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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8534/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE
AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO
DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
, C.f. , rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, Via Venti Settembre
n. 3.
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 7 -Resistente contumace-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.11.25
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 29.07.2025, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi di persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Catania, V sez., in data 30.06.2025 nel procedimento civile n. 6454/2021 R.G. Trib., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di la quale proponeva ricorso al Tribunale adito per la restituzione della Parte_2
somma di euro 15.163,00, per essere stata corrisposta all'avv. Amata indebitamente due volte, nonché per il risarcimento dei danni da esecuzione illegittima da liquidarsi nella misura di euro 100.000,00.
In data 01.07.2025 le veniva notificato il decreto di liquidazione, con il quale veniva riconosciuto all'avv. l'importo di € 426,00 oltre accessori di legge. Pt_1
Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività profusa. Nello specifico, asseriva la violazione dell'art.5 D.M.n.55/2015 e dell'art.82 DPR n.115/2002 per l'erronea determinazione del valore della causa ed illegittima esclusione della fase decisionale.
pagina 2 di 7 Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto, si osserva che la liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, tenendo conto del valore della causa desumibile dalla domanda e dell'attività professionale effettivamente svolta, a prescindere dall'esito del giudizio o dall'importo effettivamente liquidato in sentenza salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente infondata.
In tal senso, l'art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
La Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente (regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con pagina 3 di 7 la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ. (Cass. 8233/2024; Cass. n.
6487/2023).
Resta ferma, tuttavia, la possibilità – prevista dal citato art. 5 d.m. n. 55/2014 – di discostarsi dal valore risultante dall'applicazione delle regole codicistiche qualora emerga una manifesta sproporzione rispetto al valore effettivo e sostanziale della controversia. In tale ipotesi il giudice è tenuto a verificare puntualmente l'attività difensiva concretamente svolta, le peculiarità del caso e la congruità del valore della domanda quale parametro di riferimento, potendo procedere ad adeguamento solo quando il valore così determinato risulti del tutto incongruo rispetto all'effettiva complessità della prestazione, giacché in tal caso il compenso corrispondente alla tariffa non potrebbe ritenersi proporzionato all'opera professionale espletata (Cass. n.
18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 28885/2023).
Il criterio richiamato impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva effettivamente svolta dal legale, tenendo conto delle peculiarità del caso specifico, al fine di accertare se l'importo indicato nella domanda possa costituire un parametro di riferimento adeguato oppure risulti manifestamente inidoneo a rappresentare il reale valore della controversia.
Nel caso di specie, trattandosi di rigetto integrale della domanda, il valore della lite coincide con quanto richiesto dal ricorrente nell'atto introduttivo, non potendo farsi ricorso al criterio del decisum, atteso che la pretesa è stata totalmente respinta. Il
Tribunale, ancorando invece la liquidazione del compenso alla sola somma di € 15.000, corrispondente all'importo di cui si chiedeva la restituzione, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, pervenendo a una determinazione palesemente pagina 4 di 7 incongrua sia rispetto all'attività professionale effettivamente espletata, sia rispetto al reale valore economico della controversia.
L'importo liquidato in € 426,00 risulta, invero, manifestamente sproporzionato, considerato che l'opera difensiva dell'avv. ha comportato l'esame della Parte_1
documentazione, la redazione dell'atto introduttivo, l'approfondimento delle questioni giuridiche rilevanti e la trattazione della causa mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ne consegue che, considerato il valore della causa pari a € 115.000, la liquidazione deve essere ricondotta allo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000, con applicazione dei valori minimi. Ciò in considerazione dell'assenza di particolari profili di complessità, sia sul piano fattuale sia su quello giuridico, e della complessiva linearità del procedimento.
Va escluso il riconoscimento della fase decisionale, in quanto nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (proprio come quello in cui è stata svolta l'attività professionale della ricorrente) non è prevista una vera e propria fase decisionale strutturata, come avviene nel rito ordinario, che comporta un esame dettagliato di atti, tempi e complessità della controversia. In particolare, non è prevista una udienza di precisazione delle conclusione, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente ed inoltre nella specie non vi sono state mai delle memorie conclusionali, ma solo delle mere note ad udienza.
Resta comunque tutelato il diritto dell'avvocato alla liquidazione del compenso, determinata sulla base della prestazione effettivamente svolta e delle note d'udienza pagina 5 di 7 depositate, senza necessità di articolare una fase decisionale autonoma, nel rispetto degli artt. 91 e ss. c.p.c. e dei principi di proporzionalità ed economia processuale.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso è accolto e, in riforma del precedente decreto di liquidazione, va liquidato il nuovo compenso, che al netto della riduzione del
50% ex art. 130 Dpr 115/02, è determinato in € 2462,50,oltre 15% di spese generali e accessori di legge (nello specifico: fase di studio della controversia 1276,00 ; fase introduttiva del giudizio € 814,00; fase di trattazione € 2835,00, tutte da decurtate al
50%).
In virtù del principio della soccombenza il va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8534/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di euro 2.462,50, oltre al 15% per spese generali e Parte_1
accessori di legge;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 551,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 426,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il giudice pagina 6 di 7 RE BE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8534/25 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE
AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO
DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
, C.f. , rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, Via Venti Settembre
n. 3.
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 7 -Resistente contumace-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.11.25
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 29.07.2025, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi di persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale di Catania, V sez., in data 30.06.2025 nel procedimento civile n. 6454/2021 R.G. Trib., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di la quale proponeva ricorso al Tribunale adito per la restituzione della Parte_2
somma di euro 15.163,00, per essere stata corrisposta all'avv. Amata indebitamente due volte, nonché per il risarcimento dei danni da esecuzione illegittima da liquidarsi nella misura di euro 100.000,00.
In data 01.07.2025 le veniva notificato il decreto di liquidazione, con il quale veniva riconosciuto all'avv. l'importo di € 426,00 oltre accessori di legge. Pt_1
Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività profusa. Nello specifico, asseriva la violazione dell'art.5 D.M.n.55/2015 e dell'art.82 DPR n.115/2002 per l'erronea determinazione del valore della causa ed illegittima esclusione della fase decisionale.
pagina 2 di 7 Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto, si osserva che la liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, tenendo conto del valore della causa desumibile dalla domanda e dell'attività professionale effettivamente svolta, a prescindere dall'esito del giudizio o dall'importo effettivamente liquidato in sentenza salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente infondata.
In tal senso, l'art. 5 (“Determinazione del valore della controversia”), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
La Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente (regola che, quindi, opera anche nel caso in cui la liquidazione attenga alla prestazione resa da parte del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e con onere a carico dello Stato), il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con pagina 3 di 7 la domanda di pagamento ex art. 10 cod. proc. civ. (Cass. 8233/2024; Cass. n.
6487/2023).
Resta ferma, tuttavia, la possibilità – prevista dal citato art. 5 d.m. n. 55/2014 – di discostarsi dal valore risultante dall'applicazione delle regole codicistiche qualora emerga una manifesta sproporzione rispetto al valore effettivo e sostanziale della controversia. In tale ipotesi il giudice è tenuto a verificare puntualmente l'attività difensiva concretamente svolta, le peculiarità del caso e la congruità del valore della domanda quale parametro di riferimento, potendo procedere ad adeguamento solo quando il valore così determinato risulti del tutto incongruo rispetto all'effettiva complessità della prestazione, giacché in tal caso il compenso corrispondente alla tariffa non potrebbe ritenersi proporzionato all'opera professionale espletata (Cass. n.
18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 28885/2023).
Il criterio richiamato impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva effettivamente svolta dal legale, tenendo conto delle peculiarità del caso specifico, al fine di accertare se l'importo indicato nella domanda possa costituire un parametro di riferimento adeguato oppure risulti manifestamente inidoneo a rappresentare il reale valore della controversia.
Nel caso di specie, trattandosi di rigetto integrale della domanda, il valore della lite coincide con quanto richiesto dal ricorrente nell'atto introduttivo, non potendo farsi ricorso al criterio del decisum, atteso che la pretesa è stata totalmente respinta. Il
Tribunale, ancorando invece la liquidazione del compenso alla sola somma di € 15.000, corrispondente all'importo di cui si chiedeva la restituzione, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, pervenendo a una determinazione palesemente pagina 4 di 7 incongrua sia rispetto all'attività professionale effettivamente espletata, sia rispetto al reale valore economico della controversia.
L'importo liquidato in € 426,00 risulta, invero, manifestamente sproporzionato, considerato che l'opera difensiva dell'avv. ha comportato l'esame della Parte_1
documentazione, la redazione dell'atto introduttivo, l'approfondimento delle questioni giuridiche rilevanti e la trattazione della causa mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ne consegue che, considerato il valore della causa pari a € 115.000, la liquidazione deve essere ricondotta allo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000, con applicazione dei valori minimi. Ciò in considerazione dell'assenza di particolari profili di complessità, sia sul piano fattuale sia su quello giuridico, e della complessiva linearità del procedimento.
Va escluso il riconoscimento della fase decisionale, in quanto nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (proprio come quello in cui è stata svolta l'attività professionale della ricorrente) non è prevista una vera e propria fase decisionale strutturata, come avviene nel rito ordinario, che comporta un esame dettagliato di atti, tempi e complessità della controversia. In particolare, non è prevista una udienza di precisazione delle conclusione, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente ed inoltre nella specie non vi sono state mai delle memorie conclusionali, ma solo delle mere note ad udienza.
Resta comunque tutelato il diritto dell'avvocato alla liquidazione del compenso, determinata sulla base della prestazione effettivamente svolta e delle note d'udienza pagina 5 di 7 depositate, senza necessità di articolare una fase decisionale autonoma, nel rispetto degli artt. 91 e ss. c.p.c. e dei principi di proporzionalità ed economia processuale.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso è accolto e, in riforma del precedente decreto di liquidazione, va liquidato il nuovo compenso, che al netto della riduzione del
50% ex art. 130 Dpr 115/02, è determinato in € 2462,50,oltre 15% di spese generali e accessori di legge (nello specifico: fase di studio della controversia 1276,00 ; fase introduttiva del giudizio € 814,00; fase di trattazione € 2835,00, tutte da decurtate al
50%).
In virtù del principio della soccombenza il va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8534/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di euro 2.462,50, oltre al 15% per spese generali e Parte_1
accessori di legge;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 551,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 426,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il giudice pagina 6 di 7 RE BE
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