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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 501/2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 501/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ato a FELIZZANO (AL) il 31/12/1965 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PROTTI RAFFAELLA
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PROTTI RAFFAELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Castello di Annone in data 28/08/1994, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 2^,
Serie A, Anno 1994
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
“1) la Signora si impegna ad attribuire in proprietà al Signor Controparte_1 Parte_1
(già comproprietario dell'immobile abitativo di seguito descritto in misura pari alla metà), la quota di sua spettanza pari alla metà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Felizzano (AL) Via Selicorni angolo Via Monferrato, censito al NCEU del Comune di Felizzano, al foglio 21, mappale 708, sub 2, cat. A/2, classe 01, 5 vani, rendita € 309,87, nonché la quota di un ottavo sul cortile e sul box auto censiti in Catasto al foglio 21, mappale 673, sub 2, cat. C/6, classe 02, consistenza 42 mq., rendita €
78,09. Il tutto salvo eventuale miglior identificazione catastale in sede d'atto di trasferimento.
Detto trasferimento sarà effettuato con atto notarile a ministero di Notaio scelto dal Signor Pt_1
che ne sosterrà i relativi costi, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di
Alessandria emanata nella presente procedura.
Tali quote di immobili sono pervenute alla Signora in forza di atto di donazione Controparte_1
dal Signor a rogito Notaio in data 28.1.1994 numero 32977 di repertorio Parte_1 Persona_1
numero 14048 di raccolta.
2) A definizione di ogni questione di natura economica e patrimoniale, il Signor si Parte_1 impegna a corrispondere alla Signora la complessiva somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila/00), di cui € 10.000,00 (diecimila/00) già corrisposti in data 16.1.2025 a mezzo bonifico bancario ed i residui € 20.000,00 (ventimila/00) al momento del rogito notarile di cui al predetto punto n. 1.
3) La Signora – che, dopo la separazione ed in forza dei relativi accordi, ha Controparte_1
occupato e detenuto la predetta casa già domicilio coniugale sita in Felizzano – si impegna a rilasciare la stessa con tutti gli arredi ivi esistenti, entro e non oltre il 30.4.2025, ritirando tutti i suoi effetti personali, posto che in tale casa abiterà il Signor Parte_1
4) I coniugi dichiarano che le statuizioni di cui ai punti precedenti relative agli immobili sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale e quindi dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente la presente soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di volersi avvalere del disposto dell'art.
19 Legge n. 74/1987, cosicché il trasferimento di diritti regolati ai precedenti punti avverrà con le esenzioni fiscali di legge a seguito di pattuizioni ed obbligazioni assunte in sede di scioglimento del matrimonio. 5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto ogni altro aspetto inerente i loro rapporti patrimoniali, sicché non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.”
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il Giudice Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 501/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
ato a FELIZZANO (AL) il 31/12/1965 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PROTTI RAFFAELLA
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PROTTI RAFFAELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che nulla ha osservato alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato in Castello di Annone in data 28/08/1994, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte 2^,
Serie A, Anno 1994
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
“1) la Signora si impegna ad attribuire in proprietà al Signor Controparte_1 Parte_1
(già comproprietario dell'immobile abitativo di seguito descritto in misura pari alla metà), la quota di sua spettanza pari alla metà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Felizzano (AL) Via Selicorni angolo Via Monferrato, censito al NCEU del Comune di Felizzano, al foglio 21, mappale 708, sub 2, cat. A/2, classe 01, 5 vani, rendita € 309,87, nonché la quota di un ottavo sul cortile e sul box auto censiti in Catasto al foglio 21, mappale 673, sub 2, cat. C/6, classe 02, consistenza 42 mq., rendita €
78,09. Il tutto salvo eventuale miglior identificazione catastale in sede d'atto di trasferimento.
Detto trasferimento sarà effettuato con atto notarile a ministero di Notaio scelto dal Signor Pt_1
che ne sosterrà i relativi costi, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di
Alessandria emanata nella presente procedura.
Tali quote di immobili sono pervenute alla Signora in forza di atto di donazione Controparte_1
dal Signor a rogito Notaio in data 28.1.1994 numero 32977 di repertorio Parte_1 Persona_1
numero 14048 di raccolta.
2) A definizione di ogni questione di natura economica e patrimoniale, il Signor si Parte_1 impegna a corrispondere alla Signora la complessiva somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila/00), di cui € 10.000,00 (diecimila/00) già corrisposti in data 16.1.2025 a mezzo bonifico bancario ed i residui € 20.000,00 (ventimila/00) al momento del rogito notarile di cui al predetto punto n. 1.
3) La Signora – che, dopo la separazione ed in forza dei relativi accordi, ha Controparte_1
occupato e detenuto la predetta casa già domicilio coniugale sita in Felizzano – si impegna a rilasciare la stessa con tutti gli arredi ivi esistenti, entro e non oltre il 30.4.2025, ritirando tutti i suoi effetti personali, posto che in tale casa abiterà il Signor Parte_1
4) I coniugi dichiarano che le statuizioni di cui ai punti precedenti relative agli immobili sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale e quindi dell'accordo relativo alla regolamentazione di ogni rapporto inerente la presente soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di volersi avvalere del disposto dell'art.
19 Legge n. 74/1987, cosicché il trasferimento di diritti regolati ai precedenti punti avverrà con le esenzioni fiscali di legge a seguito di pattuizioni ed obbligazioni assunte in sede di scioglimento del matrimonio. 5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto ogni altro aspetto inerente i loro rapporti patrimoniali, sicché non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.”
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il Giudice Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.