Art. 22.
L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata e' pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.
L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata e' pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.