Sentenza 4 giugno 2021
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della operatività dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che questa sia provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia in carcere sul presupposto che il difetto di imputabilità dell'indagato non fosse sussistente poiché basato su perizie, risalenti nel tempo, che accertavano esclusivamente l'incapacità di stare in giudizio del prevenuto in relazione a singoli procedimenti, ma non anche l'incapacità di intendere e di volere del medesimo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2021, n. 22081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22081 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
Testo completo
Udita la relazione del Cons. NN IA De Santis;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell'interesse del Gentile e in riforma del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 19/10/2020, confermava la gravità indiziaria e la misura della custodia cautelare 1 in carcere limitatamente al delitto di estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., nei confronti degli imprenditori CO MA e RI AC. Il Tribunale cautelare, dopo aver esaminato le fonti probatorie a sostegno delle fattispecie provvisoriamente ascritte al prevenuto, riteneva attinta la soglia della gravità indiziaria esclusivamente in relazione alle fattispecie sopra cennate e argomentava l'adeguatezza della misura intramuraria sia in ragione dell'elevato spessore del rischio di recidivanza sia della presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. I giudici della cautela ritenevano, altresì, che il difetto di imputabilità dell'indagato dedotto dalla difesa sulla base di accertamenti effettuati in relazione ad altri procedimenti non fosse sussistente giacché, da un lato, le perizie disposte da altre autorità giudiziarie erano risalenti nel tempo e, dall'altro, accertavano esclusivamente l'incapacità di stare in giudizio del prevenuto in relazione a ciascuno di quei specifici procedimenti ma non l'incapacità di intendere e di volere del Gentile, al contrario pienamente attestata dalla natura dei fatti per cui si procede.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Ettore Ragozzini, deducendo:
2.1 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione del collegio cautelare secondo cui la documentazione prodotta dalla difesa accerterebbe l'incapacità irreversibile dell'indagato ma non l'incapacità di intendere e di volere che necessariamente la sostanzia. Secondo la difesa i provvedimenti giudiziari depositati (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 16/1/2018; ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione del 7/5/2019, ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze) si fondano su accertamenti tecnici che hanno attestato l'incapacità ex art 72 bis cod. proc.pen. del ricorrente, ovvero uno stato mentale di carattere irreversibile che impedisce la cosciente partecipazione al procedimento. Trattasi di condizione non suscettibile di miglioramento, che preclude al ricorrente l'esercizio dei diritti di difesa. Le contrarie argomentazioni del Tribunale hanno carattere apparente e non tengono conto del divieto di disporre la custodia intramuraria nei confronti di soggetti le cui condizioni risultino incompatibili con lo stato di detenzione. 2 : CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, non avendo il Tribunale cautelare fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in punto di capacità dell'imputato sulla base delle allegazioni effettuate. Invero, alla luce di quest'ultime risulta che il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 16/1/2018 ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del Gentile per incapacità irreversibile ex art. 72 bis cod. proc.pen. sulla scorta di una perizia dibattimentale che ha accertato che l'indagato è affetto da disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a trauma cranico in soggetto con ritardo cognitivo medio, ritenendo che l'indagato fosse in grado di orientarsi in modo adeguato nello spazio e di comprendere le contestazioni mossegli ma incapace di esercitare in modo attivo e consapevole il proprio diritto di difesa e incapace, quindi, di stare coscientemente in giudizio, condizione destinata a protrarsi nel tempo. Il perito AR è stato affiancato nell'occasione da una psicologa, Langella Lucrezia, che ha somministrato i test al prevenuto ed ha concluso per una sindrome frontale con alterazioni a livello cognitivo, emotivo e comportamentale. Seppure detti accertamenti sono risalenti all'anno 2018 è, tuttavia, incontestabile che alla base della declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale, per quanto documentato, si pone un deficit di rilievo psichico non transitorio, suscettibile di incidere sulla capacità di intendere e di volere.
3.1 L'art. 273, comma 2, cod. proc.pen. dispone che nessuna misura può essere applicata se il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità quale quella di cui all'art. 88 cod.pen. Questa Corte ha chiarito che in tema di misure cautelari personali, ai fini della operatività dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che questa debba essere provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa (Sez. 5, n. 11957 del 03/03/2020, Rv. 278860; Sez. 1, n. 72 del 26/11/2010, dep. 2011, Rv. 249287 ;Sez. 1 n. 6630 del 28/1/2010, Rv 246576). Il giudice della cautela è, dunque, anche giudice della capacità sostanziale dell'indagato di essere assoggettato a misura, trattandosi di un limite negativo connaturato al sistema cautelare. Ogni persona fisica può di regola assumere la qualità di indagato/imputato in quanto capace giuridicamente di essere parte nel processo penale e la capacità 3 processuale, espressione della capacità di agire, manifesta l'idoneità dell'interessato ad esercitare nel processo i diritti e le facoltà che gli competono: l'ordinaria coincidenza tra capacità giuridica e capacità processuale subisce, nondimeno, una significativa eccezione nelle ipotesi di infermità mentale, sia preesistente che sopravvenuta al fatto costituente reato. Pertanto, ancorché le decisioni allegate all'istanza difensiva sub 1) e 2) abbiano fatto applicazione dell'art. 72bis cod.proc.pen., ovvero di un istituto squisitamente processuale che sancisce l'improcedibilità dell'azione in ipotesi di incapacità processuale irreversibile dell'imputato, la natura della patologia psichiatrica accertata in sede peritale imponeva al Tribunale cautelare di farsi carico delle doglianze difensive e di evaderle in termini di adeguatezza giustificativa, seppure nell'ambito delle specifiche prerogative dell'organo adito. Risulta, infatti, meramente assertivo l'assunto che gli esiti investigativi scrutinati diano conto della piena capacità di intendere e di volere del prevenuto, non potendo la confutazione degli esiti peritali, una volta recepiti tra i materiali valutabili, essere rimessa alla percezione del collegio che, quantunque non deputato a svolgere i necessari approfondimenti, è gravato dall'onere di compiuta motivazione in ordine ai profili devoluti. L'antinomia proposta da esiti processuali che attestano la compromissione psichica del prevenuto, pur non consentendo allo stato di apprezzarne l'esatta portata, e il successivo coinvolgimento del medesimo in fatti delittuosi che non ne palesano in termini significativi la sussistenza deve, dunque, trovare congruo esito dialettico, anche nella prospettiva del novellato art. 345 cod.proc.pen., il quale prevede al comma 2 che quando -dopo la pronunzia di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'art. 72 bis- lo stato di incapacità viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato l'azione penale può essere riproposta.
4. Alla luce del rilevato deficit argomentativo l'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame che emendi le criticità segnalate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc.pen. 4 di Manda alla Cancelleria per gli disp.att.cod.proc.pen. Il consigliere estensore NN IA De Santis de adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, Il Presidente Matilde Cammino me DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 GIU 2021 IL ARY CANCELLIERE SUPREM CL LL E T R er O C 5