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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2050/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 2.12.2024
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante, socio accomandatario, di Parte_2
(C.F. , con l'avv. CORRAINI ANTONIO ( ), per mandato P.IVA_1 C.F._2
depositato nel fascicolo di primo grado Appellante
CONTRO
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gianluca Greggio
), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
d'appello Appellata
Oggetto: Altri contratti d'opera - appello avverso la sentenza n. 775/2024 del 29/10/2024 del
Tribunale di Rovigo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 22.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, nella persona del Giudice Monocratico, Dott.
Giulio Borella, n. 775/2024 emessa il 25/10/2024 e pubblicata il 29/10/2024, notificata ex art. 285 c.p.c. il 31/10/2024, così statuirsi in conformità alle conclusioni rassegnate in primo grado:
Per i motivi tutti dispiegati in atti;
Contrariis rejectis;
In via principale:
-Per i motivi tutti dispiegati in atti, previo accertamento del diritto dell'opponente di avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nonché, in via subordinata, del diritto che si fa valere in via di eccezione riconvenzionale di compensare l'eventuale credito della convenuta opposta con gli esborsi sopportati dall'attrice opponente per € 19.751,80, dichiarata la risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa per fatto e colpa della stessa convenuta opposta, revocarsi e dichiararsi nullo e di nessun effetto il d.i. opposto, non essendo la convenuta opposta creditrice della somma ingiunta.
In via riconvenzionale:
In virtù degli effetti restitutori conseguenti all'accertamento e declaratoria della risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa, condannarsi la convenuta opposta al pagamento della somma complessiva di € 17.080,00 IVA compresa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, in favore pagina 2 di 18 dell'attrice op-ponente pari all'importo pagato a titolo di acconto, per le causali di cui Parte_2
in atti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettarsi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
2) rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante;
SPESE E COMPENSI DI LITE INTEGRALMENTE RIFUSI CON RIFERIMENTO AD
ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi sui seguenti capitoli: Parte_2
SULLA COMMESSA CP_2
1) Vero che è stato dipendente di per 31 anni con il ruolo di Testimone_1 CP_1
tecnico programmatore?
2) Vero che ha seguito personalmente la commessa relativa Testimone_1 CP_2
all'impregnatore per funghi?
3) Vero che tra settembre e ottobre 2020 si è recato più volte presso per Testimone_1 Pt_2
concordare la tipologia di programmazione del software CP_2
4) Vero che tra novembre 2020 e gennaio 2021 si è recato più volte presso la Testimone_1
Ditta Simens in S. Martino di Lupari (PD) per seguire la predisposizione, l'installazione ed il collaudo dell'impregnatore di funghi commissionato da Parte_2
5) Vero che ha effettuato gli interventi presso nelle date e negli orari Testimone_1 CP_2
indicati nei rapportini che si rammostrano al teste come documento n. 12 di cui al fascicolo CP_1
pagina 3 di 18 di primo grado? CP_1
6) Vero che le indicazioni per la produzione del software venivano fornite, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai rapportini (doc. n. 12 di cui al fascicolo di primo grado) CP_1
dal Signor , presente personalmente presso e in alcune occasioni a Parte_1 CP_2
mezzo telefono?
7) Vero che il quadro elettrico di comando e controllo è stato realizzato presso ? CP_1
8) Vero che il quadro elettrico di comando e controllo è stato installato dal tecnico Tes_2
presso CP_2
9) Vero che il tecnico – nel periodo tra novembre e dicembre 2020, dopo gli Testimone_1
incontri presso – modificava il software sulla base delle indicazioni del Signor CP_2 Parte_1
10) Vero che in data 18/09/2020 l'armadio elettrico è stato materialmente consegnato e installato presso il cliente finale come da DDT che si rammostra al teste quale documento n. 13 di CP_2
cui al fascicolo di primo grado? CP_1
11) Vero che il tecnico ha personalmente provveduto ad effettuare i cablaggi Tes_2
elettrici sull'impianto CP_2
12) Vero che in data 11/1/2021 il Sig. si è recato presso per le Testimone_1 CP_2
operazioni di collaudo dell'impregnatore?
13) Vero che il Signor si è trattenuto presso per 6 ore come risulta dal rapportino Tes_1 CP_2
11/1/2021 doc. n. 16 di cui al fascicolo di primo grado? CP_1
14) Vero che il collaudo si è concluso con il perfetto funzionamento dell'impianto?
15) Vero che il rapportino 11/1/2021 (doc. n. 16 di cui al fascicolo di primo grado) CP_1
è stato trasmesso a con la mail 12/1/2021 (doc. n. 17 di cui al fascicolo di Pt_2 CP_1
primo grado) che si rammostra al teste?
pagina 4 di 18 16) Vero che nelle date 7/01, 4/02, 5/02, 8/02 dell'anno 2021 gli interventi descritti nel rapportino documento n. 12 di cui al fascicolo di primo grado che si rammostra al CP_1
teste, sono stati effettuati dal tecnico ? Testimone_3
17) Vero che in occasione degli interventi 4/02, 5/02, 8/02/2021 il tecnico ha Testimone_3
sostituito il sensore di livello dell'impianto CP_2
18) Vero che il sensore poi sostituito era stato posizionato da Parte_2
19) Vero che in occasione dell'intervento del 5/02/2021 il tecnico ha risolto il Tes_3
problema del sensore mediante l'installazione di un nuovo sensore a immersione?
20) Vero che tale sostituzione è stata effettuata su iniziativa e richiesta di ? CP_1
21) Vero che la sostituzione del sensore ha risolto il problema evidenziato nel rapportino
4/02/2021 (doc. n. 12 di cui al fascicolo di primo grado)? CP_1
22) Vero che in occasione dell'intervento 8/02/2021 il tecnico ha verificato il Testimone_3
corretto funzionamento del sensore installato in data 5/02/2020?
23) Vero che ha realizzato e fornito a l'impianto descritto nel documento n. CP_1 Pt_2
27 (PDF PLC di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_2 CP_1
SULLA COMMESSA : Parte_3
24) Vero che nel luglio 2020 ha chiesto alla di Veggiano di CP_1 Controparte_3
collaborare alla realizzazione del software denominato Parte_3
Cont 25) Vero che ha formulato a l'offerta di cui al documento n. 19 del fascicolo CP_1
di primo grado che si rammostra al teste? CP_1
26) Vero che nel maggio 2020 il Signor di ha rammostrato al Signor di Parte_1 Pt_2 CP_1
Cont
e al Signor di la prima planimetria dell'impianto CP_1 Tes_4 Parte_3
Cont 27) Vero che e hanno impostato la progettazione del quadro elettrico e del CP_1
pagina 5 di 18 software sulla base degli elementi forniti da in occasione dell'incontro del maggio 2020, Pt_2
come da documento n. 19 (di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al CP_1
teste?
28) Vero che ha accettato l'offerta in data 20/07/2020? CP_1
Cont 29) Vero che a fine luglio 2020 il Signor di si è recato presso per Tes_4 CP_1
inserire il software nel PLC di controllo?
30) Vero che il Signor nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 25, ha Tes_4
effettuato i primi test presso ? CP_1
31) Vero che, successivamente ai test di cu al capitolo che precede, e Testimone_5 CP_1
si sono recati presso ove hanno rammostrato al Signor le schermate del
[...] Pt_2 Parte_1
software?
32) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il Signor
ha approvato il software e l'hardware chiedendo unicamente alcune modifiche Parte_1
consegnando ai Signori e una nuova planimetria? Tes_4 CP_1
Cont 33) Vero che in data 08/09/2020 ha effettuato una nuova offerta per la modifica del software per impianto produzione, approvvigionamento e preparazione salamoia come da documento n. 20
(di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_1
34) Vero che ha accettato l'offerta di cui al capitolo che precede? CP_1
35) Vero che il software relativo all'impianto è stato realizzato in collaborazione Parte_3
Cont Cont tra e con la diretta partecipazione del Signor della Ditta CP_1 Testimone_5
36) Vero che, nell'ambito della realizzazione dell'impianto ha Parte_3 CP_1
Cont seguito la parte elettromeccanica, mentre ha seguito la parte software?
Cont 37) Vero che il Signor di nel mese di settembre 2020 ha realizzato le Testimone_5
pagina 6 di 18 modifiche richieste da al software? Pt_2
38) Vero che nel mese di agosto 2020 ha realizzato le modifiche richieste da CP_1 Pt_2
all'hardware?
39) Vero che ha consegnato a l'armadio contenente le modifiche hardware CP_1 Pt_2
richieste come da D.D.T. (doc. n. 13 di cui al fascicolo di primo grado) che si CP_1
rammostra al teste?
40) Vero che ha trasmesso a il software PLC con la mail 03/12/2020 CP_1 Pt_2
(documento n. 9 di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_1
41) Vero che il Signor di ha comunicato a che avrebbe effettuato il Parte_1 Pt_2 CP_1
collaudo con altri tecnici?
42) Vero che ha realizzato e fornito a l'impianto descritto nel documento n. CP_1 Pt_2
28 (PDF PLC di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al Parte_3 CP_1
teste?
Cont 43) Vero che ha pagato ad le fatture relative alla realizzazione del CP_1
software (documenti n. 22,23,24 di cui al fascicolo di primo grado) che si CP_1
rammostrano al teste?
Indica a testi:
1) residente a [...]sui capitoli da 1 a 23; Testimone_1
2) residente Maserà di Padova sui capitoli da 1 a 23; Tes_2
3) residente a [...]sui capitoli da 1 a 23; Testimone_3
4) residente a [...]sui capitoli da 24 a 43”. Testimone_5
Ragioni della decisione pagina 7 di 18 1-Con atto di citazione notificato il 08.09.2021, in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante, socio accomandatario di proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 496/2021 del 16.06.2021, con il quale il Tribunale di Rovigo ingiungeva di pagare a la somma di € 37.563,80, relativa alle fatture nn. 152/2020, 153/2020 e Controparte_1
206/2020, emesse per la fornitura di macchinari e prestazioni di servizio (software informatici per il relativo funzionamento dei macchinari). A sostegno dell'opposizione esponeva che gli era stato commissionato da di predisporre, fornire e rendere operativa la componente CP_1
elettronica di una macchina utensile destinata alla (fattura n. 152/2020 di € Controparte_4
15.311,00) e di altra macchina utensile destinata a Simens Alimentare s.r.l. (fatture nn. 153/2020
di € 16.653,00 e 206/2020 di € 5.599,80). Eccepiva l'inadempimento dell'opposta ex art. 1460
cc: per la prima macchina poiché l'impianto elettronico non era mai entrato in funzione, era incompleto e inadeguato per il funzionamento della macchina della componente informatica, di talché aveva dovuto fare ricorso ad altro tecnico elettronico ed informatico, con un esborso di €
19.751,80; per l'altra macchina in quanto era stato previsto contrattualmente che la fatturazione da parte di avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, nel CP_1
contraddittorio delle parti, mai era stato effettuato. Inoltre, nel corso dell'esecuzione della
Parte prestazione erano state svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi” e al completamento della prestazione ed anche per tale macchina l'opponente aveva dovuto rivolgersi all'opera di altro tecnico elettronico.
Pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via di eccezione riconvenzionale, di compensare l'eventuale credito della convenuta opposta con gli esborsi sopportati dall'attrice opponente per € 19.751,80, di dichiarare la risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa per pagina 8 di 18 fatto e colpa della stessa convenuta opposta. In via riconvenzionale chiedeva che, in virtù degli effetti restitutori conseguenti all'accertamento e declaratoria della risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa, l'opposta fosse condannata al pagamento della somma complessiva di
€ 17.080,00 IVA compresa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, in favore dell'attrice opponente pari all'importo pagato a titolo di acconto. Parte_2
2-Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1
riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3-La causa era istruita documentalmente ed era espletata CTU. All'esito era pronunciata sentenza con la quale l'opposizione era rigettata con condanna dell'opponente – a carico della quale erano posti gli oneri di CTU - alla rifusione delle spese processuali
3.1-Osservava il giudice di primo grado che aveva puntualmente seguito le richieste CP_1
e le istruzioni fornite da inviato il software ed i pannelli commissionati, ricevendo Parte_2
anche pagamenti parziali in acconto. Quanto all'eccezione di inadempimento, rilevava che la stessa non poteva essere accolta in assenza di prova dell'obbligazione da adempiere, la quale non poteva essere semplicisticamente definita come “realizzazione di un software per far funzionare la macchina di , mancando del tutto il documento Analisi Funzionale e Controparte_4
Tecnica di dettaglio, così come ogni allegazione e prova in ordine alle specifiche tecniche del software e/o alle specifiche funzionalità della macchina. aveva invece dato prova di CP_1
aver eseguito la prestazione, vale a dire di avere sviluppato un software compatibile, con alto grado di probabilità, con la macchina prodotta da seguendo le indicazioni della Parte_2
committente di volta in volta aggiornate via mail.
4-Avverso tale sentenza a proponeva appello con atto di citazione notificato il 2.12.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
pagina 9 di 18 4.1-violazione dell'art. 112 c.p.c., mancata corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, laddove il
Tribunale ha totalmente omesso di motivare circa la parte del credito ingiunto di € 22.252,80
(relativo al macchinario destinato a , statuendo però il rigetto Controparte_5
dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento monitorio per € 37.563,80,
motivando solo sulla base delle risultanze probatorie attinenti il credito di € 15.311,00 (relativo al macchinario destinato a . Parte_3
4.2-chiede, dunque, alla Corte di decidere la causa nel merito relativamente alla parte del decreto ingiuntivo di cui alla somma ingiunta di € 22.252,80 attinente la fornitura presso il cliente
. Per tale rapporto era previsto contrattualmente che la fatturazione da parte di CP_2 [...]
avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, viceversa, nel CP_1
contraddittorio delle parti, non è stato mai effettuato;
nel corso dell'esecuzione della prestazione
Parte sono state svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”; l'operazione di cablaggio dell'impianto elettrico (oggetto della fattura n. 206/2020) non è stato eseguito;
per quanto riguarda la parte elettronica della macchina l'appellante ha dovuto far ricorso all'opera di altro tecnico elettronico - , che ha posto in risalto svariate anomalie nel Testimone_6
funzionamento dell'impianto addebitabili all'inidoneità della parte elettronica predisposta da
[...]
; nulla è stato prodotto dall'opposto circa l'esecuzione del contratto con riguardo alle CP_1
fatture n.ri 153 e 206 del 2020.
4.3- errata ricostruzione del fatto - errata interpretazione delle risultanze della espletata C.T.U. -
inammissibile acquisizione di prove da parte del C.T.U. con riguardo la parte del credito ingiunto di € 15.311,00 per l'apparato informatico destinato alla macchina installata presso il cliente
. Il CTU ha riferito che i due software (quello predisposto dalla convenuta Parte_3
pagina 10 di 18 opposta destinato a far funzionare la macchina utensile fabbricata da e destinata al Cliente Pt_2
finale e l'altro predisposto successivamente dal nuovo tecnico, , Parte_3 Tes_6
incaricato dalla stessa allorquando si era accorta che il primo software non era idoneo) Pt_2
non sono nemmeno comparabili, in quanto il software predisposto dalla convenuta opposta era destinato ad una macchina utensile del tutto differente rispetto a quella con riferimento alla quale
è stato predisposto il secondo software a cura del tecnico sig. . Ma si tratta di Tes_6
affermazione priva di supporto probatorio, in quanto tratta esclusivamente dai colloqui intrattenuti dallo stesso C.T.U., nel corso delle indagini peritali, con i consulenti tecnici di entrambe le parti, le cui affermazioni sono prive di valore confessorio. In ogni caso solo una compatibilità al 100% avrebbe consentito il funzionamento regolare della stessa macchina.
5-Si costituiva l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
6-Accolta parzialmente l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 22.09.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Il primo motivo di appello è fondato. Il giudice di primo grado ha del tutto omesso l'esame delle contestazioni svolte da parte opponente con riferimento alle fatture nn. 153 e 206 del 2020
per le prestazioni elettroniche della macchina fornita al cliente finale CP_2
8-Con riferimento a dette fatture – così passando al secondo motivo di appello – l'appellante aveva dedotto sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che: per tale rapporto era previsto contrattualmente (doc. n. 10 data 7.5.2020) che la fatturazione da parte di
[...]
avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, viceversa, nel CP_1
pagina 11 di 18 contraddittorio delle parti, mai era stato effettuato, così avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; che nel corso dell'esecuzione della prestazione erano state
Parte svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”; che la fattura n. 206/2020 si riferisce all'operazione di cablaggio dell'impianto elettrico che non è stata mai eseguita;
che per quanto riguarda la parte elettronica della macchina utensile destinata al cliente ha dovuto CP_2
far ricorso all'opera di altro tecnico elettronico, nella persona di , il quale con Testimone_6
mail 16/11/2020 ha posto in risalto svariate anomalie nel funzionamento dell'impianto addebitabili all'inidoneità della parte elettronica predisposta da;
che per la fattura n. CP_1
153/2020 aveva inizialmente corrisposto sulla prestazione di cui trattasi un acconto, al netto di
IVA, di € 6.850,00.
8.1-Va rammentato che “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. ord.n. 8525 del 06/05/2020; cfr. anche Cass. ord. n. 21332 del 30/07/2024).
Ciò posto, va in primo luogo osservato che non può farsi luogo all'applicazione del principio di non contestazione con riguardo al collaudo.
Nella comparsa di costituzione di primo grado ha infatti dedotto di avere dimostrato CP_1
il puntuale adempimento in ordine alle proprie obbligazioni, così contestando tempestivamente
Parte l'eccezione di inadempimento sollevata da pagina 12 di 18 Con riferimento alle modalità con le quali sarebbe avvenuto – o avrebbe dovuto essere fatto - il collaudo sono state allegate nella seconda memoria ex art. 183, comma 2 cpc, con la formulazione dei relativi capitoli di prova. Trattandosi di fatti secondari, devono considerarsi a loro volta tempestivamente allegati.
8.2-Secondo l'appellata in data 07.01.2021, alle ore 10.57, ha comunicato a Pt_2 CP_1
– a mezzo mail – che il collaudo si sarebbe svolto lunedì 11.01.2021, anche alla presenza di
[...]
, per poi precisare in data 09.01.2021 che al collaudo sarebbe stato presente anche il sig. CP_1
Per_
di In data 11.01.2021 il sig. – tecnico di – si è recato CP_2 Testimone_1 CP_1
presso la per assistere alle operazioni di collaudo, alle quali non si è presentata. Il CP_2 Pt_2
tecnico di si è trattenuto per sei ore, come si evince dal rapportino trasmesso CP_1
all'appellante con mail 12.01.2021 ed egli ha constatato che l'impianto ha sempre CP_2
lavorato in modo corretto, che non si è verificato alcun problema e che non si è resa necessaria alcuna modifica e/o aggiornamento al software.
8.3-Ritiene la Corte che non vi sia stato inadempimento rispetto al collaudo da parte di
[...]
, avendo la stessa documentalmente dimostrato – docc. da 14 a 18 - di avere provveduto a CP_1
tutto quanto necessario per eseguirlo, ma che lo stesso non si è potuto effettuare nel contraddittorio di per non essersi la stessa presentata in loco, senza giustificare l'assenza, Pt_2
così rendendo impossibile l'instaurazione del contraddittorio tra le parti contraenti.
Parte Essendo a imputabile il fatto che il collaudo non si sia svolto in contraddittorio con
[...]
non può ora eccepire l'inadempimento altrui. CP_1
8.4-Diveamente va detto per l'operazione di cablaggio cui si riferisce la fattura azionata n.
206/2020 di € 5.599,80. L'appellata non ha dimostrato di avere eseguito tale intervento, sul quale peraltro nulla ha detto nel presente grado di giudizio. Non è ammissibile il capitolo di prova sub pagina 13 di 18 11 in quanto del tutto generico e non contestualizzato. Con riferimento a tale prestazione – che è
distinta e non v considerata unitariamente alla prestazione relativa alla macchina installata presso a - è dunque fondata l'eccezione di inadempimento. CP_5
8.5-Le asserite anomalie della parte elettronica della macchina utensile destinata al cliente non sono dimostrate. CP_2
Tanto va detto sia per le doglianze di cui al doc. 11 di parte appellante, dal momento che neppure
è dedotta la persistenza dei pretesi malfunzionamenti delle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”, che,
dunque, deve ritenersi essere stati sistemati, se esistenti, dall'appellata.
E altrettanto va affermato anche per le pretese “svariate anomalie” che avrebbe rilevato il tecnico elettronico . Testimone_6
Il contenuto della mail 16/11/2020 (doc. n. 12) non ha trovato riscontro probatorio, dal momento che nessuna istanza istruttoria a conferma ha avanzato GFT. Si tratterebbe in ogni caso di anomalie eliminate con costo modestissimo (€ 400,00 oltre Iva), che di certo non potrebbe integrare un inadempimento apprezzabile ai sensi dell'art. 1460 cc.
9-Infondato è il terzo motivo di appello.
L'appellante censura la sentenza appellata e prima di essa la CTU espletata in primo grado per essere entrambe partite da dati fattuali non provati in causa, vale a dire che il software predisposto dalla convenuta opposta era destinato ad una macchina utensile del tutto differente rispetto a quella con riferimento alla quale è stato predisposto il secondo software a cura del tecnico sig. ”. Si tratterebbe, a dire dell'appellante, di circostanza appresa esclusivamente Tes_6
dai colloqui intrattenuti dallo stesso C.T.U., nel corso delle indagini peritali, con i consulenti tecnici di entrambe le parti, dovendosi però escludere il valore confessorio alle dichiarazioni rese dal proprio CTP.
pagina 14 di 18 9.1-Va, però, in primo luogo osservato che quanto sopra esposto rileva ai soli fini della verifica della conformità del software fornito da a Controparte_1 Parte_2
Non scalfisce però quanto ha correttamente affermato il giudice di primo grado: spetta a
[...]
dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte a fronte dell'inadempimento CP_1
contestatole; tale onere richiede, però, che sia dimostrato “cosa esattamente il debitore doveva
dare o fare”.
E, come altrettanto correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nella specie l'appellante non ha provato in cosa si concretizzasse specificatamente l'obbligazione assunta dall'appellata,
mancando il documento che nel settore dello sviluppo Software è denominato “Analisi
Funzionale e Tecnica di dettaglio”, documento nel quale sono esplicitate in modo dettagliato le funzionalità da implementare nel software che in questo caso avrebbe dovuto “gestire” la macchina commissionata da alla azienda macchina che poi Controparte_4 Parte_2
ha commissionato a la costruzione dell'impianto elettrico della Parte_2 Controparte_1
macchina e del Software necessario per utilizzarla.
Trattasi di motivazione che assorbe le critiche mosse alla sentenza di primo grado con il motivo di impugnazione in esame.
9.2-Con riguardo allo stesso va in ogni caso osservato che parte appellante vorrebbe, da un lato,
valorizzare le mail dell'11/12/2020 e del 14/01.2021 dell'ing. (docc. 3 e 4 Controparte_6
appellante) e l'operato dello stesso (tanto che è chiesto all'appellata il ristoro dei relativi costi sostenuti) e, dall'altro lato, negare quanto riferito circa la macchina in questione dal medesimo ing. nella veste di CTP. CP_6
Dunque pur potendosi escludere il valore confessorio di quanto dichiarato dal CTP di parte appellante in sede di CTU, ritiene questa Corte che vi siano degli elementi indiziari univoci nel pagina 15 di 18 senso di ritenere che “la macchina per la quale ha prodotto l'allestimento Controparte_1
elettrico\elettronico e il software iniziale per era differente dal punto di vista di Parte_2
componenti rispetto a quella che poi consegnò a . Questo Parte_2 Controparte_4
perché, come indicato dal Sig. , erano pervenute una serie di richieste di Testimone_6
modifica da parte di alcune delle quali emersero in fase di collaudo altre Controparte_4
ancora prima del collaudo” (relazione di CTU).
Con la conseguenza, esposta dal CTU, che il software prodotto da è differente Controparte_1
da quello poi prodotto da poiché si riferiscono a macchine differenti con componenti Parte_2
differenti come i sensori e con componenti aggiuntive da gestire come la seconda cella di pesatura dell'ACIDO ASCOPICO”. Ciò che ha reso inutile stabilire quale dei due è il più adatto alla macchina commissionata da a poiché la versione finale di Controparte_4 Parte_2
questa è molto differente da quella per la quale produsse il software. Controparte_1
9.3-Da ultimo, con riguardo al preteso non perfetto e completo adempimento contrattuale da parte di per avere il CTU comunque riferito che “il software prodotto dal Sig. CP_1 Tes_5
per è compatibile all'ottanta per cento con la macchina prodotta
[...] Controparte_1
inizialmente da , va osservato che il CTU ha esplicitato cosa ha inteso per Parte_2
“compatibilità”. In particolare ha spiegato che “dopo aver analizzato il software dal punto di
vista sintattico e di forma si può affermare che questo è sicuramente completato all'ottanta
percento (80%) poiché sicuramente, come per qualsiasi software, gli è mancata la parte di
collaudo\affinamento\correzione che si svolge direttamente collaudando la macchina insieme al
software. Problemi come la lentezza sono problemi di “gioventù” tipici di un nuovo software che
si affinano durate i Test di collaudo”. E ha ulteriormente spiegato che “Per compatibile intendo
che si può considerare completo all'Ottanta percento (80%) poiché non è possibile collaudarlo e
pagina 16 di 18 verificare che possa essere utilizzato senza impuntamenti o blocchi” e ha “prudenzialmente”
affermato che il software è completo all'80% “al netto di eventuali correzioni che potrebbero
emergere in una fase di collaudo sulla macchina”.
Va allora evidenziato che il collaudo si svolse con installato sulla macchina non il software prodotto da , ma un nuovo software che fece produrre al Sig. CP_1 Parte_2 [...]
, mentre non ha trovato smentita quanto riferito dall'appellata circa il fatto che “ Tes_6 [...]
non ha mai autorizzato l'intervento di tecnici esterni” e che “si era resa disponibile con CP_1
il proprio tecnico sig. per effettuare il collaudo del software predisposto per la Testimone_5
commessa tuttavia, alla stessa è stata negata la possibilità di procedere con le Parte_3
operazioni di collaudo, in quanto ha inteso effettuarle con l'ausilio di altri e diversi Pt_2
tecnici”.
10-La sentenza va pertanto parzialmente riformata, dal momento che va accolta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc con riguardo alla fattura n. 206/2020 (dell'importo di € 5.599,80).
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e parte appellante va condannata al pagamento della somma di € 31.964,00 (37.563,80 - 5.599,80), oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002
dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
10-In considerazione dell'esito del giudizio, vale a dire del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di primo e di secondo grado vanno compensate nella misura di un quarto e per il resto vanno poste a carico di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo l'ammontare indicato nella sentenza appellata per il primo grado e in base al valore della causa,
secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi per il grado di appello.
pagina 17 di 18
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accoglie l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata dall'appellante limitatamente all'importo di € 5.599,80;
2-conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2021 e condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 31.964,00, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
3-compensa nella misura di un quarto le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei residui tre quarti, che liquida,
per detta parte, per il giudizio di primo grado in € 5.712,00 per compenso, e per il giudizio di appello in € 5.209,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 6 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 2.12.2024
DA
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante, socio accomandatario, di Parte_2
(C.F. , con l'avv. CORRAINI ANTONIO ( ), per mandato P.IVA_1 C.F._2
depositato nel fascicolo di primo grado Appellante
CONTRO
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gianluca Greggio
), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
d'appello Appellata
Oggetto: Altri contratti d'opera - appello avverso la sentenza n. 775/2024 del 29/10/2024 del
Tribunale di Rovigo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 22.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, nella persona del Giudice Monocratico, Dott.
Giulio Borella, n. 775/2024 emessa il 25/10/2024 e pubblicata il 29/10/2024, notificata ex art. 285 c.p.c. il 31/10/2024, così statuirsi in conformità alle conclusioni rassegnate in primo grado:
Per i motivi tutti dispiegati in atti;
Contrariis rejectis;
In via principale:
-Per i motivi tutti dispiegati in atti, previo accertamento del diritto dell'opponente di avvalersi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nonché, in via subordinata, del diritto che si fa valere in via di eccezione riconvenzionale di compensare l'eventuale credito della convenuta opposta con gli esborsi sopportati dall'attrice opponente per € 19.751,80, dichiarata la risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa per fatto e colpa della stessa convenuta opposta, revocarsi e dichiararsi nullo e di nessun effetto il d.i. opposto, non essendo la convenuta opposta creditrice della somma ingiunta.
In via riconvenzionale:
In virtù degli effetti restitutori conseguenti all'accertamento e declaratoria della risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa, condannarsi la convenuta opposta al pagamento della somma complessiva di € 17.080,00 IVA compresa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, in favore pagina 2 di 18 dell'attrice op-ponente pari all'importo pagato a titolo di acconto, per le causali di cui Parte_2
in atti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettarsi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado;
2) rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante;
SPESE E COMPENSI DI LITE INTEGRALMENTE RIFUSI CON RIFERIMENTO AD
ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi sui seguenti capitoli: Parte_2
SULLA COMMESSA CP_2
1) Vero che è stato dipendente di per 31 anni con il ruolo di Testimone_1 CP_1
tecnico programmatore?
2) Vero che ha seguito personalmente la commessa relativa Testimone_1 CP_2
all'impregnatore per funghi?
3) Vero che tra settembre e ottobre 2020 si è recato più volte presso per Testimone_1 Pt_2
concordare la tipologia di programmazione del software CP_2
4) Vero che tra novembre 2020 e gennaio 2021 si è recato più volte presso la Testimone_1
Ditta Simens in S. Martino di Lupari (PD) per seguire la predisposizione, l'installazione ed il collaudo dell'impregnatore di funghi commissionato da Parte_2
5) Vero che ha effettuato gli interventi presso nelle date e negli orari Testimone_1 CP_2
indicati nei rapportini che si rammostrano al teste come documento n. 12 di cui al fascicolo CP_1
pagina 3 di 18 di primo grado? CP_1
6) Vero che le indicazioni per la produzione del software venivano fornite, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai rapportini (doc. n. 12 di cui al fascicolo di primo grado) CP_1
dal Signor , presente personalmente presso e in alcune occasioni a Parte_1 CP_2
mezzo telefono?
7) Vero che il quadro elettrico di comando e controllo è stato realizzato presso ? CP_1
8) Vero che il quadro elettrico di comando e controllo è stato installato dal tecnico Tes_2
presso CP_2
9) Vero che il tecnico – nel periodo tra novembre e dicembre 2020, dopo gli Testimone_1
incontri presso – modificava il software sulla base delle indicazioni del Signor CP_2 Parte_1
10) Vero che in data 18/09/2020 l'armadio elettrico è stato materialmente consegnato e installato presso il cliente finale come da DDT che si rammostra al teste quale documento n. 13 di CP_2
cui al fascicolo di primo grado? CP_1
11) Vero che il tecnico ha personalmente provveduto ad effettuare i cablaggi Tes_2
elettrici sull'impianto CP_2
12) Vero che in data 11/1/2021 il Sig. si è recato presso per le Testimone_1 CP_2
operazioni di collaudo dell'impregnatore?
13) Vero che il Signor si è trattenuto presso per 6 ore come risulta dal rapportino Tes_1 CP_2
11/1/2021 doc. n. 16 di cui al fascicolo di primo grado? CP_1
14) Vero che il collaudo si è concluso con il perfetto funzionamento dell'impianto?
15) Vero che il rapportino 11/1/2021 (doc. n. 16 di cui al fascicolo di primo grado) CP_1
è stato trasmesso a con la mail 12/1/2021 (doc. n. 17 di cui al fascicolo di Pt_2 CP_1
primo grado) che si rammostra al teste?
pagina 4 di 18 16) Vero che nelle date 7/01, 4/02, 5/02, 8/02 dell'anno 2021 gli interventi descritti nel rapportino documento n. 12 di cui al fascicolo di primo grado che si rammostra al CP_1
teste, sono stati effettuati dal tecnico ? Testimone_3
17) Vero che in occasione degli interventi 4/02, 5/02, 8/02/2021 il tecnico ha Testimone_3
sostituito il sensore di livello dell'impianto CP_2
18) Vero che il sensore poi sostituito era stato posizionato da Parte_2
19) Vero che in occasione dell'intervento del 5/02/2021 il tecnico ha risolto il Tes_3
problema del sensore mediante l'installazione di un nuovo sensore a immersione?
20) Vero che tale sostituzione è stata effettuata su iniziativa e richiesta di ? CP_1
21) Vero che la sostituzione del sensore ha risolto il problema evidenziato nel rapportino
4/02/2021 (doc. n. 12 di cui al fascicolo di primo grado)? CP_1
22) Vero che in occasione dell'intervento 8/02/2021 il tecnico ha verificato il Testimone_3
corretto funzionamento del sensore installato in data 5/02/2020?
23) Vero che ha realizzato e fornito a l'impianto descritto nel documento n. CP_1 Pt_2
27 (PDF PLC di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_2 CP_1
SULLA COMMESSA : Parte_3
24) Vero che nel luglio 2020 ha chiesto alla di Veggiano di CP_1 Controparte_3
collaborare alla realizzazione del software denominato Parte_3
Cont 25) Vero che ha formulato a l'offerta di cui al documento n. 19 del fascicolo CP_1
di primo grado che si rammostra al teste? CP_1
26) Vero che nel maggio 2020 il Signor di ha rammostrato al Signor di Parte_1 Pt_2 CP_1
Cont
e al Signor di la prima planimetria dell'impianto CP_1 Tes_4 Parte_3
Cont 27) Vero che e hanno impostato la progettazione del quadro elettrico e del CP_1
pagina 5 di 18 software sulla base degli elementi forniti da in occasione dell'incontro del maggio 2020, Pt_2
come da documento n. 19 (di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al CP_1
teste?
28) Vero che ha accettato l'offerta in data 20/07/2020? CP_1
Cont 29) Vero che a fine luglio 2020 il Signor di si è recato presso per Tes_4 CP_1
inserire il software nel PLC di controllo?
30) Vero che il Signor nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 25, ha Tes_4
effettuato i primi test presso ? CP_1
31) Vero che, successivamente ai test di cu al capitolo che precede, e Testimone_5 CP_1
si sono recati presso ove hanno rammostrato al Signor le schermate del
[...] Pt_2 Parte_1
software?
32) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il Signor
ha approvato il software e l'hardware chiedendo unicamente alcune modifiche Parte_1
consegnando ai Signori e una nuova planimetria? Tes_4 CP_1
Cont 33) Vero che in data 08/09/2020 ha effettuato una nuova offerta per la modifica del software per impianto produzione, approvvigionamento e preparazione salamoia come da documento n. 20
(di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_1
34) Vero che ha accettato l'offerta di cui al capitolo che precede? CP_1
35) Vero che il software relativo all'impianto è stato realizzato in collaborazione Parte_3
Cont Cont tra e con la diretta partecipazione del Signor della Ditta CP_1 Testimone_5
36) Vero che, nell'ambito della realizzazione dell'impianto ha Parte_3 CP_1
Cont seguito la parte elettromeccanica, mentre ha seguito la parte software?
Cont 37) Vero che il Signor di nel mese di settembre 2020 ha realizzato le Testimone_5
pagina 6 di 18 modifiche richieste da al software? Pt_2
38) Vero che nel mese di agosto 2020 ha realizzato le modifiche richieste da CP_1 Pt_2
all'hardware?
39) Vero che ha consegnato a l'armadio contenente le modifiche hardware CP_1 Pt_2
richieste come da D.D.T. (doc. n. 13 di cui al fascicolo di primo grado) che si CP_1
rammostra al teste?
40) Vero che ha trasmesso a il software PLC con la mail 03/12/2020 CP_1 Pt_2
(documento n. 9 di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al teste? CP_1
41) Vero che il Signor di ha comunicato a che avrebbe effettuato il Parte_1 Pt_2 CP_1
collaudo con altri tecnici?
42) Vero che ha realizzato e fornito a l'impianto descritto nel documento n. CP_1 Pt_2
28 (PDF PLC di cui al fascicolo di primo grado) che si rammostra al Parte_3 CP_1
teste?
Cont 43) Vero che ha pagato ad le fatture relative alla realizzazione del CP_1
software (documenti n. 22,23,24 di cui al fascicolo di primo grado) che si CP_1
rammostrano al teste?
Indica a testi:
1) residente a [...]sui capitoli da 1 a 23; Testimone_1
2) residente Maserà di Padova sui capitoli da 1 a 23; Tes_2
3) residente a [...]sui capitoli da 1 a 23; Testimone_3
4) residente a [...]sui capitoli da 24 a 43”. Testimone_5
Ragioni della decisione pagina 7 di 18 1-Con atto di citazione notificato il 08.09.2021, in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante, socio accomandatario di proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 496/2021 del 16.06.2021, con il quale il Tribunale di Rovigo ingiungeva di pagare a la somma di € 37.563,80, relativa alle fatture nn. 152/2020, 153/2020 e Controparte_1
206/2020, emesse per la fornitura di macchinari e prestazioni di servizio (software informatici per il relativo funzionamento dei macchinari). A sostegno dell'opposizione esponeva che gli era stato commissionato da di predisporre, fornire e rendere operativa la componente CP_1
elettronica di una macchina utensile destinata alla (fattura n. 152/2020 di € Controparte_4
15.311,00) e di altra macchina utensile destinata a Simens Alimentare s.r.l. (fatture nn. 153/2020
di € 16.653,00 e 206/2020 di € 5.599,80). Eccepiva l'inadempimento dell'opposta ex art. 1460
cc: per la prima macchina poiché l'impianto elettronico non era mai entrato in funzione, era incompleto e inadeguato per il funzionamento della macchina della componente informatica, di talché aveva dovuto fare ricorso ad altro tecnico elettronico ed informatico, con un esborso di €
19.751,80; per l'altra macchina in quanto era stato previsto contrattualmente che la fatturazione da parte di avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, nel CP_1
contraddittorio delle parti, mai era stato effettuato. Inoltre, nel corso dell'esecuzione della
Parte prestazione erano state svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi” e al completamento della prestazione ed anche per tale macchina l'opponente aveva dovuto rivolgersi all'opera di altro tecnico elettronico.
Pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via di eccezione riconvenzionale, di compensare l'eventuale credito della convenuta opposta con gli esborsi sopportati dall'attrice opponente per € 19.751,80, di dichiarare la risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa per pagina 8 di 18 fatto e colpa della stessa convenuta opposta. In via riconvenzionale chiedeva che, in virtù degli effetti restitutori conseguenti all'accertamento e declaratoria della risoluzione dei rapporti contrattuali di cui è causa, l'opposta fosse condannata al pagamento della somma complessiva di
€ 17.080,00 IVA compresa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo, in favore dell'attrice opponente pari all'importo pagato a titolo di acconto. Parte_2
2-Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_1
riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3-La causa era istruita documentalmente ed era espletata CTU. All'esito era pronunciata sentenza con la quale l'opposizione era rigettata con condanna dell'opponente – a carico della quale erano posti gli oneri di CTU - alla rifusione delle spese processuali
3.1-Osservava il giudice di primo grado che aveva puntualmente seguito le richieste CP_1
e le istruzioni fornite da inviato il software ed i pannelli commissionati, ricevendo Parte_2
anche pagamenti parziali in acconto. Quanto all'eccezione di inadempimento, rilevava che la stessa non poteva essere accolta in assenza di prova dell'obbligazione da adempiere, la quale non poteva essere semplicisticamente definita come “realizzazione di un software per far funzionare la macchina di , mancando del tutto il documento Analisi Funzionale e Controparte_4
Tecnica di dettaglio, così come ogni allegazione e prova in ordine alle specifiche tecniche del software e/o alle specifiche funzionalità della macchina. aveva invece dato prova di CP_1
aver eseguito la prestazione, vale a dire di avere sviluppato un software compatibile, con alto grado di probabilità, con la macchina prodotta da seguendo le indicazioni della Parte_2
committente di volta in volta aggiornate via mail.
4-Avverso tale sentenza a proponeva appello con atto di citazione notificato il 2.12.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
pagina 9 di 18 4.1-violazione dell'art. 112 c.p.c., mancata corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, laddove il
Tribunale ha totalmente omesso di motivare circa la parte del credito ingiunto di € 22.252,80
(relativo al macchinario destinato a , statuendo però il rigetto Controparte_5
dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento monitorio per € 37.563,80,
motivando solo sulla base delle risultanze probatorie attinenti il credito di € 15.311,00 (relativo al macchinario destinato a . Parte_3
4.2-chiede, dunque, alla Corte di decidere la causa nel merito relativamente alla parte del decreto ingiuntivo di cui alla somma ingiunta di € 22.252,80 attinente la fornitura presso il cliente
. Per tale rapporto era previsto contrattualmente che la fatturazione da parte di CP_2 [...]
avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, viceversa, nel CP_1
contraddittorio delle parti, non è stato mai effettuato;
nel corso dell'esecuzione della prestazione
Parte sono state svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”; l'operazione di cablaggio dell'impianto elettrico (oggetto della fattura n. 206/2020) non è stato eseguito;
per quanto riguarda la parte elettronica della macchina l'appellante ha dovuto far ricorso all'opera di altro tecnico elettronico - , che ha posto in risalto svariate anomalie nel Testimone_6
funzionamento dell'impianto addebitabili all'inidoneità della parte elettronica predisposta da
[...]
; nulla è stato prodotto dall'opposto circa l'esecuzione del contratto con riguardo alle CP_1
fatture n.ri 153 e 206 del 2020.
4.3- errata ricostruzione del fatto - errata interpretazione delle risultanze della espletata C.T.U. -
inammissibile acquisizione di prove da parte del C.T.U. con riguardo la parte del credito ingiunto di € 15.311,00 per l'apparato informatico destinato alla macchina installata presso il cliente
. Il CTU ha riferito che i due software (quello predisposto dalla convenuta Parte_3
pagina 10 di 18 opposta destinato a far funzionare la macchina utensile fabbricata da e destinata al Cliente Pt_2
finale e l'altro predisposto successivamente dal nuovo tecnico, , Parte_3 Tes_6
incaricato dalla stessa allorquando si era accorta che il primo software non era idoneo) Pt_2
non sono nemmeno comparabili, in quanto il software predisposto dalla convenuta opposta era destinato ad una macchina utensile del tutto differente rispetto a quella con riferimento alla quale
è stato predisposto il secondo software a cura del tecnico sig. . Ma si tratta di Tes_6
affermazione priva di supporto probatorio, in quanto tratta esclusivamente dai colloqui intrattenuti dallo stesso C.T.U., nel corso delle indagini peritali, con i consulenti tecnici di entrambe le parti, le cui affermazioni sono prive di valore confessorio. In ogni caso solo una compatibilità al 100% avrebbe consentito il funzionamento regolare della stessa macchina.
5-Si costituiva l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
6-Accolta parzialmente l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 22.09.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Il primo motivo di appello è fondato. Il giudice di primo grado ha del tutto omesso l'esame delle contestazioni svolte da parte opponente con riferimento alle fatture nn. 153 e 206 del 2020
per le prestazioni elettroniche della macchina fornita al cliente finale CP_2
8-Con riferimento a dette fatture – così passando al secondo motivo di appello – l'appellante aveva dedotto sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che: per tale rapporto era previsto contrattualmente (doc. n. 10 data 7.5.2020) che la fatturazione da parte di
[...]
avvenisse esclusivamente dopo l'effettuazione del collaudo, che, viceversa, nel CP_1
pagina 11 di 18 contraddittorio delle parti, mai era stato effettuato, così avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; che nel corso dell'esecuzione della prestazione erano state
Parte svolte svariate contestazioni da parte di in merito alla fornitura e al funzionamento della parte elettronica relativa alle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”; che la fattura n. 206/2020 si riferisce all'operazione di cablaggio dell'impianto elettrico che non è stata mai eseguita;
che per quanto riguarda la parte elettronica della macchina utensile destinata al cliente ha dovuto CP_2
far ricorso all'opera di altro tecnico elettronico, nella persona di , il quale con Testimone_6
mail 16/11/2020 ha posto in risalto svariate anomalie nel funzionamento dell'impianto addebitabili all'inidoneità della parte elettronica predisposta da;
che per la fattura n. CP_1
153/2020 aveva inizialmente corrisposto sulla prestazione di cui trattasi un acconto, al netto di
IVA, di € 6.850,00.
8.1-Va rammentato che “in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. ord.n. 8525 del 06/05/2020; cfr. anche Cass. ord. n. 21332 del 30/07/2024).
Ciò posto, va in primo luogo osservato che non può farsi luogo all'applicazione del principio di non contestazione con riguardo al collaudo.
Nella comparsa di costituzione di primo grado ha infatti dedotto di avere dimostrato CP_1
il puntuale adempimento in ordine alle proprie obbligazioni, così contestando tempestivamente
Parte l'eccezione di inadempimento sollevata da pagina 12 di 18 Con riferimento alle modalità con le quali sarebbe avvenuto – o avrebbe dovuto essere fatto - il collaudo sono state allegate nella seconda memoria ex art. 183, comma 2 cpc, con la formulazione dei relativi capitoli di prova. Trattandosi di fatti secondari, devono considerarsi a loro volta tempestivamente allegati.
8.2-Secondo l'appellata in data 07.01.2021, alle ore 10.57, ha comunicato a Pt_2 CP_1
– a mezzo mail – che il collaudo si sarebbe svolto lunedì 11.01.2021, anche alla presenza di
[...]
, per poi precisare in data 09.01.2021 che al collaudo sarebbe stato presente anche il sig. CP_1
Per_
di In data 11.01.2021 il sig. – tecnico di – si è recato CP_2 Testimone_1 CP_1
presso la per assistere alle operazioni di collaudo, alle quali non si è presentata. Il CP_2 Pt_2
tecnico di si è trattenuto per sei ore, come si evince dal rapportino trasmesso CP_1
all'appellante con mail 12.01.2021 ed egli ha constatato che l'impianto ha sempre CP_2
lavorato in modo corretto, che non si è verificato alcun problema e che non si è resa necessaria alcuna modifica e/o aggiornamento al software.
8.3-Ritiene la Corte che non vi sia stato inadempimento rispetto al collaudo da parte di
[...]
, avendo la stessa documentalmente dimostrato – docc. da 14 a 18 - di avere provveduto a CP_1
tutto quanto necessario per eseguirlo, ma che lo stesso non si è potuto effettuare nel contraddittorio di per non essersi la stessa presentata in loco, senza giustificare l'assenza, Pt_2
così rendendo impossibile l'instaurazione del contraddittorio tra le parti contraenti.
Parte Essendo a imputabile il fatto che il collaudo non si sia svolto in contraddittorio con
[...]
non può ora eccepire l'inadempimento altrui. CP_1
8.4-Diveamente va detto per l'operazione di cablaggio cui si riferisce la fattura azionata n.
206/2020 di € 5.599,80. L'appellata non ha dimostrato di avere eseguito tale intervento, sul quale peraltro nulla ha detto nel presente grado di giudizio. Non è ammissibile il capitolo di prova sub pagina 13 di 18 11 in quanto del tutto generico e non contestualizzato. Con riferimento a tale prestazione – che è
distinta e non v considerata unitariamente alla prestazione relativa alla macchina installata presso a - è dunque fondata l'eccezione di inadempimento. CP_5
8.5-Le asserite anomalie della parte elettronica della macchina utensile destinata al cliente non sono dimostrate. CP_2
Tanto va detto sia per le doglianze di cui al doc. 11 di parte appellante, dal momento che neppure
è dedotta la persistenza dei pretesi malfunzionamenti delle c.d. “sonde dei livelli dei liquidi”, che,
dunque, deve ritenersi essere stati sistemati, se esistenti, dall'appellata.
E altrettanto va affermato anche per le pretese “svariate anomalie” che avrebbe rilevato il tecnico elettronico . Testimone_6
Il contenuto della mail 16/11/2020 (doc. n. 12) non ha trovato riscontro probatorio, dal momento che nessuna istanza istruttoria a conferma ha avanzato GFT. Si tratterebbe in ogni caso di anomalie eliminate con costo modestissimo (€ 400,00 oltre Iva), che di certo non potrebbe integrare un inadempimento apprezzabile ai sensi dell'art. 1460 cc.
9-Infondato è il terzo motivo di appello.
L'appellante censura la sentenza appellata e prima di essa la CTU espletata in primo grado per essere entrambe partite da dati fattuali non provati in causa, vale a dire che il software predisposto dalla convenuta opposta era destinato ad una macchina utensile del tutto differente rispetto a quella con riferimento alla quale è stato predisposto il secondo software a cura del tecnico sig. ”. Si tratterebbe, a dire dell'appellante, di circostanza appresa esclusivamente Tes_6
dai colloqui intrattenuti dallo stesso C.T.U., nel corso delle indagini peritali, con i consulenti tecnici di entrambe le parti, dovendosi però escludere il valore confessorio alle dichiarazioni rese dal proprio CTP.
pagina 14 di 18 9.1-Va, però, in primo luogo osservato che quanto sopra esposto rileva ai soli fini della verifica della conformità del software fornito da a Controparte_1 Parte_2
Non scalfisce però quanto ha correttamente affermato il giudice di primo grado: spetta a
[...]
dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte a fronte dell'inadempimento CP_1
contestatole; tale onere richiede, però, che sia dimostrato “cosa esattamente il debitore doveva
dare o fare”.
E, come altrettanto correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nella specie l'appellante non ha provato in cosa si concretizzasse specificatamente l'obbligazione assunta dall'appellata,
mancando il documento che nel settore dello sviluppo Software è denominato “Analisi
Funzionale e Tecnica di dettaglio”, documento nel quale sono esplicitate in modo dettagliato le funzionalità da implementare nel software che in questo caso avrebbe dovuto “gestire” la macchina commissionata da alla azienda macchina che poi Controparte_4 Parte_2
ha commissionato a la costruzione dell'impianto elettrico della Parte_2 Controparte_1
macchina e del Software necessario per utilizzarla.
Trattasi di motivazione che assorbe le critiche mosse alla sentenza di primo grado con il motivo di impugnazione in esame.
9.2-Con riguardo allo stesso va in ogni caso osservato che parte appellante vorrebbe, da un lato,
valorizzare le mail dell'11/12/2020 e del 14/01.2021 dell'ing. (docc. 3 e 4 Controparte_6
appellante) e l'operato dello stesso (tanto che è chiesto all'appellata il ristoro dei relativi costi sostenuti) e, dall'altro lato, negare quanto riferito circa la macchina in questione dal medesimo ing. nella veste di CTP. CP_6
Dunque pur potendosi escludere il valore confessorio di quanto dichiarato dal CTP di parte appellante in sede di CTU, ritiene questa Corte che vi siano degli elementi indiziari univoci nel pagina 15 di 18 senso di ritenere che “la macchina per la quale ha prodotto l'allestimento Controparte_1
elettrico\elettronico e il software iniziale per era differente dal punto di vista di Parte_2
componenti rispetto a quella che poi consegnò a . Questo Parte_2 Controparte_4
perché, come indicato dal Sig. , erano pervenute una serie di richieste di Testimone_6
modifica da parte di alcune delle quali emersero in fase di collaudo altre Controparte_4
ancora prima del collaudo” (relazione di CTU).
Con la conseguenza, esposta dal CTU, che il software prodotto da è differente Controparte_1
da quello poi prodotto da poiché si riferiscono a macchine differenti con componenti Parte_2
differenti come i sensori e con componenti aggiuntive da gestire come la seconda cella di pesatura dell'ACIDO ASCOPICO”. Ciò che ha reso inutile stabilire quale dei due è il più adatto alla macchina commissionata da a poiché la versione finale di Controparte_4 Parte_2
questa è molto differente da quella per la quale produsse il software. Controparte_1
9.3-Da ultimo, con riguardo al preteso non perfetto e completo adempimento contrattuale da parte di per avere il CTU comunque riferito che “il software prodotto dal Sig. CP_1 Tes_5
per è compatibile all'ottanta per cento con la macchina prodotta
[...] Controparte_1
inizialmente da , va osservato che il CTU ha esplicitato cosa ha inteso per Parte_2
“compatibilità”. In particolare ha spiegato che “dopo aver analizzato il software dal punto di
vista sintattico e di forma si può affermare che questo è sicuramente completato all'ottanta
percento (80%) poiché sicuramente, come per qualsiasi software, gli è mancata la parte di
collaudo\affinamento\correzione che si svolge direttamente collaudando la macchina insieme al
software. Problemi come la lentezza sono problemi di “gioventù” tipici di un nuovo software che
si affinano durate i Test di collaudo”. E ha ulteriormente spiegato che “Per compatibile intendo
che si può considerare completo all'Ottanta percento (80%) poiché non è possibile collaudarlo e
pagina 16 di 18 verificare che possa essere utilizzato senza impuntamenti o blocchi” e ha “prudenzialmente”
affermato che il software è completo all'80% “al netto di eventuali correzioni che potrebbero
emergere in una fase di collaudo sulla macchina”.
Va allora evidenziato che il collaudo si svolse con installato sulla macchina non il software prodotto da , ma un nuovo software che fece produrre al Sig. CP_1 Parte_2 [...]
, mentre non ha trovato smentita quanto riferito dall'appellata circa il fatto che “ Tes_6 [...]
non ha mai autorizzato l'intervento di tecnici esterni” e che “si era resa disponibile con CP_1
il proprio tecnico sig. per effettuare il collaudo del software predisposto per la Testimone_5
commessa tuttavia, alla stessa è stata negata la possibilità di procedere con le Parte_3
operazioni di collaudo, in quanto ha inteso effettuarle con l'ausilio di altri e diversi Pt_2
tecnici”.
10-La sentenza va pertanto parzialmente riformata, dal momento che va accolta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc con riguardo alla fattura n. 206/2020 (dell'importo di € 5.599,80).
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato e parte appellante va condannata al pagamento della somma di € 31.964,00 (37.563,80 - 5.599,80), oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002
dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
10-In considerazione dell'esito del giudizio, vale a dire del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di primo e di secondo grado vanno compensate nella misura di un quarto e per il resto vanno poste a carico di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo l'ammontare indicato nella sentenza appellata per il primo grado e in base al valore della causa,
secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi per il grado di appello.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado,
accoglie l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata dall'appellante limitatamente all'importo di € 5.599,80;
2-conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2021 e condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 31.964,00, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
3-compensa nella misura di un quarto le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei residui tre quarti, che liquida,
per detta parte, per il giudizio di primo grado in € 5.712,00 per compenso, e per il giudizio di appello in € 5.209,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 6 ottobre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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