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'altro, idoneo a superare detta presunzione, può avvenire non solo attraverso la prova diretta della conformità del contegno di guida alle regole della circolazione stradale e della comune prudenza, ma anche in via indiretta mediante il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Pertanto, accertata la commissione di gravi infrazioni stradali da parte di uno dei conducenti, il giudice non può limitarsi ad affermare la necessità della prova positiva che l'altro conducente si sia uniformato alle norme della circolazione e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma deve valutare se il comportamento del primo conducente costituisca causa esclusiva dell'incidente, potendo ciò rappresentare prova indiretta idonea a vincere la presunzione di corresponsabilità, specie in assenza di evidenze concrete sulla condotta di guida dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34895/2022).
Ed ancora, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro conducente dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., unicamente nel caso in cui la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra evitativa da parte dell'altro conducente. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione.”
Dunque, pur accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l'altro non può ritenersi liberato dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Tuttavia, l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c. solo nel caso in cui quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29927/2024).
pag. 11/17 Posto che, nella specie, il Tribunale accertava non la pari responsabilità dei conducenti, ma riteneva che il fosse responsabile nella causazione del sinistro nella misura del Parte_2
70% e la nella misura del 30%, non troverebbe applicazione neppure il principio AR sancito dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. (il quale, appunto, ritiene parimenti responsabili entrambi i conducenti in assenza di elementi sufficienti alla esatta ricostruzione della dinamica), ma si sarebbe dovuto, astrattamente, discorrere, nella fattispecie, di concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ciò nonostante, in ossequio a quanto sopra rilevato, contrariamente a quanto statuito dai CTP,
Ing. e il CTP dell'originaria parte attrice, Ing. nella ricostruzione Per_2 Per_3 Per_4 della esatta dinamica ed in perfetta aderenza con le contestazioni addebitate al Parte_2 dai militari della stazione dei Carabinieri occorsi sul posto al momento dell'impatto, accertava la totale responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'appellato “Causa esclusiva scatenante il sinistro è la condotta oltremodo imprudente e sconsiderata del giovane conducente dell'utilitaria il quale disattende più articoli del Nuovo Codice della Strada Pt_3
(D.lgs. 285/1992 e s.m.i.) e precisamente l'art. 141 (Velocità) cc. 3-8 1, l'art. 142 (Limiti di velocità) cc. 1-7 2, l'art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) c. 11 3”, conclusione a cui questa Corte intende certamente aderire, in base alle ragioni suesposte.
Ne deriva che il sinistro per cui è causa deve, perciò, ascriversi alla condotta non prudente e diligente, anzi gravemente colposa, per non dire del tutto assurda ed imprevedibile dell'appellato , che nel caso che ne occupa assume efficacia causale autonoma e Parte_2 sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, non potendo lo stesso essere evitato neppure presumibilmente se solo si tiene conto dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra la perdita di controllo dell'auto da parte del conducente della OY e l'impatto frontale, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla manovra asseritamente errata e dovendo ritenersi elisa qualsivoglia responsabilità della conducente . AR
Pertanto, si ritiene che non possa trovare applicazione né la fattispecie di cui all'art. 2054 co.2
c.c., né quella di cui all'art. 1227 c.c. per tutte le ragioni su spiegate.
Il primo profilo di censura, quindi, deve essere accolto e la gravata pronuncia riformata nei suddetti sensi.
4.Venendosi, ora, al secondo profilo di gravame, il quale afferisce alla errata quantificazione del danno extrapatrimoniale ed alla mancata personalizzazione del danno, a dire dell'appellante, seppur il Tribunale abbia dato atto del fatto che la a seguito del AR sinistro non poteva più prendere parte alle attività culturali nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI – delegazione di Chieti, ciò malgrado ha erroneamente ritenuto queste conseguenze normali rientranti nell'alveo delle attività di cui qualsiasi soggetto, in analoga condizione, si sarebbe dovuto privare, non prendendo in considerazione neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Altro aspetto da considerare ai fini dell'aumento per personalizzazione sarebbe stato, testualmente, “il vissuto della morte della amica”.
La Corte osserva quanto segue.
pag. 12/17 Il Tribunale, al riguardo, ha opinato che “Nel caso specie, in sede di istruttoria (dichiarazioni del testi e all'udienza del 1.12.2021) è emerso che l'attrice, in epoca successiva al Tes_2 Tes_3 sinistro ed a causa dello stesso, stante la sua impossibilità di deambulare autonomamente, non poté né organizzare né svolgere attività culturali (perlomeno quelle programmate nel 2018) nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI- delegazione di Chieti e perse la possibilità di divenire presidente di detta delegazione. Ebbene, tali elementi, appaiono quali conseguenze normali dell'infortunio subito, non caratterizzati da alcuna peculiarità rispetto alle conseguenze che qualsiasi soggetto potrebbe subire per il medesimo fatto. Pertanto, si ritiene che non possa riconoscersi alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno in quanto le pretese risarcitorie appaiono soddisfatte con il ristoro del danno biologico”.
L'appellante ribadisce di avere subìto il citato affaticamento nello svolgere l'attività lavorativa, che non rientra di certo nelle conseguenze ordinarie e comuni inerenti al pregiudizio subito, nonché la profonda sofferenza psicologica determinata dalla morte dell'amica trasportata
(circostanza, di certo non comune e “ordinaria” nei sinistri) che ha determinato l'insorgere di un ingestibile senso di colpa oltre che un grave sconvolgimento.
Sostiene, quindi, che non rientrano nelle conseguenze ordinarie e comuni delle lesioni le gravi limitazioni e danni subiti in relazione alle specifiche iniziative organizzate dal F.A.I. (del quale era vice capo delegazione), quelle del club Unesco, del Comitato cittadino per il rilancio di
Chieti, del Giardino delle pubbliche letture;
quelle relative all'attività di attrice teatrale nella
Compagnia; Enti ove l'attrice svolgeva incarichi di alto livello e mansioni di responsabilità che certo non appartengono alla vita normale di tutti e quindi non sono risarcibili nell'ordinario danno biologico.
Ciò posto, questo Collegio, condividendo il ragionamento espresso dal primo giudice, ribadisce che secondo un orientamento giurisprudenziale granitico in tal senso, e parimenti riportato dal
Tribunale, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè, indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico con la c.d. personalizzazione.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
pag. 13/17 Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Ne discende, pertanto, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ordunque, calando i già menzionati principi alla fattispecie che ne occupa, dette circostanze specifiche non appaiono affatto evidenti, tenuto conto delle risultanze emergenti dagli atti e dalle testimonianze rese da e Tes_2 Tes_3
In primo luogo, a nessun aumento da personalizzazione può condurre la pur comprensibile sofferenza per il decesso dell'amica trasportata.
Il Tribunale ebbe a premettere: “ai fini della liquidazione dei danni finisci subiti dall'attore, questo giudice ritiene, in ossequio al principio stabilito dalla Suprema Corte, di dover far ricorso all'applicazione delle c.d. “Tabelle di Milano”.
Le tabelle applicate, invero, prevedono il risarcimento unitario del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale.
La personalizzazione, quindi può giustificare in teoria l'aumento del risarcimento del danno biologico e morale, ma nel caso in esame non sono stati riscontrati in esito alla CTU danni da lesioni alla psiche dell'appellante per il decesso dell'amica, tali da poter dar luogo a personalizzazione, sicchè il risarcimento della sofferenza per detto evento va esclusa, non potendosi applicare una percentuale di aumento dei valori medi per consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione di danni non attinenti agli aspetti anatomo-
pag. 14/17 funzionali e relazionali o agli aspetti di sofferenza soggettiva non direttamente derivati dalle accertate lesioni.
Quanto alle attività compromesse e sopra descritte, non si ravvisano circostanze straordinarie, atte a giustificare un aumento del risarcimento del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in termini di personalizzazione dello stesso, nonostante le dichiarazioni rese dai testi di cui sopra, i quali si limitavano a riferire il cambiamento delle abitudini di vita cui andò incontro la a seguito del sinistro, in quanto impossibilitata – quanto meno per il AR primo periodo – alla deambulazione, condizione che, però, non rendeva di per sé impossibile organizzare e svolgere attività culturali ( quelle programmate nel 2018) nell'ambito del suo ruolo di vice presidente dell'associazione FAI- delegazione di Chieti, come pure riguardo agli altri ruoli e men che meno poteva comportare la perdita della possibilità di divenire presidente di detta delegazione: l'appellante ben poteva essere assistita da altri nel compimento di attività che necessitavano di muoversi fisicamente.
Non si ravvisano, in definitiva, elementi probatori atti a giustificare la personalizzazione del danno a titolo di eccezionale sofferenza interiore dell'appellante, la quale, invero, secondo indirizzo giurisprudenziale costante e risalente nel tempo, non può considerarsi in re ipsa, ma necessita di essere puntualmente e specificatamente provata da parte del danneggiato.
5.Ciò posto, in tema di risarcimento del danno complessivo, secondo quanto accertato dal
CTU, la riportò, compatibilmente con la dinamica del sinistro, le seguenti lesioni: AR
“- frattura scomposta del terzo laterale della clavicola sinistra. - frattura dell'arco antero- laterale della quinta e sesta costa a destra e della seconda costa a sinistra. - frattura lievemente scomposta del corpo sternale al terzo medio. - frattura scomposta a più rime metaepifisaria prossimale di tibia con interessamento articolare del piatto tibiale e delle spine tibiali. - frattura del polo inferiore della rotula - frattura composta dell'apice del malleolo peroneale”, soffrendo un periodo di inabilità temporanea che il consulente ha così individuato:
ITA: giorni 40; ITP 75%: giorni 20; ITP 50%: giorni 60; ITP 25%: giorni 60; con aggiunta di IP al
15%, rassegnando le seguenti conclusioni: “La durata dell'inabilità temporanea assoluta conseguita alle lesioni traumatiche è quantificabile in giorni 40 (quaranta), periodo durante il quale la signora è stata ricoverata e quindi a riposo totale a domicilio;
la durata AR dell'inabilità temporanea parziale al 75% in ulteriori giorni 20 (venti), la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% in ulteriori giorni 60 (sessanta), la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25% in ulteriori giorni 60 (sessanta) periodi nei quali la ha ripreso AR gradualmente la deambulazione e le attività di vita quotidiana. […] Sulla base di quanto sopra affermato i postumi invalidanti precedentemente descritti e documentati nella certificazione in atti configurano un danno biologico che riduce in modo permanente la validità dell'esaminata e può essere valutato in termini medico-legali in misura pari al 15% (quindici)” (Cfr. CTU
Dott.ssa in atti). Per_5
Pertanto, in virtù dell'accoglimento del primo motivo di appello, mediante il quale, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte ritiene responsabile nella causazione del sinistro esclusivamente (quindi, nella misura del 100%) l'appellato , va disposta la Parte_2 condanna quest'ultimo, in solido con le appellate (comunque gravata di Controparte_3
pag. 15/17 manleva) e al risarcimento integrale del danno non patrimoniale Controparte_2 nei riguardi dell'odierna appellante.
Il Tribunale, applicando le tabelle di Milano, aveva così disposto.
“Pertanto, in considerazione dell'età dell'attrice (anni 60), deve essere riconosciute alla stessa,
a titolo di danno biologico, la somma complessiva, già decurtata del 30% in ragione della quota di responsabilità alla stessa attribuita, di € 33,725,00 (€ 48.179,00 – 30%), a cui dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria dal 25.11.2017 sino al soddisfo.”
La decisione è stata poi corretta nel senso che nel dispositivo della sentenza n. 776/2023 siano scritte le parole: “della somma di €. 28.754,57 oltre interessi” in luogo di quanto scritto per errore: “della somma di €. 37.137,07 oltre interessi”.
Questa Corte riforma la decisione con l'attribuire all'appellante la complessiva e non contestata dagli appellati somma di euro 48.179,00 ( superiore a quanto liquidabile in base alla tabella 2024, ovvero euro 44.490,00), dai quali scomputare gli acconti variamente percepiti e indicati dall'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari, rispettivamente, ad euro 8.328,50 ed euro 36.851,90, sicchè ad essa residua un risarcimento nella misura di euro 2998,60, somma da devalutare al giorno del sinistro per poi essere aumentata di rivalutazione ed interessi anno per anno fino al saldo.
Quanto ai danni patrimoniali, il primo giudice ebbe a liquidare all'attrice la somma di €
3.412,07 (4.874,39 – 30%) a titolo di spese mediche, poiché le stesse risultano adeguatamente provate e sono state ritenute congrue dal CTU.
La decisione va riformata col riconoscere tutti i 4.874,39 euro, cui aggiungere gli ulteriori e documentati esborsi di 2.300,00 euro per spese di CTP e 350,00 euro per spese di registrazione della sentenza di primo grado, così pervenendosi a complessivi euro 7.524,39, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e al lordo di eventuali acconti.
6.A accertata la piena ed esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione Parte_2 del sinistro, va accolto anche l'ultimo motivo di gravame, attinente alla quantificazione della condanna alle spese di lite, in primo grado ripartita erroneamente sulla scorta, non è dato capire perché, della responsabilità reciproca dei conducenti, nella rispettiva misura del 70% e del 30%: ciò comporta la conseguente riforma e la condanna degli appellati, in solido, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, al netto di quanto già versato.
7.Esse, quanto al primo grado, vengono liquidate in euro 7.616,00 oltre accessori per compensi ed in euro 786,00 per spese;
quanto al presente grado si liquidano in euro 9.991,00 oltre accessori per compensi ed in euro 1165,50 per spese, avendo riguardo al valore del decisum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
pag. 16/17 1) accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza accerta la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Parte_2
e quest'ultima con obbligo di Controparte_2 Controparte_1 manleva, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno AR non patrimoniale, della residua somma di euro 2.998,60, somma da devalutare al giorno del sinistro per poi essere aumentata di rivalutazione ed interessi anno per anno fino al saldo;
condanna i medesimi appellati al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di complessivi euro 7.524,39, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e al lordo di eventuali acconti;
2) regola le spese di entrambi i gradi come in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio l'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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