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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 587/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto
– Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. avv. LANDI SILVIA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_1
c.f. avv. ORSOLA PALLADINO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
2.4.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 26.6.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti danno atto che il figlio aggiorenne, non ancora autosufficiente Per_1 economicamente, continuerà a vivere presso l'abitazione della madre, sita in Arcola.
2) corrisponderà a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile pari ad euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta), rivalutabile secondo gli indici istat, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno sei di ogni mese.
3) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute interamente dalla Per_1
madre;
4) riconosce di essere debitore nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma pari ad euro 18.828,75, maturata dal mese di gennaio
2021 al mese di marzo 2025 incluso, dovuta per assegni di mantenimento per il figlio on versati, e rivalutazione istat;
egli pertanto di impegna a corrispondere alla Per_1 ex-moglie – in aggiunta a quanto previsto al punto 2 - la somma mensile di euro
50,00 (cinquanta) a titolo di rimborso rateizzato dell'importo sopraindicato (pari ad euro 18.828,75), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno sei di ogni mese.
5) Le parti rinunciano ai termini per proporre appello.”
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 26.3.2025, premettendo di aver contratto in data 23.5.2009 in
Sarzana (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 10 parte II serie A anno
2009), di aver avuto un figlio ( nato il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente indipendente), di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto del Tribunale della Spezia del 2.3.2010 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 2.4.2025.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Alla scadenza del termine del 20.5.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato con assegnazione di ulteriore termine fino al 26 giugno 2025 per consentire alle parti di depositare tutta la documentazione necessaria.
Nel termine così assegnato le parti hanno provveduto a depositare note scritte sostitutive di udienza, sottoscritte dalle stesse, con le quali hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni divorzili come da ricorso e altresì hanno depositato tutta la documentazione richiesta.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3 E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto in Sarzana (SP) il 23.5.2009 (atto trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 10 parte
II serie A anno 2009), omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“1) i ricorrenti danno atto che il figlio aggiorenne, non ancora autosufficiente Per_1 economicamente, continuerà a vivere presso l'abitazione della madre, sita in Arcola.
2) corrisponderà a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile pari ad euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta), rivalutabile secondo gli indici istat, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno sei di ogni mese.
3) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute interamente dalla Per_1
madre;
4) riconosce di essere debitore nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma pari ad euro 18.828,75, maturata dal mese di gennaio
4 2021 al mese di marzo 2025 incluso, dovuta per assegni di mantenimento per il figlio on versati, e rivalutazione istat;
egli pertanto si impegna a corrispondere alla Per_1 ex-moglie – in aggiunta a quanto previsto al punto 2 - la somma mensile di euro
50,00 (cinquanta) a titolo di rimborso rateizzato dell'importo sopraindicato (pari ad euro 18.828,75), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno sei di ogni mese.
5) Le parti rinunciano ai termini per proporre appello.”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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