Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0 44 1 8 /02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.14852/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 10292 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Florindo Minichiello " -Ud. 30.11.2001 " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: " GA OL " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e GA Pesco- solido, con domicilio eletto in Roma presso l'Avvocatura cen- trale dell'Istituto in via della Frezza n. 17 ricorrente 4630
contro
RG DO, rappresentata e difesa, giusta procura spe- ciale in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. co Concetti con domicilio eletto in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 resistente con sola procura l'annullamento della sentenza del Tribunale di Casale per Monferrato n' 131/99 in data 5/17 maggio 1999 (R.G. 173/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello%;B udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza in data 4 marzo 1998 il Pretore di Casale Mon- ferrato accoglieva la domanda proposta da VI DO nei confronti dell'INPS per la riliquidazione della pensione di reversibilità di cui era titolare, mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione 1,5 per il periodo ultradecen- nale di lavoro svolto dal coniuge esposizione con all'amianto, secondo il disposto dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257. L'appello dell'Inps veniva respinto dal Tribunale del luogo con la sentenza di questail quale, in dichiarato dissenso Corte 7 luglio 1998 n. 6605, riteneva che la lettera e lo spirito della norma deponevano per una interpretazione esten- siva, tale da comportarne l'applicazione anche ai lavoratori già in pensione al momento della sua entrata in vigore. Avverso questa sentenza l'INPS ricorre per cassazione, formu- lando un solo motivo di impugnazione. VI DO si è costituita con sola procura al difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. n.169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, l'INPS sostiene che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e 3 contributiva necessaria per accedere alla pensione per i la- voratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrut- turazione aziendale, ragion per cui la rivalutazione dei pe- riodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momen- to dell'entrata in vigore della legge. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione, formulando il seguente principio di diritto, che dev'essere qui ribadito: < La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 257, nel testo di cui all'art. 1 d. 1. 5 giugno 19931992 n. n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, in favore dei "lavoratori" del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari Va di pensione o di assegno di invalidità (e cioè di prestazioni di invalidità che non precludono lo svolgimento di attività lavorativa), come pure ai superstiti dei titolari di detta pensione di invalidità, sempre che, in questo caso, il deces- so di tali titolari sia successivo all'introduzione del bene- ficio>> (Cass. 7 novembre 2001 n. 13786; 25 ottobre 2001 n. 4 : 1976; 10 13195; 19 aprile 2001 n. 5764; 12 febbraio 2001 n. agosto 2000 n. 10557; 7 luglio 1998 n. 6620). Con specifico riguardo al caso in esame, è stato chiarito che i superstiti posto che, secondo i principi generali, le re- - lative prestazioni sono costituite da una quota della pensio- ne già liquidata al defunto (pensione ai superstiti), ovvero da una quota della pensione che al medesimo sarebbe spettata (pensione indiretta) possono far valere il diritto alla ri- - liquidazione già spettante al dante causa, secondo i principi sopra riportati. In particolare, possono avvalersi del bene- ficio i superstiti del titolare di pensione di invalidità (non di assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge non è reversibile ai superstiti), quan- n. 222 del 1984, che do il medesimo titolare sia deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, acquisendo così al proprio pa- trimonio il diritto alla maggiorazione. Al contrario, non hanno diritto ad incrementare la prestazione i superstiti del titolare di pensione di invalidità che sia deceduto prima e che di conseguenza non aveva acquisito il diritto al benefi- cio (Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, cit.). Nella presente controversia non risulta accertato di quale l'attuale resistente, né quale pensione fruisse in concreto ne fosse la decorrenza. La verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, de- signato come in dispositivo, al quale la causa, previa cassa- 5 zione della impugnata sentenza, va rinviata, anche per quanto concerne il regolamento delle spese di questo giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Cort d'Appello di Torino. МА ий Così deciso in Roma il 30 novembre 2001. Clive Marcusio- Il Presidente Il Consigliere estensore Вчимо Battuwell Giver Savelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 MAR. 2002 oggi, tude thaFalle CANCELLIERE 6