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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 267/2025 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1960, residente a [...]alla VIA MUROLO GAETANO 12, e
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], Pt_2 C.F._2 residente a SAN SALVO alla VIA A VOLTA 38, entrambi elettivamente domiciliati a TO (CH) alla via Giulio Cesare n. 15/G presso lo studio dell'Avv. DAVIDE MEMMA che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione
1 all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. I coniugi individuano quale attuale residenza abituale per la sig.ra , in San Salvo (CH), alla via A. Volta n. 38, Parte_2 mentre per il sig. TO (CH), alla Via Murolo Parte_1
Gaetano n. 12;
3. I coniugi dichiarano di godere di adeguati redditi propri, come da documentazione allegata, sufficienti a soddisfare il loro tenore di vita e, quindi, di non avere pretese economiche da avanzare reciprocamente in ordine al mantenimento (doc. 5 e 6);
4. I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi;
5. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
7. Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a LISCIA (CH) l'11/08/1985, hanno Pt_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 19/7/2024 il Tribunale di TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale all'udienza del 5/7/2024. Risulta quindi
2 ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a LISCIA (CH) l'11/08/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di LISCIA al numero 4 parte II serie A dell'anno 1985.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a LISCIA (CH) l'11/08/1985 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di LISCIA al numero 4 parte II, serie A dell'anno 1985;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LISCIA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 267/2025 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1960, residente a [...]alla VIA MUROLO GAETANO 12, e
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], Pt_2 C.F._2 residente a SAN SALVO alla VIA A VOLTA 38, entrambi elettivamente domiciliati a TO (CH) alla via Giulio Cesare n. 15/G presso lo studio dell'Avv. DAVIDE MEMMA che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione
1 all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. I coniugi individuano quale attuale residenza abituale per la sig.ra , in San Salvo (CH), alla via A. Volta n. 38, Parte_2 mentre per il sig. TO (CH), alla Via Murolo Parte_1
Gaetano n. 12;
3. I coniugi dichiarano di godere di adeguati redditi propri, come da documentazione allegata, sufficienti a soddisfare il loro tenore di vita e, quindi, di non avere pretese economiche da avanzare reciprocamente in ordine al mantenimento (doc. 5 e 6);
4. I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi;
5. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica
e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
7. Spese di lite compensate”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a LISCIA (CH) l'11/08/1985, hanno Pt_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 19/7/2024 il Tribunale di TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale all'udienza del 5/7/2024. Risulta quindi
2 ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a LISCIA (CH) l'11/08/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di LISCIA al numero 4 parte II serie A dell'anno 1985.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a LISCIA (CH) l'11/08/1985 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di LISCIA al numero 4 parte II, serie A dell'anno 1985;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LISCIA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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