TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1958 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1958 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
FE CR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) Parte_2 C.F._3
HE RE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 28.08.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.01.2009 e
24.12.2012, le figlie Per_1 Per_
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2025 e 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
i coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene da oltre quattro anni, con l'obbligo del reciproco rispetto e nelle modalità di seguito descritte, tenuto conto dell'organizzazione e del calendario adottati sin dal marzo 2020, con frequentazione e collocazione paritaria tra madre e padre:
a) la sig.ra rimarrà a vivere nell'immobile di proprietà della propria famiglia Parte_1
d'origine in Rimini, Via Bissolati n. 4, che le resterà assegnata con i mobili che la arredano e per i quali il sig. non avanza né avanzerà in futuro alcuna pretesa;
Pt_2
b) il sig. rimarrà stabilito in un appartamento preso in locazione vicino alla Parte_2
dimora familiare, per permettere alle figlie e la facile frequentazione con entrambi i Per_1 Per_
genitori e la possibilità, per questi ultimi e per i nonni, di rendersi sempre agevolmente disponibili per ogni necessità logistica ed organizzativa.
c) e continueranno a frequentare i genitori in misura paritaria, anche per i pernotti, Per_1 Per_
secondo il seguente nuovo calendario:
Prima settimana: Seconda settimana:
Lunedì: madre;
Lunedì: padre;
Martedì: madre;
Martedì: padre;
Mercoledì: padre;
Mercoledì: madre;
Giovedì: padre;
Giovedì: madre;
Venerdì: madre;
Venerdì: padre;
Sabato: madre;
Sabato: padre;
Domenica; madre;
Domenica; padre
Abitualmente, il genitore presso cui le figlie pernottano, si occuperà anche della cena. Il cambio avverrà tra le ore 17,00 e le ore 20,00, tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di
Per_1 Per_
Durante la settimana le figlie continueranno frequentare i nonni per consumare alcuni pasti, in particolare il pranzo e, data la programmata vicinanza delle dimore dei genitori, saranno libere di organizzarsi e stabilirsi per lo studio pomeridiano ove risulta loro più comodo ed opportuno per le esigenze del momento, tenuto conto della scelta dei ricorrenti sopra indicata per la migliore gestione della prole. d) Durante le vacanze pasquali, e trascorreranno metà del tempo con ciascun genitore Per_1 Per_
avendo cura di alternare, di anno in anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Nel caso in cui un genitore, nel corso delle vacanze di Pasqua, voglia organizzare alcuni giorni fuori
Rimini con le figlie, ne darà preavviso all'altro almeno due settimane prima.
Diversamente si applicherà la normale ripartizione della frequentazione sopra indicata.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore, previo congruo preavviso, potrà organizzare una settimana di vacanza fuori Rimini che, ad anni alterni, comprende il giorno di Natale o Capodanno, altrimenti, salvo diverso accordo, si applica il seguente calendario: Natale con uno dei genitori, il
26.12 con l'altro, il 31.12./01.01 con un genitore, il 05.01-06.01 con l'altro, avendo dunque cura che, ogni anno, ciascun genitore tenga con sé e o il giorno di Natale o la notte di Per_1 Per_
Capodanno. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà organizzare con le figlie sino a due settimane, anche non consecutive di vacanza: diversamente si applicherà la frequentazione sopra indicata.
I genitori concorderanno, ogni anno, il piano ferie estivo non oltre fine maggio.
e) I sigg.ri ed il sig. danno atto di essere economicamente e Parte_1 Parte_2
patrimonialmente autosufficienti, per cui nulla è dovuto tra gli stessi né a titolo di contributo al mantenimento della prole né a titolo di assegno perequativo o qualsivoglia altro titolo o ragione.
L'assegno unico continuerà ad essere incassato da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa necessità di comunicare all'altro la spesa da sostenere, per la necessaria approvazione ed il relativo diritto al rimborso della metà, con versamento delle relative ricevute presso un file costantemente condiviso e visibile per ogni eventuale contestazione e successiva perequazione alla fine di ciascun mese, secondo l'abitudine adottata tra loro già dal marzo 2020 sino ad oggi.
f) I coniugi dichiarano altresì di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto economico patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
g) Le spese legali per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico di ciascuno dei ricorrenti esclusivamente per i rispettivi avvocati di fiducia, ed in tal senso gli Avv.ti Cristina
Tiraferri e Loreno Marchei sottoscrivono il presente ricorso per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13
LPF.
h) I coniugi chiedono che si ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rimini (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 147 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1958 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
FE CR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) Parte_2 C.F._3
HE RE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 28.08.2004, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.01.2009 e
24.12.2012, le figlie Per_1 Per_
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2025 e 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
i coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene da oltre quattro anni, con l'obbligo del reciproco rispetto e nelle modalità di seguito descritte, tenuto conto dell'organizzazione e del calendario adottati sin dal marzo 2020, con frequentazione e collocazione paritaria tra madre e padre:
a) la sig.ra rimarrà a vivere nell'immobile di proprietà della propria famiglia Parte_1
d'origine in Rimini, Via Bissolati n. 4, che le resterà assegnata con i mobili che la arredano e per i quali il sig. non avanza né avanzerà in futuro alcuna pretesa;
Pt_2
b) il sig. rimarrà stabilito in un appartamento preso in locazione vicino alla Parte_2
dimora familiare, per permettere alle figlie e la facile frequentazione con entrambi i Per_1 Per_
genitori e la possibilità, per questi ultimi e per i nonni, di rendersi sempre agevolmente disponibili per ogni necessità logistica ed organizzativa.
c) e continueranno a frequentare i genitori in misura paritaria, anche per i pernotti, Per_1 Per_
secondo il seguente nuovo calendario:
Prima settimana: Seconda settimana:
Lunedì: madre;
Lunedì: padre;
Martedì: madre;
Martedì: padre;
Mercoledì: padre;
Mercoledì: madre;
Giovedì: padre;
Giovedì: madre;
Venerdì: madre;
Venerdì: padre;
Sabato: madre;
Sabato: padre;
Domenica; madre;
Domenica; padre
Abitualmente, il genitore presso cui le figlie pernottano, si occuperà anche della cena. Il cambio avverrà tra le ore 17,00 e le ore 20,00, tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di
Per_1 Per_
Durante la settimana le figlie continueranno frequentare i nonni per consumare alcuni pasti, in particolare il pranzo e, data la programmata vicinanza delle dimore dei genitori, saranno libere di organizzarsi e stabilirsi per lo studio pomeridiano ove risulta loro più comodo ed opportuno per le esigenze del momento, tenuto conto della scelta dei ricorrenti sopra indicata per la migliore gestione della prole. d) Durante le vacanze pasquali, e trascorreranno metà del tempo con ciascun genitore Per_1 Per_
avendo cura di alternare, di anno in anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Nel caso in cui un genitore, nel corso delle vacanze di Pasqua, voglia organizzare alcuni giorni fuori
Rimini con le figlie, ne darà preavviso all'altro almeno due settimane prima.
Diversamente si applicherà la normale ripartizione della frequentazione sopra indicata.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore, previo congruo preavviso, potrà organizzare una settimana di vacanza fuori Rimini che, ad anni alterni, comprende il giorno di Natale o Capodanno, altrimenti, salvo diverso accordo, si applica il seguente calendario: Natale con uno dei genitori, il
26.12 con l'altro, il 31.12./01.01 con un genitore, il 05.01-06.01 con l'altro, avendo dunque cura che, ogni anno, ciascun genitore tenga con sé e o il giorno di Natale o la notte di Per_1 Per_
Capodanno. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà organizzare con le figlie sino a due settimane, anche non consecutive di vacanza: diversamente si applicherà la frequentazione sopra indicata.
I genitori concorderanno, ogni anno, il piano ferie estivo non oltre fine maggio.
e) I sigg.ri ed il sig. danno atto di essere economicamente e Parte_1 Parte_2
patrimonialmente autosufficienti, per cui nulla è dovuto tra gli stessi né a titolo di contributo al mantenimento della prole né a titolo di assegno perequativo o qualsivoglia altro titolo o ragione.
L'assegno unico continuerà ad essere incassato da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa necessità di comunicare all'altro la spesa da sostenere, per la necessaria approvazione ed il relativo diritto al rimborso della metà, con versamento delle relative ricevute presso un file costantemente condiviso e visibile per ogni eventuale contestazione e successiva perequazione alla fine di ciascun mese, secondo l'abitudine adottata tra loro già dal marzo 2020 sino ad oggi.
f) I coniugi dichiarano altresì di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto economico patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
g) Le spese legali per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico di ciascuno dei ricorrenti esclusivamente per i rispettivi avvocati di fiducia, ed in tal senso gli Avv.ti Cristina
Tiraferri e Loreno Marchei sottoscrivono il presente ricorso per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13
LPF.
h) I coniugi chiedono che si ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rimini (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 147 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi