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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 570/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MANGOLINI MATTEO con domicilio in C.SO DELLA Parte_1
GIOVECCA N. 40/D 44121 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARZOLA ANDREA con domicilio in VIA BORGO CP_1 DEI LEONI, 83 FERRARA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 222 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il
20.02.2025 nella procedura di separazione giudiziale n. 2981/2021 R.G., pubblicata il 27.02.2025 e notificata il 10.03.2025, così come corretta con decreto 05.03.2025.
La Corte
pagina 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2021 conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della resistente,
disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso il genitore ritenuto più adeguato, ad esito del richiesto intervento del Servizio Sociale (al quale chiedeva venisse attribuita la competenza di disciplinare le visite del padre ai figli), oltre a disporsi, a suo carico, il contributo al mantenimento per ciascun figlio pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente del Tribunale di Ferrara fissava l'udienza del 22.02.2022 per la comparizione dei coniugi.
Il 22.02.2022 i coniugi venivano sentiti personalmente dal Presidente, il quale pronunciava ordinanza con cui li autorizzava a vivere separati, affidando i minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di vederli, assegnava ad la casa CP_1
coniugale, disponeva in capo a l'obbligo di versare in favore della stessa la somma complessiva Pt_1
di euro 1.600, di cui euro 600 per la madre ed euro 500 per ogni figlio, oltre alle spese straordinarie da protocollo.
La causa veniva istruita con prove testimoniali, interrogatorio formale del ricorrente, CTU di natura contabile -volta ad accertare la capacità economica e di reddito delle parti- e richiesta di informazioni al consorzio Pescatori COPEGO, di cui è socio conferitore. Pt_1
Nel frattempo, all'udienza del 21.11.2023, il Giudice provvedeva all'ascolto dei minori e, all'esito, il
Tribunale incaricava i Servizi Sociali territorialmente affinché tentassero di ricostruire la relazione fra padre e figli attraverso un percorso di mediazione e di sostegno, incarico che si concludeva con la relazione del 10.09.2024 (da cui emergeva la ferma volontà dei minori di non avere alcun rapporto con pagina 2 di 8 il padre).
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo la causa n. 2981/2021 R.G., in data 20.02.2025
pronunciava la sentenza n. 222, pubblicata il 27.02.2025 (in seguito corretta con decreto del
5.03.2025), con la quale così veniva disposto:
“Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
contratto in MESOLA in data 12/12/2014 e trascritto al n. 11, p. I), con addebito a . Parte_1
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e in favore di Persona_1 Persona_2 CP_2
[...]
Assegna a l'abitazione familiare. Controparte_2
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei figli minori di € Parte_1
600,00 mensili (a seguito di correzione di errore materiale) ciascuno, da rivalutare annualmente
secondo indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Respinge nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.500,00 per compensi oltre Parte_1
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Pone le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna”.
****
Con ricorso in appello impugnava la sentenza ed incardinava il procedimento per cui è Parte_1
causa per ottenerne la parziale riforma.
In particolare, formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1- Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 8 Convenzione EDU: incoerenza della decisione di affidare in via esclusiva i minori alla madre rispetto a quanto emerso nell'istruttoria espletata -estrema tardività e superficialità dell'audizione dei minori avvenuta dopo oltre 3 anni dalla prima richiesta di incaricare i
Servizi Sociali (formulata nel ricorso introduttivo il giudizio, anno 2021) stante l'immediata segnalata pagina 3 di 8 assenza di contatti tra padre e figli (ossia dal 2021)- mancata valutazione dei rilievi emersi dalla relazione degli Assistenti Sociali (art. 360 n. 5 c.pc.).
2- Sull'addebito della separazione inesatta valutazione delle risultanze dell'istruttoria (violazione artt.
115 e 116 c.p.c.) omessa valutazione del comportamento della moglie da lei stessa ammesso di svuotamento dei conti familiari e di manipolazione dei figli minori (art. 360 n. 5 c.p.c.); mancanza di prova del nesso di casualità tra tradimento del marito e fallimento del rapporto coniugale.
3- Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. mancata motivazione circa l'aumento del contributo economico stabilito in sentenza a favore dei figli. In definitiva l'aumento del contributo da 500,00 a 600,00 allo stato risulta immotivato ed ingiusto laddove, stando alle attuali condizioni economiche del ricorrente,
lo stesso oggi non è in grado di contribuire al mantenimento dei propri figli con un assegno cadauno superiore a € 300,00.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese:
**********
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
Il primo motivo d'appello riguarda l'affido esclusivo alla madre dei due figli ND e , Per_2
attualmente di 16 anni (gemelli, nati il 6.4.2009).
L'appellante ha in questa sede reiterato le richieste istruttorie (in particolare CTU psicologica)
lamentando come sia stato proprio l'andamento dell'istruttoria in primo grado (e in particolare il mancato riscontro alle richieste -pur tempestivamente formulate- di intervento dei Servizi Sociali) a provocare il progressivo distacco dei figli, al punto che il padre non li incontra più del 2021.
pagina 4 di 8 La Corte, tuttavia, non ritiene di accogliere le istanze istruttorie, alla luce delle risultanze già acquisite in primo grado.
In particolare, nella relazione redatta dai Servizi sociali del 10.9.24 si legge:
“L'operatore ha avuto modo di conoscere entrambi i minori in sede di colloquio in data 21 maggio. I
gemelli in tale occasione sono stati accompagnati dalla madre. Sin da subito si ND che Per_2
sono apparsi molto decisi e sicuri rispetto al non volere rapporti con il padre;
nello specifico ND
ha riferito “non vogliamo vedere nostro papà” il fratello ha aggiunto “ ci ha fatto troppo Per_2
male”. Rispetto a questa loro decisione, i minori hanno raccontato quanto successo nel 2021 durante
la separazione dei propri genitori. ND, nello specifico, ha raccontato “ io quella sera dormivo e mi
hanno raccontato tutto solo tre giorni dopo quando ho visto mio padre che raccoglieva tutta la sua
roba senza parlare con me”. al contrario ha riportato “io ero sveglio ho visto tutta la Per_2
litigata è stata molto accesa poi ho visto papà che andava via di casa”. Alla richiesta di poter
incontrare il padre unitamente all'operatore scrivente affinché quest'ultimo potesse spiegare il motivo
per cui nega spesso i consensi a gite scolastiche o esperienze sportive, ND ha risposto “ noi stiamo
bene così non lo vogliamo vedere, ci dice sempre di no non ci fa fare mai niente, io so che lui ha i soldi
e anche tanti eppure ci dice sempre di no” ha altresì aggiunto: fa tutto la mamma papà, non Per_2
ha mai fatto niente io voglio solo che mia mamma abbia l'affido esclusivo” a seguito di quest'ultima
affermazione dei minori, a domanda, ND ha risposto di averlo sentito dalla madre. ND, in
seguito, a raccontato: ci ha impedito di fare tante gite, non mi ha voluto iscrivere a calcio non mi
veniva a vedere a nuoto non ci permette di andare in Spagna nella casa dei nonni non si è mai fatto né
sentire né vedere. Ha il mio numero ma non mi chiama e non mi scrive neanche al nostro compleanno.
, rispetto al proprio numero di cellulare, ha riferito: io il mio numero di telefono non glielo Per_2
voglio dare, non voglio parlare con lui. IA ND che sono sono apparsi sereni, rilassati, Per_2
nonostante sia evidente il sentimento di rabbia quando si parla del padre”.
Nelle loro conclusioni gli assistenti sociali hanno evidenziato l'attuale impossibilità di dare seguito pagina 5 di 8 all'incarico di mediazione e sostegno in favore dei minori e, conseguentemente, di stabilire un calendario di incontri con il padre, a fronte della ferma volontà di non aver più alcun contatto con il padre.
Tale totale chiusura è emersa anche nel corso dell'ascolto dei minori (avvenuto all'udienza del
21.11.2023 (“Si procede all'ascolto del minore ND. (…) Vivo con mia mamma, i miei nonni e mio
fratello. I rapporti con mio padre sono cessati da due anni, salvo qualche sporadica telefonata. Da
gennaio non l'ho più sentito. Qual è il motivo? Dal menefreghismo, non c'ha più cercato. Al momento
vivo bene e non c'è nulla che vorrei cambiare. Il Giudice informa il minore della natura del Per_2
procedimento e degli effetti dell'ascolto, precisando che la sua opinione sarà tenuta in debito conto e
che ogni decisione sarà adottata nel suo esclusivo interesse. Vivo con la mamma, ND ed i nonni.
Non ho rapporti con mio padre e non voglio averne. Come mai? C'ha lasciato e non ci ha più visto.
Non ho intenzione di rivederlo”).
In questa situazione ormai conclamata e radicata, ritiene la Corte l'inutilità di procedere a CTU
psicologica o ulteriori colloqui con il servizio sociale.
Non vi è dubbio, infatti, che i minori non possano che risentire gravemente, anche in futuro, della situazione di totale esclusione dalla loro vita del padre, ma allo stato, soprattutto tenuto conto della loro raggiunta età (ad aprile compiranno 17 anni) appare inutile e controproducente la previsione di un calendario di visite imposto (la condivisione appare evidentemente, ora, irraggiungibile), il cui solo successo potrebbe portare ad ipotizzare un successivo affido condiviso.
Allo stato, dunque, non può che confermarsi l'affido esclusivo di ND e alla madre. La Per_2
Corte, tuttavia, non può esimersi dal rimarcare l'esigenza che entrambi i genitori si facciano sostenere da professionisti al fine di trovare la soluzione per un miglior approccio con i figli, ormai prossimi alla maggiore età, in vista dell'auspicata ripresa della frequentazione con il padre.
Sull'addebito della separazione, la motivazione espressa dal Giudice di primo grado appare pagina 6 di 8 condivisibile alla luce dell'istruttoria svolta.
In particolare, non è stato provato che prima dell'agosto 2021 fosse già cessata l'affectio coniugalis,
anzi, nella relazione inviata dal servizio sociale in data 10/09/2024 si legge che il padre aveva dichiarato di aver conosciuto “questa ragazza” appunto nell' agosto 2021. Viceversa, la circostanza che i coniugi dormissero in stanze separate è ragionevolmente attribuibile al russamento di (per come Pt_1
emerso dalle deposizioni testimoniali). Soprattutto, la scoperta della relazione extraconiugale -di per sé
non negata- ha provocato una violenta reazione da parte della moglie, “reazione poco compatibile con
un matrimonio di mera forma”.
Deve, dunque, confermarsi che la responsabilità della separazione vada addebitata all'appellante.
D'altro canto, la domanda di addebito formulata dal ricorrente anche in questa sede, non è stata minimamente argomentata, prima ancora che dimostrata.
Passando al motivo di impugnazione relativo all'importo dell'assegno di mantenimento, innanzitutto osserva la Corte che, per quanto in questa sede l'appellante concluda per ottenere il riconoscimento di un assegno a suo carico di € 300 per il mantenimento di ciascun figlio, nelle conclusioni formulate in primo grado (che ha visto nel ruolo di ricorrente) egli aveva espressamente ritenuto Parte_1
congruo un assegno nella misura di € 500 per ciascuno. Per altro, l'aspetto economico ha avuto ampio sfogo istruttorio, con svolgimento di CTU contabile, produzione documentale e richiesta di informazioni al consorzio Pescatori COPEGO, di cui è socio conferitore. La motivazione della Pt_1
sentenza di primo grado, censurata per omissione, deve, invece, ritenersi fare implicitamente riferimento agli esiti della CTU, nella quale il consulente ha dettagliatamente ricostruito la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti. Dai prospetti allegati all'elaborato emerge un significativo divario economico, tale per cui, tenuto conto della totale permanenza dei minori presso la madre e dell'età nel frattempo raggiunta dagli stessi, l'assegno riconosciuto (nella misura di € 600
ciascuno,) appare congruo e da confermarsi.
pagina 7 di 8 L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità media), fasi di studio introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 3.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
222 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 20.02.2025 nella procedura di separazione giudiziale n.
2981/2021 R.G., pubblicata il 27.02.2025 e notificata il 10.03.2025, così come corretta con decreto
05.03.2025, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 3.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 570/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MANGOLINI MATTEO con domicilio in C.SO DELLA Parte_1
GIOVECCA N. 40/D 44121 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARZOLA ANDREA con domicilio in VIA BORGO CP_1 DEI LEONI, 83 FERRARA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 222 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il
20.02.2025 nella procedura di separazione giudiziale n. 2981/2021 R.G., pubblicata il 27.02.2025 e notificata il 10.03.2025, così come corretta con decreto 05.03.2025.
La Corte
pagina 1 di 8 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2021 conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della resistente,
disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso il genitore ritenuto più adeguato, ad esito del richiesto intervento del Servizio Sociale (al quale chiedeva venisse attribuita la competenza di disciplinare le visite del padre ai figli), oltre a disporsi, a suo carico, il contributo al mantenimento per ciascun figlio pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente del Tribunale di Ferrara fissava l'udienza del 22.02.2022 per la comparizione dei coniugi.
Il 22.02.2022 i coniugi venivano sentiti personalmente dal Presidente, il quale pronunciava ordinanza con cui li autorizzava a vivere separati, affidando i minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di vederli, assegnava ad la casa CP_1
coniugale, disponeva in capo a l'obbligo di versare in favore della stessa la somma complessiva Pt_1
di euro 1.600, di cui euro 600 per la madre ed euro 500 per ogni figlio, oltre alle spese straordinarie da protocollo.
La causa veniva istruita con prove testimoniali, interrogatorio formale del ricorrente, CTU di natura contabile -volta ad accertare la capacità economica e di reddito delle parti- e richiesta di informazioni al consorzio Pescatori COPEGO, di cui è socio conferitore. Pt_1
Nel frattempo, all'udienza del 21.11.2023, il Giudice provvedeva all'ascolto dei minori e, all'esito, il
Tribunale incaricava i Servizi Sociali territorialmente affinché tentassero di ricostruire la relazione fra padre e figli attraverso un percorso di mediazione e di sostegno, incarico che si concludeva con la relazione del 10.09.2024 (da cui emergeva la ferma volontà dei minori di non avere alcun rapporto con pagina 2 di 8 il padre).
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo la causa n. 2981/2021 R.G., in data 20.02.2025
pronunciava la sentenza n. 222, pubblicata il 27.02.2025 (in seguito corretta con decreto del
5.03.2025), con la quale così veniva disposto:
“Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
contratto in MESOLA in data 12/12/2014 e trascritto al n. 11, p. I), con addebito a . Parte_1
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e in favore di Persona_1 Persona_2 CP_2
[...]
Assegna a l'abitazione familiare. Controparte_2
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei figli minori di € Parte_1
600,00 mensili (a seguito di correzione di errore materiale) ciascuno, da rivalutare annualmente
secondo indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Respinge nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.500,00 per compensi oltre Parte_1
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.
Pone le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna”.
****
Con ricorso in appello impugnava la sentenza ed incardinava il procedimento per cui è Parte_1
causa per ottenerne la parziale riforma.
In particolare, formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1- Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 8 Convenzione EDU: incoerenza della decisione di affidare in via esclusiva i minori alla madre rispetto a quanto emerso nell'istruttoria espletata -estrema tardività e superficialità dell'audizione dei minori avvenuta dopo oltre 3 anni dalla prima richiesta di incaricare i
Servizi Sociali (formulata nel ricorso introduttivo il giudizio, anno 2021) stante l'immediata segnalata pagina 3 di 8 assenza di contatti tra padre e figli (ossia dal 2021)- mancata valutazione dei rilievi emersi dalla relazione degli Assistenti Sociali (art. 360 n. 5 c.pc.).
2- Sull'addebito della separazione inesatta valutazione delle risultanze dell'istruttoria (violazione artt.
115 e 116 c.p.c.) omessa valutazione del comportamento della moglie da lei stessa ammesso di svuotamento dei conti familiari e di manipolazione dei figli minori (art. 360 n. 5 c.p.c.); mancanza di prova del nesso di casualità tra tradimento del marito e fallimento del rapporto coniugale.
3- Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. mancata motivazione circa l'aumento del contributo economico stabilito in sentenza a favore dei figli. In definitiva l'aumento del contributo da 500,00 a 600,00 allo stato risulta immotivato ed ingiusto laddove, stando alle attuali condizioni economiche del ricorrente,
lo stesso oggi non è in grado di contribuire al mantenimento dei propri figli con un assegno cadauno superiore a € 300,00.
L'appellata, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese:
**********
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata, immune da vizi logici, e supportata dagli elementi probatori raccolti.
Il primo motivo d'appello riguarda l'affido esclusivo alla madre dei due figli ND e , Per_2
attualmente di 16 anni (gemelli, nati il 6.4.2009).
L'appellante ha in questa sede reiterato le richieste istruttorie (in particolare CTU psicologica)
lamentando come sia stato proprio l'andamento dell'istruttoria in primo grado (e in particolare il mancato riscontro alle richieste -pur tempestivamente formulate- di intervento dei Servizi Sociali) a provocare il progressivo distacco dei figli, al punto che il padre non li incontra più del 2021.
pagina 4 di 8 La Corte, tuttavia, non ritiene di accogliere le istanze istruttorie, alla luce delle risultanze già acquisite in primo grado.
In particolare, nella relazione redatta dai Servizi sociali del 10.9.24 si legge:
“L'operatore ha avuto modo di conoscere entrambi i minori in sede di colloquio in data 21 maggio. I
gemelli in tale occasione sono stati accompagnati dalla madre. Sin da subito si ND che Per_2
sono apparsi molto decisi e sicuri rispetto al non volere rapporti con il padre;
nello specifico ND
ha riferito “non vogliamo vedere nostro papà” il fratello ha aggiunto “ ci ha fatto troppo Per_2
male”. Rispetto a questa loro decisione, i minori hanno raccontato quanto successo nel 2021 durante
la separazione dei propri genitori. ND, nello specifico, ha raccontato “ io quella sera dormivo e mi
hanno raccontato tutto solo tre giorni dopo quando ho visto mio padre che raccoglieva tutta la sua
roba senza parlare con me”. al contrario ha riportato “io ero sveglio ho visto tutta la Per_2
litigata è stata molto accesa poi ho visto papà che andava via di casa”. Alla richiesta di poter
incontrare il padre unitamente all'operatore scrivente affinché quest'ultimo potesse spiegare il motivo
per cui nega spesso i consensi a gite scolastiche o esperienze sportive, ND ha risposto “ noi stiamo
bene così non lo vogliamo vedere, ci dice sempre di no non ci fa fare mai niente, io so che lui ha i soldi
e anche tanti eppure ci dice sempre di no” ha altresì aggiunto: fa tutto la mamma papà, non Per_2
ha mai fatto niente io voglio solo che mia mamma abbia l'affido esclusivo” a seguito di quest'ultima
affermazione dei minori, a domanda, ND ha risposto di averlo sentito dalla madre. ND, in
seguito, a raccontato: ci ha impedito di fare tante gite, non mi ha voluto iscrivere a calcio non mi
veniva a vedere a nuoto non ci permette di andare in Spagna nella casa dei nonni non si è mai fatto né
sentire né vedere. Ha il mio numero ma non mi chiama e non mi scrive neanche al nostro compleanno.
, rispetto al proprio numero di cellulare, ha riferito: io il mio numero di telefono non glielo Per_2
voglio dare, non voglio parlare con lui. IA ND che sono sono apparsi sereni, rilassati, Per_2
nonostante sia evidente il sentimento di rabbia quando si parla del padre”.
Nelle loro conclusioni gli assistenti sociali hanno evidenziato l'attuale impossibilità di dare seguito pagina 5 di 8 all'incarico di mediazione e sostegno in favore dei minori e, conseguentemente, di stabilire un calendario di incontri con il padre, a fronte della ferma volontà di non aver più alcun contatto con il padre.
Tale totale chiusura è emersa anche nel corso dell'ascolto dei minori (avvenuto all'udienza del
21.11.2023 (“Si procede all'ascolto del minore ND. (…) Vivo con mia mamma, i miei nonni e mio
fratello. I rapporti con mio padre sono cessati da due anni, salvo qualche sporadica telefonata. Da
gennaio non l'ho più sentito. Qual è il motivo? Dal menefreghismo, non c'ha più cercato. Al momento
vivo bene e non c'è nulla che vorrei cambiare. Il Giudice informa il minore della natura del Per_2
procedimento e degli effetti dell'ascolto, precisando che la sua opinione sarà tenuta in debito conto e
che ogni decisione sarà adottata nel suo esclusivo interesse. Vivo con la mamma, ND ed i nonni.
Non ho rapporti con mio padre e non voglio averne. Come mai? C'ha lasciato e non ci ha più visto.
Non ho intenzione di rivederlo”).
In questa situazione ormai conclamata e radicata, ritiene la Corte l'inutilità di procedere a CTU
psicologica o ulteriori colloqui con il servizio sociale.
Non vi è dubbio, infatti, che i minori non possano che risentire gravemente, anche in futuro, della situazione di totale esclusione dalla loro vita del padre, ma allo stato, soprattutto tenuto conto della loro raggiunta età (ad aprile compiranno 17 anni) appare inutile e controproducente la previsione di un calendario di visite imposto (la condivisione appare evidentemente, ora, irraggiungibile), il cui solo successo potrebbe portare ad ipotizzare un successivo affido condiviso.
Allo stato, dunque, non può che confermarsi l'affido esclusivo di ND e alla madre. La Per_2
Corte, tuttavia, non può esimersi dal rimarcare l'esigenza che entrambi i genitori si facciano sostenere da professionisti al fine di trovare la soluzione per un miglior approccio con i figli, ormai prossimi alla maggiore età, in vista dell'auspicata ripresa della frequentazione con il padre.
Sull'addebito della separazione, la motivazione espressa dal Giudice di primo grado appare pagina 6 di 8 condivisibile alla luce dell'istruttoria svolta.
In particolare, non è stato provato che prima dell'agosto 2021 fosse già cessata l'affectio coniugalis,
anzi, nella relazione inviata dal servizio sociale in data 10/09/2024 si legge che il padre aveva dichiarato di aver conosciuto “questa ragazza” appunto nell' agosto 2021. Viceversa, la circostanza che i coniugi dormissero in stanze separate è ragionevolmente attribuibile al russamento di (per come Pt_1
emerso dalle deposizioni testimoniali). Soprattutto, la scoperta della relazione extraconiugale -di per sé
non negata- ha provocato una violenta reazione da parte della moglie, “reazione poco compatibile con
un matrimonio di mera forma”.
Deve, dunque, confermarsi che la responsabilità della separazione vada addebitata all'appellante.
D'altro canto, la domanda di addebito formulata dal ricorrente anche in questa sede, non è stata minimamente argomentata, prima ancora che dimostrata.
Passando al motivo di impugnazione relativo all'importo dell'assegno di mantenimento, innanzitutto osserva la Corte che, per quanto in questa sede l'appellante concluda per ottenere il riconoscimento di un assegno a suo carico di € 300 per il mantenimento di ciascun figlio, nelle conclusioni formulate in primo grado (che ha visto nel ruolo di ricorrente) egli aveva espressamente ritenuto Parte_1
congruo un assegno nella misura di € 500 per ciascuno. Per altro, l'aspetto economico ha avuto ampio sfogo istruttorio, con svolgimento di CTU contabile, produzione documentale e richiesta di informazioni al consorzio Pescatori COPEGO, di cui è socio conferitore. La motivazione della Pt_1
sentenza di primo grado, censurata per omissione, deve, invece, ritenersi fare implicitamente riferimento agli esiti della CTU, nella quale il consulente ha dettagliatamente ricostruito la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti. Dai prospetti allegati all'elaborato emerge un significativo divario economico, tale per cui, tenuto conto della totale permanenza dei minori presso la madre e dell'età nel frattempo raggiunta dagli stessi, l'assegno riconosciuto (nella misura di € 600
ciascuno,) appare congruo e da confermarsi.
pagina 7 di 8 L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza. Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità media), fasi di studio introduttiva e decisionale, viene liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in € 3.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
222 pronunciata dal Tribunale di Ferrara il 20.02.2025 nella procedura di separazione giudiziale n.
2981/2021 R.G., pubblicata il 27.02.2025 e notificata il 10.03.2025, così come corretta con decreto
05.03.2025, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di € 3.400, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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