CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 100/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo e dall'avv. Alessandro
Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano (NA) alla via Caionche n.
39;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della CP_ sede dell' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2022 ha proposto appello parziale avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1298/2021 pubbl. il 14/09/2021, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della odierna appellante tesa ad ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, con compensazione per metà delle spese processuali.
La compensazione parziale delle spese era giustificata in questi termini “l' ha provveduto al CP_1 pagamento degli arretrati nel luglio 2021, a fronte della notifica del ricorso avvenuta a gennaio
2021; tuttavia la comunicazione di liquidazione della prestazione e degli arretrati è del CP_ 20/11/2020 e non si può non convenire con l' sulla circostanza che il ricorso giudiziario è stato depositato e notificato pochissimo tempo dopo rispetto alla comunicazione di liquidazione
(deposito del ricorso in data 29/12/2020 a fronte di una comunicazione di liquidazione inviata il
28/11/2020, della quale non vi è prova della data di ricezione ma che è stata depositata dalla stessa ricorrente;
data che, comunque, non può che essere successiva alla data di emissione del provvedimento e quindi ancora più prossima alla data del deposito del ricorso giudiziario); il CP_ tutto senza che vi sia stata alcuna diffida ad adempiere all' a fronte di una situazione, di CP_ fatto, già risolta in sede amministrativa e a fronte del fatto, pure evidenziato dall' nella memoria difensiva, che il pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 non è immediato perché l'Istituto procede prima alle verifiche relative all'eventuale esistenza di indebiti da recuperare e/o trattenute da fare. Pertanto, ritiene questo giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione delle spese di CP_ lite nella misura della metà, in considerazione di quanto sopra evidenziato e del fatto che l' aveva comunque provveduto alla liquidazione delle somme.”. Il residuo era stato liquidato a carico dell' per complessivi € 600,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con CP_1 attribuzione.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato che il pagamento degli arretrati, riconosciuti con provvedimento del 20.11.2020 per l'importo di €.
4612,41, era avvenuto a luglio 2021, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo
(29.12.2020) ed alla notifica del medesimo (27.01.2021). Ha osservato che il giudice di primo grado, anziché liquidare le spese secondo il principio di soccombenza virtuale, le compensava alla metà senza neanche fornire una motivazione.
CP_ Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna piena dell al pagamento di tutte le spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, che si quantificano in euro 600,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali. Vinte le spese di questo grado, con attribuzione.
CP_ L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. Ha evidenziato la congrua ed adeguata motivazione del Giudice di prime cure che ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, avendo ravvisato nella sostanziale concomitanza tra liquidazione amministrativa della prestazione e degli arretrati spettanti e deposito del ricorso giudiziale per il relativo pagamento, in mancanza di messa in mora, e nella necessita di verificare l'eventuale posizione debitoria della , prima di procedere al materiale pagamento degli arretrati liquidati, le Parte_1 gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 dell'art. 92 cpc, nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Come già scritto in primo grado dall' convenuto e ribadito in questa sede, non c'era alcun CP_2 CP_ dubbio sul diritto della ricorrente alla prestazione e agli arretrati liquidati dall' per cui non era affatto necessario instaurare un giudizio per ottenere il pagamento di somme già liquidate e incontestate, alimentando un contenzioso del tutto inutile su questioni già definite in via amministrativa in favore dell'assicurato pensionato e perciò non controverse.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è infondato. Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
Parte ricorrente contesta la compensazione parziale delle spese processuali adottata dal primo CP_ Giudice, censurando il difetto di motivazione e l'adempimento dell' intervenuto (a luglio 2021) dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo (effettuata a gennaio 2021).
CP_ L' ha sottolineato la brevità dei tempi intercorsi tra riconoscimento del diritto, azione giudiziaria e pagamento;
l'assenza di contestazione del diritto, trattandosi solo di porre CP_ materialmente in pagamento la somma già liquidata, e ciò l' ha fatto dopo aver effettuato i necessari accertamenti;
l'assenza di messa in mora dell'Istituto prima della proposizione del ricorso.
CP_ Gli argomenti dell' sono condivisibili.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art.
111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame, è pacifico (oltre che provato documentalmente) che:
-con comunicazione del 20.11.2020, inviata all'istante il 28.12.2020 (v. la comunicazione con la CP_ schermata relativa alla spedizione nel fascicolo di primo grado), l' ha informato l'istante di aver accolto la sua domanda presentata il 17.2.2020 con liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1.3.2020;
-nella comunicazione è precisato che l'importo mensile dell'assegno è pari ad euro 515,07 e sono liquidati gli arretrati per il periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2020 nell'importo di euro 4635,63;
-la ricorrente viene inoltre informata che “Gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari”, mentre “la prima rata di pensione sarà disponibile presso l'ufficio pagatore prescelto con data valuta 7.12.2020”;
-l'istante, ricevuto il pagamento della rata corrente dell'assegno, in data 29.12.2020 ha depositato il ricorso chiedendo di 1) dichiarare il suo diritto “a percepire gli arretrati dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984 maturati dal 1.3.2020 al 30.11.2020 pari ad euro 4612,41, oltre interessi CP_ legali fino all'effettivo soddisfo;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di euro 4612,41, oltre interessi legali”; CP_
-il ricorso è stato notificato all' in data 27.1.2021; CP_
-l' si è costituito con memoria del 21.5.2021 rilevando che “Il pagamento degli arretrati della ricorrente per assegno ordinario di invalidità dal marzo al novembre 2020 pari a € 4.635,63 - come da comunicazione del 20.11.2020 (doc. 1) - è stato sbloccato. Alla ricorrente saranno pagati
€ 3.546,24 al netto delle trattenute IRPEF pari a € 1.066,10 e della quota associativa sindacale di
€ 23,13. La somma sarà disponibile nel mese di luglio”;
-effettivamente con il cedolino di pensione di luglio 2021 (in atti) l'istante ha ricevuto l'accredito degli arretrati, con conseguente piena soddisfazione del diritto azionato.
La sequenza procedimentale descritta mostra come il diritto della istante alla percezione degli arretrati dell'assegno di invalidità non fosse in contestazione. Al momento della instaurazione del giudizio, l'istante aveva ricevuto il pagamento del rateo corrente della prestazione, ma non degli arretrati, comunque riconosciuti e liquidati con la comunicazione del 20.11.2020 (modello TE08).
Neanche era controverso tra le parti l'importo degli arretrati relativi al periodo da marzo 2020 a CP_ novembre 2020, atteso che la somma riconosciuta a tale titolo dall' (euro 4635,63; cfr. modello TE08 del 20.11.2020) era addirittura superiore a quella quantificata e oggetto di domanda della (euro 4612,41; cfr. ricorso di primo grado). Ciò che mancava all'epoca Parte_1 della domanda giudiziaria era soltanto la materiale erogazione della somma, che richiedeva maggiori tempi tecnici attesa la necessità dell'istituto di effettuare verifiche di eventuali posizioni debitorie dell'istante. Della circostanza, peraltro, la era stata informata mediante la Parte_1 medesima nota del 20.11.2020. L'erogazione materiale degli arretrati è stata poi effettuata a luglio 2021, dopo la notifica del ricorso (di gennaio 2021).
Il riconoscimento del diritto già all'epoca della instaurazione del giudizio, la proposizione della azione giudiziaria (il 29.12.2020) a ridosso della comunicazione del 20.11.2020, non preceduta dalla messa in mora dell'Istituto previdenziale, la materiale esecuzione del pagamento a pochi mesi di distanza (luglio 2021), le esigenze di verifica alla base dei maggiori tempi tecnici richiesti per il pagamento degli arretrati, debitamente rese note alla istante, costituiscono elementi idonei ad integrare le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione (parziale) delle spese di lite.
Pertanto appare convincente ed adeguatamente motivata la pronuncia di primo grado che ha compensato per metà le spese di lite e posto la restante metà a carico della Amministrazione resistente in base al principio di soccombenza virtuale.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale prodotta in primo grado).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma
1-bis.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 100/2022
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo e dall'avv. Alessandro
Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano (NA) alla via Caionche n.
39;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della CP_ sede dell' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2022 ha proposto appello parziale avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1298/2021 pubbl. il 14/09/2021, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della odierna appellante tesa ad ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, con compensazione per metà delle spese processuali.
La compensazione parziale delle spese era giustificata in questi termini “l' ha provveduto al CP_1 pagamento degli arretrati nel luglio 2021, a fronte della notifica del ricorso avvenuta a gennaio
2021; tuttavia la comunicazione di liquidazione della prestazione e degli arretrati è del CP_ 20/11/2020 e non si può non convenire con l' sulla circostanza che il ricorso giudiziario è stato depositato e notificato pochissimo tempo dopo rispetto alla comunicazione di liquidazione
(deposito del ricorso in data 29/12/2020 a fronte di una comunicazione di liquidazione inviata il
28/11/2020, della quale non vi è prova della data di ricezione ma che è stata depositata dalla stessa ricorrente;
data che, comunque, non può che essere successiva alla data di emissione del provvedimento e quindi ancora più prossima alla data del deposito del ricorso giudiziario); il CP_ tutto senza che vi sia stata alcuna diffida ad adempiere all' a fronte di una situazione, di CP_ fatto, già risolta in sede amministrativa e a fronte del fatto, pure evidenziato dall' nella memoria difensiva, che il pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 non è immediato perché l'Istituto procede prima alle verifiche relative all'eventuale esistenza di indebiti da recuperare e/o trattenute da fare. Pertanto, ritiene questo giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione delle spese di CP_ lite nella misura della metà, in considerazione di quanto sopra evidenziato e del fatto che l' aveva comunque provveduto alla liquidazione delle somme.”. Il residuo era stato liquidato a carico dell' per complessivi € 600,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con CP_1 attribuzione.
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato che il pagamento degli arretrati, riconosciuti con provvedimento del 20.11.2020 per l'importo di €.
4612,41, era avvenuto a luglio 2021, quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo
(29.12.2020) ed alla notifica del medesimo (27.01.2021). Ha osservato che il giudice di primo grado, anziché liquidare le spese secondo il principio di soccombenza virtuale, le compensava alla metà senza neanche fornire una motivazione.
CP_ Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna piena dell al pagamento di tutte le spese di lite, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, che si quantificano in euro 600,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali. Vinte le spese di questo grado, con attribuzione.
CP_ L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. Ha evidenziato la congrua ed adeguata motivazione del Giudice di prime cure che ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, avendo ravvisato nella sostanziale concomitanza tra liquidazione amministrativa della prestazione e degli arretrati spettanti e deposito del ricorso giudiziale per il relativo pagamento, in mancanza di messa in mora, e nella necessita di verificare l'eventuale posizione debitoria della , prima di procedere al materiale pagamento degli arretrati liquidati, le Parte_1 gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 dell'art. 92 cpc, nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Come già scritto in primo grado dall' convenuto e ribadito in questa sede, non c'era alcun CP_2 CP_ dubbio sul diritto della ricorrente alla prestazione e agli arretrati liquidati dall' per cui non era affatto necessario instaurare un giudizio per ottenere il pagamento di somme già liquidate e incontestate, alimentando un contenzioso del tutto inutile su questioni già definite in via amministrativa in favore dell'assicurato pensionato e perciò non controverse.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è infondato. Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
Parte ricorrente contesta la compensazione parziale delle spese processuali adottata dal primo CP_ Giudice, censurando il difetto di motivazione e l'adempimento dell' intervenuto (a luglio 2021) dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo (effettuata a gennaio 2021).
CP_ L' ha sottolineato la brevità dei tempi intercorsi tra riconoscimento del diritto, azione giudiziaria e pagamento;
l'assenza di contestazione del diritto, trattandosi solo di porre CP_ materialmente in pagamento la somma già liquidata, e ciò l' ha fatto dopo aver effettuato i necessari accertamenti;
l'assenza di messa in mora dell'Istituto prima della proposizione del ricorso.
CP_ Gli argomenti dell' sono condivisibili.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art.
111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame, è pacifico (oltre che provato documentalmente) che:
-con comunicazione del 20.11.2020, inviata all'istante il 28.12.2020 (v. la comunicazione con la CP_ schermata relativa alla spedizione nel fascicolo di primo grado), l' ha informato l'istante di aver accolto la sua domanda presentata il 17.2.2020 con liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1.3.2020;
-nella comunicazione è precisato che l'importo mensile dell'assegno è pari ad euro 515,07 e sono liquidati gli arretrati per il periodo dal 1.3.2020 al 30.11.2020 nell'importo di euro 4635,63;
-la ricorrente viene inoltre informata che “Gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appena questo ufficio avrà terminato gli adempimenti necessari”, mentre “la prima rata di pensione sarà disponibile presso l'ufficio pagatore prescelto con data valuta 7.12.2020”;
-l'istante, ricevuto il pagamento della rata corrente dell'assegno, in data 29.12.2020 ha depositato il ricorso chiedendo di 1) dichiarare il suo diritto “a percepire gli arretrati dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984 maturati dal 1.3.2020 al 30.11.2020 pari ad euro 4612,41, oltre interessi CP_ legali fino all'effettivo soddisfo;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di euro 4612,41, oltre interessi legali”; CP_
-il ricorso è stato notificato all' in data 27.1.2021; CP_
-l' si è costituito con memoria del 21.5.2021 rilevando che “Il pagamento degli arretrati della ricorrente per assegno ordinario di invalidità dal marzo al novembre 2020 pari a € 4.635,63 - come da comunicazione del 20.11.2020 (doc. 1) - è stato sbloccato. Alla ricorrente saranno pagati
€ 3.546,24 al netto delle trattenute IRPEF pari a € 1.066,10 e della quota associativa sindacale di
€ 23,13. La somma sarà disponibile nel mese di luglio”;
-effettivamente con il cedolino di pensione di luglio 2021 (in atti) l'istante ha ricevuto l'accredito degli arretrati, con conseguente piena soddisfazione del diritto azionato.
La sequenza procedimentale descritta mostra come il diritto della istante alla percezione degli arretrati dell'assegno di invalidità non fosse in contestazione. Al momento della instaurazione del giudizio, l'istante aveva ricevuto il pagamento del rateo corrente della prestazione, ma non degli arretrati, comunque riconosciuti e liquidati con la comunicazione del 20.11.2020 (modello TE08).
Neanche era controverso tra le parti l'importo degli arretrati relativi al periodo da marzo 2020 a CP_ novembre 2020, atteso che la somma riconosciuta a tale titolo dall' (euro 4635,63; cfr. modello TE08 del 20.11.2020) era addirittura superiore a quella quantificata e oggetto di domanda della (euro 4612,41; cfr. ricorso di primo grado). Ciò che mancava all'epoca Parte_1 della domanda giudiziaria era soltanto la materiale erogazione della somma, che richiedeva maggiori tempi tecnici attesa la necessità dell'istituto di effettuare verifiche di eventuali posizioni debitorie dell'istante. Della circostanza, peraltro, la era stata informata mediante la Parte_1 medesima nota del 20.11.2020. L'erogazione materiale degli arretrati è stata poi effettuata a luglio 2021, dopo la notifica del ricorso (di gennaio 2021).
Il riconoscimento del diritto già all'epoca della instaurazione del giudizio, la proposizione della azione giudiziaria (il 29.12.2020) a ridosso della comunicazione del 20.11.2020, non preceduta dalla messa in mora dell'Istituto previdenziale, la materiale esecuzione del pagamento a pochi mesi di distanza (luglio 2021), le esigenze di verifica alla base dei maggiori tempi tecnici richiesti per il pagamento degli arretrati, debitamente rese note alla istante, costituiscono elementi idonei ad integrare le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione (parziale) delle spese di lite.
Pertanto appare convincente ed adeguatamente motivata la pronuncia di primo grado che ha compensato per metà le spese di lite e posto la restante metà a carico della Amministrazione resistente in base al principio di soccombenza virtuale.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale prodotta in primo grado).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma
1-bis.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano