Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poiché, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).
Commentari • 6
- 1. 2006: la posizione della Corte di Cassazione sulla successione dello Stato – IUS In ItinereDott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/
Lo Stato visto come successore universale dei beni del de cuius che non abbia altri successibili, è un soggetto delicato e complesso. La ricostruzione di cui nell'articolo precedente non poteva essere del tutto esauriente in quanto le problematiche nate da tale concezione sono talmente varie e disparate da non consentirne una trattazione unitaria. Si rende, in questa sede, necessario un approfondimento sui presupposti della successione, alla luce di una sentenza che si potrebbe quasi definire “storica” della Corte di Cassazione. Si possono individuare due specie di presupposti[1]: da un lato, un presupposto cd. negativo, ossia il fatto che vi sia una eredità vacante; da un altro, un …
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- 3. Dott. Gustavo Mazzella - Pagina 4 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
Il potere di pianificazione: interventi giurisprudenziali del Consiglio di Stato La pianificazione, sia essa territoriale e/o urbanistica, costituisce la risultante di una serie di procedimenti collegati, finalizzati prima alla redazione tecnica dell'elaborato, poi alla deliberazione vera e propria del piano. È ovvio che il procedimento amministrativo in questione non rispecchi sic et simpliciter i canoni tipici prefissati dalla legge sul procedimento (L. n. 241/90)[1], si potrebbe […] Commerciabilità dei terreni: Certificato di Destinazione Urbanistica Come i fabbricati, anche i “terreni” godono di una disciplina ad hoc sulla circolazione che è stata più volte riformata. Nel 1985 con la …
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FATTI DI CAUSA 1. Mario Salvatore T., con istanza in data 24 marzo 2022, chiese al Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione della sentenza n. 3036/2021 nella parte in cui, dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Antonio Luigi Francesco C., egli veniva condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.618,00 per onorario; sostenne, infatti, che la determinazione di tale importo era da considerarsi frutto di errore materiale, considerato che, in motivazione, si era fatto a tal fine riferimento al «valore della causa» e che tale valore, in relazione alla parte del …
Leggi di più… - 5. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato CESARE TOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IU;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ORISTANO, depositata il 26/01/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/02/2005 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per nullità del provvedimento impugnato per violazione contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Oristano, Sezione distaccata di Sorgona, deducendo sul ricorso proposto dal Dott. MA SO, curatore dell'eredità giacente di MA MB, avverso il decreto di liquidazione delle sue competenze emesso il 7 dicembre, con decreto reso il 26 gennaio 2002 ha liquidato al Dott. SO, per l'incarico svolto e per le attività ancora da compiere nella predetta qualità, la somma di Euro 2104,07 a titolo di onorari e quella di Euro 1036,59 per le spese sostenute, oltre all'I.V.A. e c.p.a., come per legge. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 111 Cost., il Dott. SO, affidandosi ad un unico, articolato motivo.
L'intimata curatela dell'eredità giacente, nella persona dell'Avv. Giuseppe Pinna, designato curatore speciale con decreto del Primo Presidente di questa Suprema Corte, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fermo in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il contraddittorio tra le parti interessate all'oggetto della lite, in linea generale imposto dall'art. 101 cod. proc. civ., dev'essere assicurato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando sia individuabile un controinteressato rispetto al provvedimento richiesto, "il curatore della eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto alla eredità ed istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa dal pretore nei confronti dei contraddittori non sentiti" (Cass., n. 885/1977; conformi, tra le tante, Cass. n. 4742/1988 e Cass. n. 12286/2002). Il Collegio ritiene di dover precisare, al riguardo, che, ove i chiamati all'eredità abbiano rinunciato all'eredità, il contraddittorio debba essere istituito nei confronti degli ulteriori successibili e che, inoltre, come ritenuto da autorevole dottrina, l'esatta osservanza del principio che è alla base della richiamata giurisprudenza imponga di estendere il contraddittorio anche agli eventuali creditore dell'eredità nonché ai soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità. Nella specie, deve ritenersi violato il contraddittorio, perché, se è vero che, come risulta dall'esame degli atti del procedimento pretoriale, gli eredi legittimi di MA MB avevano rinunciato all'eredità prima della proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, è pur vero che il contraddittorio avrebbe dovuto essere osservato sia con riferimento ad eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinunciami sia con riferimento allo Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta. Non risulta, peraltro, che il ricorso sia stato notificato ai creditori, pur esistenti, nonché, comunque, ai soggetti titolari di diritti che li legittimino a proporre azioni nei confronti dell'eredità.
La verificata violazione del contraddittorio determina la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale e, conseguentemente, del decreto impugnato, che, pertanto, va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Oristano, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rimette le parti innanzi al Tribunale di Oristano, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006